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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Giudice Unico, Dott.ssa Veronica Milone, in funzione di giudice in grado di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2481/2023 promossa da
(C.F. ), nato ad [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Avola, Piazza Regina Elena n. 34, presso lo studio dell'avv. Pasqualino Racioppo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante contro
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore con sede in Avola Controparte_1 P.IVA_1
c.so BA c/Palazzo di Città, elettivamente domiciliato in Avola (SR), via Marconi 6, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Sangregorio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
In esito all'udienza a trattazione scritta del 23/9/2025 la causa, con ordinanza del 25/9/2025, è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 20/2023 depositata in data 28/02/2023, il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato la domanda proposta da nei confronti del volta al risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno occorso in conseguenza del sinistro stradale subito dall'attore in data 10/9/2021 mentre era alla guida dell'autovettura Mercedes C 250 Bluetec, targata FD 964 AM.
pagina 1 di 7 In particolare, aveva esposto che quel giorno, mentre percorreva alla guida della propria Pt_1 autovettura la via Milano di Avola, a senso unico, nell'immettersi in piazza UM I all'incrocio con
C.so Vittorio Emanuele, aveva impattatp contro uno dei cilindri mobili (c.d. dissuasori mobili di accesso) posti a sbarramento del Corso Vittorio Emanuele.
Aveva rappresentato che i dissuasori - sollevati dal piano della strada per delimitare la zona così da impedire l'accesso ai veicoli - non erano ben segnalati specie per chi transitava sulla via Milano. Aveva precisato che nonostante la presenza di un semaforo posto tra la via Milano e il c.so Vittorio Emanuele, che segnalava il rosso solo quando i cilindri erano sollevati, non vi era alcun avviso della loro presenza né del loro sollevamento.
L'attore aveva quindi dedotto di aver subito danni al veicolo per un ammontare complessivo di
€4.518,60 e di avere provveduto a chiedere al convenuto il risarcimento dei danni occorsi CP_1
mediante invio di lettera in data 19/10/2021. Con successiva missiva del 22/11/2021, atteso che la prima era rimasta priva di riscontro, aveva inviato al Comune di Avola una proposta di Pt_1
stipulazione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 a seguito della quale l'ente con missiva del
26/11/2021 aveva declinato la propria responsabilità adducendo, a sostegno della propria tesi, la presenza del semaforo.
Poste le superiori premesse, l'attore aveva chiesto di dichiarare la responsabilità del sinistro in capo al e conseguentemente condannare l'Ente convenuto al pagamento dell'importo Controparte_1 complessivo di €4.518,60 o altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito.
Con comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, il aveva contestato Controparte_1 le deduzioni avversarie imputando la responsabilità dell'incidente unicamente alla condotta negligente dell'attore, il quale avrebbe dovuto conoscere l'ordinanza n. 34/21/P. modifiche, pubblicata CP_2 nell'albo Pretorio, mediante la quale era stata disposta la chiusura del traffico veicolare della Piazza
UM I nelle ore serali dal 19 giugno 2021 al 12 settembre 2021. Inoltre, il aveva CP_1
evidenziato la presenza in loco del semaforo atto a indicare il divieto di transito e aveva contestato l'assunto di una scarsa visibilità dei dissuasori da parte dei conducenti.
Su tali premesse, il dopo aver altresì contestato la pretesa risarcitoria in quanto Controparte_1
eccessiva e non provata, aveva chiesto il rigetto della domanda, con condanna alle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione, l'attore aveva dichiarato di aver preso atto della costituzione del il quale, a suo dire, non avrebbe dovuto costituirsi atteso l'asserito accordo raggiunto dalle CP_1 parti da formalizzarsi prima dell'instaurazione del giudizio. Nella medesima udienza, il CP_1 convenuto aveva provveduto a contestate le avverse deduzioni e ad insistere nei propri atti. All'esito, il pagina 2 di 7 Giudice di prime cure aveva invitato le parti a comporre bonariamente la lite, rinviando così la causa all'udienza del 3/5/2022.
All'udienza del 3/5/2022, l'attore aveva rappresentato l'esistenza di uno scambio di comunicazioni con il in persona del Responsabile del Servizio, Dott. , finalizzato a definire Controparte_1 Per_1
bonariamente la lite.
