Articolo 19 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 18Articolo 20
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8 novembre 1989
Art. 19. (Modifiche alla legge 22 dicembre 1981, n. 797 ). 1. Il secondo comma dell' articolo 30 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , e' sostituito dal seguente:
"Sono abrogati i regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1215 , e 24 ottobre 1942, n. 1381 ".
2. L' articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 36. - Indennita' al personale degli uffici itineranti. - 1. Le disposizioni di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , sono estese al personale comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti".
3. La norma contenuta nell' articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , come sostituito per effetto del comma 2 del presente articolo, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , come sostituito, da ultimo, dall'articolo 18 della presente legge, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici postali itineranti che operino in comune diverso da quello nel quale e' ubicato l'ufficio di appoggio od in frazioni di quest'ultimo purche' distanti almeno 5 chilometri dal perimetro dell'abitato del capoluogo.
4. Per uffici postali itineranti devono intendersi gli uffici operanti su automezzi dell'Amministrazione in piu' localita' durante la stessa settimana, in sostituzione di uffici soppressi o di uffici che l'Amministrazione non ritenga di istituire.
5. Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli uffici di cui al secondo comma dell' articolo 35 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , sono gli uffici principali e locali presso gli aeroporti, gli uffici principali radio, nonche' gli uffici locali e gli altri uffici coesistenti con gli uffici di cui al primo comma dello stesso articolo 35.
Note all'art. 19:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989