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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2970 /2019 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2970 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente:
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. POZZOLI LUCA Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA CINQUE GIORNATE, 25 22100 COMO (pec:
Email_1
-attrice- contro
(C.F. nata a [...] l'[...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (C.F. rappresentata e difesa dall'avv .
[...]
(C.F. d elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Don Locatelli, Parte_2 C.F._3
6/F 20040 Roncello (MB) fax 02.90962726) Email_2
-convenuta-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , _2 P.IVA_1 CP_3 con sede legale in Como, via Volta n.3, elettivamente domiciliata in Como, Piazza Giovanni Paolo II n.17, presso l'Avv. Lino Davide Tiburzi (C.F. - fax 031.301427 - PEC , C.F._4 Email_3
-terza chiamata-
e
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, , con sede Controparte_4 P.IVA_2 in Roma, via Po n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Gelpi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como via Domenico Fontana n. 1 – C.F. (fax 031242013 – pec: C.F._5
Email_4
-terza chiamata-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
1 Con ordinanza del 10.6.2024, comunicata alle parti il 19.6.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_1
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: A) in via principale: Accertare e dichiarare la civile responsabilità ex artt. 2051 c.c. della convenuta
[...]
per i fatti di cui è causa;
Controparte_5 Conseguentemente, in accoglimento nel merito della domanda dell'Attrice, condannare la convenuta
[...]
CP_5
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali e, in particolare:
[...] a. Il costo diretto di bonifica dell'immobile, determinato dal C.T.U. in € 20.000,00 oltre IVA, dunque, € 24.400,00;
b. Il costo di verifica e certificazione dell'impianto elettrico determinato dal C.T.U. in € 500,00 oltre IVA, dunque, € 610,00; c. Il costo diretto alla bonifica del sottotetto, determinato dal CTU in € 1.900,00 oltre IVA, dunque, € 2.318,00, nella misura di 1/3, pari alla quota di proprietà dell'attrice (1/3 e 1/3 ; CP_5 CP_6 d. Un indennizzo per quanto danneggiato e/o non più recuperabile anche a seguito della bonifica, determinato dal C.T.U. in € 2.000,00 complessivi;
e. Un indennizzo per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato godimento del bene in seguito alla sua oggettiva inutilizzabilità allo stato attuale e sino ad avvenuta bonifica, determinato dal C.T.U., sotto il solo profilo patrimoniale, in € 950,00 mensili, ovvero € 11.400,00 annuali, a decorrere dalla data dell'evento (allo stato attuale € 950,00 * 60 mesi= € 57.000,00), sino all'effettivo ristoro, cui dovrà essere aggiunto il ristoro del profilo non patrimoniale da determinarsi in via equitativa, inteso come danno morale, in misura non inferiore al 50% del danno patrimoniale;
f. il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per il danno alla salute subito dall'attrice, come da perizia medico-legale di parte versata in atti, quantificabili in non meno di € 60.000,00.
Il tutto oltre a interessi compensativi dal momento del fatto illecito, a interessi ex art. 1284 c.c. dall'introduzione del giudizio e a rivalutazione monetaria, sino al saldo effettivo, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP. B) in via subordinata: Accertare e dichiarare la civile responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta
[...]
e/o della terza chiamata per i fatti di cui è causa;
Controparte_5 Controparte_2 Conseguentemente, in accoglimento nel merito della domanda dell'Attrice, condannare la convenuta
[...]
e/o la terza chiamata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_5 Controparte_2 patrimoniali e, in particolare: g. Il costo diretto di bonifica dell'immobile, determinato dal C.T.U. in € 20.000,00 oltre IVA, dunque, € 24.400,00; h. Il costo di verifica e certificazione dell'impianto elettrico determinato dal C.T.U. in € 500,00 oltre IVA, dunque, €
610,00; i. Il costo diretto alla bonifica del sottotetto, determinato dal CTU in € 1.900,00 oltre IVA, dunque, danno morale, in misura non inferiore al 50% del danno patrimoniale;
l. il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per il danno alla salute subito dall'attrice, come da perizia medico-legale di parte versata in atti, quantificabili in non meno di € 60.000,00.
Il tutto oltre a interessi compensativi dal momento del fatto illecito, a interessi ex art. 1284 c.c. dall'introduzione del giudizio e a rivalutazione monetaria, sino al saldo effettivo, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP. C) In ogni caso:
• Con vittoria di spese e compensi del giudizio di merito, nonché dei due sub-procedimenti cautelari (R.G. nn. 2970-2/2019 e 2970-3/2019) e del reclamo cautelare (R.G. n. 843/2022), le cui liquidazioni sono state rimesse dai rispettivi giudicanti al provvedimento conclusivo del giudizio di merito.
• In ragione del contegno dilatorio serbato nella fase anteriore al giudizio e di quello successivamente assunto in sede cautelare (v. memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., parr.
6.1 e 6.2), accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore di parte attrice da liquidarsi secondo Giustizia, allo stato quantificabile in non meno di € 10.000,00, alternativamente al doppio delle spese di lite.
• In ragione del contegno serbato nel presente giudizio (v. memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., par. 6.3), accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della terza chiamata e, per l'effetto, Controparte_2 condannarla al risarcimento del danno in favore di parte attrice da liquidarsi secondo Giustizia, allo stato quantificabile in non meno di € 10.000,00 alternativamente al doppio delle spese di lite.
2 • In ragione delle espressioni sconvenienti e offensive utilizzate verso l'attrice nel presente giudizio (v. memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., par. 6.3), accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 89 c.p.c. della terza chiamata e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore di parte attrice da liquidarsi Controparte_2 secondo Giustizia, allo stato quantificabile in non meno di € 10.000,00.
In via istruttoria: Si rinnovano le seguenti istanze istruttorie: a. Disporsi C.T.U. Medico Legale al fine di determinare e valutare le lesioni personali subite dall'attrice a causa dell'evento de quo. b. Si chiede ammettersi interrogatorio formale sulla persona di (carta d'identità n. Controparte_1 rilasciata dal Comune di Argegno in data 14.04.2015), residente in [...], rappresentata nel Numero_1 presente giudizio dall'Avv. , sui seguenti capitoli:[…] Parte_2
per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, IN VIA PRELIMINARE (a) per i motivi e le causali esposte in atti, autorizzare la chiamata in causa della con sede legale Controparte_2 in Como (CO), Via A. Volta n. 3, C.F. affinché manlevi e/o comunque mantenga indenne l'odierna P.IVA_1 convenuta da qualsiasi responsabilità e/o pretesa risarcitoria che verrà eventualmente riconosciuta a parte attrice all'esito del presente giudizio oltre che al fine di valutare - in contraddittorio con la società terza chiamata - gli impegni assunti dalla stessa con il contratto di fornitura ed installazione della stufa a pellet oggetto di causa e della relativa canna fumaria e il suo palese inadempimento (Cfr. ns. doc. n. 1), la non corretta esecuzione delle opere appaltate e il mancato rispetto delle prescrizioni di legge (Cfr. ns. docc. n. 2 e n.
2-bis), le eventuali omissioni dell'impresa installatrice nella realizzazione e certificazione dell'impianto (come peraltro già riconosciuto dalla stessa - Cfr. ns. docc. n. 5 e n. 8), con condanna della a corrispondere all'odierna convenuta le Controparte_2 somme necessarie per l'integrale eliminazione dei vizi e/o difetti riscontrati e per la messa a norma dell'impianto stufa a pellet e canna fumaria e - nel caso in cui non fossero eliminabili - della somma quantificata a titolo di deprezzamento subito dall'immobile di proprietà della IG.ra CP_5 NEL MERITO (a) per i motivi e le causali esposte in atti, respingere ogni pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice nel corso del presente giudizio perché infondata sia in fatto che in diritto - dichiarando che nulla è dovuto alla stessa a qualsivoglia ragione e/o titolo - considerata anche la sussistenza di evidenti carenze strutturali, funzionali rinvenibili nella canna fumaria (presenza di certificazione di conformità, esecuzione delle opere a CP_7
“regola d'arte”, utilizzabilità o meno della stessa, ulteriori criticità, ecc…) con particolare riferimento al comignolo comune e/o all'impianto presente nell'immobile della IG.ra (presenza di certificazione Parte_1 di conformità, esecuzione delle opere a “regola d'arte”, utilizzabilità o meno della stessa, ulteriori criticità, ecc…) hanno concorso a causare il noto evento del 23 febbraio 2019; (b) per i motivi e le causali esposte in atti - accertato che l'azione promossa dalla IG.ra è infondata e Parte_1 di conseguenza anche il sequestro conservativo concesso e trascritto è da ritenersi tale - condannare parte attrice a risarcire il corrispondente danno subito dalla IG.ra ex art. 96, 2° comma, c.p.c.; CP_5 IN VIA SUBORDINATA (a) nella denegata e non voluta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga che la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla IG.ra sia in tutto o in parte fondata condannare la terza chiamata Parte_1 _2
a manlevare e/o comunque mantenere indenne l'odierna convenuta da qualsiasi responsabilità e/o
[...] pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti e/o che verrà eventualmente riconosciuta a parte attrice all'esito del presente giudizio oltre che - valutati gli impegni assunti dalla stessa con il contratto di fornitura ed installazione della stufa a pellet oggetto di causa e della relativa canna fumaria e il suo palese inadempimento (Cfr. ns. doc. n. 1), la non corretta esecuzione delle opere appaltate e il mancato rispetto delle prescrizioni di legge (Cfr. ns. docc. n. 2 e n. 2-bis), le eventuali omissioni dell'impresa installatrice nella realizzazione e certificazione dell'impianto (come peraltro già riconosciuto dalla stessa - Cfr. ns. docc. n. 5 e n.
8)
(b) condannare la a corrispondere alla IG.ra le somme necessarie per l'integrale Controparte_2 CP_5 eliminazione dei vizi e/o difetti riscontrati nell'impianto oggetto di causa (stufa + canna fumaria) ed i relativi costi per la messa a norma dello stesso e - nel caso in cui non fossero eliminabili - condanni a corrispondere alla IG.ra il corrispettivo per il deprezzamento subito dal proprio immobile. CP_5
3 IN VIA ISTRUTTORIA (a) prova testimoniale Al solo fine di dimostrare quanto esposto in atti si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: […]
(b) prova contraria La scrivente insiste, altresì, per l'ammissione della prova ex adverso sui capitoli di prova eventualmente ammessi per controparte. (c) integrazione C.T.U. tecnica Disporsi integrazione alla C.T.U. esperita diretta a quantificare le somme necessarie a emendare i vizi e/o difetti di costruzione rinvenuti nell'impianto di evacuazione dei fumi di parte convenuta. IN OGNI CASO Con vittoria di compensi professionali relativi al presente giudizio e ai sub-procedimenti (R.G. 2970/2019-1-2- 3) promossi dalla IG.ra e del relativo reclamo - maggiorati del 30% come previsto dal D.M. n. 37 Parte_1 del 8 marzo 2018 in caso di atti con collegamenti ipertestuali - oltre a spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e alle successive occorrende.
per parte terza chiamata _2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna statuizione, così ritenere e giudicare: in via preliminare e istruttoria: disporsi la rinnovazione e/o integrazione della CTU ai sensi dell'art. 196 c.p.c., nominando un Professionista con specifiche conoscenze tecniche relative agli argomenti di cui è causa. Nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice e/o da parte convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui al presente atto e per quelli che emergeranno nel corso del giudizio. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte attrice e/o convenuta nei confronti di condannare a tenere indenne e a Controparte_2 Controparte_4 manlevare da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivarne, anche in punto di Controparte_2 spese di lite. In ogni caso: con vittoria di spese, anticipazioni e compensi di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: si chiede ammettersi interrogatorio formale delle Parti, nonché prova testimoniale, con i testimoni sotto indicati, sulle circostanze di seguito capitolate: […]”
per la terza chiamata Controparte_4
“Nel merito, in via principale:
Rigettare la domanda di manleva della per inoperatività della polizza assicurativa per i motivi di cui _2 in atti. Nel merito in via gradata: Nella denegata ipotesi di ritenuta validità della garanzia assicurativa, respingere la domanda attorea o graduare le responsabilità delle Parti in relazione alle risultanze istruttorie.
In ogni caso: col favore delle spese di lite, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter del giudizio, sulle parentesi cautelari, e sui presupposti processuali e condizioni dell'azione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 5.9.2019 Parte_1 evocava in giudizio , nella sua qualità di condomina dello stesso edificio, proprietaria di Controparte_1 appartamento sito al piano terra, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'invasione di fumi e fuliggine registratasi la sera del 22 febbraio 2019 nel suo appartamento al secondo piano (di via Provinciale n. 104, Centro San Fedele, località San Fedele Intelvi) e proveniente dalla stufa a pellet della convenuta.
4 Secondo la ricostruzione attorea andava ritenuta responsabile tanto dell'insorgenza e dell'ingresso CP_5 delle immissioni, quanto dell'aggravamento delle stesse, che si erano protratte per anche per il giorno seguente.
Si costitutiva, tempestivamente il 18.10.2019 la quale si opponeva all'accoglimento delle domande CP_5 attoree, chiedendone il rigetto, e preliminarmente chiedendo la chiamata in causa di Controparte_2 appaltatrice delle opere relative all'impianto termico, ai fini di essere dalla stessa manlevata da ogni eventuale responsabilità acclarata. Svolgeva inoltre domanda trasversale nei confronti di cui aveva conferito _2
l'appalto concernente la fornitura e la posa di una termostufa, chiedendo la condanna della ditta installatrice al pagamento delle somme necessarie per l'integrale eliminazione dei vizi subiti in conseguenza dell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte.
La chiamata veniva autorizzata e costituitasi, oltre a chiedere l'integrale rigetto delle domande _2 formulate da parte attrice e da parte convenuta, chiedeva a sua volta l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice, Controparte_4
Seguiva ulteriore differimento della prima udienza per assicurare la chiamata del terzo, che veniva puntualmente curata e che portava il 3.9.2020 alla costituzione della compagnia assicurativa, che chiedeva il rigetto della domanda attorea, nonché della domanda in manleva operata dalla convenuta, ed in ogni caso eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa (per decorso del limite temporale di 180 giorni dall'ultimazione dei lavori).
In prima udienza, tenutasi il 23.9.2020, il (precedente) G.I. statuiva in ordine all'istanza cautelare di accertamento tecnico preventivo presentata in corso di causa da parte attrice, nominando l'Ing. il quale Per_1 depositava l'elaborato peritale in data 15.6.2021.
Il successivo Giudice subentrato sul ruolo il 21/12/2021 concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali le parti depositavano le loro memorie.
CP Prima della decorrenza del termine della terza memoria, in data 22.2.2024 il (precedente) sottoponeva proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc –con previsione della corresponsione di € 70.000 da a CP_5
di € 30.000 da a e di € 30.000 da parte di che Parte_1 _2 CP_5 Controparte_4 CP_
l'adesione di parte attrice e convenuta ma non anche di (e senza presa di posizione da parte di Parte_3
_2
Pertanto successivamente con ordinanza riservata del 11 novembre 2022 il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo (terzo giudicante), si determinava sulle istanze istruttoria (I) rigettando l'istanza di consulenza tecnico medico-legale in ordine alle lesioni personali subite dall'attrice; (II) rigettando “allo stato e fatte salve nuove successive valutazioni, la richiesta di integrazione peritale relativamente all'aggiornamento dei costi di bonifica”, (III) rigettando la richiesta rinnovazione della ctu formulata dalle terze chiamate, (IV) ammettendo la prova testimoniale (in relazione ai capp. di cui alle lett. B e D per quanto concerne quelli formulati da parte attrice, in relazione a tutti i capitoli per quanto concerne quelli formulati da parte convenuta e da da 1 a 7, n. 11, 12 e da 22 a 27 per quanto concerne quelli formulati dalla terza CP_5 _2 nonché parte attrice a prova contraria indiretta richiesta, con riferimento ai capitoli a), b) e c) di memoria 183 co.VI n.3; e (V) ammettendo l'interrogatorio formale di parte convenuta in relazione ai capitoli di CP_5 prova formulati da parte attrice n.1,2,3,4,6.
