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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3325/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3325/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. DIODATI Parte_1 C.F._1
LO ( ); avv. CRESCENZO DOMENICO C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
- avv. CALIFANO FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente
Pagina 1 di 5 r.g. 3325/24
quale operaio a tempo indeterminato addetto al lavaggio ortaggi e magazzino da agosto 2016 a giugno 2022, pur se inquadrato come carrellista. Rilevava di aver espletato tale attività dal lunedì al sabato dalle
6,45 alle 20,00 e la domenica dalle 9,00 alle 13,00, percependo come retribuzione unicamente gli importi indicati in busta paga, senza alcun riconoscimento di straordinario. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro adito, di condannare la controparte al pagamento in suo favore di complessivi € 151.224,43.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10.01.2025, concludendo come in atti.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dell'atto introduttivo per ciò che attiene al petitum ed alla causa petendi. A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis
Cass. Lav. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e l'orario di lavoro osservato, il periodo di svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro.
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Venendo al merito, va, in primo luogo, ritenuta irrilevante l'asserzione attorea - peraltro dedotta solo nel corpo dell'atto introduttivo - relativa all'espletamento di mansioni diverse da quelle di inquadramento, atteso che nei conteggi il lavoratore ha parametrato la retribuzione asseritamente dovuta a quella di un dipendente di IV livello del ccnl applicato, lo stesso che risulta essere stato attribuito dalla datrice nelle buste paga allegate in atti.
Venendo allo straordinario, come è noto, il lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive
- ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso,
Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici).
Nel caso che qui occupa, ritiene il decidente che la parte ricorrente non abbia fornito in giudizio la prova rigorosa del superamento dell'orario ordinario.
Nel dettaglio, il teste ha reso una deposizione quasi Testimone_1 interamente fondata su circostanze apprese direttamente dal ricorrente, precisando di averlo accompagnato sul posto di lavoro solo un paio di volte al massimo (“mi disse che lavorava in una azienda verso San Marzano, come addetto alla lavorazione di finocchi e insalata. Non mi disse come si chiamava l'azienda o il datore di lavoro;
mi è capitato di accompagnarlo due o tre volte al lavoro, ma mi sono fermato fuori. Ricordo che ciò è avvenuto nel 2016/17/20, non ricordo in che periodo dell'anno. Lui mi
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diceva di essere responsabile di questo magazzino e di lavorare tutti i giorni, quasi tutti i mesi eccetto il periodo del Ramadan. Non mi disse se e quanto percepiva per questo lavoro. Lui mi diceva che faceva orari lunghi, tipo dalle 07.00 alle 18/20. Quando io l'ho accompagnato, l'ho fatto verso le
06.30. Non mi disse se tornava in Marocco, anche perché c'erano settimane che non lo vedevo. Capitava di vederlo settimane tutti i giorni, altre poche volte e altre invece mai. Da me veniva verso le 05.30. Io lavoro il giovedì a Sarno e lunedì a Nocera e nei mercati della zona, sempre in nero. Io non l'ho mai visto personalmente lavorare. Conosco il ricorrente più o meno dal 2012/2013. Quando l'ho accompagnato con la mia auto questo paio di volte, l'ho lasciato a 20/30 metri fuori dall'ingresso. Lui aveva un'automobile, qualche volta e l'ha anche prestata ma non ricordo la marca
o il modello. Quando lo accompagnavo al lavoro, lo andavo a prendere a san Marzano vicino a una macelleria”). Dello stesso tenore è il narrato di
, che ha riferito solo elementi fattuali appresi dallo Parte_2 stesso ricorrente (“Non ho mai lavorato per la resistente e conosco il ricorrente che mi è stato presentato circa nel 2015 da tale un Tes_1 ragazzo che lavorava con lui e che sarebbe il teste che ha deposto prima.