In particolare, lo aveva fatto riferimento allo scambio delle seguenti comunicazioni: A) in Pt_1
data 13/1/2022, il aveva inviato proposta di pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 dichiarando che, al fine di definire bonariamente la controversia, l'Ente avrebbe versato la somma di
€3.500,00 omnicomprensiva di spese e compensi con l'intesa, laddove tale proposta fosse stata accettata da , di non iscrivere la causa a ruolo e nulla più a pretendere dal B) in data Pt_1 CP_1
17/1/2022, in risposta alla nota del l'attore aveva precisato di poter accettare la somma di CP_1
€4.000,00 a titolo di risarcimento dei danni oltre il pagamento delle spese legali a carico dell'Ente. C)
Con successiva missiva del 18/1/2022, il aveva dichiarato di accettare la controproposta di CP_1
pari a €4.000,00 sostenendo il costo delle spese legali nella misura di €339,98; D) con Pt_1 comunicazione del 18/1/2022, l'attore - dopo aver dichiarato la propria disponibilità alla definizione bonaria della vertenza – aveva chiesto che le spese legali venissero quantificate in €659,18. E) con missiva del 16/2/2022, il aveva reso noto allo che non essendo stato Controparte_1 Pt_1 ancora approvato il bilancio per l'anno in corso, si sarebbero potuti verificare dei ritardi nei pagamenti/risarcimenti. F) in riscontro alla predetta comunicazione, aveva rappresentato che Pt_1
le difficoltà di attribuire le somme concordate in tempi brevi (cioè, non prima della data del 15/3/2022 indicata come udienza di comparizione nell'atto di citazione notificato) comportava la necessità dello stesso di iscrivere la causa sul ruolo per non pregiudicare i propri diritti. Aveva dichiarato inoltre l'intenzione di rappresentare al Giudice adito l'accordo intercorso tra le parti e di chiedere un rinvio d'udienza onde consentire al il pagamento delle somme dovute. CP_1
Tutto ciò premesso, aveva contestato la costituzione del e aveva chiesto che Pt_1 CP_1
l'impegno del venisse considerato quale confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. e CP_1
che la causa venisse quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla medesima udienza, il aveva eccepito che le trattive occorse erano antecedenti alla CP_1 disamina delle immagini dell'incidente che acclaravano secondo l'Ente, la responsabilità dello
. Contestava la valenza confessoria delle note scambiate con l'attore. Pt_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3/5/2022, il Giudice di prime cure – dopo aver richiamato gli artt. 2735 e 1387 c.c. e rilevato che l'attore aveva chiesto la precisazione delle pagina 3 di 7 conclusioni rinunciando così alle richieste istruttorie – aveva ammesso le prove testimoniali articolate dal e fissato per l'espletamento delle predette l'udienza del 12/7/2022. CP_1
All'udienza suindicata, il Giudice – dopo aver rigettato la richiesta formulata dall'attore di revoca della precedente ordinanza – aveva disposto lo svolgimento delle prove testimoniali in seguito alle quali, la causa era stata rinviata all'udienza del 15/11/2022 per l'escussione di un altro teste.
All'udienza del 15/11/2022, l'attore aveva reiterato la richiesta di revoca dell'ordinanza del 31/5/2022
e aveva prodotto in giudizio la determina sindacale n. 22 del 12/4/2019 (precisando che la necessità di produzione è sopravvenuta all'ordinanza del 12/7/2022) avente ad oggetto “Nomina dei responsabili di settore/incaricati di posizione organizzativa e del Responsabile degli Uffici e servizi supplenti a seguito dell'approvazione della nuova struttura organica dell'Ente, giusta deliberazione G.C. n° 57 del
20/03/2019”. In ordine a tale determina, l'attore aveva testualmente dedotto che “benché nel Comune di Avola, non sia stata istituita la figura del dirigente ai sensi dell'art. 107 dgls 267/2000, l'adozione della determina sindacale, resa ai sensi dell'art. 109 T.U., attribuisce ai Responsabili degli Uffici o dei
Servizi le stesse funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 commi 2 e 3 con conseguente potere per costoro di adottare provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (c.2 art. 107)[…]”. Nella predetta udienza, a seguito della contestazione mossa dal il Giudice di Pace – ritenuto la CP_1
mancanza di elementi nuovi – aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza e disposto darsi luogo alla prova per testi.