Alle successive udienze del 22.2.2023 e 28.3.2023 veniva compiuta l'istruttoria, ultimata la quale il G.I. riteneva opportuno disporre integrazione peritale alla ctu depositata il 30.6.2021 con molteplici quesiti, ai quali il ctu
5 Ing. dava riscontro con deposito nel settembre 2023 ed il Giudice, con ordinanza del 20 ottobre 2023, Per_1 ritenuta la stessa esaustiva e non meritevole di rinnovazione, rigettava la richiesta di e _2 [...]
e, ritenuto non doversi disporre la ctu medico-legale richiesta da parte attrice, fissava udienza di CP_4 precisazione delle conclusioni, in trattazione cartolare. Con ordinanza del 10 giugno 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione concedendo in termini ex art. 190 cpc (abbreviati, ex art. 190 co.II c.p.c., con riferimento alle conclusionali) nel rispetto dei quali tutte e quattro le parti costituite depositavano tanto le comparse di costituzione quanto le memorie di replica.
Si dà inoltre atto che in costanza di giudizio 14.07.2021, parte attrice aveva chiesto la concessione di sequestro conservativo nei confronti della convenuta e della terza chiamata non concesso una CP_5 _2 prima volta per assenza del periculum in mora, ma reiterato in data 1.02.2022 –su nuovo presupposto dell'avvenuto compimento, da parte della convenuta, di atti dispositivi del patrimonio idonei a diminuire la garanzia patrimoniali- e questa volta concesso, con provvedimento confermato a seguito di reclamo proposto ex art. 669 terdecies cpc sul presupposto dell'invocato caso fortuito esimente ex art. 2051 cc (secondo CP_5 integrato dalla condotta della terza chiamata _2
Sussiste la competenza del Tribunale di Como;
risultano rispettate le condizioni dell'azione e i presupposti processuali. Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato.
II. Sul perimetro della domanda attorea.
La domanda attorea si declina sotto un triplice ordine di danni lamentati, che meritano di essere affrontati partitamente.
domanda il risarcimento (I) del danno patrimoniale subito dall'immobile, di cui è proprietaria, - Parte_1 sottoforma di costi di ripristino, ristoro per quanto non più recuperabile e di mancato godimento del bene-, (II) del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto di proprietà e (III) del danno biologico sotto forma di lesioni personali direttamente collegate alle immissioni verificatesi nel proprio appartamento.
III. Sul danno biologico da lesioni personali.
Principiando dall'ultimo profilo esposto, deduce l'attrice che in data 23.2.19 -dunque il giorno seguente all'inizio delle immissioni, che non si erano tuttavia arrestate- in occasione del sopralluogo deli Vigili del Fuoco dalla stessa chiamati, accusava capogiri “a causa dei fumi inalati per il forte stato di agitazione in atto”, e pertanto cadeva in terra procurandosi una frattura somatica vertebrale di L2, con prognosi di 90 giorni.
Ponendo in rapporto causale la caduta con l'insorgere delle immissioni, ritenute di responsabilità di CP_5 richiede pertanto il ristoro del danno biologico nonché di quello “esistenziale”, inteso quale “sconvolgimento foriero di scelte di vita diverse” (vds. atto di citazione, pag.29), in termini cioè di “ripercussioni negative”
(Ibidem) impattanti sia all'interno che all'esterno del nucleo famigliare.
La domanda sul punto deve essere disattesa, per carenza di prova sotto un duplice punto di vista.
Anzitutto -e il profilo, assorbente, attiene tanto il danno qualificato come “da lesioni”, quanto quello qualificato quale “esistenziale”- non vi è in atti la prova del nesso causale tra condotta della convenuta –asserita responsabilità ex art. 2051 cc- e danno evento, ovvero la caduta dalla quale l'attrice fa derivare tanto i danni più direttamente subiti, quelli fisici, quanto quelli, indiretti, “esistenziali”.
L'eventuale, da accertarsi infra, responsabilità della convenuta o della terza chiamata in ordine alle _2 immissioni verificatesi nell'appartamento infatti, non determina di per sé la riconducibilità a tale Parte_1
6 evento, e la responsabilità ex se di ogni ulteriore danno provato dal soggetto danneggiato, in presenza di una sequela causale autonoma, separata ed escludente. E come tale deve inquadrarsi la condotta dell'attrice che, il giorno seguente allo sprigionarsi dei fumi, e non dunque nell'immediatezza, ha autonomamente deciso di accompagnare i Vigili del Fuoco per mostrare i luoghi, nonostante fosse a piena conoscenza dei rischi cui sarebbe andata incontro entrando nell'appartamento, vieppiù considerato che rappresenta (prima memoria ex art. 183 co.Vi pag.21) essere caduta da una scala a pioli. La condotta, oltre che del tutto autonoma e recidente il rapporto di causa-effetto suindicato, risulta anche gravemente imprudente, ed evitabile utilizzando l'ordinaria cautela.
Inoltre non risulta minimamente provato che l'attrice sia caduta in ragione dell'avvenuta inalazione dei fumi e non invece per cause diverse ed estranee all'evento del giorno precedente. La circostanza, tempestivamente contestata dalle controparti nella prima difesa utile (vds pag 12 comparsa e pag. 23 “è _2 CP_5 assolutamente carente del presupposto logico-giuridico del nesso di causalità materiale”), non è stata d'altro canto neppure oggetto di richiesta di prova testimoniale;
i testi di parte convenuta ( e Testimone_1 [...]
, vds pag.
2.3 verbale del 22.2.23) escussi sul cap.5, riguardante la caduta di non hanno Tes_2 Parte_1 peraltro ricordato l'accaduto. Pertanto la richiesta relativa a tale voce di danno deve ritenersi del tutto indimostrata.
Per tali ragioni del tutto inconferente risulta la consulenza tecnica medico-legale di parte allegata sub.doc.38, come anche i docc da 39 a 50, attestanti l'esistenza di patologia ma non la sua genesi ed il nesso causale.
Egualmente indimostrato, d'altra parte, il danno esistenziale che l'attrice avrebbe subito in conseguenza della caduta, tantomeno dell'episodio complessivamente considerato;
incrociando le difese di cui all'atto introduttivo e delle prime due memorie, infatti, le doglianze attoree risultano essere rimaste al rango di mere asserzioni, non articolate ancor prima che provate, non essendo stata nemmeno dedotta la consistenza delle
“gravi difficoltà incontrate da ello svolgere della propria vita quotidiana”. Parte_1
IV. Sul danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto di proprietà.
Con riferimento al lamentato danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto di proprietà, si osserva come tale voce, tuttavia, non risulti essere stata oggetto di approfondimento né con note autorizzate del 20 dicembre 2021 né con prima memoria ex art. 183 co.VI cpc;
con la seconda memoria, d'altra parte, l'attrice si limita ad un generico richiamo all'inclusione del diritto al rispetto della vita privata e familiare tra quelli riconosciuti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, e deduce come l'abitazione di San Fedele Intelvi fosse il luogo di ritrovo (e di svago) della famiglia allargata alla figlia ed ai nipoti, e tantopiù significativo il danno poiché il mancato utilizzo dell'appartamento si sia verificato in periodo (quello dell'emergenza pandemica da Covid 19) in cui maggiore avrebbe potuto esserne la fruizione.
Rileva il Tribunale come, nuovamente, le asserzioni risultino destituite di elementi probatori, non essendo stato dedotto alcun capitolo di prova orale a sostegno della tesi esposta (vds seconda memoria ex art. 183 co.VI) e risultando del tutto insufficiente l'unico riferimento documentale offerto (doc.53), costituito da n.6 foto, prive di data e descrizioni, non contestualizzate, riproducenti bambini che giocano all'aperto (ed in una fotografia al chiuso).
Né può ritenersi che la sovrapponibilità di buona parte del periodo di inutilizzabilità dell'appartamento con quello dell'insorgere e persistere dell'emergenza epidemiologica costituisca una ragione giustificativa del risarcimento domandato;
anzi, consta al giudicante -quale fatto notorio che ex art.115, co. 2, c.p.c. può dal
Giudice essere posto, senza bisogno di prova, a fondamento della decisione- che a far data dal marzo 2020 e
7 per buona parte del successivo, in concomitanza con la fase di maggior recrudescenza dell'emergenza, fosse precluso lo spostamento nelle seconde case –quale va pacificamente considerata quella attorea in San Fedele- in Lombardia, anche qualora (come nel caso di specie) interne alla medesima regione.
La carenza probatoria determina inevitabilmente la non riconoscibilità del danno non patrimoniale domandato, non trattandosi di danno in re ipsa, seppur meritevole di tutela (costituzionela
V. Sul danno patrimoniale.
La disamina dei capi di domanda concernenti il risarcimento del danno patrimoniale merita invece maggiore approfondimento.
V.I. sulle voci di danno patrimoniale domandate.
Come anticipato (vds supra § II) sono tre le voci di danno patrimoniale richieste, vale a dire l'ammontare dei costi di ripristino, ovvero per il ripristino dello status quo ante, il ristoro di quanto andato irrimediabilmente danneggiato e dunque non più recuperabile e la remunerazione per il mancato godimento del bene.
Tutte e tre le voci presuppongono l'individuazione del fatto storico e pertanto di una condotta, compiuta da un soggetto responsabile, in rapporto causale con un evento (cd danno-evento) generatore di conseguenze patite dall'attrice danneggiata.
V.II. sulla dinamica produttiva del danno e sull'individuazione della responsabilità.
La domanda risarcitoria viene inquadrata dall'attore in principalità nella fattispecie astratta di cui all'art. 2051 cc, a norma del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La ripartizione dell'onere della prova opera pertanto come segue: “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali” (ex multis recentissima Cass n. 12760 del 09/05/2024), mentre “la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia” (Cass. 26533 del
09/11/2017).
Ebbene, risulta sufficientemente acclarato, ed invero non contestato, il fatto storico, ovvero che il 22.2.2019
l'appartamento di sia stato invaso da fumi e fuliggine. Egualmente non risulta in Parte_1 contestazione che tali immissioni si siano originatisi dalla stufa a pellet installata nella proprietà della convenuta.
Entrambe le circostanze sono oggetto delle conclusioni del ctu Ing. (vds. pag.54), con la precisazione Per_1 resa da quest'ultimo che oggetto di constatazione diretta da parte del ctu sono stati unicamente gli “accumuli di particolato (fuliggine)”, non anche il fumo, che ovviamente non poteva persistere a 20 mesi dall'evento – essendo il primo accesso del CTU risalente al 07.10.2020.
Precisa inoltre il ctu che l'installazione della stufa a pellet e della canna fumaria sia avvenuta ad opera di e non a regola d'arte, né in conformità alla normativa tecnica, poiché, ritiene, difettante di una _2 idonea realizzazione di sistema di evacuazione fumi.
Le conclusioni del ctu risultano adeguatamente motivate ed esenti da censure, e si configurano quale approdo della ricostruzione della dinamica che ha provocato l'ingresso nell'appartamento attoreo, posto al secondo
8 piano, dei fumi provenienti dall'appartamento Beckett, sito al piano terra/rialzato: gli stessi, giunti al comignolo situato sul tetto del complesso, anziché fuoriuscire all'esterno e disperdersi, hanno disceso il condotto fumario esistente sino alla proprietà attorea, diffondendosi dal caminetto all'intera abitazione. Il ctu ricollega tale evento alla mancata realizzazione a regola d'arte della canna fumaria, non rispettosa della normativa di settore
(UNI 10683:2012) e approssimativamente fissata, con fil di ferro, in modo non idoneo cioè a “a garantire la verticalità dell'installazione che pertanto comporta un andamento serpeggiante”.
A seguito di richieste di precisazioni con i quesiti integrativi IV.4 e IV.7, viene ulteriormente chiarito da una parte come l' improprio fissaggio e andamento serpeggiante della canna fumaria non costituisca un nesso di causalità diretta con l'accadimento dell'evento dannoso (pur costituendo profilo violativo della norma UNI) e dall'altra come le carenze del sistema di evacuazione dei fumi (percorso tortuoso, insufficienza della reale sezione di uscita) costituiscano una significativa ostruzione alla fuoriuscita del fumo, e tali carenze abbiano un
“fortissimo nesso di causalità con l'evento dannoso occorso all'appartamento di proprietà (pag.16 Parte_4 integrazione ctu).
Il ragionamento tecnico risulta convincente e viene fatto proprio dal giudicante anche alla luce dell'assenza di una ricostruzione alternativa plausibile e della circostanza che l'omessa valutazione della corretta evacuazione dei fumi risulta riconosciuta dalla stessa in una comunicazione inviata nel marzo 2019 a _2 Parte_1 con la quale viene ammesso di non essersi “posti il problema relativo alla corretta evacuazione dei fumi e quindi dell'eventuale sostituzione del comignolo”.
V.III. sull'individuazione di eventuali responsabilità concorrenti: Parte_1
Tema di necessaria disamina è se la responsabilità dell'impresa terza chiamata, installatrice della termo-stufa e della canna fumaria, sia esclusiva o concorra con altre responsabilità. Da una parte di parte attrice, dall'altra di parte convenuta.
Giova principiare da una sintetica ricostruzione dello stato dei luoghi al momento di verificazione dei fatti di causa.
Il condominio di via Provinciale n.104 è costituito da tre appartamenti, quello sito al piano terra/rialzato di proprietà quello sito all'ultimo di proprietà e in quello intermedio, non coinvolto dalle CP_5 Parte_1 immissioni, di proprietà di terzi, rimasti estranei al presente giudizio.
Ogni appartamento era servito da caminetti, quello “oggetto di intervento da parte della è un CP_9 camino di tipo chiuso, mentre i due posti al piano primo e secondo sono camini di tipo aperto” (vds. dichiarazione Ing. teste di pag. 4 verbale 23.2.23). “È presente un unico cavedio in cui sono Tes_3 _2 posate le tre canne fumarie afferenti i singoli camini, sfocianti in un unico comignolo condominiale” (ibidem).
Oggetto di esame, ciò premesso, è l'esistenza, e la loro conformità a legge, di camini aperti, potenzialmente utilizzabili, nell'appartamento attoreo (come anche in quello del terzo, sito al primo piano).
Sostiene infatti che la termo-stufa installata e la canna fumaria dell'appartamento _2 CP_5 fossero, invero, conformi alla norma UNI, ma nella sola ipotesi ove le uniche attive e non anche in presenza di altri sistemi di riscaldamento;
eppure formalmente avrebbero dovuto essere le uniche, stante la non conformità alla normativa dei camini aperti. Ciò manderebbe esente da responsabilità, o _2 significativamente diminuita.
Il profilo, ampiamente analizzato in sede istruttoria e con risultanze non inequivoche, risulta nondimeno superabile e dunque non esiziale.
9 La mancanza di atti normativi aventi forza di legge in materia, e l'interpretazione lasca di quella tecnica, non consentono infatti di inferire con certezza se la circostanza che il caminetto di fosse aperto, e Parte_1 potenzialmente funzionante, possa aver costituito un antecedente fattuale in grado di contribuire a determinare l'evento, o ad aumentare l'entità dei danni.
A fronte infatti del quesito integrativo del sottoscritto G.I. del 27.4.23 (“I.1 precisi se il camino presente nell'appartamento possa essere definito camino aperto, e se i camini aperti possano essere Parte_1 considerati impianti termici ai fini delle previsioni di cui al DGR n. 7095 del 18.9.2017”) il ctu conclude per ritenere il caminetto in parola “come elemento ornamentale, decorativo e ludico, al più di cottura e che pertanto non rientri tra le previsioni di cui al DGR 7095 del 18.09.2017”, nondimeno “dovendo essere comunque conforme alla UNI 10683:2012 e, non essendolo, sia allo stato inutilizzabile”; in ogni caso all'inutilizzabilità non si sovrapporrebbe il concetto di chiusura “tuttavia certo non si ritiene che esso debba essere chiuso!” (pag.6 integrazioni del 30 giugno 2023).
Ad opposte conclusioni porta invece l'interpretazione data dal teste (vds. verbale ud 28.3.2023, Testimone_4 pag.4) ex dirigente della Provincia di Como, settore tutela ambientale e pianificazione del territorio (dal quale dipende anche l'Ufficio Impianti termici) secondo cui in forza della delibera regionale DGR n. 7095 del
18.9.2017 tutti gli impianti a biomassa (legna e pellet) inferiori alle due stelle, compresi i camini aperti, andrebbero dismessi, salvo che “possano raggiungere i livelli di rendimento accettabili dal punto di vista normativo (almeno le due stelle)”, livelli che non è stato provato fossero stati raggiunti dal caminio di
Parte_1
Il Giudice, nella qualità di peritus peritorum, ritiene di dissentire in parte qua dall'interpretazione data dal suo e piuttosto conclude che l'interpretazione corretta della normativa tecnica sia quella resa dal teste – Tes_4 peraltro in parziale contrasto con quanto rappresentato da altro teste, attuale dirigente provinciale (vds. pag. 6 verbale del 22.2.23), secondo cui “i caminetti possono essere utilizzati, in forza di deroga, in via saltuaria, nell'ipotesi in cui il caminetto sia l'unica fonte di riscaldamento dell'immobile”.
