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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 3047/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. TURSI STEFANIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
C.F. , elettivamente domiciliato a Moniga del Garda (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MARTARELLI KARIS, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
PERSONALE DEI CONIUGI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
1 • ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del comune di
Brescia al n. 113, P. II, S. B, anno 2010;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. MANTENIMENTO DIRETTO DEL FIGLIO: le parti stabiliscono il mantenimento diretto da parte dei genitori del figlio Parte_3 in previsione della frequenza pressoché paritetica del figlio presso l'uno e l'altro genitore. Le spese extra stabilite come tali dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia verranno sostenute al 50% a carico di ciascuno secondo le modalità previste dal precitato Protocollo, qui di seguito riportato.
Sono da considerare spese extra le seguenti:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. Spese per la custodia di prole minorenne. Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra/dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II)
2 corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Nello specifico, secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia le spese extra sono, in ogni caso, da a. documentare;
b. suddividere tra i genitori in ragione del 50%; c. corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario, con accredito sul conto corrente.
Resta confermato che il sig. continuerà a vivere stabilmente Parte_2 presso l'abitazione già costituente casa familiare di sua esclusiva proprietà, mentre la sig.ra si trasferirà a vivere altrove, trasferendo ivi la Parte_1 propria residenza.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI
PATTUIZIONI
2. ASSEGNO UNA TANTUM: il sig. si obbliga a versare Parte_2 alla sig.ra a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro €
30.000,00 (diconsi trentamila//00 euro) da versarsi con le seguenti modalità:
- € 20.000,00 a seguito del deposito del presente ricorso introduttivo, al fine di consentire alla moglie di versare un acconto per l'acquisto di una casa in cui ella potrà trasferirsi a vivere che sia idonea ad ospitare il figlio
[...]
allorchè quest'ultimo starà dalla madre;
Parte_3
- € 10.000,00 in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da versarsi a seguito della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La Cassazione ha confermato che l'assegno divorzile può essere rateizzato, ovvero pagato in tranches (cfr n. 12157/2007), così come pattuito dai sigg.ri e , nella clausola sub n. 2) che precede. Parte_1 Parte_2
La modalità di pagamento rateizzata in due tranches non è una parcellizzazione dell'importo pattuito a titolo di una tantum che, pertanto, non perde la sua funzione.
Conseguentemente, il soggetto percipiente sig.ra non è tenuta Parte_1
a dichiarare né l'importo di € 20.000,00 versato a titolo di acconto dell'assegno divorzile liquidato in un'unica soluzione, né l'importo di €
10.000,00 versato a saldo, perché entrambe le somme costituiscono l'assegno una tantum di cui all'art. 5 comma 8 L. 898/70, detti importi non sono per lei una voce di reddito e non sono soggetti a tassazione.
3 Le parti dichiarano di aver così definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere.
3. RINUNCIA AD IMPUGNARE LA SENTENZA DI SEPARAZIONE
i sigg.ri e , sin d'ora, Parte_1 Parte_4 all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Todi (PG) in data 2.8.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Todi al n. 29, parte II, serie A, anno 2010, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 23.4.2007, maggiorenne ma non economicamente Parte_3 autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
4 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 3047/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. TURSI STEFANIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
C.F. , elettivamente domiciliato a Moniga del Garda (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. MARTARELLI KARIS, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
PERSONALE DEI CONIUGI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
1 • ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del comune di
Brescia al n. 113, P. II, S. B, anno 2010;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. MANTENIMENTO DIRETTO DEL FIGLIO: le parti stabiliscono il mantenimento diretto da parte dei genitori del figlio Parte_3 in previsione della frequenza pressoché paritetica del figlio presso l'uno e l'altro genitore. Le spese extra stabilite come tali dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia verranno sostenute al 50% a carico di ciascuno secondo le modalità previste dal precitato Protocollo, qui di seguito riportato.
Sono da considerare spese extra le seguenti:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. Spese per la custodia di prole minorenne. Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra/dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II)
2 corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Nello specifico, secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia le spese extra sono, in ogni caso, da a. documentare;
b. suddividere tra i genitori in ragione del 50%; c. corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario, con accredito sul conto corrente.
Resta confermato che il sig. continuerà a vivere stabilmente Parte_2 presso l'abitazione già costituente casa familiare di sua esclusiva proprietà, mentre la sig.ra si trasferirà a vivere altrove, trasferendo ivi la Parte_1 propria residenza.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI
PATTUIZIONI
2. ASSEGNO UNA TANTUM: il sig. si obbliga a versare Parte_2 alla sig.ra a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro €
30.000,00 (diconsi trentamila//00 euro) da versarsi con le seguenti modalità:
- € 20.000,00 a seguito del deposito del presente ricorso introduttivo, al fine di consentire alla moglie di versare un acconto per l'acquisto di una casa in cui ella potrà trasferirsi a vivere che sia idonea ad ospitare il figlio
[...]
allorchè quest'ultimo starà dalla madre;
Parte_3
- € 10.000,00 in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da versarsi a seguito della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La Cassazione ha confermato che l'assegno divorzile può essere rateizzato, ovvero pagato in tranches (cfr n. 12157/2007), così come pattuito dai sigg.ri e , nella clausola sub n. 2) che precede. Parte_1 Parte_2
La modalità di pagamento rateizzata in due tranches non è una parcellizzazione dell'importo pattuito a titolo di una tantum che, pertanto, non perde la sua funzione.
Conseguentemente, il soggetto percipiente sig.ra non è tenuta Parte_1
a dichiarare né l'importo di € 20.000,00 versato a titolo di acconto dell'assegno divorzile liquidato in un'unica soluzione, né l'importo di €
10.000,00 versato a saldo, perché entrambe le somme costituiscono l'assegno una tantum di cui all'art. 5 comma 8 L. 898/70, detti importi non sono per lei una voce di reddito e non sono soggetti a tassazione.
3 Le parti dichiarano di aver così definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere.
3. RINUNCIA AD IMPUGNARE LA SENTENZA DI SEPARAZIONE
i sigg.ri e , sin d'ora, Parte_1 Parte_4 all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Todi (PG) in data 2.8.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Todi al n. 29, parte II, serie A, anno 2010, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 23.4.2007, maggiorenne ma non economicamente Parte_3 autosufficiente.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
4 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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