La causa era stata infine rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/1/2023 con termine per note sino all'udienza ed indi posta in decisione.
Con sentenza n. 20/2023, il Giudice di Pace, in via preliminare, haa confermato l'ordinanza del
31/5/2022 affermando che la nota datata 13/1/2022 a firma del Responsabile del V° Settore del
Comune P.I. non contiene alcuna dichiarazione di responsabilità, ma solo CP_1 Persona_2
una proposta di bonario componimento della lite. Analogamente ha rilevato che la nota del 18/1/2022, manifesta la disponibilità all'accettazione della controproposta avanzata dall'attore. Ha quindi escluso la natura confessoria delle note a firma del Responsabile del settore. Ad coloranda ha descritto il corretto iter amministrativo normativamente richiesto per impegnare l'Ente convenuto anche nei passaggi ulteriori inerenti alla formalizzazione dell'accordo, dall'impegno di spesa e all'approvazione da parte della Giunta municipale.
Ha inoltre affermato l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria avanzata dallo alla Pt_1 luce dell'istruttoria processuale e della prova della non responsabilità dell'Ente convenuto in ordine al lamentato sinistro.
Ha quindi rigettato la domanda attorea con condanna dello al pagamento delle spese di lite. Pt_1
pagina 4 di 7 Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello censurando : 1) il mancato Parte_1 riconoscimento del “valore di confessione stragiudiziale dell'accordo intercorso tra il Responsabile del Servizio e l'attore”; 2) il mancato esercizio del potere ufficioso del Giudice di rilevare “l'efficacia probatoria e quindi estintiva del processo dell'accordo transattivo intercorso”; 3) la condanna alla spese del giudizio.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna dell'Ente al pagamento della somma di €4000,00 a titolo di risarcimento del danno subito, con condanna dello stesso per lite temeraria oltre spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa depositata in data 19/9/2023, si è costituito il il quale ha dedotto che Controparte_1
non solo il Responsabile di Servizio non può impegnare l'Ente verso l'esterno, ma che in ogni caso,
l'iter amministrativo per la formalizzazione della proposta non è stato completato per mancanza di impegno di spese e di approvazione da parte della Giunta. Ha inoltre dichiarato che la costituzione dell'Ente in giudizio è da considerarsi quale disconoscimento del contenuto delle note a firma del responsabile. Ha contestato le ragioni di gravame ed ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata, infine, rinviata per la decisione all'udienza cartolare del 23.9.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c ed all'esito è stata assunta in decisione.
***
In ossequio ai principi della ragione più liquida verranno esaminati i profili di doglianza dirimenti ai fini della definizione della causa.
In premessa giova ricordare che in tema di confessione il S.C. con orientamento consolidato afferma che lo “schema tipico della confessione stragiudiziale,… secondo la giurisprudenza di questa Corte,
"richiede un'esplicita dichiarazione della parte del suo rappresentante in ordine la verità difatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte e, pur potendo desumersi da un comportamento da fatti concludenti non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario;
infatti, la dichiarazione intanto può essere qualificata come confessione in quanto consti di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che è configurabile quando, dall'ammissione non controversa di un fatto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione" (Cass. civ., Sez. 2, 6 giugno 2006, n. 13212; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, 27 aprile 2023, n. 11111; Cass. civ., Sez. 1, 6
pagina 5 di 7 luglio 2012, n. 11412; Cass. civ., Sez. lavoro, 19 novembre 2010, n. 23495)” (v. in motivazione Cass.
Civ., n. 11898 del 2020).
Anche più di recente il S.C. ha ribadito (v.Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34733) che “la confessione stragiudiziale ex articolo 2735 del Cc è una dichiarazione di scienza, sulla verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte” e che (v.Cassazione civile sez. III, 16/08/2023,
n.24695) “La confessione stragiudiziale, in quanto dichiarazione di scienza, è un atto giuridico in senso stretto, con la conseguenza che costituisce giudizio di fatto l'accertamento dell'esistenza della dichiarazione e del suo contenuto, mentre l'apprezzamento di tale contenuto quale confessione stragiudiziale integra un giudizio di diritto.”.
Quanto alla conclusione del contratto con la pubblica amministrazione è del tutto consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui “Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo” (v. Cassazione civile sez. III, 21/11/2023, n.32337). Tale più recente arresto si pone in continuità rispetto ai principi già affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(v.Cassazione civile sez. un., 25/03/2022, n.9775) secondo cui “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.”.
