TAR
Sentenza breve 1 dicembre 2025
Sentenza breve 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 01/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00679/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 01/12/2025
N. 01099 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00679/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 679 del 2025, proposto da RA EM, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro il Prefetto pro tempore di Brescia, il Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l'accertamento N. 00679/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza 19 novembre 2024 con cui RA
EM ha chiesto al responsabile dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura di Brescia il rilascio di una dichiarazione circa l'indisponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione ai fini della successiva richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
e per l'effetto per la condanna della Pubblica Amministrazione di riscontrare l'istanza del ricorrente e di provvedere all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
e ancora per la condanna dell'Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto nel termine di 30 giorni, ex art. 31 d.lgs. n. 104/2010, con richiesta di provvedere, ex art. 117, co. 3, del Dlgs. n. 104/2010, alla nomina di un Commissario ad acta in caso di protratto inadempimento dell'Amministrazione oltre il termine assegnato;
e per la condanna in via equitativa dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno per il ritardo nella conclusione del procedimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il pres. cons. Angelo
BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. La Prefettura di Brescia rilasciò il 14 agosto 2023 alla MB Srls nulla osta al lavoro dipendente per il cittadino tunisino RA EM, odierno ricorrente, e questi entrò N. 00679/2025 REG.RIC.
in Italia con visto rilasciato il 5 dicembre 2023 e valido sino al 20 dicembre dell'anno seguente.
1.2. Come si legge in ricorso “la società, sollecitata all'assunzione del lavoratore … non vi ha provveduto”, e perciò questi inviò il 19 novembre 2024 alla Prefettura di
Brescia un'istanza affinché la stessa lo convocasse “al fine del rilascio della dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico dell'immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, indispensabile per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione”, che il EM avrebbe potuto richiedere, sempre secondo il tenore dell'istanza, in applicazione della circolare ministeriale 20 agosto 2007, n. 3836.
1.3. L'Amministrazione rimase inerte, sicché il 23 maggio 2025 lo straniero notificò il ricorso in epigrafe, depositato il seguente 4 giugno; solo il seguente 13 ottobre, anche su sollecitazione di questo giudice, l'Amministrazione depositò il decreto 11 agosto
2025, con cui era stato revocato il nulla osta già rilasciato al EM.
1.4. Nella motivazione del provvedimento viene intanto rilevato che “a seguito della verifica della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 44 D.L. 73/2022 ossia dell'asseverazione … la stessa è risultata non veritiera ovvero è stata disconosciuta”, sicché era stata trasmessa “la nota di avvio del procedimento di revoca, ai sensi della
L. 241/1990, per carenza dei requisiti di legge in capo al datore di lavoro notificata in data 31/01/2024”, cui non era seguito alcun riscontro e, dunque non erano stati resi
“elementi utili a sanare la situazione sopra esposta”; inoltre – e ciò in particolare rileva ai fini del presente giudizio - “non sussistono i presupposti per la concessione al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, come comunicato con preavviso di revoca trasmesso al legale incaricato il 19/06/2025”.
2.1. Il provvedimento di revoca, depositato in giudizio, come già ricordato, il 13 ottobre 2025, non è stato impugnato, né parte ricorrente ha chiesto un termine per N. 00679/2025 REG.RIC.
farlo: e, comunque, il ricorso in esame è improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
2.2. Invero, con l'istanza del 19 novembre 2024, il EM si proponeva di ottenere una dichiarazione dell'Amministrazione che attestasse l'indisponibilità del datore di lavoro all'assunzione, al dichiarato fine di richiedere poi un permesso per attesa occupazione.
2.3. Ebbene, l'Amministrazione, sebbene in pendenza di giudizio, ha espressamente negato al ricorrente il rilascio di tale permesso: e tale diniego rende affatto inutile il rilascio dell'attestazione richiesta, finalizzata all'ottenimento di quello stesso permesso, mentre a sua volta la possibilità d'impugnare tale diniego ha offerto allo straniero la possibilità di tutelare il proprio connesso interesse sostanziale.
3.1. È peraltro da aggiungere che la pretesa del EM di ottenere la dichiarazione sarebbe del tutto infondata.