Ciò porterebbe a concludere che la presenza di camino, non chiuso, e quindi potenzialmente funzionante, nell'appartamento abbia causalmente contribuito a determinare l'ingresso di fumi e fuliggine e Parte_1 dunque dei danni lamentati dalla stessa attrice.
Ma, come detto, il profilo risulta invece irrilevante, tenuto conto delle modalità di dismissione del camino, che non è esclusivamente la sua muratura, ma che può essere anche la sigillatura della canna fumaria, e della declinazione della circostanza alla luce degli obblighi di diligenza dell'impresa installatrice.
era infatti perfettamente a conoscenza dell'esistenza di altri camini a servizio di altri appartamenti _2 condominiali sfoganti nello stesso comignolo, e per poter installare stufa e canna fumaria in conformità alla normativa UNI avrebbe dovuto accertarsi che fossero gli unici potenzialmente attivi, poiché solo in quell'unico caso l'impianto sarebbe forse stato a norma.
Il carattere dubitativo, si osserva incidentalmente, è dato dal fatto che a fronte di specifico quesito integrativo sottoposto dal G.I. (IV.2): “precisi, in relazione al punto che precede, se corrisponda al vero che la stufa e la canna fumaria dell'appartamento fossero conformi alla norma UNI esclusivamente ove gli unici attivi e CP_5 non anche in presenza di altri sistemi di riscaldamento;
e, in ipotesi affermativa, se tale circostanza sia tale da esentare da responsabilità l'impresa esecutrice dei lavori, o se la stessa abbia l'obbligo di compiere le opportune pre-verifiche ipotizzando l'utilizzo contestuale di impianti funzionanti, a norma, da parte di tutti i condomini, id est il contemporaneo funzionamento di tutte e tre le canne fumarie dell'edificio (o se invece esuli dalle verifiche dell'impresa installatrice e sia a carico dei condomini e rimessa ai loro obblighi informativI)” il perito abbia
10 concluso per ritenere che “la sezione di uscita il comignolo esistente non sarebbe sufficiente nemmeno al solo impianto della termostufa a pellet di proprietà come analiticamente dimostrato dai calcoli nella CP_5 risposta alle osservazioni di parte terza chiamata, vedasi pag. 9 allegato 6 di CTU in cui si indica un risultato di
782.34 comunque ben lontano dalle necessità normative del solo camino Blacket anche nell'assurda ipotesi che si volesse considerare non pro quota ma interamente dedicato alla sola unità del piano terra”.
Essendo l'impresa installatrice tenuta a conoscere –ed effettivamente a conoscenza- dell'esistenza di altri camini, avrebbe dovuto porre in essere le opportune verifiche di “esistenza e idoneità del comignolo” e della presenza di “altri allacciamenti al camino”, delle quali la prima “avrebbe dato esito negativo e quindi non avrebbe consentito la certificazione dell'impianto né il collegamento della stufa”, e soprattutto, la seconda
“avrebbe dato evidenza delle ulteriori due canalizzazioni e quindi avrebbe fatto sorgere l'obbligo di coordinarsi con quanto effettivamente presente in loco e con gli altri condomini” (pag.13 integrazione ctu).
Gli esposti chiarimenti resi dal ctu rispetto al quesito integrativo formulato dal G.I. (“IV.1 Precisi la declinazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento per l'impresa installatrice -con particolare riferimento alla materia della verifica di compatibilità funzionale del sistema generatore di calore nel sito di posa e di collegamento al sistema di evacuazione fumi- rispetto alla realtà condominiale”) sgombrano il campo da ogni possibilità di imputazione di co-responsabilità dell'evento dannoso in capo all'attrice.
Se anche, infatti, fosse stato provato l'utilizzo potenziale/saltuario del caminetto attoreo, della circostanza si sarebbe dovuta avvedere in fase di installazione, compiendo le opportune verifiche –e richiedendo _2
l'opportuna documentazione- in sede di installazione, cosa che non ha fatto, con rilievo tranchant.
Solo residualmente, si osserva, in ogni caso, che spettava alle
contro
-interessate ( CP_5 _2 provare, in tale ottica ricostruttiva, che nell'appartamento attoreo vi sia stato un effettivo, continuato, utilizzo del camino. Ma tale onere non è stato assolto: gli unici elementi, a riguardo, sono forniti dal teste (di CP_5
, la cui deposizione non risulta pienamente apprezzabile in termini di credibilità essendo marito Testimone_5 della convenuta e dunque da vagliare con maggiore rigore.
Il teste riferisce infatti (pag. 3 udienza 28.3.2023) che il camino di fosse in uso, desumendolo da Parte_1 tre indizi: l'aver rinvenuto legna di fronte all'ingresso dell'appartamento attoreo, l'aver la signora Parte_1 richiesto della legna al teste in occasione della potatura delle piante del giardino condominiale, e l'aver riferito la stessa al teste di aver pulito il camino. Nondimeno, sempre in sede testimoniale, è emerso come le piante siano state potate tra l'autunno del 2017 e gennaio 2018 e dunque poco plausibilmente la legna ricavata possa essere stata impiegata oltre un anno più tardi;
anche con riguardo agli altri due indizi il teste non risulta aver dato chiari riferimenti temporali. Pertanto deve concludersi per ritenere non provato che la presenza di un camino nell'appartamento abbia contribuito causalmente alle conseguenze dannose lamentate Parte_1 dall'attrice.
V.IV. sull'individuazione di eventuali responsabilità concorrenti: CP_5
Esclusa la sussistenza di una componente di responsabilità di nella causazione dell'evento, occorre Parte_1 valutare quella eventuale di CP_5
Ma a riguardo, in risposta a specifico quesito integrativo del G.I. (vds punto II.1 dell'ordinanza del 27.4.23:
“precisi, nella qui ipotizzata eventualità di avvenuto utilizzo della termostufa da parte di anche nelle 6- CP_5
12 ore successive alla sera del 22.2.2019, se la circostanza possa avere avuto un impatto significativo, o trascurabile, o altrimenti determinabile in relazione ai danni prodotti nell'appartamento (in termini di ingresso di cospicua/modesta/quasi nulla ulteriore componente)”) il ctu (pag.9 integrazioni) afferma motivatamente
11 che, “pur in assenza di possibilità di risposta certa per assenza di sufficienti informazioni circa lo stato dell'immobile alla sera del 22.02.2019”, nondimeno “le opere di sistemazione previste nella relazione peritale sono scarsamente connesse alla quantità di fuliggine ma fortemente connesse alla tipologia della stessa pertanto, a meno che non vi sia stata diffusione in aree prima scevre dal fenomeno, le opere di rispristino sarebbero state sostanzialmente le medesime”.
Sostanzialmente, secondo la tesi del ctu, che non risulta motivatamente smentita dai tecnici di parte, il danno arrecato dall'afflusso di fumi e fuliggine non è aumentato in conseguenza del protratto utilizzo, da parte della convenuta, della termostufa anche nel giorno seguente(23.2.19), essendo da una parte già precluso l'utilizzo dell'abitazione a seguito dell'ingresso dei fumi nelle prime ore del primo giorno, e non essendo d'altra parte diversa l'attività necessaria per la bonifica (incidendo non la quantità di immissione, ma la qualità).
L'ipotesi per cui con il protratto utilizzo siano stati invasi dalle immissioni vani in precedenza risparmiati non trova poi alcun appiglio probatorio.
Può dunque concludersi, stante quanto precede ed alla luce dell'assenza di evidenze tecniche diverse rese dalle parti
contro
-interessate, che nemmeno la condotta di possa aver causalmente inferito, in termini di CP_5 responsabilità, con le accertate carenze di causa esclusiva del sinistro verificatosi _2 nell'appartamento attoreo.
Esse, in sintesi, consistono, nella realizzazione non a regola d'arte della nuova canna fumaria a servizio dell'appartamento essendo la stessa errata nelle dimensioni (insufficiente essendo la reale sezione di CP_5 uscita (vds replica ctu alle osservazioni delle parti, pag.9 all.6 ctu), carente di certificazione, carente della placca camino (vds. pag.13 integrazioni ctu), priva di verifica di “esistenza e idoneità del comignolo” e realizzata in difetto di verifica delle altre canalizzazioni degli impianti presenti nel (id est: gli altri allacciamenti), CP_10 ciò che “avrebbe fatto sorgere l'obbligo di coordinarsi con quanto effettivamente presente in loco e con gli altri condomini” (ibidem).
V.V. sull'assenza di ulteriori responsabilità concorrenti nonché di cause di attenuazione della responsabilità di
_2
Nessun rilievo in termini di attenuazione della responsabilità può infine assumere:
- né lo stato dei luoghi anteriore alle opere compiute da in quanto è stata dal ctu esclusa _2
l'eventualità, sottoposta dal G.I, che ad essere non in regola fosse strutturalmente il camino a prescindere dagli interventi sulla canna fumaria. Rispetto al quesito integrativo del G.I. (“IV.8 specifichi se, relativamente all'affermazione per cui “il comignolo non presenta sezione di sbocco idonea e non è certificato né certificabile”, l'inidoneità e la non certificabilità attengono ad una fase pregressa rispetto all'introduzione della termo stufa di e dunque dei lavori di Bordogna o se tale inidoneità è CP_5 conseguenza di tali lavori”), inequivoca è infatti la risposta del professionista (pag.17 integrazioni in termini di preesistenza del comignolo di uscita e di “inidoneità deriva[nte] dalla installazione della nuova canna fumaria;
sino a che esso non era un comignolo di una canna fumaria in funzione ma mera preesistenza non poteva di per sé essere né idoneo né inidoneo. E' quando lo si è voluto utilizzare come comignolo di una nuova canna fumaria che esso ha manifestato la propria inidoneità”;
- né la dedotta da mancata manutenzione ordinaria del comignolo e della canna fumaria: _2 risulta infatti accertato a seguito della disposta perizia –e soprattutto dell'integrazione peritale- che la ridiscesa di fumo e fuliggine dal condotto a quello non sia dovuto ad una carenza CP_5 Parte_1
12 di manutenzione da parte di quest'ultima bensì ad un'errata configurazione della canna fumaria della prima.
D'altra parte, a rafforzare tale conclusione depongono da una parte la spiegazione data dal ctu in ordine alle ragioni per le quali l'appartamento sito al primo piano ( non sia stato coinvolto (vds CP_6 quesito integrativo III), ricondotte a “mera casualità” ovvero all' “apertura (o meglio, mancata chiusura) del portello di ispezione della relativa canna, presente a livello del sottotetto”, e non alla presenza di canna fumaria pulita, a differenza eventualmente di quella attorea;
dall'altra l'assenza di prova in ordine allo stato manutentivo non adeguato della canna fumaria attorea, anzi, l'unico elemento probatorio emerso in istruttoria depone in senso opposto: il teste afferma infatti Tes_5
(verbale di udienza del 28.3.23, pag.3) che “poco dopo l'inizio dell'utilizzo della stufa a pellet nostra, da settembre 2018, era venuto un tecnico a fare pulizia da lei, verso novembre 2018, in quanto aveva trovato -sempre da quanto riferitomi dalla un po' di fuliggine davanti al camino”. La Parte_1 circostanza poi che il teste sia di parte convenuta, e dunque
contro
-interessata, ne accresce la rilevanza in termini di valorizzabilità.
Tutte le esposte circostanze inducono a concludere per la responsabilità, esclusiva, di nella _2 verificazione dei danni lamentati da parte attrice.
VI. Sulla sussunzione della fattispecie concreta all'interno della previsione di cui all'art. 2043 c.c. e sull'assenza di responsabilità concorrente del custode (convenuta) ex art. 2051 cc.
Invero, la previsione di cui all'art. 2051 cc determina la responsabilità del custode/proprietario, salva la prova liberatoria del fortuito. In ipotesi di compresenza di contratto d'appalto e, come nel caso ivi accertato, di responsabilità dell'appaltatore ( , andrebbe individuata pertanto una responsabilità concorrente _2 del committente proprietario, sempre e comunque custode della cosa;
non si disconosce, infatti,
l'orientamento della Suprema Corte per cui opera una sorta di presunzione della responsabilità del committente per i danni causati dalla cosa oggetto di appalto, per cui la responsabilità del committente viene meno solo “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata” (ex multis Cass. n. 11671 del 14/05/2018) o di accertamento che “l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito” (ex pluribus Cass. n. 20619 del 30/09/2014).
Tuttavia il principio secondo cui il committente ha l'onere di provare che il danno è avvenuto per caso fortuito,
o per un'attività direttamente imputabile all'appaltatore, che deve considerarsi rispetto alla sua custodia per l'appunto come un evento imprevedibile e inevitabile, trova il suo fondamento nell'ipotesi in cui il danno derivi
“dalle cose in custodia” (art. 2051 cc), e non anche, come invero è peculiare del caso di specie, ove il danno sia derivato dall'attività umana, sotto-forma di “lavori effettuati dall'appaltatore e non già dalla situazione in cui si trovava l'immobile in sé per sé, e dunque dalla cosa in custodia”.
Nel caso di specie, invece, la fattispecie concreta va ricondotta in quella di cui all'art. 2043 cc –alla stregua della quale disposizione parte attrice ha svolto domanda in via subordinata, ed in ogni caso fatto salvo il potere di riqualificazione del giudice nel caso in cui essa lasci inalterati i fatti (Cass. 30920/ 2017), come nel presente giudizio- essendo palese la “condotta attiva od omissiva direttamente causa dell'evento”, costituita dall'installazione della termostufa e dalle attività collegate, assimilabile alla condizione di danno derivante
“dall'uso che ne faccia l'esecutore dei lavori” e non “dalla cosa in sé” (Cass. 4288 / 2024). Essendo il danno
13 “causato” dall'appaltatore, cioè da “una condotta di costui che muove la cosa, oggetto di appalto”, con la conseguenza che sia stato l'appaltatore ad arrecare danno a terzi, la fattispecie di riferimento è per l'appaltatore l'articolo 2043 c.c. (vds. da ultimo recentissima Cass. 12839 del 10.5.24, non massimata).
D'altra parte, che il contratto stipulato tra la convenuta e l'impresa terza chiamata integri gli estremi dell'appalto è chiaramente evincibile dal contenuto del preventivo sub doc.1 comparsa in quanto CP_5 oltre a prevedere la fornitura e posa della termo-stufa, comprende anche il “compimento di opere di demolizione del camino esistente, “opere idrauliche”, “opere elettriche”, e come peraltro confermato in istruttoria, laddove (vds verbale udienza 28.3.2023) tra i testi escussi, , idraulico che afferma Testimone_6 di aver svolto lavori presso l'appartamento commissionati da CP_5 _2
Deve pertanto concludersi, stante la qualificazione quale appalto del rapporto contrattuale in essere tra parte convenuta e parte terza chiamata, ed in applicazione del richiamato orientamento (confermato di recente) della Suprema Corte per cui è “pacifico che l'appaltatore agisce in piena autonomia e con mezzi propri nella esecuzione dell'appalto, e che dunque non può presumersi che il committente si ingerisca sempre e comunque nell'attività dell'appaltatore quanto all'esecuzione dell'opera” (vds Cass. 12839/2024 pag.6), che parte convenuta vada ritenuta estranea ad ogni profilo di responsabilità, che va pertanto enucleata ex art. CP_5
2043 c.c. in accoglimento della domanda subordinata attorea.
CP_ VII. Sulla domanda di manleva operata da nei confronti della compagnia assicurativa . _2
Resta da esaminarne la quantificazione, nonché la domanda di manleva operata da nei confronti _2 della compagnia assicuratrice Controparte_4
Con riferimento a tale ultimo profilo la compagnia assicurativa eccepisce l'inoperatività della polizza R.C.
Multirischi n. 41/17014NI (responsabilità civile verso terzi) stipulata da in ragione della verificazione _2 del sinistro oltre il limite temporale di copertura della responsabilità civile verso terzi, individuato in polizza in
180 giorni dall'ultimazione dei lavori, oltre il quale la compagnia non si impegna a manlevare l'assicurata.
Essendo l'ultimazione dei lavori, per stessa ammissione di incontestata in giudizio- Controparte_11 avvenuta entro giugno 2018 (vds. docc.4 - 5 comparsa cost. e l'evento dannoso verificatosi il _2
22.2.2019, quest'ultimo risulta verificatosi ampiamente oltre il termine indicato nelle condizioni di polizza.
Né deve ritenersi fondata l'eccezione di di inoperatività della previsione per un asserito squilibrio del _2 sinallagma contrattuale a favore della compagnia assicuratrice: risulta infatti ragionevole l'individuazione di un orizzonte temporale, non illimitato, entro il quale l'assicurato può ritenersi garantito, diversamente –come efficacemente rappresentato dalla compagnia- l'assicuratore risulterebbe gravato da un rischio di impresa eccessivo, ed ingiustificato, potendo dover rispondere all'infinito ed ad libitum, nonché persino a prescindere da un'effettiva responsabilità dell'assicurata rimanendo soggetta ad accadimenti esterni al normale sinallagma contrattuale: sarebbe l'assenza di un termine a rendere il contratto, semmai, in eccessivo squilibrio, ma in senso favorevole all'assicurato. Il termine di 180 giorni risulta, peraltro, consono, non foss'altro poiché sovrapponibile a quello entro il quale avviene ordinariamente il collaudo o la verifica di conformità negli appalti pubblici (vds. art. 116 d.lgs 36/23, già art.102 d.lgs. 50/2016).
CP_ Quanto alla previsione collocata al punto J), pag. 45 (doc.3 ), delle condizioni polizza (a norma del quale
“L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi (Sezione IIIa) non comprende i danni: (..) J) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e, qualora si tratti di operazioni di riparazione,
14 manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori (..)”, nemmeno essa produce nel caso de quo uno squilibrio significativo del sinallagma contrattuale, concernendo la fattispecie di opere successive all'ultimazione dei lavori, intervenuti dopo l'esecuzione, cui dunque non è sussumibile la fattispecie concreta.
VIII. Sulla quantificazione del danno subito da parte attrice.
La quantificazione del danno subito da parte attrice per responsabilità di concerne, come cennato _2
(vds § II), tre distinte voci.
In ordine alla prima, concernente i costi di ripristino, trova condivisione la quantificazione dei costi per le opere di bonifica svolta dal ctu Ing. , giusta capitolato sub doc.3 perizia del marzo 2021, per come attualizzata a Per_1 seguito delle integrazioni depositate nel settembre 2023 e pertanto € 15.972,00 oltre iVA oltre € 350,00 + IVA per il test di corretto funzionamento dell'impianto elettrico, attualizzati in (vds pag.17 integrazioni) € 20.500 oltre IVA (la cui aliquota varia in base alla voce di lavori da effettuarsi). Non si ravvedono infatti ragioni per divergere dal preventivo sottoposto al ctu da impresa terza (Edam), peraltro inferiore a quello proposto da parte attrice ( . Non trovano riconoscimento le spese relative alla bonifica del sottotetto, pur quantificate Pt_5 dal ctu, in difetto di domanda attorea sul punto e nel rispetto del principio di corrispondenza tra deciso e domandato.
Con riferimento alla voce di danno individuata dal ctu quale “deprezzamento del bene” (consulenza) o
“deprezzamenti” (integrazione), si ritiene non potersi riconoscere alcun importo, proprio per le motivazioni rese dallo stesso consulente, ovvero (pag.38 ctu) trattandosi di danni “tutti direttamente emendabili” e considerato che laddove invece siano non emendabili, ciò sia dovuto alla “vetustà del mobilio e del vestiario contenuto nell'abitazione”. In ogni caso, nel rispetto del principio dell'onere della prova, l'attrice non fornisce elementi a sostegno delle proprie richieste, rimandando ad “opportuna ctu” (vds pag.25 citazione) che finisce per essere in parte qua meramente esplorativa, né precisa la voce di danno con prima memoria ex art. 183 co.Vi cpc o formula istanze istruttorie a riguardo con seconda memoria.
Quanto al danno da mancato utilizzo del bene, rigettata la voce richiesta a titolo di danno non patrimoniale (§
IV), deve invece riconoscersi quella richiesta a titolo di danno patrimoniale, sotto forma di indennizzo per il mancato godimento del bene in seguito alla sua oggettiva inutilizzabilità. Risulta infatti circostanza oggettiva, oltre che provata, che non abbia potuto fruire dell'immobile a far data dal 22.2.19 e per il periodo Parte_1 successivo.
Sulla quantificazione di tale voce di danno tuttavia le parti non si sono, sorprendentemente, diffuse nelle loro difese.
Orbene, la quantificazione non può essere quella compiuta dal ctu, ovvero € 950.00 mensili, nuovamente per difetto di prova attorea;
l'appartamento infatti è una seconda casa, dunque deve presumersi che non sarebbe stato abitato continuativamente;
egualmente, parte attrice non ha dimostrato l'intenzione preesistente di locare l'immobile, dunque l'indennizzo non può, ad esempio, assumere il valore di canoni di mancata locazione.
In difetto di elementi di prova, documentale o costituenda, in ordine all'effettivo utilizzo del compendio da parte dell'attrice, residente a [...](per come risultante in atti) deve presumersi pertanto che al mancato utilizzo, saltuario –presumibilmente nei week end stante anche la distanza dal luogo di residenza-, di appartamento non residenziale e non fruibile da terzi, peraltro in periodo che –si è già ricordato, è stato in
15 parte caratterizzato da limitazione della libertà di circolazione- possa riconoscersi in via equitativa un valore di
€ 320,00 al mese (82 € a settimana), pertanto € 3.840 all'anno. La durata del riconoscimento di tale indennizzo deve essere fatta decorrere dal 22.2.2019 fino alla data di compimento delle operazioni peritali, e non “sino all'effettivo ristoro” –come invece richiesto da parte attorea-, non risultando ammissibile che, come efficacemente rappresentato da in memoria di replica, la parte danneggiata speculi sulla _2 circostanza non compiendo le opere di bonifica che ben potevano essere all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, dalla stessa peraltro richiesto, proprio con tali finalità. Dalla ctu emerge che la data dell'ultimo accertamento peritale è il 14.12.2020 (vds. verbale all.1), la data di deposito della bozza di relazione è il 7.3.21 mentre il deposito della relazione peritale definitiva, completa delle osservazioni, è il 15.6.2021.
Ritiene il giudicante che sia a tale ultima data che si debba fare riferimento come termine ad quem, in quanto fino a quella data potenzialmente il ctu avrebbe potuto richiedere a parte attrice un ulteriore accesso e dunque avrebbe dovuto essere preservato lo status quo, con impossibilità pertanto di compimento di interventi di bonifica. Il ristoro del danno patrimoniale da mancata utilizzazione del compendio deve pertanto quantificarsi nella misura di € 80 a settimana per 120 settimane (52 x 2 + 16) mensilità (22.2.19 -15.6.21) e dunque per complessivi € 9.600,00.
IX. Sulla domanda trasversale svolta da e sulla quantificazione del danno risarcibile. CP_5
I costi per la messa a norma della canna fumaria relativa all'appartamento di venduto- Controparte_12 oggetto di domanda trasversale della convenuta nei confronti della terza chiamata sono stati _2 quantificati in € 6.500,00 oltre iVA.
Le medesime considerazioni fattuali che hanno determinato nei paragrafi precedenti l'accertamento della responsabilità in capo a nei riguardi di a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. _2 CP_5
2043 c.c, risultano spendibili anche in relazione alla domanda svolta dalla convenuta nei riguardi dell'impresa appaltatrice, questa volta sotto forma di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc e con declinazione dell'onere della prova più favorevole per la creditrice, tenuta (ex art. 2697 cc) unicamente alla prova del titolo negoziale, pacifico, e “alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Risulta evidente, da quanto finora esposto, come non sia riuscita a fornire la prova di cui è onerata. _2
X. Conclusioni.
Per tali ragioni la domanda trasversale formulata da nei riguardi di deve trovare CP_5 _2 accoglimento e quest'ultima deve essere condannata al riconoscimento dell'importo di € 6.500,00 oltre IVA nei confronti della prima.
Per tutti i motivi esposti la domanda attorea deve trovare riconoscimento in relazione al danno emergente concernente le spese di bonifica, funzionali al ripristino dello status quo, pari a € 20.500 oltre iVA, nonché a quello da mancata utilizzazione del compendio, quantificato in € 9.600,00
Devono essere disattese, anche in ragione della parziale soccombenza reciproca, le domande ex art. 96 cpc reciprocamente svolte da parte attrice e convenuta l'una verso l'altra.
XI. Sulla regolazione delle spese di lite (del presente giudizio di merito e delle parentesi cautelari), nonché di ctu.
16 Le spese di lite, regolate dal principio della soccombenza, discendono dalla fondatezza, parziale (essendo rigettata per alcune voci di danno), della domanda svolta dall'attrice nei confronti della convenuta, e da quella svolta da questa nei confronti della chiamata in tal caso integralmente (tanto in relazione alla _2 domanda di chiamata, nonché a quella trasversale); nonché dell'infondatezza della domanda di manleva da quest'ultima operata nei confronti di Controparte_4
Pertanto nei rapporti tra e le spese di lite vengono compensate nella misura della metà, Parte_1 CP_5 con condanna di per la residua metà. CP_5
Nei rapporti tra e e tra e invece, soccombente, CP_5 _2 _2 Controparte_4 _2 viene condannata alla rifusione nei confronti di entrambe le parti vincitrici
Esse vengono liquidate tenuto conto del valore di causa (€ 30.100 più IVA su 20.500) per come accertato
(criterio del cd. decisum, e non del disputatum), e dunque avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,00 ed €
52.000,00, ai medi, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al 23.10.2022 (di studio e introduttiva), ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase di istruttoria e decisionale). CP_ Lo scaglione di causa risulta medesimo anche nei rapporti tra e , nonostante il valore della causa _2 dichiarato da nell'atto di chiamata di terzo giustifichi lo scaglione inferiore, ma la domanda di _2 manleva deve seguire, ragionevolmente, lo scaglione della domanda principale. Nondimeno viene operata – con esclusivo riferimento ai rapporti tra e una riduzione nella misura del 20% nei _2 Controparte_4 CP_ riguardi di in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta (limitata rispetto a quella svolta dalle altre parti poiché focalizzata quasi esclusivamente sul profilo di operatività della polizza).
Non può trovare accoglimento la richiesta attorea di aumento del 40% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale (art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014), essendo le posizioni delle tre controparti diversificate e dunque in insussistenza del presupposto giustificativo dell'aumento.
Deve darsi infine conto della non operatività della previsione di cui al secondo periodo dell'art. 91 co.II cpc, a norma del quale “Se [il Giudice] accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”: ciò in quanto l'unica parte che ha rifiutato espressamente la proposta conciliativa,
[...]
, è risultata esente da responsabilità e pagamenti, e dunque con risultato processuale migliore Controparte_4 rispetto a quello della proposta conciliativa rifiutata.
Per quanto concerne le spese di ctu, liquidate in data 21.7.2021 –e poste a carico solidale delle parti- e in data odierna, con separato provvedimento, giusta istanza del 19.9.23 e non imputate, si ritiene congruo mantenere in via solidale l'imputazione delle prime, ed imputare in solido, in via definitiva, anche le seconde. A tali conclusioni si giunge sia avuto riguardo alla circostanza che la ctu è stata espressamente richiesta, sotto forma di a.t.p. da parte attrice, e in sede giudiziale anche da parte convenuta nonché tenuto conto che la CP_5 stessa è stata realmente dirimente ai fini dell'individuazione delle responsabilità e dunque svolta nell'interesse
–anche e soprattutto- delle parti risultate non soccombenti.
L'imputazione solidale non deve tuttavia coinvolgere stante l'irrilevanza delle risultanze Controparte_4 della ctu nei suoi confronti alla luce delle difese, svolte in diritto e non concernenti profili in fatto.
In accoglimento delle richieste svolte, dovrà pertanto dalle altre tre parti essere rimborsato l'importo pagato al
CTU di cui alla liquidazione del 21.7.2024 e mandata esente dal pagamento della liquidazione di data odierna.
17 Con riferimento alle spese di cui ai procedimenti cautelari 2970-2/2019 e 2970-3/2019, aventi quali parti e e definiti rispettivamente il 12.8.2021 e il 22.2.2022, il primo con rigetto Parte_1 CP_5 _2 ed il secondo con accoglimento della richiesta attorea di sequestro conservativo, provvedimento quest'ultimo confermato con ordinanza collegiale del 30.3.2022 nel procedimento di reclamo R.G. n.843/2022 –e rispetto ai quali, “trattandosi di misure conservative disposte in corso di causa”, la definizione delle spese “è stata demandata al provvedimento conclusivo del giudizio di merito” (vds ordinanza 22.2.22)-, risulta congruo compensare le spese fra le parti in relazione ai proc R.G n. 2970-2/2019 e 2970-3/2019 e condannare CP_5 soccombente in sede di reclamo, alla refusione delle spese unicamente di tale grado nei confronti di
Parte_1
La quantificazione nel caso di specie avviene avuto riguardo allo scaglione indeterminabile, complessità bassa, tra i minimi e i medi con riferimento a tutte le fasi, ad esclusione della fase di trattazione, ai minimi (per complessivi € 4.600,00 oltre oneri).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da Parte_1
nei confronti di e con la chiamata del terzo e, da parte di questi, di
[...] Controparte_1 _2
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_4
Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto:
Accerta la responsabilità ex art. 2043 c.c. di in relazione ai fatti di causa;
_2
Condanna parte terza chiamata al ristoro del danno patrimoniale patito da _2 [...]
, quantificato in € 20.500,00 (ventimilacinquecento/00) oltre iVA a titolo di spese per il Parte_1 ripristino dello status quo nonché di € 9.600,00 (novemilaseicento/00) nonché a quello da mancata utilizzazione del compendio di proprietà (sito in Centro Valle Intelvi, località San Fedele Intelvi via
Provinciale n.104).
Rigetta tutte le altre voci di danno richieste da parte attrice.
Accoglie la domanda trasversale di e per l'effetto: Controparte_1
Accerta la responsabilità ex art. 1655 cc e ss di nei riguardi del suo committente e indi: _2
Condanna parte terza chiamata al risarcimento del danno nella misura di € 6.500,00 _2
(seimilacinquecento/00) oltre IVA
Rigetta le domande ex art. 96 cpc reciprocamente svolte da parte attrice e da parte convenuta.
In punto spese, con riferimento al presente giudizio di merito:
Compensa le spese di lite fra nella misura della metà Parte_1 CP_5
Condanna, in relazione alla residua metà, parte convenuta alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite, in favore di che quantifica in complessivi € 3.739,00 Parte_1
18 (tremilasettecentotrentanove/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge ed oltre C.U. (nella misura della metà).
Condanna parte terza chiamata in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese di lite in _2 favore di che quantifica in complessivi € 7.478,00 Controparte_1
(settemilaquattrocentosettantotto/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Condanna parte terza chiamata in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese di lite in _2 favore di , in persona del l.r.p.t, che quantifica in complessivi € 5.982,00 Controparte_4
(cinquemilanovecentottantadue/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
in punto spese, con riferimento ai giudizi cautelari R.G n. 2970-2/2019 e 2970-3/2019:
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
in punto spese, con riferimento al giudizio cautelare, grado di reclamo, R.G. n.843/2022:
Condanna parte reclamante alla rifusione delle spese della fase del reclamo, in Controparte_1 favore di parte resistente , che quantifica in complessivi € 4.600,00 Parte_1
(quattromilaseicento/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Dichiara irripetibili le spese di lite tra le altre parti costituite in sede di reclamo.
Imputa in via definitiva le spese di ctu (Ing. ) liquidate in data 21.7.2021 e in data odierna, a carico Per_1 solidale di e nella misura di 1/3 ciascuno. Con diritto alla ripetizione da Parte_1 CP_5 _2 parte di di quanto già versato a seguito della prima delle due liquidazioni indicate. Controparte_4
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza (con comunicazione anche al ctu Ing. ). Per_1
Così deciso in Como il 12 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
19
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2970 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente:
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. POZZOLI LUCA Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA CINQUE GIORNATE, 25 22100 COMO (pec:
Email_1
-attrice- contro
(C.F. nata a [...] l'[...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (C.F. rappresentata e difesa dall'avv .
