TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9266/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 9266/2023 del R.G.A.C. trattenuta in decisione in data 14 ottobre 2024
TRA
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Parte_1
Abenavoli;
APPELLANTE
CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., come in atti rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Romoli;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2177/2023 Rep.
885/2023 (R.G. 18712/2021) del 14 dicembre 2022, depositata il 27 gennaio 2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 ottobre 2024 fissata ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'appellante impugnava la sentenza n. 2177/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (D.I. n. 2699/2021 - R.G. 53211/2020) con cui il giudice di prime cure, rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, oggi appellante, confermava il decreto ingiuntivo opposto ottenuto dalla per il Controparte_1 credito di euro 2.550,00, statuendo l'infondatezza dell'opposizione per aver l'opposta provato di aver adempiuto la prestazione integrata dall'attività pubblicitaria, senza che fossero stati comprovati dall'opponente fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
L'appellante chiede la riforma della sentenza appellata sulla base di due motivi di impugnazione: i) errata declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale e ii) nullità della sentenza per motivazione apparente, conseguentemente domanda la riforma integrale della sentenza appellata, chiedendo, la preliminare declaratoria di incompetenza territoriale del giudice di pace di Roma in favore di quello di Rieti e/o Velletri;
nonché, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo per inadempimento dell' per CP_1
non aver eseguito la prestazione cui era obbligata, ovvero per aver omesso la distribuzione degli elenchi delle Pagine Gialle a Rieti e Provincia, con conseguente accertamento della non debenza delle somme ingiunte e/o riduzione delle spettanze in proporzione al mancato ritorno pubblicitario derivante dall'inesattezza dell'esecuzione dell'obbligazione (inadempimento con riferimento alla pubblicità cartacea).
Insisteva per le istanze istruttorie, volte a dimostrare la mancata distribuzione degli elenchi, che, tuttavia, nel corso del procedimento di impugnazione venivano rigettate in quanto inammissibili ed ultronee considerata la natura documentale della causa.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello proposto, CP_1 eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità delle domande nuove e della nuova documentazione prodotta, nonché la decadenza dalle istanze istruttorie avanzate per non essere state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni di cui al primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Alla luce degli atti di causa, delle allegazioni e delle risultanze documentali la sentenza deve essere parzialmente riformata come di seguito statuito.
Il primo motivo di appello deve essere rigettato, ritenuto che correttamente il Giudice di
Pace ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, seppure con motivazione scarna, da intendersi integrata come di seguito.
Con il procedimento monitorio (già ha chiesto Controparte_1 Controparte_2
il pagamento del corrispettivo dovutole a fronte dei servizi pubblicitari resi in favore del Dott.
su incarico di quest'ultimo, introducendo una controversia in materia di diritti di Parte_1
obbligazione. Si tratta di controversie per le quali può operare, in via alternativa, il foro generale delle persone fisiche art. 18 c.p.c. o giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., ovvero i fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c..
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il convenuto, alla cui posizione va assimilata quella dell'opponente, ha l'onere di formulare con completezza l'eccezione:
“Quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire
l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33
c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass. Civ. 1700 del 2023, Cass. Civ. 2458 del 2022 e Cass. Civ. 17020 del 2011).
Nel caso di specie l' , in primo grado, contestava l'operatività dei fori Parte_1
convenzionali indicati nel contratto in ragione della carenza del carattere di esclusività del foro contrattuale ed eccepiva l'incompetenza del foro di Roma adito chiedendo che la competenza venisse radicata o a Velletri o a Rieti.
Quanto al foro contrattuale, l'art. 9 delle Condizioni Generali così dispone “Per le controversie che potrebbero nascere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente
Ordine è esclusivamente competente il foro di Torino, salvo che per le controversie instaurate da in relazione al pagamento di quanto dovuto dal suo debitore, per le CP_1
quali in via alternativa al predetto Foro sono, altresì, competenti i seguenti Fori: Milano,
Treviso, Bolzano, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e
Cagliari (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
Ne deriva che, trattandosi proprio di controversia per il pagamento dei servizi prestati dalla
, la clausola non risulta prevedere un foro esclusivo e quindi non è operante, CP_1
dovendosi guardare ai fori di cui al codice di procedura civile.
In particolare, con riguardo alla previsione di cui all'art. 18 c.p.c., parte opponente in primo grado riteneva essere competente il tribunale di Velletri in ragione della residenza (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado), e quanto all'art. 19 c.p.c. il Tribunale di Rieti avendo lì lo studio professionale. Con riguardo ai fori di cui all'art. 20 c.p.c. dichiarava che il contratto era stato sottoscritto a
Rieti presso il suo studio professionale (forum contractus) e anche l'obbligazione doveva essere eseguita a Rieti e provincia (forum solutionis).
Tuttavia, a seguito di rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 14 dicembre 2022 l' , in data 21 novembre 2022, depositava note autorizzate in cui, Parte_1 pur ribadendo l'eccezione di incompetenza territoriale, indicava come foro competente il solo foro di Rieti e non più anche il foro di Velletri.
Considerata la giurisprudenza sopra richiamata, deve rilevarsi che parte appellante, a fronte della surrichiamata rinuncia al foro di Velletri, in primo grado, non abbia sollevato in modo compiuto ed esaustivo l'eccezione di incompetenza territoriale con riferimento a tutti i fori concorrenti, mancando in particolare il foro di cui all'art. 18 c.p.c.. Carenza che non può essere colmata formulando la domanda in sede di appello.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto l'eccezione incompleta e tamquam non esset, addivenendo al suo rigetto.
La sentenza sul punto deve quindi essere confermata ed il motivo di appello rigettato.
Quanto al secondo motivo di impugnazione parte appellante contesta la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice di prime cure si sia limitato a statuire, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dall' , che la società Parte_1
aveva provato di aver adempiuto, producendo il contratto in essere tra le parti, CP_1
emettendo una sentenza con motivazione solo apparente non avendo illustrato e specificato l'iter logico seguito e le prove utilizzate per pervenire a tale decisione.
Sul punto deve precisarsi, anzitutto, come non si possa parlare di nullità della sentenza allorquando la motivazione della sentenza risulti piuttosto scarsa, come nel caso di specie, con la conseguenza che la stessa ben potrebbe essere integrata dalla sentenza di appello.
Tuttavia, al di là di quanto sopra, nel caso di specie, la statuizione del primo giudice non è condivisibile, oltre che scarsa di motivazione, ed il capo della sentenza deve essere opportunamente riformato come di seguito statuito.
E' necessario, anzitutto, ricordare che il giudizio di appello odierno nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo e che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore;
mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis Cass. Civ. 6091/2020). In applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. la prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore (opposto-odierno appellato) mentre diversamente, il debitore
(opponente-odierno appellante) deve provare i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito.
In tale quadro, il debitore può inoltre avvalersi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. contro il creditore, con la conseguenza che, in tal caso, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si può limitare ad allegare l'inadempimento del creditore opposto - seppure non in modo generico ma allegando la natura e modalità dell'inadempimento (Cass. Civ. 10477/2004, Cass. Civ. 16530/2003) - ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero l'inesigibilità della prestazione (Cass. Civ.
S.U. 8736/2014, Cass. Civ. 19549/2018).
Tali principi si applicano anche quando il creditore eccepisca l'inesatto adempimento della prestazione, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. Civ. 8736/2014).
Ebbene analizzando la fattispecie de qua deve riassumersi che parte opponente in primo grado ha eccepito, nonché ribadito in appello (cfr. pag. 2 punto 1 appello), che l'oggetto dell'obbligazione di era una campagna pubblicitaria web (online) e cartacea CP_1 relativa all'attività professionale di dentista svolta dall' , che prevedeva Parte_1
l'inserimento del suo nominativo nei volumi delle pagine gialle da stampare entro il mese di dicembre 2018 e da distribuire nel territorio di Rieti nei primi mesi dell'anno 2019 (cfr. pagg.