3.2. L'istanza si fonda, come visto, sulla risalente circolare ministeriale 20 agosto
2007, n. 3836, la quale, apparentemente non reperibile nel sito del Ministero dell'interno, ma comunque prodotta nel presente giudizio, è nel suo testo integrale così formulata: «Oggetto: Ingresso in Italia di lavoratore straniero: Mancata stipula del contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro. Da parte di numerosi
Sportelli Unici per l'Immigrazione è stata segnalata la problematica relativa alla posizione dello straniero che, giunto in Italia con regolare visto di ingresso per Lavoro subordinato rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore. La problematica ha già costituito oggetto della circolare n. 2570 del 7 luglio 2006 limitatamente alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cessazione della azienda. Nel caso in esame, poiché la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene che In straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa N. 00679/2025 REG.RIC.
occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione»: ed è appunto questa “apposita dichiarazione” che il ricorrente voleva conseguire.
3.3. Invero, è stata più volte invocata innanzi a questa Sezione l'applicazione di tale circolare, che tuttavia l'ha ritenuta priva di efficacia vincolante, e anzi palesemente lesiva della legalità amministrativa, non solo per il giudice amministrativo, ma anche per la stessa Amministrazione.
3.4.1. Invero, l'art. 22 del d. lgs. 286/1998, stabilisce che un determinato nulla osta richiesto e poi rilasciato per silenzio assenso, può essere validamente utilizzato soltanto per instaurare un rapporto di lavoro tra il datore che l'ha richiesto e il lavoratore che vi è stato nominativamente indicato.
3.4.2. Qualora il datore di lavoro, dopo l'arrivo dello straniero in Italia, si sottragga all'impegno assunto, lo stesso nulla osta non può essere utilizzato dal lavoratore per costituire un diverso rapporto di lavoro, e ancor meno per conseguire un permesso per attesa occupazione, perché appunto l'ingresso in Italia è per legge correlato alla stipula di un determinato rapporto lavorativo, e solo a quello; e ciò vale, giova precisare, pure nell'ipotesi che il nulla osta venga legittimamente revocato per il difetto originario dei requisiti, come più volte affermato da questa Sezione (cfr. le sentenze 2 agosto 2025
n. 733 e 11 aprile 2025 n. 318, nonché l'ordinanza cautelare n. 261 del 2.8.2024, confermata da C.d.S. III, 18 ottobre 2024, n. 3898).
3.4.3. La circostanza che il lavoratore straniero sia incolpevole della situazione determinatasi non è peraltro significativo, essendo qui rilevante la legalità obiettiva della sua posizione e non l'assenza di dolo o di colpa (del resto praticamente indimostrabili). Né, va soggiunto, può invocarsi il suo affidamento, giacché la disciplina vigente non garantisce affatto allo straniero che, una volta giunto pur legalmente in Italia, gli sarà assicurato comunque di permanervi finché non N. 00679/2025 REG.RIC.
regolarizzerà la sua posizione, e che di ciò si farà carico l'Amministrazione; è invece previsto invece, come già si è detto, che solo da quel determinato datore di lavoro lo straniero dovrà essere assunto con un regolare contratto, se vorrà poi ottenere un permesso di soggiorno, che deve essere coerente con i termini dell'assunzione, ma ciò,
a contrario, comporta che venendo a mancare questi elementi – ed è ragionevolmente possibile che ciò avvenga, per le ragioni più svariate - non avrà titolo a ottenere un permesso di soggiorno.
3.4.4. Tanto è ulteriormente confermato dall'art. 22, XI comma, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 37 d.P.R. 394/1999, per cui il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro: ed è evidentemente inconciliabile con quella testé esposta la situazione dello straniero che non abbia mai avuto un titolo di soggiorno, e che abbia ottenuto un nulla osta su richiesta di un datore di lavoro, in assenza sin dall'origine dei requisiti per il rilascio del nulla osta stesso, o in difetto della regolare costituzione di un rapporto di lavoro con lo stesso datore.
3.5. Come già rilevato da questa Sezione nella citata sentenza 733/2025 - ma si può ormai superare la prudente forma dubitativa con cui questa si esprime, essendo ormai notorio che tanto sta avvenendo - “estendere in via interpretativa il rilascio del permesso per attesa occupazione” alle situazioni richiamate dalla ripetuta circolare 20 agosto 2007, n. 3836, palesemente anacronistica, “renderebbe assai facile l'aggiramento delle regole sull'ingresso regolare in Italia per lavoro, consentendo a chiunque di ottenere un titolo di soggiorno, pur in assenza dei requisiti di legge per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato: per conseguire tale obiettivo, infatti, agli stranieri basterebbe entrare in contatto con un'impresa che, per lucro o meno, chieda il rilascio del nulla osta in loro favore nonostante l'assenza dei requisiti di legge, ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni (in virtù del N. 00679/2025 REG.RIC.