[...]
(C.F. d elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Don Locatelli, Parte_2 C.F._3
6/F 20040 Roncello (MB) fax 02.90962726) Email_2
-convenuta-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , _2 P.IVA_1 CP_3 con sede legale in Como, via Volta n.3, elettivamente domiciliata in Como, Piazza Giovanni Paolo II n.17, presso l'Avv. Lino Davide Tiburzi (C.F. - fax 031.301427 - PEC , C.F._4 Email_3
-terza chiamata-
e
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, , con sede Controparte_4 P.IVA_2 in Roma, via Po n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Gelpi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como via Domenico Fontana n. 1 – C.F. (fax 031242013 – pec: C.F._5
Email_4
-terza chiamata-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
1 Con ordinanza del 10.6.2024, comunicata alle parti il 19.6.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice Parte_1
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: A) in via principale: Accertare e dichiarare la civile responsabilità ex artt. 2051 c.c. della convenuta
[...]
per i fatti di cui è causa;
Controparte_5 Conseguentemente, in accoglimento nel merito della domanda dell'Attrice, condannare la convenuta
[...]
CP_5
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali e, in particolare:
[...] a. Il costo diretto di bonifica dell'immobile, determinato dal C.T.U. in € 20.000,00 oltre IVA, dunque, € 24.400,00;
b. Il costo di verifica e certificazione dell'impianto elettrico determinato dal C.T.U. in € 500,00 oltre IVA, dunque, € 610,00; c. Il costo diretto alla bonifica del sottotetto, determinato dal CTU in € 1.900,00 oltre IVA, dunque, € 2.318,00, nella misura di 1/3, pari alla quota di proprietà dell'attrice (1/3 e 1/3 ; CP_5 CP_6 d. Un indennizzo per quanto danneggiato e/o non più recuperabile anche a seguito della bonifica, determinato dal C.T.U. in € 2.000,00 complessivi;
e. Un indennizzo per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato godimento del bene in seguito alla sua oggettiva inutilizzabilità allo stato attuale e sino ad avvenuta bonifica, determinato dal C.T.U., sotto il solo profilo patrimoniale, in € 950,00 mensili, ovvero € 11.400,00 annuali, a decorrere dalla data dell'evento (allo stato attuale € 950,00 * 60 mesi= € 57.000,00), sino all'effettivo ristoro, cui dovrà essere aggiunto il ristoro del profilo non patrimoniale da determinarsi in via equitativa, inteso come danno morale, in misura non inferiore al 50% del danno patrimoniale;
f. il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per il danno alla salute subito dall'attrice, come da perizia medico-legale di parte versata in atti, quantificabili in non meno di € 60.000,00.
Il tutto oltre a interessi compensativi dal momento del fatto illecito, a interessi ex art. 1284 c.c. dall'introduzione del giudizio e a rivalutazione monetaria, sino al saldo effettivo, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP. B) in via subordinata: Accertare e dichiarare la civile responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta
[...]
e/o della terza chiamata per i fatti di cui è causa;
Controparte_5 Controparte_2 Conseguentemente, in accoglimento nel merito della domanda dell'Attrice, condannare la convenuta
[...]
e/o la terza chiamata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_5 Controparte_2 patrimoniali e, in particolare: g. Il costo diretto di bonifica dell'immobile, determinato dal C.T.U. in € 20.000,00 oltre IVA, dunque, € 24.400,00; h. Il costo di verifica e certificazione dell'impianto elettrico determinato dal C.T.U. in € 500,00 oltre IVA, dunque, €
610,00; i. Il costo diretto alla bonifica del sottotetto, determinato dal CTU in € 1.900,00 oltre IVA, dunque, danno morale, in misura non inferiore al 50% del danno patrimoniale;
l. il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per il danno alla salute subito dall'attrice, come da perizia medico-legale di parte versata in atti, quantificabili in non meno di € 60.000,00.
Il tutto oltre a interessi compensativi dal momento del fatto illecito, a interessi ex art. 1284 c.c. dall'introduzione del giudizio e a rivalutazione monetaria, sino al saldo effettivo, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP. C) In ogni caso:
• Con vittoria di spese e compensi del giudizio di merito, nonché dei due sub-procedimenti cautelari (R.G. nn. 2970-2/2019 e 2970-3/2019) e del reclamo cautelare (R.G. n. 843/2022), le cui liquidazioni sono state rimesse dai rispettivi giudicanti al provvedimento conclusivo del giudizio di merito.
• In ragione del contegno dilatorio serbato nella fase anteriore al giudizio e di quello successivamente assunto in sede cautelare (v. memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., parr.
6.1 e 6.2), accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore di parte attrice da liquidarsi secondo Giustizia, allo stato quantificabile in non meno di € 10.000,00, alternativamente al doppio delle spese di lite.
• In ragione del contegno serbato nel presente giudizio (v. memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., par. 6.3), accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della terza chiamata e, per l'effetto, Controparte_2 condannarla al risarcimento del danno in favore di parte attrice da liquidarsi secondo Giustizia, allo stato quantificabile in non meno di € 10.000,00 alternativamente al doppio delle spese di lite.
2 • In ragione delle espressioni sconvenienti e offensive utilizzate verso l'attrice nel presente giudizio (v. memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., par. 6.3), accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 89 c.p.c. della terza chiamata e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore di parte attrice da liquidarsi Controparte_2 secondo Giustizia, allo stato quantificabile in non meno di € 10.000,00.
In via istruttoria: Si rinnovano le seguenti istanze istruttorie: a. Disporsi C.T.U. Medico Legale al fine di determinare e valutare le lesioni personali subite dall'attrice a causa dell'evento de quo. b. Si chiede ammettersi interrogatorio formale sulla persona di (carta d'identità n. Controparte_1 rilasciata dal Comune di Argegno in data 14.04.2015), residente in [...], rappresentata nel Numero_1 presente giudizio dall'Avv. , sui seguenti capitoli:[…] Parte_2
per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, IN VIA PRELIMINARE (a) per i motivi e le causali esposte in atti, autorizzare la chiamata in causa della con sede legale Controparte_2 in Como (CO), Via A. Volta n. 3, C.F. affinché manlevi e/o comunque mantenga indenne l'odierna P.IVA_1 convenuta da qualsiasi responsabilità e/o pretesa risarcitoria che verrà eventualmente riconosciuta a parte attrice all'esito del presente giudizio oltre che al fine di valutare - in contraddittorio con la società terza chiamata - gli impegni assunti dalla stessa con il contratto di fornitura ed installazione della stufa a pellet oggetto di causa e della relativa canna fumaria e il suo palese inadempimento (Cfr. ns. doc. n. 1), la non corretta esecuzione delle opere appaltate e il mancato rispetto delle prescrizioni di legge (Cfr. ns. docc. n. 2 e n.
2-bis), le eventuali omissioni dell'impresa installatrice nella realizzazione e certificazione dell'impianto (come peraltro già riconosciuto dalla stessa - Cfr. ns. docc. n. 5 e n. 8), con condanna della a corrispondere all'odierna convenuta le Controparte_2 somme necessarie per l'integrale eliminazione dei vizi e/o difetti riscontrati e per la messa a norma dell'impianto stufa a pellet e canna fumaria e - nel caso in cui non fossero eliminabili - della somma quantificata a titolo di deprezzamento subito dall'immobile di proprietà della IG.ra CP_5 NEL MERITO (a) per i motivi e le causali esposte in atti, respingere ogni pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice nel corso del presente giudizio perché infondata sia in fatto che in diritto - dichiarando che nulla è dovuto alla stessa a qualsivoglia ragione e/o titolo - considerata anche la sussistenza di evidenti carenze strutturali, funzionali rinvenibili nella canna fumaria (presenza di certificazione di conformità, esecuzione delle opere a CP_7
“regola d'arte”, utilizzabilità o meno della stessa, ulteriori criticità, ecc…) con particolare riferimento al comignolo comune e/o all'impianto presente nell'immobile della IG.ra (presenza di certificazione Parte_1 di conformità, esecuzione delle opere a “regola d'arte”, utilizzabilità o meno della stessa, ulteriori criticità, ecc…) hanno concorso a causare il noto evento del 23 febbraio 2019; (b) per i motivi e le causali esposte in atti - accertato che l'azione promossa dalla IG.ra è infondata e Parte_1 di conseguenza anche il sequestro conservativo concesso e trascritto è da ritenersi tale - condannare parte attrice a risarcire il corrispondente danno subito dalla IG.ra ex art. 96, 2° comma, c.p.c.; CP_5 IN VIA SUBORDINATA (a) nella denegata e non voluta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga che la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla IG.ra sia in tutto o in parte fondata condannare la terza chiamata Parte_1 _2
a manlevare e/o comunque mantenere indenne l'odierna convenuta da qualsiasi responsabilità e/o
[...] pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti e/o che verrà eventualmente riconosciuta a parte attrice all'esito del presente giudizio oltre che - valutati gli impegni assunti dalla stessa con il contratto di fornitura ed installazione della stufa a pellet oggetto di causa e della relativa canna fumaria e il suo palese inadempimento (Cfr. ns. doc. n. 1), la non corretta esecuzione delle opere appaltate e il mancato rispetto delle prescrizioni di legge (Cfr. ns. docc. n. 2 e n. 2-bis), le eventuali omissioni dell'impresa installatrice nella realizzazione e certificazione dell'impianto (come peraltro già riconosciuto dalla stessa - Cfr. ns. docc. n. 5 e n.
8)
(b) condannare la a corrispondere alla IG.ra le somme necessarie per l'integrale Controparte_2 CP_5 eliminazione dei vizi e/o difetti riscontrati nell'impianto oggetto di causa (stufa + canna fumaria) ed i relativi costi per la messa a norma dello stesso e - nel caso in cui non fossero eliminabili - condanni a corrispondere alla IG.ra il corrispettivo per il deprezzamento subito dal proprio immobile. CP_5
3 IN VIA ISTRUTTORIA (a) prova testimoniale Al solo fine di dimostrare quanto esposto in atti si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: […]
(b) prova contraria La scrivente insiste, altresì, per l'ammissione della prova ex adverso sui capitoli di prova eventualmente ammessi per controparte. (c) integrazione C.T.U. tecnica Disporsi integrazione alla C.T.U. esperita diretta a quantificare le somme necessarie a emendare i vizi e/o difetti di costruzione rinvenuti nell'impianto di evacuazione dei fumi di parte convenuta. IN OGNI CASO Con vittoria di compensi professionali relativi al presente giudizio e ai sub-procedimenti (R.G. 2970/2019-1-2- 3) promossi dalla IG.ra e del relativo reclamo - maggiorati del 30% come previsto dal D.M. n. 37 Parte_1 del 8 marzo 2018 in caso di atti con collegamenti ipertestuali - oltre a spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e alle successive occorrende.
per parte terza chiamata _2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna statuizione, così ritenere e giudicare: in via preliminare e istruttoria: disporsi la rinnovazione e/o integrazione della CTU ai sensi dell'art. 196 c.p.c., nominando un Professionista con specifiche conoscenze tecniche relative agli argomenti di cui è causa. Nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice e/o da parte convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui al presente atto e per quelli che emergeranno nel corso del giudizio. Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da parte attrice e/o convenuta nei confronti di condannare a tenere indenne e a Controparte_2 Controparte_4 manlevare da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivarne, anche in punto di Controparte_2 spese di lite. In ogni caso: con vittoria di spese, anticipazioni e compensi di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: si chiede ammettersi interrogatorio formale delle Parti, nonché prova testimoniale, con i testimoni sotto indicati, sulle circostanze di seguito capitolate: […]”
per la terza chiamata Controparte_4
“Nel merito, in via principale:
Rigettare la domanda di manleva della per inoperatività della polizza assicurativa per i motivi di cui _2 in atti. Nel merito in via gradata: Nella denegata ipotesi di ritenuta validità della garanzia assicurativa, respingere la domanda attorea o graduare le responsabilità delle Parti in relazione alle risultanze istruttorie.
In ogni caso: col favore delle spese di lite, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter del giudizio, sulle parentesi cautelari, e sui presupposti processuali e condizioni dell'azione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 5.9.2019 Parte_1 evocava in giudizio , nella sua qualità di condomina dello stesso edificio, proprietaria di Controparte_1 appartamento sito al piano terra, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'invasione di fumi e fuliggine registratasi la sera del 22 febbraio 2019 nel suo appartamento al secondo piano (di via Provinciale n. 104, Centro San Fedele, località San Fedele Intelvi) e proveniente dalla stufa a pellet della convenuta.
4 Secondo la ricostruzione attorea andava ritenuta responsabile tanto dell'insorgenza e dell'ingresso CP_5 delle immissioni, quanto dell'aggravamento delle stesse, che si erano protratte per anche per il giorno seguente.
Si costitutiva, tempestivamente il 18.10.2019 la quale si opponeva all'accoglimento delle domande CP_5 attoree, chiedendone il rigetto, e preliminarmente chiedendo la chiamata in causa di Controparte_2 appaltatrice delle opere relative all'impianto termico, ai fini di essere dalla stessa manlevata da ogni eventuale responsabilità acclarata. Svolgeva inoltre domanda trasversale nei confronti di cui aveva conferito _2
l'appalto concernente la fornitura e la posa di una termostufa, chiedendo la condanna della ditta installatrice al pagamento delle somme necessarie per l'integrale eliminazione dei vizi subiti in conseguenza dell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte.
La chiamata veniva autorizzata e costituitasi, oltre a chiedere l'integrale rigetto delle domande _2 formulate da parte attrice e da parte convenuta, chiedeva a sua volta l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice, Controparte_4
Seguiva ulteriore differimento della prima udienza per assicurare la chiamata del terzo, che veniva puntualmente curata e che portava il 3.9.2020 alla costituzione della compagnia assicurativa, che chiedeva il rigetto della domanda attorea, nonché della domanda in manleva operata dalla convenuta, ed in ogni caso eccepiva l'inoperatività della copertura assicurativa (per decorso del limite temporale di 180 giorni dall'ultimazione dei lavori).
In prima udienza, tenutasi il 23.9.2020, il (precedente) G.I. statuiva in ordine all'istanza cautelare di accertamento tecnico preventivo presentata in corso di causa da parte attrice, nominando l'Ing. il quale Per_1 depositava l'elaborato peritale in data 15.6.2021.
Il successivo Giudice subentrato sul ruolo il 21/12/2021 concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali le parti depositavano le loro memorie.
CP Prima della decorrenza del termine della terza memoria, in data 22.2.2024 il (precedente) sottoponeva proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc –con previsione della corresponsione di € 70.000 da a CP_5
di € 30.000 da a e di € 30.000 da parte di che Parte_1 _2 CP_5 Controparte_4 CP_
l'adesione di parte attrice e convenuta ma non anche di (e senza presa di posizione da parte di Parte_3
_2
Pertanto successivamente con ordinanza riservata del 11 novembre 2022 il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo (terzo giudicante), si determinava sulle istanze istruttoria (I) rigettando l'istanza di consulenza tecnico medico-legale in ordine alle lesioni personali subite dall'attrice; (II) rigettando “allo stato e fatte salve nuove successive valutazioni, la richiesta di integrazione peritale relativamente all'aggiornamento dei costi di bonifica”, (III) rigettando la richiesta rinnovazione della ctu formulata dalle terze chiamate, (IV) ammettendo la prova testimoniale (in relazione ai capp. di cui alle lett. B e D per quanto concerne quelli formulati da parte attrice, in relazione a tutti i capitoli per quanto concerne quelli formulati da parte convenuta e da da 1 a 7, n. 11, 12 e da 22 a 27 per quanto concerne quelli formulati dalla terza CP_5 _2 nonché parte attrice a prova contraria indiretta richiesta, con riferimento ai capitoli a), b) e c) di memoria 183 co.VI n.3; e (V) ammettendo l'interrogatorio formale di parte convenuta in relazione ai capitoli di CP_5 prova formulati da parte attrice n.1,2,3,4,6.
Alle successive udienze del 22.2.2023 e 28.3.2023 veniva compiuta l'istruttoria, ultimata la quale il G.I. riteneva opportuno disporre integrazione peritale alla ctu depositata il 30.6.2021 con molteplici quesiti, ai quali il ctu
5 Ing. dava riscontro con deposito nel settembre 2023 ed il Giudice, con ordinanza del 20 ottobre 2023, Per_1 ritenuta la stessa esaustiva e non meritevole di rinnovazione, rigettava la richiesta di e _2 [...]
e, ritenuto non doversi disporre la ctu medico-legale richiesta da parte attrice, fissava udienza di CP_4 precisazione delle conclusioni, in trattazione cartolare. Con ordinanza del 10 giugno 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione concedendo in termini ex art. 190 cpc (abbreviati, ex art. 190 co.II c.p.c., con riferimento alle conclusionali) nel rispetto dei quali tutte e quattro le parti costituite depositavano tanto le comparse di costituzione quanto le memorie di replica.
Si dà inoltre atto che in costanza di giudizio 14.07.2021, parte attrice aveva chiesto la concessione di sequestro conservativo nei confronti della convenuta e della terza chiamata non concesso una CP_5 _2 prima volta per assenza del periculum in mora, ma reiterato in data 1.02.2022 –su nuovo presupposto dell'avvenuto compimento, da parte della convenuta, di atti dispositivi del patrimonio idonei a diminuire la garanzia patrimoniali- e questa volta concesso, con provvedimento confermato a seguito di reclamo proposto ex art. 669 terdecies cpc sul presupposto dell'invocato caso fortuito esimente ex art. 2051 cc (secondo CP_5 integrato dalla condotta della terza chiamata _2
Sussiste la competenza del Tribunale di Como;
risultano rispettate le condizioni dell'azione e i presupposti processuali. Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato.
II. Sul perimetro della domanda attorea.
La domanda attorea si declina sotto un triplice ordine di danni lamentati, che meritano di essere affrontati partitamente.
domanda il risarcimento (I) del danno patrimoniale subito dall'immobile, di cui è proprietaria, - Parte_1 sottoforma di costi di ripristino, ristoro per quanto non più recuperabile e di mancato godimento del bene-, (II) del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto di proprietà e (III) del danno biologico sotto forma di lesioni personali direttamente collegate alle immissioni verificatesi nel proprio appartamento.
III. Sul danno biologico da lesioni personali.
Principiando dall'ultimo profilo esposto, deduce l'attrice che in data 23.2.19 -dunque il giorno seguente all'inizio delle immissioni, che non si erano tuttavia arrestate- in occasione del sopralluogo deli Vigili del Fuoco dalla stessa chiamati, accusava capogiri “a causa dei fumi inalati per il forte stato di agitazione in atto”, e pertanto cadeva in terra procurandosi una frattura somatica vertebrale di L2, con prognosi di 90 giorni.
Ponendo in rapporto causale la caduta con l'insorgere delle immissioni, ritenute di responsabilità di CP_5 richiede pertanto il ristoro del danno biologico nonché di quello “esistenziale”, inteso quale “sconvolgimento foriero di scelte di vita diverse” (vds. atto di citazione, pag.29), in termini cioè di “ripercussioni negative”
(Ibidem) impattanti sia all'interno che all'esterno del nucleo famigliare.
La domanda sul punto deve essere disattesa, per carenza di prova sotto un duplice punto di vista.
Anzitutto -e il profilo, assorbente, attiene tanto il danno qualificato come “da lesioni”, quanto quello qualificato quale “esistenziale”- non vi è in atti la prova del nesso causale tra condotta della convenuta –asserita responsabilità ex art. 2051 cc- e danno evento, ovvero la caduta dalla quale l'attrice fa derivare tanto i danni più direttamente subiti, quelli fisici, quanto quelli, indiretti, “esistenziali”.
L'eventuale, da accertarsi infra, responsabilità della convenuta o della terza chiamata in ordine alle _2 immissioni verificatesi nell'appartamento infatti, non determina di per sé la riconducibilità a tale Parte_1
6 evento, e la responsabilità ex se di ogni ulteriore danno provato dal soggetto danneggiato, in presenza di una sequela causale autonoma, separata ed escludente. E come tale deve inquadrarsi la condotta dell'attrice che, il giorno seguente allo sprigionarsi dei fumi, e non dunque nell'immediatezza, ha autonomamente deciso di accompagnare i Vigili del Fuoco per mostrare i luoghi, nonostante fosse a piena conoscenza dei rischi cui sarebbe andata incontro entrando nell'appartamento, vieppiù considerato che rappresenta (prima memoria ex art. 183 co.Vi pag.21) essere caduta da una scala a pioli. La condotta, oltre che del tutto autonoma e recidente il rapporto di causa-effetto suindicato, risulta anche gravemente imprudente, ed evitabile utilizzando l'ordinaria cautela.
Inoltre non risulta minimamente provato che l'attrice sia caduta in ragione dell'avvenuta inalazione dei fumi e non invece per cause diverse ed estranee all'evento del giorno precedente. La circostanza, tempestivamente contestata dalle controparti nella prima difesa utile (vds pag 12 comparsa e pag. 23 “è _2 CP_5 assolutamente carente del presupposto logico-giuridico del nesso di causalità materiale”), non è stata d'altro canto neppure oggetto di richiesta di prova testimoniale;
i testi di parte convenuta ( e Testimone_1 [...]
, vds pag.
2.3 verbale del 22.2.23) escussi sul cap.5, riguardante la caduta di non hanno Tes_2 Parte_1 peraltro ricordato l'accaduto. Pertanto la richiesta relativa a tale voce di danno deve ritenersi del tutto indimostrata.
Per tali ragioni del tutto inconferente risulta la consulenza tecnica medico-legale di parte allegata sub.doc.38, come anche i docc da 39 a 50, attestanti l'esistenza di patologia ma non la sua genesi ed il nesso causale.
Egualmente indimostrato, d'altra parte, il danno esistenziale che l'attrice avrebbe subito in conseguenza della caduta, tantomeno dell'episodio complessivamente considerato;
incrociando le difese di cui all'atto introduttivo e delle prime due memorie, infatti, le doglianze attoree risultano essere rimaste al rango di mere asserzioni, non articolate ancor prima che provate, non essendo stata nemmeno dedotta la consistenza delle
“gravi difficoltà incontrate da ello svolgere della propria vita quotidiana”. Parte_1
IV. Sul danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto di proprietà.
Con riferimento al lamentato danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto di proprietà, si osserva come tale voce, tuttavia, non risulti essere stata oggetto di approfondimento né con note autorizzate del 20 dicembre 2021 né con prima memoria ex art. 183 co.VI cpc;
con la seconda memoria, d'altra parte, l'attrice si limita ad un generico richiamo all'inclusione del diritto al rispetto della vita privata e familiare tra quelli riconosciuti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, e deduce come l'abitazione di San Fedele Intelvi fosse il luogo di ritrovo (e di svago) della famiglia allargata alla figlia ed ai nipoti, e tantopiù significativo il danno poiché il mancato utilizzo dell'appartamento si sia verificato in periodo (quello dell'emergenza pandemica da Covid 19) in cui maggiore avrebbe potuto esserne la fruizione.
Rileva il Tribunale come, nuovamente, le asserzioni risultino destituite di elementi probatori, non essendo stato dedotto alcun capitolo di prova orale a sostegno della tesi esposta (vds seconda memoria ex art. 183 co.VI) e risultando del tutto insufficiente l'unico riferimento documentale offerto (doc.53), costituito da n.6 foto, prive di data e descrizioni, non contestualizzate, riproducenti bambini che giocano all'aperto (ed in una fotografia al chiuso).
Né può ritenersi che la sovrapponibilità di buona parte del periodo di inutilizzabilità dell'appartamento con quello dell'insorgere e persistere dell'emergenza epidemiologica costituisca una ragione giustificativa del risarcimento domandato;
anzi, consta al giudicante -quale fatto notorio che ex art.115, co. 2, c.p.c. può dal
Giudice essere posto, senza bisogno di prova, a fondamento della decisione- che a far data dal marzo 2020 e
7 per buona parte del successivo, in concomitanza con la fase di maggior recrudescenza dell'emergenza, fosse precluso lo spostamento nelle seconde case –quale va pacificamente considerata quella attorea in San Fedele- in Lombardia, anche qualora (come nel caso di specie) interne alla medesima regione.
La carenza probatoria determina inevitabilmente la non riconoscibilità del danno non patrimoniale domandato, non trattandosi di danno in re ipsa, seppur meritevole di tutela (costituzionela
V. Sul danno patrimoniale.
La disamina dei capi di domanda concernenti il risarcimento del danno patrimoniale merita invece maggiore approfondimento.
V.I. sulle voci di danno patrimoniale domandate.
Come anticipato (vds supra § II) sono tre le voci di danno patrimoniale richieste, vale a dire l'ammontare dei costi di ripristino, ovvero per il ripristino dello status quo ante, il ristoro di quanto andato irrimediabilmente danneggiato e dunque non più recuperabile e la remunerazione per il mancato godimento del bene.
Tutte e tre le voci presuppongono l'individuazione del fatto storico e pertanto di una condotta, compiuta da un soggetto responsabile, in rapporto causale con un evento (cd danno-evento) generatore di conseguenze patite dall'attrice danneggiata.
V.II. sulla dinamica produttiva del danno e sull'individuazione della responsabilità.
La domanda risarcitoria viene inquadrata dall'attore in principalità nella fattispecie astratta di cui all'art. 2051 cc, a norma del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La ripartizione dell'onere della prova opera pertanto come segue: “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali” (ex multis recentissima Cass n. 12760 del 09/05/2024), mentre “la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia” (Cass. 26533 del
09/11/2017).
Ebbene, risulta sufficientemente acclarato, ed invero non contestato, il fatto storico, ovvero che il 22.2.2019
l'appartamento di sia stato invaso da fumi e fuliggine. Egualmente non risulta in Parte_1 contestazione che tali immissioni si siano originatisi dalla stufa a pellet installata nella proprietà della convenuta.
Entrambe le circostanze sono oggetto delle conclusioni del ctu Ing. (vds. pag.54), con la precisazione Per_1 resa da quest'ultimo che oggetto di constatazione diretta da parte del ctu sono stati unicamente gli “accumuli di particolato (fuliggine)”, non anche il fumo, che ovviamente non poteva persistere a 20 mesi dall'evento – essendo il primo accesso del CTU risalente al 07.10.2020.
Precisa inoltre il ctu che l'installazione della stufa a pellet e della canna fumaria sia avvenuta ad opera di e non a regola d'arte, né in conformità alla normativa tecnica, poiché, ritiene, difettante di una _2 idonea realizzazione di sistema di evacuazione fumi.
Le conclusioni del ctu risultano adeguatamente motivate ed esenti da censure, e si configurano quale approdo della ricostruzione della dinamica che ha provocato l'ingresso nell'appartamento attoreo, posto al secondo
8 piano, dei fumi provenienti dall'appartamento Beckett, sito al piano terra/rialzato: gli stessi, giunti al comignolo situato sul tetto del complesso, anziché fuoriuscire all'esterno e disperdersi, hanno disceso il condotto fumario esistente sino alla proprietà attorea, diffondendosi dal caminetto all'intera abitazione. Il ctu ricollega tale evento alla mancata realizzazione a regola d'arte della canna fumaria, non rispettosa della normativa di settore
(UNI 10683:2012) e approssimativamente fissata, con fil di ferro, in modo non idoneo cioè a “a garantire la verticalità dell'installazione che pertanto comporta un andamento serpeggiante”.
A seguito di richieste di precisazioni con i quesiti integrativi IV.4 e IV.7, viene ulteriormente chiarito da una parte come l' improprio fissaggio e andamento serpeggiante della canna fumaria non costituisca un nesso di causalità diretta con l'accadimento dell'evento dannoso (pur costituendo profilo violativo della norma UNI) e dall'altra come le carenze del sistema di evacuazione dei fumi (percorso tortuoso, insufficienza della reale sezione di uscita) costituiscano una significativa ostruzione alla fuoriuscita del fumo, e tali carenze abbiano un
“fortissimo nesso di causalità con l'evento dannoso occorso all'appartamento di proprietà (pag.16 Parte_4 integrazione ctu).
Il ragionamento tecnico risulta convincente e viene fatto proprio dal giudicante anche alla luce dell'assenza di una ricostruzione alternativa plausibile e della circostanza che l'omessa valutazione della corretta evacuazione dei fumi risulta riconosciuta dalla stessa in una comunicazione inviata nel marzo 2019 a _2 Parte_1 con la quale viene ammesso di non essersi “posti il problema relativo alla corretta evacuazione dei fumi e quindi dell'eventuale sostituzione del comignolo”.
V.III. sull'individuazione di eventuali responsabilità concorrenti: Parte_1
Tema di necessaria disamina è se la responsabilità dell'impresa terza chiamata, installatrice della termo-stufa e della canna fumaria, sia esclusiva o concorra con altre responsabilità. Da una parte di parte attrice, dall'altra di parte convenuta.
Giova principiare da una sintetica ricostruzione dello stato dei luoghi al momento di verificazione dei fatti di causa.
Il condominio di via Provinciale n.104 è costituito da tre appartamenti, quello sito al piano terra/rialzato di proprietà quello sito all'ultimo di proprietà e in quello intermedio, non coinvolto dalle CP_5 Parte_1 immissioni, di proprietà di terzi, rimasti estranei al presente giudizio.
Ogni appartamento era servito da caminetti, quello “oggetto di intervento da parte della è un CP_9 camino di tipo chiuso, mentre i due posti al piano primo e secondo sono camini di tipo aperto” (vds. dichiarazione Ing. teste di pag. 4 verbale 23.2.23). “È presente un unico cavedio in cui sono Tes_3 _2 posate le tre canne fumarie afferenti i singoli camini, sfocianti in un unico comignolo condominiale” (ibidem).
Oggetto di esame, ciò premesso, è l'esistenza, e la loro conformità a legge, di camini aperti, potenzialmente utilizzabili, nell'appartamento attoreo (come anche in quello del terzo, sito al primo piano).
Sostiene infatti che la termo-stufa installata e la canna fumaria dell'appartamento _2 CP_5 fossero, invero, conformi alla norma UNI, ma nella sola ipotesi ove le uniche attive e non anche in presenza di altri sistemi di riscaldamento;
eppure formalmente avrebbero dovuto essere le uniche, stante la non conformità alla normativa dei camini aperti. Ciò manderebbe esente da responsabilità, o _2 significativamente diminuita.
Il profilo, ampiamente analizzato in sede istruttoria e con risultanze non inequivoche, risulta nondimeno superabile e dunque non esiziale.
9 La mancanza di atti normativi aventi forza di legge in materia, e l'interpretazione lasca di quella tecnica, non consentono infatti di inferire con certezza se la circostanza che il caminetto di fosse aperto, e Parte_1 potenzialmente funzionante, possa aver costituito un antecedente fattuale in grado di contribuire a determinare l'evento, o ad aumentare l'entità dei danni.
A fronte infatti del quesito integrativo del sottoscritto G.I. del 27.4.23 (“I.1 precisi se il camino presente nell'appartamento possa essere definito camino aperto, e se i camini aperti possano essere Parte_1 considerati impianti termici ai fini delle previsioni di cui al DGR n. 7095 del 18.9.2017”) il ctu conclude per ritenere il caminetto in parola “come elemento ornamentale, decorativo e ludico, al più di cottura e che pertanto non rientri tra le previsioni di cui al DGR 7095 del 18.09.2017”, nondimeno “dovendo essere comunque conforme alla UNI 10683:2012 e, non essendolo, sia allo stato inutilizzabile”; in ogni caso all'inutilizzabilità non si sovrapporrebbe il concetto di chiusura “tuttavia certo non si ritiene che esso debba essere chiuso!” (pag.6 integrazioni del 30 giugno 2023).
Ad opposte conclusioni porta invece l'interpretazione data dal teste (vds. verbale ud 28.3.2023, Testimone_4 pag.4) ex dirigente della Provincia di Como, settore tutela ambientale e pianificazione del territorio (dal quale dipende anche l'Ufficio Impianti termici) secondo cui in forza della delibera regionale DGR n. 7095 del
18.9.2017 tutti gli impianti a biomassa (legna e pellet) inferiori alle due stelle, compresi i camini aperti, andrebbero dismessi, salvo che “possano raggiungere i livelli di rendimento accettabili dal punto di vista normativo (almeno le due stelle)”, livelli che non è stato provato fossero stati raggiunti dal caminio di
Parte_1
Il Giudice, nella qualità di peritus peritorum, ritiene di dissentire in parte qua dall'interpretazione data dal suo e piuttosto conclude che l'interpretazione corretta della normativa tecnica sia quella resa dal teste – Tes_4 peraltro in parziale contrasto con quanto rappresentato da altro teste, attuale dirigente provinciale (vds. pag. 6 verbale del 22.2.23), secondo cui “i caminetti possono essere utilizzati, in forza di deroga, in via saltuaria, nell'ipotesi in cui il caminetto sia l'unica fonte di riscaldamento dell'immobile”.