1, 2, 4 opposizione a decreto ingiuntivo e pagg. 2 – 3 appello).
Produceva a supporto oltre al contratto, l'offerta commerciale promessa dall'appellata (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado).
Parte opposta di contro sosteneva che la prestazione cui si era obbligata era unicamente quella di inserimento del messaggio pubblicitario dell'attività dell' sugli elenchi Parte_1
cartacei e di non essersi obbligata, invece, alla distribuzione di tali elenchi cartacei, tanto che nell'art. 4 del contratto era stato previsto espressamente che non poteva essere CP_1 considerata responsabile in caso di “mancata distribuzione delle pubblicazioni”.
Analizzando la documentazione acquisita al processo, lasciata al momento da parte la controversia sorta sull'esistenza a carico di anche dell'obbligo di distribuire gli CP_1 elenchi cartacei agli utenti, potenziali clienti dell'appellante, deve concludersi che CP_1 sicuramente si era obbligata a pubblicizzare l'attività del professionista sia on line, che su elenco cartaceo (cfr. art. 1 bis contratto e doc. 4 offerta speciale). Infatti il contratto (sotto forma di 'modulo d'ordine' Z6579945) sottoscritto tra le parti in data 24 settembre 2018 nell'epigrafe così prevede “Il sottoscritto chiede l'esecuzione del presente ordine pubblicitario impegnandosi a corrispondere alla società, per ogni annualità
o mensilità di prestazione pubblicitaria sui mezzi alle condizioni di Controparte_1
pagamento di seguito indicate e alle condizioni generali riportate sul retro del presente modulo…La somma di euro 2.500,00…” e in particolare all'art. 1 bis così statuisce “La presenza pubblicitaria sulle PAGINE BIANCHE comporta la riproduzione – compresa nel prezzo dello spazio cartaceo – dello stesso oggetto – corso testo o fuori testo – sul sito www.paginebianche.it e l'attivazione della relativa presenza on line…”, (doc. 1 fascicolo monitorio – nostro grassetto). Peraltro, l''offerta speciale per il cliente Dott. Parte_1 indica la possibile pubblicità sia sulle pagine gialle che sulle pagine bianche on Parte_1
line (doc. 4 fascicolo primo grado appellante).
Ciò posto deve analizzarsi l'eccezione di inadempimento sollevata da . Parte_1
Anzitutto deve ritenersi adempiuta da l'obbligazione inerente alla CP_1
pubblicizzazione on line del nominativo del professionista, non ravvedendosi in atti una specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte dell'appellante.
Deve invece accogliersi l'eccezione di inadempimento dell'appellante circa la pubblicizzazione dell'attività dell'appellante sugli elenchi cartacei.
Se infatti, da una parte, ha dato prova di aver inserito il nominativo/attività CP_1 dell' sugli elenchi cartacei, producendo le pagine pubblicitarie che recano, in Parte_1 calce, la stampigliatura 'ED: 20182019” (doc. 2 fascicolo primo grado appellata) – risulta, infatti, inconsistente e apodittica l'eccezione dell' circa la riferibilità di tali Parte_1
pubblicazioni ad un asserito precedente contratto mai neppure prodotto in giudizio - vero è che alla stampa del nominativo sugli elenchi cartacei non poteva non seguire anche la connessa distribuzione dei predetti elenchi cartacei.
Infatti il contratto per cui è causa è qualificabile come contratto di pubblicità o di diffusione pubblicitaria che integra un contratto atipico del genere do ut facias, assimilabile alla figura dell'appalto di servizi, con cui una parte, attraverso la gestione pubblicitaria di uno o più veicoli di comunicazione al pubblico, si obbliga, dietro corrispettivo, a far sì che il messaggio pubblicitario del committente sia collocato sul medesimo, ricevendone la conseguente diffusione.