meccanismo di cui all'art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998), ed entrare in Italia prima che la Prefettura sia stata in grado di svolgere i controlli di legge e di procedere alla revoca del nulla osta automaticamente emesso. In questo modo si incentiverebbe la presentazione di richieste di nulla osta da parte di imprenditori che non sono in grado di sostenere l'onere economico derivante dall'assunzione, a scapito sia degli imprenditori realmente bisognosi di manodopera straniera e in grado di retribuirla adeguatamente (i quali in questo modo si vedrebbero “sottrarre” le limitate quote disponibili stabilite col decreto flussi), sia degli stessi stranieri che vengono attirati in
Italia con la prospettiva di un'assunzione che poi si rivela essere un miraggio (quando non siano essi stessi consapevoli dell'insussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro, e dunque non meritevoli di tutela)”.
4.1. La circolare, comunque, oltre a poter essere disapplicata per l'obiettiva potenziale situazione di illegalità che la sua applicazione può favorire, è da considerarsi comunque superata, poiché nei diciott'anni che sono trascorsi dalla sua emanazione la disciplina di legge è mutata, come ha confermato lo stesso Ministero dell'Interno, che quella circolare aveva emanato.
4.2. La Prefettura ha infatti depositato in giudizio una nota ministeriale del
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche migratorie, Autorità fondo asilo migrazione e integrazione, Ufficio II: Politiche dell'immigrazione e dell'asilo sul territorio, della quale non risulta la data, ma che è successiva al 14.8.2025 (data della nota della Prefettura alla quale essa dà riscontro), ove si afferma tra l'altro che “la circolare n. 3836 del 20 agosto 2007 ha natura di atto amministrativo di indirizzo interno e non può in alcun modo derogare, disapplicare o contraddire disposizioni di rango primario. Premesso quanto sopra, le modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024 hanno ridefinito in via normativa la materia, N. 00679/2025 REG.RIC.
prevalendo rispetto alle indicazioni contenute nella citata circolare” (conf. T.A.R.
Lombardia, Brescia, 29 ottobre 2025, n. 968).
5. Considerata la relativa novità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 5 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo BR, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00679/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 01/12/2025
N. 01099 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00679/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 679 del 2025, proposto da RA EM, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro il Prefetto pro tempore di Brescia, il Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
per l'accertamento N. 00679/2025 REG.RIC.
dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza 19 novembre 2024 con cui RA
EM ha chiesto al responsabile dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura di Brescia il rilascio di una dichiarazione circa l'indisponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione ai fini della successiva richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
e per l'effetto per la condanna della Pubblica Amministrazione di riscontrare l'istanza del ricorrente e di provvedere all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
e ancora per la condanna dell'Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto nel termine di 30 giorni, ex art. 31 d.lgs. n. 104/2010, con richiesta di provvedere, ex art. 117, co. 3, del Dlgs. n. 104/2010, alla nomina di un Commissario ad acta in caso di protratto inadempimento dell'Amministrazione oltre il termine assegnato;
e per la condanna in via equitativa dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno per il ritardo nella conclusione del procedimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prefetto di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il pres. cons. Angelo
BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. La Prefettura di Brescia rilasciò il 14 agosto 2023 alla MB Srls nulla osta al lavoro dipendente per il cittadino tunisino RA EM, odierno ricorrente, e questi entrò N. 00679/2025 REG.RIC.
in Italia con visto rilasciato il 5 dicembre 2023 e valido sino al 20 dicembre dell'anno seguente.
1.2. Come si legge in ricorso “la società, sollecitata all'assunzione del lavoratore … non vi ha provveduto”, e perciò questi inviò il 19 novembre 2024 alla Prefettura di
Brescia un'istanza affinché la stessa lo convocasse “al fine del rilascio della dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico dell'immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, indispensabile per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione”, che il EM avrebbe potuto richiedere, sempre secondo il tenore dell'istanza, in applicazione della circolare ministeriale 20 agosto 2007, n. 3836.
1.3. L'Amministrazione rimase inerte, sicché il 23 maggio 2025 lo straniero notificò il ricorso in epigrafe, depositato il seguente 4 giugno; solo il seguente 13 ottobre, anche su sollecitazione di questo giudice, l'Amministrazione depositò il decreto 11 agosto
2025, con cui era stato revocato il nulla osta già rilasciato al EM.