Ciò porterebbe a concludere che la presenza di camino, non chiuso, e quindi potenzialmente funzionante, nell'appartamento abbia causalmente contribuito a determinare l'ingresso di fumi e fuliggine e Parte_1 dunque dei danni lamentati dalla stessa attrice.
Ma, come detto, il profilo risulta invece irrilevante, tenuto conto delle modalità di dismissione del camino, che non è esclusivamente la sua muratura, ma che può essere anche la sigillatura della canna fumaria, e della declinazione della circostanza alla luce degli obblighi di diligenza dell'impresa installatrice.
era infatti perfettamente a conoscenza dell'esistenza di altri camini a servizio di altri appartamenti _2 condominiali sfoganti nello stesso comignolo, e per poter installare stufa e canna fumaria in conformità alla normativa UNI avrebbe dovuto accertarsi che fossero gli unici potenzialmente attivi, poiché solo in quell'unico caso l'impianto sarebbe forse stato a norma.
Il carattere dubitativo, si osserva incidentalmente, è dato dal fatto che a fronte di specifico quesito integrativo sottoposto dal G.I. (IV.2): “precisi, in relazione al punto che precede, se corrisponda al vero che la stufa e la canna fumaria dell'appartamento fossero conformi alla norma UNI esclusivamente ove gli unici attivi e CP_5 non anche in presenza di altri sistemi di riscaldamento;
e, in ipotesi affermativa, se tale circostanza sia tale da esentare da responsabilità l'impresa esecutrice dei lavori, o se la stessa abbia l'obbligo di compiere le opportune pre-verifiche ipotizzando l'utilizzo contestuale di impianti funzionanti, a norma, da parte di tutti i condomini, id est il contemporaneo funzionamento di tutte e tre le canne fumarie dell'edificio (o se invece esuli dalle verifiche dell'impresa installatrice e sia a carico dei condomini e rimessa ai loro obblighi informativI)” il perito abbia
10 concluso per ritenere che “la sezione di uscita il comignolo esistente non sarebbe sufficiente nemmeno al solo impianto della termostufa a pellet di proprietà come analiticamente dimostrato dai calcoli nella CP_5 risposta alle osservazioni di parte terza chiamata, vedasi pag. 9 allegato 6 di CTU in cui si indica un risultato di
782.34 comunque ben lontano dalle necessità normative del solo camino Blacket anche nell'assurda ipotesi che si volesse considerare non pro quota ma interamente dedicato alla sola unità del piano terra”.
Essendo l'impresa installatrice tenuta a conoscere –ed effettivamente a conoscenza- dell'esistenza di altri camini, avrebbe dovuto porre in essere le opportune verifiche di “esistenza e idoneità del comignolo” e della presenza di “altri allacciamenti al camino”, delle quali la prima “avrebbe dato esito negativo e quindi non avrebbe consentito la certificazione dell'impianto né il collegamento della stufa”, e soprattutto, la seconda
“avrebbe dato evidenza delle ulteriori due canalizzazioni e quindi avrebbe fatto sorgere l'obbligo di coordinarsi con quanto effettivamente presente in loco e con gli altri condomini” (pag.13 integrazione ctu).
Gli esposti chiarimenti resi dal ctu rispetto al quesito integrativo formulato dal G.I. (“IV.1 Precisi la declinazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento per l'impresa installatrice -con particolare riferimento alla materia della verifica di compatibilità funzionale del sistema generatore di calore nel sito di posa e di collegamento al sistema di evacuazione fumi- rispetto alla realtà condominiale”) sgombrano il campo da ogni possibilità di imputazione di co-responsabilità dell'evento dannoso in capo all'attrice.
Se anche, infatti, fosse stato provato l'utilizzo potenziale/saltuario del caminetto attoreo, della circostanza si sarebbe dovuta avvedere in fase di installazione, compiendo le opportune verifiche –e richiedendo _2
l'opportuna documentazione- in sede di installazione, cosa che non ha fatto, con rilievo tranchant.
Solo residualmente, si osserva, in ogni caso, che spettava alle
contro
-interessate ( CP_5 _2 provare, in tale ottica ricostruttiva, che nell'appartamento attoreo vi sia stato un effettivo, continuato, utilizzo del camino. Ma tale onere non è stato assolto: gli unici elementi, a riguardo, sono forniti dal teste (di CP_5
, la cui deposizione non risulta pienamente apprezzabile in termini di credibilità essendo marito Testimone_5 della convenuta e dunque da vagliare con maggiore rigore.
Il teste riferisce infatti (pag. 3 udienza 28.3.2023) che il camino di fosse in uso, desumendolo da Parte_1 tre indizi: l'aver rinvenuto legna di fronte all'ingresso dell'appartamento attoreo, l'aver la signora Parte_1 richiesto della legna al teste in occasione della potatura delle piante del giardino condominiale, e l'aver riferito la stessa al teste di aver pulito il camino. Nondimeno, sempre in sede testimoniale, è emerso come le piante siano state potate tra l'autunno del 2017 e gennaio 2018 e dunque poco plausibilmente la legna ricavata possa essere stata impiegata oltre un anno più tardi;
anche con riguardo agli altri due indizi il teste non risulta aver dato chiari riferimenti temporali. Pertanto deve concludersi per ritenere non provato che la presenza di un camino nell'appartamento abbia contribuito causalmente alle conseguenze dannose lamentate Parte_1 dall'attrice.
V.IV. sull'individuazione di eventuali responsabilità concorrenti: CP_5
Esclusa la sussistenza di una componente di responsabilità di nella causazione dell'evento, occorre Parte_1 valutare quella eventuale di CP_5
Ma a riguardo, in risposta a specifico quesito integrativo del G.I. (vds punto II.1 dell'ordinanza del 27.4.23:
“precisi, nella qui ipotizzata eventualità di avvenuto utilizzo della termostufa da parte di anche nelle 6- CP_5
12 ore successive alla sera del 22.2.2019, se la circostanza possa avere avuto un impatto significativo, o trascurabile, o altrimenti determinabile in relazione ai danni prodotti nell'appartamento (in termini di ingresso di cospicua/modesta/quasi nulla ulteriore componente)”) il ctu (pag.9 integrazioni) afferma motivatamente
11 che, “pur in assenza di possibilità di risposta certa per assenza di sufficienti informazioni circa lo stato dell'immobile alla sera del 22.02.2019”, nondimeno “le opere di sistemazione previste nella relazione peritale sono scarsamente connesse alla quantità di fuliggine ma fortemente connesse alla tipologia della stessa pertanto, a meno che non vi sia stata diffusione in aree prima scevre dal fenomeno, le opere di rispristino sarebbero state sostanzialmente le medesime”.
Sostanzialmente, secondo la tesi del ctu, che non risulta motivatamente smentita dai tecnici di parte, il danno arrecato dall'afflusso di fumi e fuliggine non è aumentato in conseguenza del protratto utilizzo, da parte della convenuta, della termostufa anche nel giorno seguente(23.2.19), essendo da una parte già precluso l'utilizzo dell'abitazione a seguito dell'ingresso dei fumi nelle prime ore del primo giorno, e non essendo d'altra parte diversa l'attività necessaria per la bonifica (incidendo non la quantità di immissione, ma la qualità).
L'ipotesi per cui con il protratto utilizzo siano stati invasi dalle immissioni vani in precedenza risparmiati non trova poi alcun appiglio probatorio.
Può dunque concludersi, stante quanto precede ed alla luce dell'assenza di evidenze tecniche diverse rese dalle parti
contro
-interessate, che nemmeno la condotta di possa aver causalmente inferito, in termini di CP_5 responsabilità, con le accertate carenze di causa esclusiva del sinistro verificatosi _2 nell'appartamento attoreo.
Esse, in sintesi, consistono, nella realizzazione non a regola d'arte della nuova canna fumaria a servizio dell'appartamento essendo la stessa errata nelle dimensioni (insufficiente essendo la reale sezione di CP_5 uscita (vds replica ctu alle osservazioni delle parti, pag.9 all.6 ctu), carente di certificazione, carente della placca camino (vds. pag.13 integrazioni ctu), priva di verifica di “esistenza e idoneità del comignolo” e realizzata in difetto di verifica delle altre canalizzazioni degli impianti presenti nel (id est: gli altri allacciamenti), CP_10 ciò che “avrebbe fatto sorgere l'obbligo di coordinarsi con quanto effettivamente presente in loco e con gli altri condomini” (ibidem).
V.V. sull'assenza di ulteriori responsabilità concorrenti nonché di cause di attenuazione della responsabilità di
_2
Nessun rilievo in termini di attenuazione della responsabilità può infine assumere:
- né lo stato dei luoghi anteriore alle opere compiute da in quanto è stata dal ctu esclusa _2
l'eventualità, sottoposta dal G.I, che ad essere non in regola fosse strutturalmente il camino a prescindere dagli interventi sulla canna fumaria. Rispetto al quesito integrativo del G.I. (“IV.8 specifichi se, relativamente all'affermazione per cui “il comignolo non presenta sezione di sbocco idonea e non è certificato né certificabile”, l'inidoneità e la non certificabilità attengono ad una fase pregressa rispetto all'introduzione della termo stufa di e dunque dei lavori di Bordogna o se tale inidoneità è CP_5 conseguenza di tali lavori”), inequivoca è infatti la risposta del professionista (pag.17 integrazioni in termini di preesistenza del comignolo di uscita e di “inidoneità deriva[nte] dalla installazione della nuova canna fumaria;
sino a che esso non era un comignolo di una canna fumaria in funzione ma mera preesistenza non poteva di per sé essere né idoneo né inidoneo. E' quando lo si è voluto utilizzare come comignolo di una nuova canna fumaria che esso ha manifestato la propria inidoneità”;
- né la dedotta da mancata manutenzione ordinaria del comignolo e della canna fumaria: _2 risulta infatti accertato a seguito della disposta perizia –e soprattutto dell'integrazione peritale- che la ridiscesa di fumo e fuliggine dal condotto a quello non sia dovuto ad una carenza CP_5 Parte_1
12 di manutenzione da parte di quest'ultima bensì ad un'errata configurazione della canna fumaria della prima.
D'altra parte, a rafforzare tale conclusione depongono da una parte la spiegazione data dal ctu in ordine alle ragioni per le quali l'appartamento sito al primo piano ( non sia stato coinvolto (vds CP_6 quesito integrativo III), ricondotte a “mera casualità” ovvero all' “apertura (o meglio, mancata chiusura) del portello di ispezione della relativa canna, presente a livello del sottotetto”, e non alla presenza di canna fumaria pulita, a differenza eventualmente di quella attorea;
dall'altra l'assenza di prova in ordine allo stato manutentivo non adeguato della canna fumaria attorea, anzi, l'unico elemento probatorio emerso in istruttoria depone in senso opposto: il teste afferma infatti Tes_5
(verbale di udienza del 28.3.23, pag.3) che “poco dopo l'inizio dell'utilizzo della stufa a pellet nostra, da settembre 2018, era venuto un tecnico a fare pulizia da lei, verso novembre 2018, in quanto aveva trovato -sempre da quanto riferitomi dalla un po' di fuliggine davanti al camino”. La Parte_1 circostanza poi che il teste sia di parte convenuta, e dunque
contro
-interessata, ne accresce la rilevanza in termini di valorizzabilità.
Tutte le esposte circostanze inducono a concludere per la responsabilità, esclusiva, di nella _2 verificazione dei danni lamentati da parte attrice.
VI. Sulla sussunzione della fattispecie concreta all'interno della previsione di cui all'art. 2043 c.c. e sull'assenza di responsabilità concorrente del custode (convenuta) ex art. 2051 cc.
Invero, la previsione di cui all'art. 2051 cc determina la responsabilità del custode/proprietario, salva la prova liberatoria del fortuito. In ipotesi di compresenza di contratto d'appalto e, come nel caso ivi accertato, di responsabilità dell'appaltatore ( , andrebbe individuata pertanto una responsabilità concorrente _2 del committente proprietario, sempre e comunque custode della cosa;
non si disconosce, infatti,
l'orientamento della Suprema Corte per cui opera una sorta di presunzione della responsabilità del committente per i danni causati dalla cosa oggetto di appalto, per cui la responsabilità del committente viene meno solo “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata” (ex multis Cass. n. 11671 del 14/05/2018) o di accertamento che “l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito” (ex pluribus Cass. n. 20619 del 30/09/2014).
Tuttavia il principio secondo cui il committente ha l'onere di provare che il danno è avvenuto per caso fortuito,
o per un'attività direttamente imputabile all'appaltatore, che deve considerarsi rispetto alla sua custodia per l'appunto come un evento imprevedibile e inevitabile, trova il suo fondamento nell'ipotesi in cui il danno derivi
“dalle cose in custodia” (art. 2051 cc), e non anche, come invero è peculiare del caso di specie, ove il danno sia derivato dall'attività umana, sotto-forma di “lavori effettuati dall'appaltatore e non già dalla situazione in cui si trovava l'immobile in sé per sé, e dunque dalla cosa in custodia”.
Nel caso di specie, invece, la fattispecie concreta va ricondotta in quella di cui all'art. 2043 cc –alla stregua della quale disposizione parte attrice ha svolto domanda in via subordinata, ed in ogni caso fatto salvo il potere di riqualificazione del giudice nel caso in cui essa lasci inalterati i fatti (Cass. 30920/ 2017), come nel presente giudizio- essendo palese la “condotta attiva od omissiva direttamente causa dell'evento”, costituita dall'installazione della termostufa e dalle attività collegate, assimilabile alla condizione di danno derivante
“dall'uso che ne faccia l'esecutore dei lavori” e non “dalla cosa in sé” (Cass. 4288 / 2024). Essendo il danno
13 “causato” dall'appaltatore, cioè da “una condotta di costui che muove la cosa, oggetto di appalto”, con la conseguenza che sia stato l'appaltatore ad arrecare danno a terzi, la fattispecie di riferimento è per l'appaltatore l'articolo 2043 c.c. (vds. da ultimo recentissima Cass. 12839 del 10.5.24, non massimata).
D'altra parte, che il contratto stipulato tra la convenuta e l'impresa terza chiamata integri gli estremi dell'appalto è chiaramente evincibile dal contenuto del preventivo sub doc.1 comparsa in quanto CP_5 oltre a prevedere la fornitura e posa della termo-stufa, comprende anche il “compimento di opere di demolizione del camino esistente, “opere idrauliche”, “opere elettriche”, e come peraltro confermato in istruttoria, laddove (vds verbale udienza 28.3.2023) tra i testi escussi, , idraulico che afferma Testimone_6 di aver svolto lavori presso l'appartamento commissionati da CP_5 _2
Deve pertanto concludersi, stante la qualificazione quale appalto del rapporto contrattuale in essere tra parte convenuta e parte terza chiamata, ed in applicazione del richiamato orientamento (confermato di recente) della Suprema Corte per cui è “pacifico che l'appaltatore agisce in piena autonomia e con mezzi propri nella esecuzione dell'appalto, e che dunque non può presumersi che il committente si ingerisca sempre e comunque nell'attività dell'appaltatore quanto all'esecuzione dell'opera” (vds Cass. 12839/2024 pag.6), che parte convenuta vada ritenuta estranea ad ogni profilo di responsabilità, che va pertanto enucleata ex art. CP_5
2043 c.c. in accoglimento della domanda subordinata attorea.
CP_ VII. Sulla domanda di manleva operata da nei confronti della compagnia assicurativa . _2
Resta da esaminarne la quantificazione, nonché la domanda di manleva operata da nei confronti _2 della compagnia assicuratrice Controparte_4
Con riferimento a tale ultimo profilo la compagnia assicurativa eccepisce l'inoperatività della polizza R.C.