Tale diffusione pubblicitaria può avvenire in modi diversi, ossia attraverso stampa, televisione o radio, pubblicità cinematografica, striscioni, poster e manifesti affissi in luoghi pubblici o su mezzi pubblici o ancora on line attraverso siti web che ospitano le comunicazioni pubblicitarie del committente.
Pur nella peculiarità proprie del mezzo di diffusione utilizzato, deve rilevarsi che se da una parte tale figura contrattuale atipica non costituisce una obbligazione di risultato, attenendo semplicemente all'apprestamento dei mezzi necessari per la campagna pubblicitaria, con la conseguenza che il mancato conseguimento dell'obiettivo di un significativo incremento della clientela del committente non può costituire prova del mancato adempimento (Cass. Civ. n.
1288 del 05/02/2000, Cass. Civ. n. 2474 del 16/03/1988), vero è che è evidente che oggetto del contratto, come accennato, è l'obbligazione di diffondere per un tempo o spazio concordati, attraverso il mezzo pubblicitario/veicolo pubblicitario scelto, uno o più messaggi pubblicitari.
D'altronde il contratto di cui trattasi ha come sua propria causa la pubblicità di un'attività, di un soggetto, di un bene, con la conseguenza che risulterebbe priva di utilità una prestazione contrattuale onerosa di tal genere che preveda la realizzazione del messaggio pubblicitario ma non la sua diffusione.
Nel caso di specie, quindi, la mera stampa da parte di del nome del CP_1 professionista sull'elenco cartaceo senza la successiva e conseguente distribuzione degli elenchi ai potenziali avventori-clienti, contravviene alla causa stessa del contratto che è diffusione pubblicitaria e rende inutiliter data la prestazione contrattuale.
Neppure la clausola di cui all'art. 4 del contratto, invocata da , può essere CP_1
interpretata come assenza di un obbligo di distribuzione degli elenchi cartacei in capo all'appellata, ma, secondo un'interpretazione in buona fede del contratto, può essere letta solo come eventuale esenzione da responsabilità in caso di impossibilità soggettiva, oggettiva o imputabile a terzi della distribuzione degli elenchi.
Di tale impossibilità parte appellata non ha fatto cenno alcuno, avendo di contro ammesso pacificamente di non aver neppure tentato la distribuzione degli elenchi (ritenendo erroneamente di non esservi contrattualmente obbligata).
Ne consegue che deve essere riconosciuto in capo all'appellata un inadempimento parziale colpevole che conduce - se non ad escludere integralmente il diritto al pagamento delle prestazioni rese in favore dell'appellante - ad una opportuna riduzione delle somme dovute che dovranno essere ridotte ragionevolmente del 50% in considerazione dell'adempimento della pubblicizzazione on line e del totale inadempimento della pubblicizzazione cartacea che limitandosi alla stampa e mancando della fase conclusiva della distribuzione risulta sostanzialmente come inutiliter data. La sentenza, quindi, sul punto deve essere riformata ed il decreto ingiuntivo revocato;
deve essere condannato a pagare ad la minor somma di euro 1.275,00 Parte_1 CP_1
oltre interessi ex D. Lgs. 231/2001 dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e sono poste così per 2/3 a carico dell'appellante, restando compensato il restante terzo;
sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'esito complessivo della lite in primo e secondo grado, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata, e applicati i valori minimi in ragione dell'assenza di specifiche e distinte questioni di diritto ex art. 4, comma 4 DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 2177/2023 (R.G. 18712/21 – rep. 885/23) depositata in data 27 gennaio 2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo n. 2699/2021 - R.G. 53211/2020 del Giudice di pace di Roma e, per l'effetto, condanna a pagare a (già Parte_1 Controparte_1 [...]
l'importo di euro 1.275,00 oltre interessi come in parte motiva, CP_2
- condanna alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di Parte_1
(già liquidate in tale misura in complessivi euro Controparte_1 Controparte_2
926,00 per compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
W. Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 9266/2023 del R.G.A.C. trattenuta in decisione in data 14 ottobre 2024
TRA
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Parte_1
Abenavoli;
APPELLANTE
CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., come in atti rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Romoli;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2177/2023 Rep.