Io lavoravo con nei mercati e mi capitava che vedessi in tali Tes_1 occasioni il ricorrente. Lui mi disse che lavorava in un magazzino, che però non ho mai visto né ci sono mai andato. Il ricorrente mi disse che si trovava
a San Marzano e che lì lui faceva un po' di tutto, responsabile e addetto al movimento delle merci che erano prodotto di ortofrutta, quali insalata e finocchi. Il ricorrente mi disse che andava tutti i giorni dalle 07 fino alla sera tardi. Mi disse che lavorava tutti i mesi dell'anno. Il ricorrente ci portava in regalo dei finocchi e delle insalate. Non so quanto prendesse di stipendio e non so se e quando tornasse al suo paese”).
Di contro, , sebbene dipendente della resistente, ha riferito Tes_2 che il lavoratore non ha mai sforato le 40 ore settimanali (“Il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali, dalle 07.00 alle 16.30 con una pausa dalle 09 alle 09.30 e un'altra dalle 13.00 alle 14.00. Io non ho mai lavorato di sabato, l'azienda invece può esser aperta di sabato anche se pochissime volte durante l'anno. Io sono addetta alla compilazione delle buste paga. Che io ricordi il ricorrente non ha mai
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sforato l'orario stabilito”) e, allo stesso modo, , altri Persona_1 dipendente, ha sostenuto che il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro che seguivano tutti ovvero “dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 9.00 e poi abbiamo pausa colazione di mezz'ora, si riprende alle 9.30 fino alle 13.00 per pausa pranzo, si riprende alle 14.00 fino alle 16.30”.
Pertanto, tenuto conto che, dall'incrocio tra le buste paga e i conteggi attorei non emergono ulteriori elementi retributivi ancora a credito del ricorrente, il quale ha rilasciato dichiarazioni con cui si palesava assente per motivi personali (cfr. quella del 14.06.2021 in atti) e che il tfr (pari a €
5.806,14 come da prospetto paga) risulta essere stato corrisposto con svariati bonifici (€ 1.200 il 06.09.2022; € 1.200 il 05.10.2022; € 1.200 il
07.11.2022; € 1.000 il 12.12.2022; € 1.206,14 il 12.01.2023), la domanda spiegata dal lavoratore va interamente rigettata.
Le spese sono interamente compensate stante la perdita dell'occupazione da parte del ricorrente.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3325/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. DIODATI Parte_1 C.F._1
LO ( ); avv. CRESCENZO DOMENICO C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
- avv. CALIFANO FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente
Pagina 1 di 5 r.g. 3325/24
quale operaio a tempo indeterminato addetto al lavaggio ortaggi e magazzino da agosto 2016 a giugno 2022, pur se inquadrato come carrellista. Rilevava di aver espletato tale attività dal lunedì al sabato dalle
6,45 alle 20,00 e la domenica dalle 9,00 alle 13,00, percependo come retribuzione unicamente gli importi indicati in busta paga, senza alcun riconoscimento di straordinario. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro adito, di condannare la controparte al pagamento in suo favore di complessivi € 151.224,43.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10.01.2025, concludendo come in atti.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dell'atto introduttivo per ciò che attiene al petitum ed alla causa petendi. A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis
Cass. Lav. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e l'orario di lavoro osservato, il periodo di svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro.
Pagina 2 di 5 r.g. 3325/24
Venendo al merito, va, in primo luogo, ritenuta irrilevante l'asserzione attorea - peraltro dedotta solo nel corpo dell'atto introduttivo - relativa all'espletamento di mansioni diverse da quelle di inquadramento, atteso che nei conteggi il lavoratore ha parametrato la retribuzione asseritamente dovuta a quella di un dipendente di IV livello del ccnl applicato, lo stesso che risulta essere stato attribuito dalla datrice nelle buste paga allegate in atti.
Venendo allo straordinario, come è noto, il lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive
- ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso,
Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici).
Nel caso che qui occupa, ritiene il decidente che la parte ricorrente non abbia fornito in giudizio la prova rigorosa del superamento dell'orario ordinario.
Nel dettaglio, il teste ha reso una deposizione quasi Testimone_1 interamente fondata su circostanze apprese direttamente dal ricorrente, precisando di averlo accompagnato sul posto di lavoro solo un paio di volte al massimo (“mi disse che lavorava in una azienda verso San Marzano, come addetto alla lavorazione di finocchi e insalata. Non mi disse come si chiamava l'azienda o il datore di lavoro;
mi è capitato di accompagnarlo due o tre volte al lavoro, ma mi sono fermato fuori. Ricordo che ciò è avvenuto nel 2016/17/20, non ricordo in che periodo dell'anno. Lui mi
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diceva di essere responsabile di questo magazzino e di lavorare tutti i giorni, quasi tutti i mesi eccetto il periodo del Ramadan. Non mi disse se e quanto percepiva per questo lavoro. Lui mi diceva che faceva orari lunghi, tipo dalle 07.00 alle 18/20. Quando io l'ho accompagnato, l'ho fatto verso le
06.30. Non mi disse se tornava in Marocco, anche perché c'erano settimane che non lo vedevo. Capitava di vederlo settimane tutti i giorni, altre poche volte e altre invece mai. Da me veniva verso le 05.30. Io lavoro il giovedì a Sarno e lunedì a Nocera e nei mercati della zona, sempre in nero. Io non l'ho mai visto personalmente lavorare. Conosco il ricorrente più o meno dal 2012/2013. Quando l'ho accompagnato con la mia auto questo paio di volte, l'ho lasciato a 20/30 metri fuori dall'ingresso. Lui aveva un'automobile, qualche volta e l'ha anche prestata ma non ricordo la marca
o il modello. Quando lo accompagnavo al lavoro, lo andavo a prendere a san Marzano vicino a una macelleria”). Dello stesso tenore è il narrato di
, che ha riferito solo elementi fattuali appresi dallo Parte_2 stesso ricorrente (“Non ho mai lavorato per la resistente e conosco il ricorrente che mi è stato presentato circa nel 2015 da tale un Tes_1 ragazzo che lavorava con lui e che sarebbe il teste che ha deposto prima.
Io lavoravo con nei mercati e mi capitava che vedessi in tali Tes_1 occasioni il ricorrente. Lui mi disse che lavorava in un magazzino, che però non ho mai visto né ci sono mai andato. Il ricorrente mi disse che si trovava
a San Marzano e che lì lui faceva un po' di tutto, responsabile e addetto al movimento delle merci che erano prodotto di ortofrutta, quali insalata e finocchi. Il ricorrente mi disse che andava tutti i giorni dalle 07 fino alla sera tardi. Mi disse che lavorava tutti i mesi dell'anno. Il ricorrente ci portava in regalo dei finocchi e delle insalate. Non so quanto prendesse di stipendio e non so se e quando tornasse al suo paese”).
Di contro, , sebbene dipendente della resistente, ha riferito Tes_2 che il lavoratore non ha mai sforato le 40 ore settimanali (“Il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali, dalle 07.00 alle 16.30 con una pausa dalle 09 alle 09.30 e un'altra dalle 13.00 alle 14.00. Io non ho mai lavorato di sabato, l'azienda invece può esser aperta di sabato anche se pochissime volte durante l'anno. Io sono addetta alla compilazione delle buste paga. Che io ricordi il ricorrente non ha mai
Pagina 4 di 5 r.g. 3325/24
sforato l'orario stabilito”) e, allo stesso modo, , altri Persona_1 dipendente, ha sostenuto che il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro che seguivano tutti ovvero “dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 9.00 e poi abbiamo pausa colazione di mezz'ora, si riprende alle 9.30 fino alle 13.00 per pausa pranzo, si riprende alle 14.00 fino alle 16.30”.
Pertanto, tenuto conto che, dall'incrocio tra le buste paga e i conteggi attorei non emergono ulteriori elementi retributivi ancora a credito del ricorrente, il quale ha rilasciato dichiarazioni con cui si palesava assente per motivi personali (cfr. quella del 14.06.2021 in atti) e che il tfr (pari a €
5.806,14 come da prospetto paga) risulta essere stato corrisposto con svariati bonifici (€ 1.200 il 06.09.2022; € 1.200 il 05.10.2022; € 1.200 il
07.11.2022; € 1.000 il 12.12.2022; € 1.206,14 il 12.01.2023), la domanda spiegata dal lavoratore va interamente rigettata.
Le spese sono interamente compensate stante la perdita dell'occupazione da parte del ricorrente.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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