Posti i superiori principi, cui questo giudice si uniforma, va osservato quanto segue.
Quanto al valore di confessione stragiudiziale del contenuto delle note trasmesse dal responsabile del
Servizio dell'Ente convenuto, va evidenziato che del tutto correttamente il primo giudice ne ha rilevato l'insussistente valenza confessoria.
Ed infatti con le note sopra menzionate il funzionario del ha solo inteso formulare Controparte_1
proposte per la definizione bonaria della vertenza al fine di prevenire la lite giudiziaria. Non vi è stata alcuna dichiarazione di scienza, quale atto giuridico in senso stretto, connotata dall'elemento soggettivo della “consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte” e dall'elemento oggettivo di voler ammettere in modo incontroverso un fatto, in pregiudizio del dichiarante e a vantaggio del destinatario della dichiarazione.
Si è trattato solo di proposte per la definizione bonaria della lite senza alcuna ammissione di responsabilità e solo avanzate pro bono pacis.
pagina 6 di 7 Il primo motivo di doglianza è quindi infondato attesa l'insussistenza dei requisiti per attribuire valore di confessione stragiudiziale alle note inviate dal funzionario del Comune in fase antecedente alla proposizione della causa.
Anche il secondo motivo è infondato atteso che non è stato mai formalizzato un accordo transattivo con il CP_1
Le trattative antecedenti alla causa sono infatti rimaste tali senza sfociare nella conclusione di alcun contratto transattivo valido e come tale giuridicamente vincolante per il Comune appellato.
Nessun gravame è stato interposto in merito al rigetto nel merito della domanda per difetto di prova della responsabilità dell'Ente convenuto con conseguente giudicato sul punto.
Al rigetto dei due motivi di gravame consegue anche il rigetto della censura relativa alla condanna alle spese del giudizio di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Le stesse vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa, esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività defensionale.
Considerato l'esito del rigetto del gravame deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa civile iscritta al n. 2481/2023 R.G., così statuisce:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado che liquida in complessivi € 1.701,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Siracusa, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Giudice Unico, Dott.ssa Veronica Milone, in funzione di giudice in grado di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2481/2023 promossa da
(C.F. ), nato ad [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Avola, Piazza Regina Elena n. 34, presso lo studio dell'avv. Pasqualino Racioppo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante contro
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore con sede in Avola Controparte_1 P.IVA_1
c.so BA c/Palazzo di Città, elettivamente domiciliato in Avola (SR), via Marconi 6, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Sangregorio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
In esito all'udienza a trattazione scritta del 23/9/2025 la causa, con ordinanza del 25/9/2025, è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 20/2023 depositata in data 28/02/2023, il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato la domanda proposta da nei confronti del volta al risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno occorso in conseguenza del sinistro stradale subito dall'attore in data 10/9/2021 mentre era alla guida dell'autovettura Mercedes C 250 Bluetec, targata FD 964 AM.
pagina 1 di 7 In particolare, aveva esposto che quel giorno, mentre percorreva alla guida della propria Pt_1 autovettura la via Milano di Avola, a senso unico, nell'immettersi in piazza UM I all'incrocio con
C.so Vittorio Emanuele, aveva impattatp contro uno dei cilindri mobili (c.d. dissuasori mobili di accesso) posti a sbarramento del Corso Vittorio Emanuele.
Aveva rappresentato che i dissuasori - sollevati dal piano della strada per delimitare la zona così da impedire l'accesso ai veicoli - non erano ben segnalati specie per chi transitava sulla via Milano. Aveva precisato che nonostante la presenza di un semaforo posto tra la via Milano e il c.so Vittorio Emanuele, che segnalava il rosso solo quando i cilindri erano sollevati, non vi era alcun avviso della loro presenza né del loro sollevamento.
L'attore aveva quindi dedotto di aver subito danni al veicolo per un ammontare complessivo di
€4.518,60 e di avere provveduto a chiedere al convenuto il risarcimento dei danni occorsi CP_1
mediante invio di lettera in data 19/10/2021. Con successiva missiva del 22/11/2021, atteso che la prima era rimasta priva di riscontro, aveva inviato al Comune di Avola una proposta di Pt_1
stipulazione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 a seguito della quale l'ente con missiva del
26/11/2021 aveva declinato la propria responsabilità adducendo, a sostegno della propria tesi, la presenza del semaforo.