885/2023 (R.G. 18712/2021) del 14 dicembre 2022, depositata il 27 gennaio 2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 ottobre 2024 fissata ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l'appellante impugnava la sentenza n. 2177/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (D.I. n. 2699/2021 - R.G. 53211/2020) con cui il giudice di prime cure, rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, oggi appellante, confermava il decreto ingiuntivo opposto ottenuto dalla per il Controparte_1 credito di euro 2.550,00, statuendo l'infondatezza dell'opposizione per aver l'opposta provato di aver adempiuto la prestazione integrata dall'attività pubblicitaria, senza che fossero stati comprovati dall'opponente fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
L'appellante chiede la riforma della sentenza appellata sulla base di due motivi di impugnazione: i) errata declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale e ii) nullità della sentenza per motivazione apparente, conseguentemente domanda la riforma integrale della sentenza appellata, chiedendo, la preliminare declaratoria di incompetenza territoriale del giudice di pace di Roma in favore di quello di Rieti e/o Velletri;
nonché, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo per inadempimento dell' per CP_1
non aver eseguito la prestazione cui era obbligata, ovvero per aver omesso la distribuzione degli elenchi delle Pagine Gialle a Rieti e Provincia, con conseguente accertamento della non debenza delle somme ingiunte e/o riduzione delle spettanze in proporzione al mancato ritorno pubblicitario derivante dall'inesattezza dell'esecuzione dell'obbligazione (inadempimento con riferimento alla pubblicità cartacea).
Insisteva per le istanze istruttorie, volte a dimostrare la mancata distribuzione degli elenchi, che, tuttavia, nel corso del procedimento di impugnazione venivano rigettate in quanto inammissibili ed ultronee considerata la natura documentale della causa.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello proposto, CP_1 eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità delle domande nuove e della nuova documentazione prodotta, nonché la decadenza dalle istanze istruttorie avanzate per non essere state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni di cui al primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Alla luce degli atti di causa, delle allegazioni e delle risultanze documentali la sentenza deve essere parzialmente riformata come di seguito statuito.
Il primo motivo di appello deve essere rigettato, ritenuto che correttamente il Giudice di
Pace ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, seppure con motivazione scarna, da intendersi integrata come di seguito.
Con il procedimento monitorio (già ha chiesto Controparte_1 Controparte_2
il pagamento del corrispettivo dovutole a fronte dei servizi pubblicitari resi in favore del Dott.
su incarico di quest'ultimo, introducendo una controversia in materia di diritti di Parte_1
obbligazione. Si tratta di controversie per le quali può operare, in via alternativa, il foro generale delle persone fisiche art. 18 c.p.c. o giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., ovvero i fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c..
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il convenuto, alla cui posizione va assimilata quella dell'opponente, ha l'onere di formulare con completezza l'eccezione:
“Quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire
l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33
c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass. Civ. 1700 del 2023, Cass. Civ. 2458 del 2022 e Cass. Civ. 17020 del 2011).
Nel caso di specie l' , in primo grado, contestava l'operatività dei fori Parte_1
convenzionali indicati nel contratto in ragione della carenza del carattere di esclusività del foro contrattuale ed eccepiva l'incompetenza del foro di Roma adito chiedendo che la competenza venisse radicata o a Velletri o a Rieti.
Quanto al foro contrattuale, l'art. 9 delle Condizioni Generali così dispone “Per le controversie che potrebbero nascere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente
Ordine è esclusivamente competente il foro di Torino, salvo che per le controversie instaurate da in relazione al pagamento di quanto dovuto dal suo debitore, per le CP_1
quali in via alternativa al predetto Foro sono, altresì, competenti i seguenti Fori: Milano,
Treviso, Bolzano, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e
Cagliari (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
Ne deriva che, trattandosi proprio di controversia per il pagamento dei servizi prestati dalla
, la clausola non risulta prevedere un foro esclusivo e quindi non è operante, CP_1
dovendosi guardare ai fori di cui al codice di procedura civile.