Multirischi n. 41/17014NI (responsabilità civile verso terzi) stipulata da in ragione della verificazione _2 del sinistro oltre il limite temporale di copertura della responsabilità civile verso terzi, individuato in polizza in
180 giorni dall'ultimazione dei lavori, oltre il quale la compagnia non si impegna a manlevare l'assicurata.
Essendo l'ultimazione dei lavori, per stessa ammissione di incontestata in giudizio- Controparte_11 avvenuta entro giugno 2018 (vds. docc.4 - 5 comparsa cost. e l'evento dannoso verificatosi il _2
22.2.2019, quest'ultimo risulta verificatosi ampiamente oltre il termine indicato nelle condizioni di polizza.
Né deve ritenersi fondata l'eccezione di di inoperatività della previsione per un asserito squilibrio del _2 sinallagma contrattuale a favore della compagnia assicuratrice: risulta infatti ragionevole l'individuazione di un orizzonte temporale, non illimitato, entro il quale l'assicurato può ritenersi garantito, diversamente –come efficacemente rappresentato dalla compagnia- l'assicuratore risulterebbe gravato da un rischio di impresa eccessivo, ed ingiustificato, potendo dover rispondere all'infinito ed ad libitum, nonché persino a prescindere da un'effettiva responsabilità dell'assicurata rimanendo soggetta ad accadimenti esterni al normale sinallagma contrattuale: sarebbe l'assenza di un termine a rendere il contratto, semmai, in eccessivo squilibrio, ma in senso favorevole all'assicurato. Il termine di 180 giorni risulta, peraltro, consono, non foss'altro poiché sovrapponibile a quello entro il quale avviene ordinariamente il collaudo o la verifica di conformità negli appalti pubblici (vds. art. 116 d.lgs 36/23, già art.102 d.lgs. 50/2016).
CP_ Quanto alla previsione collocata al punto J), pag. 45 (doc.3 ), delle condizioni polizza (a norma del quale
“L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi (Sezione IIIa) non comprende i danni: (..) J) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e, qualora si tratti di operazioni di riparazione,
14 manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori (..)”, nemmeno essa produce nel caso de quo uno squilibrio significativo del sinallagma contrattuale, concernendo la fattispecie di opere successive all'ultimazione dei lavori, intervenuti dopo l'esecuzione, cui dunque non è sussumibile la fattispecie concreta.
VIII. Sulla quantificazione del danno subito da parte attrice.
La quantificazione del danno subito da parte attrice per responsabilità di concerne, come cennato _2
(vds § II), tre distinte voci.
In ordine alla prima, concernente i costi di ripristino, trova condivisione la quantificazione dei costi per le opere di bonifica svolta dal ctu Ing. , giusta capitolato sub doc.3 perizia del marzo 2021, per come attualizzata a Per_1 seguito delle integrazioni depositate nel settembre 2023 e pertanto € 15.972,00 oltre iVA oltre € 350,00 + IVA per il test di corretto funzionamento dell'impianto elettrico, attualizzati in (vds pag.17 integrazioni) € 20.500 oltre IVA (la cui aliquota varia in base alla voce di lavori da effettuarsi). Non si ravvedono infatti ragioni per divergere dal preventivo sottoposto al ctu da impresa terza (Edam), peraltro inferiore a quello proposto da parte attrice ( . Non trovano riconoscimento le spese relative alla bonifica del sottotetto, pur quantificate Pt_5 dal ctu, in difetto di domanda attorea sul punto e nel rispetto del principio di corrispondenza tra deciso e domandato.
Con riferimento alla voce di danno individuata dal ctu quale “deprezzamento del bene” (consulenza) o
“deprezzamenti” (integrazione), si ritiene non potersi riconoscere alcun importo, proprio per le motivazioni rese dallo stesso consulente, ovvero (pag.38 ctu) trattandosi di danni “tutti direttamente emendabili” e considerato che laddove invece siano non emendabili, ciò sia dovuto alla “vetustà del mobilio e del vestiario contenuto nell'abitazione”. In ogni caso, nel rispetto del principio dell'onere della prova, l'attrice non fornisce elementi a sostegno delle proprie richieste, rimandando ad “opportuna ctu” (vds pag.25 citazione) che finisce per essere in parte qua meramente esplorativa, né precisa la voce di danno con prima memoria ex art. 183 co.Vi cpc o formula istanze istruttorie a riguardo con seconda memoria.
Quanto al danno da mancato utilizzo del bene, rigettata la voce richiesta a titolo di danno non patrimoniale (§
IV), deve invece riconoscersi quella richiesta a titolo di danno patrimoniale, sotto forma di indennizzo per il mancato godimento del bene in seguito alla sua oggettiva inutilizzabilità. Risulta infatti circostanza oggettiva, oltre che provata, che non abbia potuto fruire dell'immobile a far data dal 22.2.19 e per il periodo Parte_1 successivo.
Sulla quantificazione di tale voce di danno tuttavia le parti non si sono, sorprendentemente, diffuse nelle loro difese.
Orbene, la quantificazione non può essere quella compiuta dal ctu, ovvero € 950.00 mensili, nuovamente per difetto di prova attorea;
l'appartamento infatti è una seconda casa, dunque deve presumersi che non sarebbe stato abitato continuativamente;
egualmente, parte attrice non ha dimostrato l'intenzione preesistente di locare l'immobile, dunque l'indennizzo non può, ad esempio, assumere il valore di canoni di mancata locazione.
In difetto di elementi di prova, documentale o costituenda, in ordine all'effettivo utilizzo del compendio da parte dell'attrice, residente a [...](per come risultante in atti) deve presumersi pertanto che al mancato utilizzo, saltuario –presumibilmente nei week end stante anche la distanza dal luogo di residenza-, di appartamento non residenziale e non fruibile da terzi, peraltro in periodo che –si è già ricordato, è stato in
15 parte caratterizzato da limitazione della libertà di circolazione- possa riconoscersi in via equitativa un valore di
€ 320,00 al mese (82 € a settimana), pertanto € 3.840 all'anno. La durata del riconoscimento di tale indennizzo deve essere fatta decorrere dal 22.2.2019 fino alla data di compimento delle operazioni peritali, e non “sino all'effettivo ristoro” –come invece richiesto da parte attorea-, non risultando ammissibile che, come efficacemente rappresentato da in memoria di replica, la parte danneggiata speculi sulla _2 circostanza non compiendo le opere di bonifica che ben potevano essere all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, dalla stessa peraltro richiesto, proprio con tali finalità. Dalla ctu emerge che la data dell'ultimo accertamento peritale è il 14.12.2020 (vds. verbale all.1), la data di deposito della bozza di relazione è il 7.3.21 mentre il deposito della relazione peritale definitiva, completa delle osservazioni, è il 15.6.2021.
Ritiene il giudicante che sia a tale ultima data che si debba fare riferimento come termine ad quem, in quanto fino a quella data potenzialmente il ctu avrebbe potuto richiedere a parte attrice un ulteriore accesso e dunque avrebbe dovuto essere preservato lo status quo, con impossibilità pertanto di compimento di interventi di bonifica. Il ristoro del danno patrimoniale da mancata utilizzazione del compendio deve pertanto quantificarsi nella misura di € 80 a settimana per 120 settimane (52 x 2 + 16) mensilità (22.2.19 -15.6.21) e dunque per complessivi € 9.600,00.
IX. Sulla domanda trasversale svolta da e sulla quantificazione del danno risarcibile. CP_5
I costi per la messa a norma della canna fumaria relativa all'appartamento di venduto- Controparte_12 oggetto di domanda trasversale della convenuta nei confronti della terza chiamata sono stati _2 quantificati in € 6.500,00 oltre iVA.
Le medesime considerazioni fattuali che hanno determinato nei paragrafi precedenti l'accertamento della responsabilità in capo a nei riguardi di a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. _2 CP_5
2043 c.c, risultano spendibili anche in relazione alla domanda svolta dalla convenuta nei riguardi dell'impresa appaltatrice, questa volta sotto forma di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc e con declinazione dell'onere della prova più favorevole per la creditrice, tenuta (ex art. 2697 cc) unicamente alla prova del titolo negoziale, pacifico, e “alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Risulta evidente, da quanto finora esposto, come non sia riuscita a fornire la prova di cui è onerata. _2
X. Conclusioni.
Per tali ragioni la domanda trasversale formulata da nei riguardi di deve trovare CP_5 _2 accoglimento e quest'ultima deve essere condannata al riconoscimento dell'importo di € 6.500,00 oltre IVA nei confronti della prima.
Per tutti i motivi esposti la domanda attorea deve trovare riconoscimento in relazione al danno emergente concernente le spese di bonifica, funzionali al ripristino dello status quo, pari a € 20.500 oltre iVA, nonché a quello da mancata utilizzazione del compendio, quantificato in € 9.600,00
Devono essere disattese, anche in ragione della parziale soccombenza reciproca, le domande ex art. 96 cpc reciprocamente svolte da parte attrice e convenuta l'una verso l'altra.
XI. Sulla regolazione delle spese di lite (del presente giudizio di merito e delle parentesi cautelari), nonché di ctu.
16 Le spese di lite, regolate dal principio della soccombenza, discendono dalla fondatezza, parziale (essendo rigettata per alcune voci di danno), della domanda svolta dall'attrice nei confronti della convenuta, e da quella svolta da questa nei confronti della chiamata in tal caso integralmente (tanto in relazione alla _2 domanda di chiamata, nonché a quella trasversale); nonché dell'infondatezza della domanda di manleva da quest'ultima operata nei confronti di Controparte_4
Pertanto nei rapporti tra e le spese di lite vengono compensate nella misura della metà, Parte_1 CP_5 con condanna di per la residua metà. CP_5
Nei rapporti tra e e tra e invece, soccombente, CP_5 _2 _2 Controparte_4 _2 viene condannata alla rifusione nei confronti di entrambe le parti vincitrici
Esse vengono liquidate tenuto conto del valore di causa (€ 30.100 più IVA su 20.500) per come accertato
(criterio del cd. decisum, e non del disputatum), e dunque avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,00 ed €
52.000,00, ai medi, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al 23.10.2022 (di studio e introduttiva), ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase di istruttoria e decisionale). CP_ Lo scaglione di causa risulta medesimo anche nei rapporti tra e , nonostante il valore della causa _2 dichiarato da nell'atto di chiamata di terzo giustifichi lo scaglione inferiore, ma la domanda di _2 manleva deve seguire, ragionevolmente, lo scaglione della domanda principale. Nondimeno viene operata – con esclusivo riferimento ai rapporti tra e una riduzione nella misura del 20% nei _2 Controparte_4 CP_ riguardi di in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta (limitata rispetto a quella svolta dalle altre parti poiché focalizzata quasi esclusivamente sul profilo di operatività della polizza).
Non può trovare accoglimento la richiesta attorea di aumento del 40% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale (art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014), essendo le posizioni delle tre controparti diversificate e dunque in insussistenza del presupposto giustificativo dell'aumento.
Deve darsi infine conto della non operatività della previsione di cui al secondo periodo dell'art. 91 co.II cpc, a norma del quale “Se [il Giudice] accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”: ciò in quanto l'unica parte che ha rifiutato espressamente la proposta conciliativa,
[...]
, è risultata esente da responsabilità e pagamenti, e dunque con risultato processuale migliore Controparte_4 rispetto a quello della proposta conciliativa rifiutata.
Per quanto concerne le spese di ctu, liquidate in data 21.7.2021 –e poste a carico solidale delle parti- e in data odierna, con separato provvedimento, giusta istanza del 19.9.23 e non imputate, si ritiene congruo mantenere in via solidale l'imputazione delle prime, ed imputare in solido, in via definitiva, anche le seconde. A tali conclusioni si giunge sia avuto riguardo alla circostanza che la ctu è stata espressamente richiesta, sotto forma di a.t.p. da parte attrice, e in sede giudiziale anche da parte convenuta nonché tenuto conto che la CP_5 stessa è stata realmente dirimente ai fini dell'individuazione delle responsabilità e dunque svolta nell'interesse
–anche e soprattutto- delle parti risultate non soccombenti.
L'imputazione solidale non deve tuttavia coinvolgere stante l'irrilevanza delle risultanze Controparte_4 della ctu nei suoi confronti alla luce delle difese, svolte in diritto e non concernenti profili in fatto.
In accoglimento delle richieste svolte, dovrà pertanto dalle altre tre parti essere rimborsato l'importo pagato al
CTU di cui alla liquidazione del 21.7.2024 e mandata esente dal pagamento della liquidazione di data odierna.
17 Con riferimento alle spese di cui ai procedimenti cautelari 2970-2/2019 e 2970-3/2019, aventi quali parti e e definiti rispettivamente il 12.8.2021 e il 22.2.2022, il primo con rigetto Parte_1 CP_5 _2 ed il secondo con accoglimento della richiesta attorea di sequestro conservativo, provvedimento quest'ultimo confermato con ordinanza collegiale del 30.3.2022 nel procedimento di reclamo R.G. n.843/2022 –e rispetto ai quali, “trattandosi di misure conservative disposte in corso di causa”, la definizione delle spese “è stata demandata al provvedimento conclusivo del giudizio di merito” (vds ordinanza 22.2.22)-, risulta congruo compensare le spese fra le parti in relazione ai proc R.G n. 2970-2/2019 e 2970-3/2019 e condannare CP_5 soccombente in sede di reclamo, alla refusione delle spese unicamente di tale grado nei confronti di
Parte_1
La quantificazione nel caso di specie avviene avuto riguardo allo scaglione indeterminabile, complessità bassa, tra i minimi e i medi con riferimento a tutte le fasi, ad esclusione della fase di trattazione, ai minimi (per complessivi € 4.600,00 oltre oneri).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione da Parte_1
nei confronti di e con la chiamata del terzo e, da parte di questi, di
[...] Controparte_1 _2
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_4
Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto:
Accerta la responsabilità ex art. 2043 c.c. di in relazione ai fatti di causa;
_2
Condanna parte terza chiamata al ristoro del danno patrimoniale patito da _2 [...]
, quantificato in € 20.500,00 (ventimilacinquecento/00) oltre iVA a titolo di spese per il Parte_1 ripristino dello status quo nonché di € 9.600,00 (novemilaseicento/00) nonché a quello da mancata utilizzazione del compendio di proprietà (sito in Centro Valle Intelvi, località San Fedele Intelvi via
Provinciale n.104).
Rigetta tutte le altre voci di danno richieste da parte attrice.
Accoglie la domanda trasversale di e per l'effetto: Controparte_1
Accerta la responsabilità ex art. 1655 cc e ss di nei riguardi del suo committente e indi: _2
Condanna parte terza chiamata al risarcimento del danno nella misura di € 6.500,00 _2
(seimilacinquecento/00) oltre IVA
Rigetta le domande ex art. 96 cpc reciprocamente svolte da parte attrice e da parte convenuta.
In punto spese, con riferimento al presente giudizio di merito:
Compensa le spese di lite fra nella misura della metà Parte_1 CP_5
Condanna, in relazione alla residua metà, parte convenuta alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite, in favore di che quantifica in complessivi € 3.739,00 Parte_1
18 (tremilasettecentotrentanove/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge ed oltre C.U. (nella misura della metà).
Condanna parte terza chiamata in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese di lite in _2 favore di che quantifica in complessivi € 7.478,00 Controparte_1
(settemilaquattrocentosettantotto/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Condanna parte terza chiamata in persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese di lite in _2 favore di , in persona del l.r.p.t, che quantifica in complessivi € 5.982,00 Controparte_4
(cinquemilanovecentottantadue/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
in punto spese, con riferimento ai giudizi cautelari R.G n. 2970-2/2019 e 2970-3/2019:
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
in punto spese, con riferimento al giudizio cautelare, grado di reclamo, R.G. n.843/2022:
Condanna parte reclamante alla rifusione delle spese della fase del reclamo, in Controparte_1 favore di parte resistente , che quantifica in complessivi € 4.600,00 Parte_1
(quattromilaseicento/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Dichiara irripetibili le spese di lite tra le altre parti costituite in sede di reclamo.
Imputa in via definitiva le spese di ctu (Ing. ) liquidate in data 21.7.2021 e in data odierna, a carico Per_1 solidale di e nella misura di 1/3 ciascuno. Con diritto alla ripetizione da Parte_1 CP_5 _2 parte di di quanto già versato a seguito della prima delle due liquidazioni indicate. Controparte_4
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza (con comunicazione anche al ctu Ing. ). Per_1
Così deciso in Como il 12 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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