Poste le superiori premesse, l'attore aveva chiesto di dichiarare la responsabilità del sinistro in capo al e conseguentemente condannare l'Ente convenuto al pagamento dell'importo Controparte_1 complessivo di €4.518,60 o altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito.
Con comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, il aveva contestato Controparte_1 le deduzioni avversarie imputando la responsabilità dell'incidente unicamente alla condotta negligente dell'attore, il quale avrebbe dovuto conoscere l'ordinanza n. 34/21/P. modifiche, pubblicata CP_2 nell'albo Pretorio, mediante la quale era stata disposta la chiusura del traffico veicolare della Piazza
UM I nelle ore serali dal 19 giugno 2021 al 12 settembre 2021. Inoltre, il aveva CP_1
evidenziato la presenza in loco del semaforo atto a indicare il divieto di transito e aveva contestato l'assunto di una scarsa visibilità dei dissuasori da parte dei conducenti.
Su tali premesse, il dopo aver altresì contestato la pretesa risarcitoria in quanto Controparte_1
eccessiva e non provata, aveva chiesto il rigetto della domanda, con condanna alle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione, l'attore aveva dichiarato di aver preso atto della costituzione del il quale, a suo dire, non avrebbe dovuto costituirsi atteso l'asserito accordo raggiunto dalle CP_1 parti da formalizzarsi prima dell'instaurazione del giudizio. Nella medesima udienza, il CP_1 convenuto aveva provveduto a contestate le avverse deduzioni e ad insistere nei propri atti. All'esito, il pagina 2 di 7 Giudice di prime cure aveva invitato le parti a comporre bonariamente la lite, rinviando così la causa all'udienza del 3/5/2022.
All'udienza del 3/5/2022, l'attore aveva rappresentato l'esistenza di uno scambio di comunicazioni con il in persona del Responsabile del Servizio, Dott. , finalizzato a definire Controparte_1 Per_1
bonariamente la lite.
In particolare, lo aveva fatto riferimento allo scambio delle seguenti comunicazioni: A) in Pt_1
data 13/1/2022, il aveva inviato proposta di pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 dichiarando che, al fine di definire bonariamente la controversia, l'Ente avrebbe versato la somma di
€3.500,00 omnicomprensiva di spese e compensi con l'intesa, laddove tale proposta fosse stata accettata da , di non iscrivere la causa a ruolo e nulla più a pretendere dal B) in data Pt_1 CP_1
17/1/2022, in risposta alla nota del l'attore aveva precisato di poter accettare la somma di CP_1
€4.000,00 a titolo di risarcimento dei danni oltre il pagamento delle spese legali a carico dell'Ente. C)
Con successiva missiva del 18/1/2022, il aveva dichiarato di accettare la controproposta di CP_1
pari a €4.000,00 sostenendo il costo delle spese legali nella misura di €339,98; D) con Pt_1 comunicazione del 18/1/2022, l'attore - dopo aver dichiarato la propria disponibilità alla definizione bonaria della vertenza – aveva chiesto che le spese legali venissero quantificate in €659,18. E) con missiva del 16/2/2022, il aveva reso noto allo che non essendo stato Controparte_1 Pt_1 ancora approvato il bilancio per l'anno in corso, si sarebbero potuti verificare dei ritardi nei pagamenti/risarcimenti. F) in riscontro alla predetta comunicazione, aveva rappresentato che Pt_1
le difficoltà di attribuire le somme concordate in tempi brevi (cioè, non prima della data del 15/3/2022 indicata come udienza di comparizione nell'atto di citazione notificato) comportava la necessità dello stesso di iscrivere la causa sul ruolo per non pregiudicare i propri diritti. Aveva dichiarato inoltre l'intenzione di rappresentare al Giudice adito l'accordo intercorso tra le parti e di chiedere un rinvio d'udienza onde consentire al il pagamento delle somme dovute. CP_1
Tutto ciò premesso, aveva contestato la costituzione del e aveva chiesto che Pt_1 CP_1
l'impegno del venisse considerato quale confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. e CP_1
che la causa venisse quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla medesima udienza, il aveva eccepito che le trattive occorse erano antecedenti alla CP_1 disamina delle immagini dell'incidente che acclaravano secondo l'Ente, la responsabilità dello
. Contestava la valenza confessoria delle note scambiate con l'attore. Pt_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3/5/2022, il Giudice di prime cure – dopo aver richiamato gli artt. 2735 e 1387 c.c. e rilevato che l'attore aveva chiesto la precisazione delle pagina 3 di 7 conclusioni rinunciando così alle richieste istruttorie – aveva ammesso le prove testimoniali articolate dal e fissato per l'espletamento delle predette l'udienza del 12/7/2022. CP_1
All'udienza suindicata, il Giudice – dopo aver rigettato la richiesta formulata dall'attore di revoca della precedente ordinanza – aveva disposto lo svolgimento delle prove testimoniali in seguito alle quali, la causa era stata rinviata all'udienza del 15/11/2022 per l'escussione di un altro teste.
All'udienza del 15/11/2022, l'attore aveva reiterato la richiesta di revoca dell'ordinanza del 31/5/2022
e aveva prodotto in giudizio la determina sindacale n. 22 del 12/4/2019 (precisando che la necessità di produzione è sopravvenuta all'ordinanza del 12/7/2022) avente ad oggetto “Nomina dei responsabili di settore/incaricati di posizione organizzativa e del Responsabile degli Uffici e servizi supplenti a seguito dell'approvazione della nuova struttura organica dell'Ente, giusta deliberazione G.C. n° 57 del
20/03/2019”. In ordine a tale determina, l'attore aveva testualmente dedotto che “benché nel Comune di Avola, non sia stata istituita la figura del dirigente ai sensi dell'art. 107 dgls 267/2000, l'adozione della determina sindacale, resa ai sensi dell'art. 109 T.U., attribuisce ai Responsabili degli Uffici o dei
Servizi le stesse funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 commi 2 e 3 con conseguente potere per costoro di adottare provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (c.2 art. 107)[…]”. Nella predetta udienza, a seguito della contestazione mossa dal il Giudice di Pace – ritenuto la CP_1
mancanza di elementi nuovi – aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza e disposto darsi luogo alla prova per testi.
La causa era stata infine rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/1/2023 con termine per note sino all'udienza ed indi posta in decisione.
Con sentenza n. 20/2023, il Giudice di Pace, in via preliminare, haa confermato l'ordinanza del
31/5/2022 affermando che la nota datata 13/1/2022 a firma del Responsabile del V° Settore del
Comune P.I. non contiene alcuna dichiarazione di responsabilità, ma solo CP_1 Persona_2
una proposta di bonario componimento della lite. Analogamente ha rilevato che la nota del 18/1/2022, manifesta la disponibilità all'accettazione della controproposta avanzata dall'attore. Ha quindi escluso la natura confessoria delle note a firma del Responsabile del settore. Ad coloranda ha descritto il corretto iter amministrativo normativamente richiesto per impegnare l'Ente convenuto anche nei passaggi ulteriori inerenti alla formalizzazione dell'accordo, dall'impegno di spesa e all'approvazione da parte della Giunta municipale.
Ha inoltre affermato l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria avanzata dallo alla Pt_1 luce dell'istruttoria processuale e della prova della non responsabilità dell'Ente convenuto in ordine al lamentato sinistro.
Ha quindi rigettato la domanda attorea con condanna dello al pagamento delle spese di lite. Pt_1
pagina 4 di 7 Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello censurando : 1) il mancato Parte_1 riconoscimento del “valore di confessione stragiudiziale dell'accordo intercorso tra il Responsabile del Servizio e l'attore”; 2) il mancato esercizio del potere ufficioso del Giudice di rilevare “l'efficacia probatoria e quindi estintiva del processo dell'accordo transattivo intercorso”; 3) la condanna alla spese del giudizio.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna dell'Ente al pagamento della somma di €4000,00 a titolo di risarcimento del danno subito, con condanna dello stesso per lite temeraria oltre spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa depositata in data 19/9/2023, si è costituito il il quale ha dedotto che Controparte_1
non solo il Responsabile di Servizio non può impegnare l'Ente verso l'esterno, ma che in ogni caso,
l'iter amministrativo per la formalizzazione della proposta non è stato completato per mancanza di impegno di spese e di approvazione da parte della Giunta. Ha inoltre dichiarato che la costituzione dell'Ente in giudizio è da considerarsi quale disconoscimento del contenuto delle note a firma del responsabile. Ha contestato le ragioni di gravame ed ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata, infine, rinviata per la decisione all'udienza cartolare del 23.9.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c ed all'esito è stata assunta in decisione.
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In ossequio ai principi della ragione più liquida verranno esaminati i profili di doglianza dirimenti ai fini della definizione della causa.
In premessa giova ricordare che in tema di confessione il S.C. con orientamento consolidato afferma che lo “schema tipico della confessione stragiudiziale,… secondo la giurisprudenza di questa Corte,
"richiede un'esplicita dichiarazione della parte del suo rappresentante in ordine la verità difatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte e, pur potendo desumersi da un comportamento da fatti concludenti non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario;
infatti, la dichiarazione intanto può essere qualificata come confessione in quanto consti di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che è configurabile quando, dall'ammissione non controversa di un fatto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e un vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione" (Cass. civ., Sez. 2, 6 giugno 2006, n. 13212; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, 27 aprile 2023, n. 11111; Cass. civ., Sez. 1, 6
pagina 5 di 7 luglio 2012, n. 11412; Cass. civ., Sez. lavoro, 19 novembre 2010, n. 23495)” (v. in motivazione Cass.
Civ., n. 11898 del 2020).
Anche più di recente il S.C. ha ribadito (v.Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34733) che “la confessione stragiudiziale ex articolo 2735 del Cc è una dichiarazione di scienza, sulla verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte” e che (v.Cassazione civile sez. III, 16/08/2023,
n.24695) “La confessione stragiudiziale, in quanto dichiarazione di scienza, è un atto giuridico in senso stretto, con la conseguenza che costituisce giudizio di fatto l'accertamento dell'esistenza della dichiarazione e del suo contenuto, mentre l'apprezzamento di tale contenuto quale confessione stragiudiziale integra un giudizio di diritto.”.
Quanto alla conclusione del contratto con la pubblica amministrazione è del tutto consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui “Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo” (v. Cassazione civile sez. III, 21/11/2023, n.32337). Tale più recente arresto si pone in continuità rispetto ai principi già affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(v.Cassazione civile sez. un., 25/03/2022, n.9775) secondo cui “Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.”.
Posti i superiori principi, cui questo giudice si uniforma, va osservato quanto segue.
Quanto al valore di confessione stragiudiziale del contenuto delle note trasmesse dal responsabile del
Servizio dell'Ente convenuto, va evidenziato che del tutto correttamente il primo giudice ne ha rilevato l'insussistente valenza confessoria.
Ed infatti con le note sopra menzionate il funzionario del ha solo inteso formulare Controparte_1
proposte per la definizione bonaria della vertenza al fine di prevenire la lite giudiziaria. Non vi è stata alcuna dichiarazione di scienza, quale atto giuridico in senso stretto, connotata dall'elemento soggettivo della “consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte” e dall'elemento oggettivo di voler ammettere in modo incontroverso un fatto, in pregiudizio del dichiarante e a vantaggio del destinatario della dichiarazione.
Si è trattato solo di proposte per la definizione bonaria della lite senza alcuna ammissione di responsabilità e solo avanzate pro bono pacis.
pagina 6 di 7 Il primo motivo di doglianza è quindi infondato attesa l'insussistenza dei requisiti per attribuire valore di confessione stragiudiziale alle note inviate dal funzionario del Comune in fase antecedente alla proposizione della causa.
Anche il secondo motivo è infondato atteso che non è stato mai formalizzato un accordo transattivo con il CP_1
Le trattative antecedenti alla causa sono infatti rimaste tali senza sfociare nella conclusione di alcun contratto transattivo valido e come tale giuridicamente vincolante per il Comune appellato.
Nessun gravame è stato interposto in merito al rigetto nel merito della domanda per difetto di prova della responsabilità dell'Ente convenuto con conseguente giudicato sul punto.
Al rigetto dei due motivi di gravame consegue anche il rigetto della censura relativa alla condanna alle spese del giudizio di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Le stesse vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa, esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività defensionale.
Considerato l'esito del rigetto del gravame deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa civile iscritta al n. 2481/2023 R.G., così statuisce:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado che liquida in complessivi € 1.701,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Siracusa, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Milone
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