In particolare, con riguardo alla previsione di cui all'art. 18 c.p.c., parte opponente in primo grado riteneva essere competente il tribunale di Velletri in ragione della residenza (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado), e quanto all'art. 19 c.p.c. il Tribunale di Rieti avendo lì lo studio professionale. Con riguardo ai fori di cui all'art. 20 c.p.c. dichiarava che il contratto era stato sottoscritto a
Rieti presso il suo studio professionale (forum contractus) e anche l'obbligazione doveva essere eseguita a Rieti e provincia (forum solutionis).
Tuttavia, a seguito di rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 14 dicembre 2022 l' , in data 21 novembre 2022, depositava note autorizzate in cui, Parte_1 pur ribadendo l'eccezione di incompetenza territoriale, indicava come foro competente il solo foro di Rieti e non più anche il foro di Velletri.
Considerata la giurisprudenza sopra richiamata, deve rilevarsi che parte appellante, a fronte della surrichiamata rinuncia al foro di Velletri, in primo grado, non abbia sollevato in modo compiuto ed esaustivo l'eccezione di incompetenza territoriale con riferimento a tutti i fori concorrenti, mancando in particolare il foro di cui all'art. 18 c.p.c.. Carenza che non può essere colmata formulando la domanda in sede di appello.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto l'eccezione incompleta e tamquam non esset, addivenendo al suo rigetto.
La sentenza sul punto deve quindi essere confermata ed il motivo di appello rigettato.
Quanto al secondo motivo di impugnazione parte appellante contesta la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice di prime cure si sia limitato a statuire, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dall' , che la società Parte_1
aveva provato di aver adempiuto, producendo il contratto in essere tra le parti, CP_1
emettendo una sentenza con motivazione solo apparente non avendo illustrato e specificato l'iter logico seguito e le prove utilizzate per pervenire a tale decisione.
Sul punto deve precisarsi, anzitutto, come non si possa parlare di nullità della sentenza allorquando la motivazione della sentenza risulti piuttosto scarsa, come nel caso di specie, con la conseguenza che la stessa ben potrebbe essere integrata dalla sentenza di appello.
Tuttavia, al di là di quanto sopra, nel caso di specie, la statuizione del primo giudice non è condivisibile, oltre che scarsa di motivazione, ed il capo della sentenza deve essere opportunamente riformato come di seguito statuito.
E' necessario, anzitutto, ricordare che il giudizio di appello odierno nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo e che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore;
mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis Cass. Civ. 6091/2020). In applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. la prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore (opposto-odierno appellato) mentre diversamente, il debitore
(opponente-odierno appellante) deve provare i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito.
In tale quadro, il debitore può inoltre avvalersi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. contro il creditore, con la conseguenza che, in tal caso, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si può limitare ad allegare l'inadempimento del creditore opposto - seppure non in modo generico ma allegando la natura e modalità dell'inadempimento (Cass. Civ. 10477/2004, Cass. Civ. 16530/2003) - ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero l'inesigibilità della prestazione (Cass. Civ.
S.U. 8736/2014, Cass. Civ. 19549/2018).
Tali principi si applicano anche quando il creditore eccepisca l'inesatto adempimento della prestazione, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. Civ. 8736/2014).
Ebbene analizzando la fattispecie de qua deve riassumersi che parte opponente in primo grado ha eccepito, nonché ribadito in appello (cfr. pag. 2 punto 1 appello), che l'oggetto dell'obbligazione di era una campagna pubblicitaria web (online) e cartacea CP_1 relativa all'attività professionale di dentista svolta dall' , che prevedeva Parte_1
l'inserimento del suo nominativo nei volumi delle pagine gialle da stampare entro il mese di dicembre 2018 e da distribuire nel territorio di Rieti nei primi mesi dell'anno 2019 (cfr. pagg.