1.4. Nella motivazione del provvedimento viene intanto rilevato che “a seguito della verifica della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 44 D.L. 73/2022 ossia dell'asseverazione … la stessa è risultata non veritiera ovvero è stata disconosciuta”, sicché era stata trasmessa “la nota di avvio del procedimento di revoca, ai sensi della
L. 241/1990, per carenza dei requisiti di legge in capo al datore di lavoro notificata in data 31/01/2024”, cui non era seguito alcun riscontro e, dunque non erano stati resi
“elementi utili a sanare la situazione sopra esposta”; inoltre – e ciò in particolare rileva ai fini del presente giudizio - “non sussistono i presupposti per la concessione al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, come comunicato con preavviso di revoca trasmesso al legale incaricato il 19/06/2025”.
2.1. Il provvedimento di revoca, depositato in giudizio, come già ricordato, il 13 ottobre 2025, non è stato impugnato, né parte ricorrente ha chiesto un termine per N. 00679/2025 REG.RIC.
farlo: e, comunque, il ricorso in esame è improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
2.2. Invero, con l'istanza del 19 novembre 2024, il EM si proponeva di ottenere una dichiarazione dell'Amministrazione che attestasse l'indisponibilità del datore di lavoro all'assunzione, al dichiarato fine di richiedere poi un permesso per attesa occupazione.
2.3. Ebbene, l'Amministrazione, sebbene in pendenza di giudizio, ha espressamente negato al ricorrente il rilascio di tale permesso: e tale diniego rende affatto inutile il rilascio dell'attestazione richiesta, finalizzata all'ottenimento di quello stesso permesso, mentre a sua volta la possibilità d'impugnare tale diniego ha offerto allo straniero la possibilità di tutelare il proprio connesso interesse sostanziale.
3.1. È peraltro da aggiungere che la pretesa del EM di ottenere la dichiarazione sarebbe del tutto infondata.
3.2. L'istanza si fonda, come visto, sulla risalente circolare ministeriale 20 agosto
2007, n. 3836, la quale, apparentemente non reperibile nel sito del Ministero dell'interno, ma comunque prodotta nel presente giudizio, è nel suo testo integrale così formulata: «Oggetto: Ingresso in Italia di lavoratore straniero: Mancata stipula del contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro. Da parte di numerosi
Sportelli Unici per l'Immigrazione è stata segnalata la problematica relativa alla posizione dello straniero che, giunto in Italia con regolare visto di ingresso per Lavoro subordinato rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore. La problematica ha già costituito oggetto della circolare n. 2570 del 7 luglio 2006 limitatamente alle ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cessazione della azienda. Nel caso in esame, poiché la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si ritiene che In straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa N. 00679/2025 REG.RIC.
occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione»: ed è appunto questa “apposita dichiarazione” che il ricorrente voleva conseguire.
3.3. Invero, è stata più volte invocata innanzi a questa Sezione l'applicazione di tale circolare, che tuttavia l'ha ritenuta priva di efficacia vincolante, e anzi palesemente lesiva della legalità amministrativa, non solo per il giudice amministrativo, ma anche per la stessa Amministrazione.
3.4.1. Invero, l'art. 22 del d. lgs. 286/1998, stabilisce che un determinato nulla osta richiesto e poi rilasciato per silenzio assenso, può essere validamente utilizzato soltanto per instaurare un rapporto di lavoro tra il datore che l'ha richiesto e il lavoratore che vi è stato nominativamente indicato.
3.4.2. Qualora il datore di lavoro, dopo l'arrivo dello straniero in Italia, si sottragga all'impegno assunto, lo stesso nulla osta non può essere utilizzato dal lavoratore per costituire un diverso rapporto di lavoro, e ancor meno per conseguire un permesso per attesa occupazione, perché appunto l'ingresso in Italia è per legge correlato alla stipula di un determinato rapporto lavorativo, e solo a quello; e ciò vale, giova precisare, pure nell'ipotesi che il nulla osta venga legittimamente revocato per il difetto originario dei requisiti, come più volte affermato da questa Sezione (cfr. le sentenze 2 agosto 2025
n. 733 e 11 aprile 2025 n. 318, nonché l'ordinanza cautelare n. 261 del 2.8.2024, confermata da C.d.S. III, 18 ottobre 2024, n. 3898).