1, 2, 4 opposizione a decreto ingiuntivo e pagg. 2 – 3 appello).
Produceva a supporto oltre al contratto, l'offerta commerciale promessa dall'appellata (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado).
Parte opposta di contro sosteneva che la prestazione cui si era obbligata era unicamente quella di inserimento del messaggio pubblicitario dell'attività dell' sugli elenchi Parte_1
cartacei e di non essersi obbligata, invece, alla distribuzione di tali elenchi cartacei, tanto che nell'art. 4 del contratto era stato previsto espressamente che non poteva essere CP_1 considerata responsabile in caso di “mancata distribuzione delle pubblicazioni”.
Analizzando la documentazione acquisita al processo, lasciata al momento da parte la controversia sorta sull'esistenza a carico di anche dell'obbligo di distribuire gli CP_1 elenchi cartacei agli utenti, potenziali clienti dell'appellante, deve concludersi che CP_1 sicuramente si era obbligata a pubblicizzare l'attività del professionista sia on line, che su elenco cartaceo (cfr. art. 1 bis contratto e doc. 4 offerta speciale). Infatti il contratto (sotto forma di 'modulo d'ordine' Z6579945) sottoscritto tra le parti in data 24 settembre 2018 nell'epigrafe così prevede “Il sottoscritto chiede l'esecuzione del presente ordine pubblicitario impegnandosi a corrispondere alla società, per ogni annualità
o mensilità di prestazione pubblicitaria sui mezzi alle condizioni di Controparte_1
pagamento di seguito indicate e alle condizioni generali riportate sul retro del presente modulo…La somma di euro 2.500,00…” e in particolare all'art. 1 bis così statuisce “La presenza pubblicitaria sulle PAGINE BIANCHE comporta la riproduzione – compresa nel prezzo dello spazio cartaceo – dello stesso oggetto – corso testo o fuori testo – sul sito www.paginebianche.it e l'attivazione della relativa presenza on line…”, (doc. 1 fascicolo monitorio – nostro grassetto). Peraltro, l''offerta speciale per il cliente Dott. Parte_1 indica la possibile pubblicità sia sulle pagine gialle che sulle pagine bianche on Parte_1
line (doc. 4 fascicolo primo grado appellante).
Ciò posto deve analizzarsi l'eccezione di inadempimento sollevata da . Parte_1
Anzitutto deve ritenersi adempiuta da l'obbligazione inerente alla CP_1
pubblicizzazione on line del nominativo del professionista, non ravvedendosi in atti una specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte dell'appellante.
Deve invece accogliersi l'eccezione di inadempimento dell'appellante circa la pubblicizzazione dell'attività dell'appellante sugli elenchi cartacei.
Se infatti, da una parte, ha dato prova di aver inserito il nominativo/attività CP_1 dell' sugli elenchi cartacei, producendo le pagine pubblicitarie che recano, in Parte_1 calce, la stampigliatura 'ED: 20182019” (doc. 2 fascicolo primo grado appellata) – risulta, infatti, inconsistente e apodittica l'eccezione dell' circa la riferibilità di tali Parte_1
pubblicazioni ad un asserito precedente contratto mai neppure prodotto in giudizio - vero è che alla stampa del nominativo sugli elenchi cartacei non poteva non seguire anche la connessa distribuzione dei predetti elenchi cartacei.
Infatti il contratto per cui è causa è qualificabile come contratto di pubblicità o di diffusione pubblicitaria che integra un contratto atipico del genere do ut facias, assimilabile alla figura dell'appalto di servizi, con cui una parte, attraverso la gestione pubblicitaria di uno o più veicoli di comunicazione al pubblico, si obbliga, dietro corrispettivo, a far sì che il messaggio pubblicitario del committente sia collocato sul medesimo, ricevendone la conseguente diffusione.
Tale diffusione pubblicitaria può avvenire in modi diversi, ossia attraverso stampa, televisione o radio, pubblicità cinematografica, striscioni, poster e manifesti affissi in luoghi pubblici o su mezzi pubblici o ancora on line attraverso siti web che ospitano le comunicazioni pubblicitarie del committente.
Pur nella peculiarità proprie del mezzo di diffusione utilizzato, deve rilevarsi che se da una parte tale figura contrattuale atipica non costituisce una obbligazione di risultato, attenendo semplicemente all'apprestamento dei mezzi necessari per la campagna pubblicitaria, con la conseguenza che il mancato conseguimento dell'obiettivo di un significativo incremento della clientela del committente non può costituire prova del mancato adempimento (Cass. Civ. n.
1288 del 05/02/2000, Cass. Civ. n. 2474 del 16/03/1988), vero è che è evidente che oggetto del contratto, come accennato, è l'obbligazione di diffondere per un tempo o spazio concordati, attraverso il mezzo pubblicitario/veicolo pubblicitario scelto, uno o più messaggi pubblicitari.
D'altronde il contratto di cui trattasi ha come sua propria causa la pubblicità di un'attività, di un soggetto, di un bene, con la conseguenza che risulterebbe priva di utilità una prestazione contrattuale onerosa di tal genere che preveda la realizzazione del messaggio pubblicitario ma non la sua diffusione.
Nel caso di specie, quindi, la mera stampa da parte di del nome del CP_1 professionista sull'elenco cartaceo senza la successiva e conseguente distribuzione degli elenchi ai potenziali avventori-clienti, contravviene alla causa stessa del contratto che è diffusione pubblicitaria e rende inutiliter data la prestazione contrattuale.
Neppure la clausola di cui all'art. 4 del contratto, invocata da , può essere CP_1
interpretata come assenza di un obbligo di distribuzione degli elenchi cartacei in capo all'appellata, ma, secondo un'interpretazione in buona fede del contratto, può essere letta solo come eventuale esenzione da responsabilità in caso di impossibilità soggettiva, oggettiva o imputabile a terzi della distribuzione degli elenchi.
Di tale impossibilità parte appellata non ha fatto cenno alcuno, avendo di contro ammesso pacificamente di non aver neppure tentato la distribuzione degli elenchi (ritenendo erroneamente di non esservi contrattualmente obbligata).
Ne consegue che deve essere riconosciuto in capo all'appellata un inadempimento parziale colpevole che conduce - se non ad escludere integralmente il diritto al pagamento delle prestazioni rese in favore dell'appellante - ad una opportuna riduzione delle somme dovute che dovranno essere ridotte ragionevolmente del 50% in considerazione dell'adempimento della pubblicizzazione on line e del totale inadempimento della pubblicizzazione cartacea che limitandosi alla stampa e mancando della fase conclusiva della distribuzione risulta sostanzialmente come inutiliter data. La sentenza, quindi, sul punto deve essere riformata ed il decreto ingiuntivo revocato;
deve essere condannato a pagare ad la minor somma di euro 1.275,00 Parte_1 CP_1
oltre interessi ex D. Lgs. 231/2001 dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e sono poste così per 2/3 a carico dell'appellante, restando compensato il restante terzo;
sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'esito complessivo della lite in primo e secondo grado, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014 considerate le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata, e applicati i valori minimi in ragione dell'assenza di specifiche e distinte questioni di diritto ex art. 4, comma 4 DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 2177/2023 (R.G. 18712/21 – rep. 885/23) depositata in data 27 gennaio 2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo n. 2699/2021 - R.G. 53211/2020 del Giudice di pace di Roma e, per l'effetto, condanna a pagare a (già Parte_1 Controparte_1 [...]
l'importo di euro 1.275,00 oltre interessi come in parte motiva, CP_2
- condanna alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di Parte_1
(già liquidate in tale misura in complessivi euro Controparte_1 Controparte_2
926,00 per compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
W. Verusio