3.4.3. La circostanza che il lavoratore straniero sia incolpevole della situazione determinatasi non è peraltro significativo, essendo qui rilevante la legalità obiettiva della sua posizione e non l'assenza di dolo o di colpa (del resto praticamente indimostrabili). Né, va soggiunto, può invocarsi il suo affidamento, giacché la disciplina vigente non garantisce affatto allo straniero che, una volta giunto pur legalmente in Italia, gli sarà assicurato comunque di permanervi finché non N. 00679/2025 REG.RIC.
regolarizzerà la sua posizione, e che di ciò si farà carico l'Amministrazione; è invece previsto invece, come già si è detto, che solo da quel determinato datore di lavoro lo straniero dovrà essere assunto con un regolare contratto, se vorrà poi ottenere un permesso di soggiorno, che deve essere coerente con i termini dell'assunzione, ma ciò,
a contrario, comporta che venendo a mancare questi elementi – ed è ragionevolmente possibile che ciò avvenga, per le ragioni più svariate - non avrà titolo a ottenere un permesso di soggiorno.
3.4.4. Tanto è ulteriormente confermato dall'art. 22, XI comma, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 37 d.P.R. 394/1999, per cui il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro: ed è evidentemente inconciliabile con quella testé esposta la situazione dello straniero che non abbia mai avuto un titolo di soggiorno, e che abbia ottenuto un nulla osta su richiesta di un datore di lavoro, in assenza sin dall'origine dei requisiti per il rilascio del nulla osta stesso, o in difetto della regolare costituzione di un rapporto di lavoro con lo stesso datore.
3.5. Come già rilevato da questa Sezione nella citata sentenza 733/2025 - ma si può ormai superare la prudente forma dubitativa con cui questa si esprime, essendo ormai notorio che tanto sta avvenendo - “estendere in via interpretativa il rilascio del permesso per attesa occupazione” alle situazioni richiamate dalla ripetuta circolare 20 agosto 2007, n. 3836, palesemente anacronistica, “renderebbe assai facile l'aggiramento delle regole sull'ingresso regolare in Italia per lavoro, consentendo a chiunque di ottenere un titolo di soggiorno, pur in assenza dei requisiti di legge per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato: per conseguire tale obiettivo, infatti, agli stranieri basterebbe entrare in contatto con un'impresa che, per lucro o meno, chieda il rilascio del nulla osta in loro favore nonostante l'assenza dei requisiti di legge, ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni (in virtù del N. 00679/2025 REG.RIC.
meccanismo di cui all'art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998), ed entrare in Italia prima che la Prefettura sia stata in grado di svolgere i controlli di legge e di procedere alla revoca del nulla osta automaticamente emesso. In questo modo si incentiverebbe la presentazione di richieste di nulla osta da parte di imprenditori che non sono in grado di sostenere l'onere economico derivante dall'assunzione, a scapito sia degli imprenditori realmente bisognosi di manodopera straniera e in grado di retribuirla adeguatamente (i quali in questo modo si vedrebbero “sottrarre” le limitate quote disponibili stabilite col decreto flussi), sia degli stessi stranieri che vengono attirati in
Italia con la prospettiva di un'assunzione che poi si rivela essere un miraggio (quando non siano essi stessi consapevoli dell'insussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro, e dunque non meritevoli di tutela)”.
4.1. La circolare, comunque, oltre a poter essere disapplicata per l'obiettiva potenziale situazione di illegalità che la sua applicazione può favorire, è da considerarsi comunque superata, poiché nei diciott'anni che sono trascorsi dalla sua emanazione la disciplina di legge è mutata, come ha confermato lo stesso Ministero dell'Interno, che quella circolare aveva emanato.
4.2. La Prefettura ha infatti depositato in giudizio una nota ministeriale del
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche migratorie, Autorità fondo asilo migrazione e integrazione, Ufficio II: Politiche dell'immigrazione e dell'asilo sul territorio, della quale non risulta la data, ma che è successiva al 14.8.2025 (data della nota della Prefettura alla quale essa dà riscontro), ove si afferma tra l'altro che “la circolare n. 3836 del 20 agosto 2007 ha natura di atto amministrativo di indirizzo interno e non può in alcun modo derogare, disapplicare o contraddire disposizioni di rango primario. Premesso quanto sopra, le modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024 hanno ridefinito in via normativa la materia, N. 00679/2025 REG.RIC.
prevalendo rispetto alle indicazioni contenute nella citata circolare” (conf. T.A.R.
Lombardia, Brescia, 29 ottobre 2025, n. 968).
5. Considerata la relativa novità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 5 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo BR, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00679/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO