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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
EN EL, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 106/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T05PF01465 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T05PF01465 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T05PF01465 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 24/04/2025, la contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difesa, impugnava l'avviso d'accertamento n. T8T05PF01465/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Associazione_1Direzione Provinciale di Prato, aveva contestato alla ricorrente, in qualità di amministratrice della società cooperativa in liquidazione, un maggior reddito fiscale per l'importo di € 177.984,00. Il fatto nasceva da un avviso di accertamento, emesso nei confronti della Associazione_1 Società Cooperativa in Ricorrente_1liquidazione di cui la signora era amministratrice, relativamente alla contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale Società_1 di Nominativo_1 per complessivi
€ 177.984,000. Successivamente alla notifica del suddetto avviso di accertamento, la Associazione_1 società cooperativa in liquidazione aveva sottoscritto atto di adesione riconoscendo la legittimità dell'intero rilievo fiscale contestato. L'Agenzia delle entrate, quindi, ritenuto che l'unico soggetto che poteva beneficiare dei maggiori redditi accertati in capo alla cooperativa e relativi all'utilizzo di fatture per Ricorrente_1operazioni inesistenti poteva verosimilmente essere soltanto l'amministratrice signora , le attribuiva i maggiori redditi accertati. La ricorrente contestava l'operato dell'Ufficio eccependo:
- la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/92 e conseguente vizio di motivazione dell'atto, in quanto l'accertamento, non offre né allega alcuna prova grave, precisa e concordante;
- l'infondatezza della presunzione di percezione di presunti proventi illeciti, posto che neppure sono stati effettuati controlli sui conti correnti della ricorrente e sarebbero percepite somme che non esistono;
- la “illogicità manifesta” dell'avviso di accertamento presupposto, la cooperativa aveva provveduto ad addivenire alla conciliazione, per evitare sanzioni e spese per cui nulla faceva pensare all'accertamento in capo all'amministratrice;
- la illegittimità delle sanzioni per mancanza di “prova rigida”, ritiene che in questo caso la colpevolezza si può affermare soltanto in assenza di ogni ragionevole dubbio;
- la nullità per carenza di potere del sottoscrittore;
- la violazione del principio di capacità contributiva. Di conseguenza la ricorrente chiedeva, in accoglimento del ricorso e previa urgente sospensione dell'esecutività, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Con controdeduzioni trasmesse in data 06/06/2025, l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e, insistendo nella pretesa, dopo aver ribadito che la Cooperativa con atto di adesione aveva praticamente riconosciuto il maggior reddito conseguito, sosteneva che l'unico soggetto che ne aveva Ricorrente_1potuto beneficiare era la signora , amministratrice unica della Cooperativa, per cui, come riconosciuto dalla Cassazione, per le società a ristretta base societaria, l'attribuzione degli utili ai soci vanno attribuiti all'unico soggetto che ne ha la rappresentanza. Riguardo alla violazione dell'art. 7, comma 5 bis, D,Lgs. n. 546/92, l'Ufficio riteneva che la prova sia pacifica in quanto l'esistenza di un maggior reddito in capo alla società cooperativa, la gravità dell'illecito commesso, la destinazione extrasocietaria degli utili in quanto occulti, nonché la riferibilità soggettiva alla persona dell'amministratore, costituiscono elementi “circostanziati e puntuali” integranti presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza in grado sufficiente a legittimare in via probatoria e motivazionale il recupero fiscale in oggetto. Riguardo poi alla vicenda societaria, questa deve essere considerata estinta, in quanto l'adesione a reso l'atto impositivo definitivo. Produceva, inoltre documentazione, a riprova della corretta sottoscrizione dell'atto dal dott. Nominativo_3 che è funzionario di Terza Area. Di conseguenza chiedeva il rigetto del ricorso, previo rigetto dell'istanza di sospensione, con vittoria di spese di giudizio. Avendo la ricorrente formulato istanza di sospensione inaudita altera parte, il Presidente della Corte, ritenuto che dal sommario esame degli atti prodotti sussistono le condizioni previste dall'art. 47, terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 con particolare riguardo al fumus e ritenuta rilevante, sotto il profilo del grave ed irreparabile danno, la richiesta del pagamento dell'importo di €. 33.090,68 (1/3 della pretesa accertata), accoglieva con decreto l'istanza di sospensione, poi confermata, sentite le parti, dal Collegio. Successivamente, fissata l'udienza di trattazione del merito, la ricorrente depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, facendo presente che ci sono state pronunce di questa stessa Corte la n. 102/2024 del 18/06/2024, e la n.45/2024 del 18/03/2024, con le quali si è affermata la natura di presunzione semplice di tale fattispecie, e che la stessa, da sola, non può legittimamente fondare un avviso di accertamento. All'udienza comparivano le parti che illustravano ancora le rispettive ragioni e insistevano per l'accoglimento delle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, ritenuto superato il dedotto vizio formale di sottoscrizione dell'atto, alla luce delle produzioni effettuate dall'Ufficio, questa Corte ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. L'Agenzia delle entrate ha basato l'accertamento equiparando la Cooperativa di cui faceva parte la ricorrente, ad una società a ristretta base societaria, attribuendo l'intero reddito realizzato con la detrazione delle fatture di acquisto per operazioni inesistenti, alla sig.ra Nominativo_2 in considerazione del fatto che, essendo l'amministratrice, tali proventi sarebbe stati da lei percepiti. È ben nota la presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili tra i soci delle società a ristretta base societaria in base alla loro percentuale di partecipazione. Tuttavia, nella specie l'Ufficio non ha fornito prova alcuna che si tratti di una società a ristretta base societaria. Siamo, invece, al cospetto di una Cooperativa, che, neppure dagli assunti contenuti nell'atto impugnato e tanto meno da documentazione prodotta, si comprende di quanti soci sia composta, sicché il semplice fatto che la ricorrente sia l'amministratrice della società, non può ex se comportare l'attribuzione ad essa degli utili realizzati. Infatti, nella stessa motivazione dell'atto si legge che, “tenuto conto della compagine sociale e della Ricorrente_1pluralità di soci della cooperativa e in ragione del fatto che il sig. in qualità di amministratore nell'anno 2018 e poi liquidatore, visto i suoi poteri gestori, è verosimilmente l'unico soggetto che ha beneficiato dei maggiori redditi accertati in capo alla cooperativa e relativi all'utilizzo Ricorrente_1di fatture per operazioni inesistenti …si ritiene pertanto che lo stesso sig. ha conseguito proventi illeciti per € 177.984,00”. Ebbene, nulla esplica l'Ufficio, né, tanto meno, comprova, circa la “compagine sociale” e “la pluralità di soci”, si da potersi applicare la presunzione relativa alle società a ristretta base, che trova il proprio fondamento proprio sulla circostanza di fatto di un ristretto numero di soci, spesso legati anche da rapporti di parentela, per cui neppure si comprende quale sarebbe il fatto certo dal quale l'Ufficio possa aver tratto il, peraltro definito “verosimile“, beneficio in capo all'amministratrice circa i proventi realizzati dalla Cooperativa. Ogni Cooperativa, come noto, ha uno Statuto, dove vengono indicati gli organi di gestione e come si distribuiscono e se si distribuiscono gli utili. Nella specie nulla è invece dato sapere né sulla composizione né sulla gestione della società di cui trattasi. Pertanto, il solo fatto di assumere la carica di amministratore di una società Cooperativa, la quale è caratterizzata da uno scopo mutualistico e da regole particolari in materia di utili, non può dar luogo di per sé a prova di un accaparramento di utili, in totale assenza, come nella specie, di qualsivoglia rilevante indizio che consenta, al di là della meramente affermata verosimiglianza, di comprovare, tramite elementi presuntivi gravi precisi e concordanti, la pretesa dell'Ufficio. La ricorrente ha, dunque, invocato il vigente disposto del comma 5-bis introdotto, nell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, dalla l. n. 130/2022, affermando che l'Agenzia delle entrate non ha assolto al proprio onere probatorio, essendosi limitata a richiamare la nota presunzione di matrice giurisprudenziale di distribuzione degli utili derivanti dai maggiori proventi delle società a ristretta base societaria e a recuperare nei confronti dei soci, nel caso la sola amministratrice i maggiori proventi della cooperativa. L'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, invero, indicando che la valutazione del giudice sulla prova gravante sull'Amministrazione finanziaria va effettuata “in coerenza con la normativa sostanziale tributaria”, ben consente che tale onere venga assolto anche tramite l'utilizzo di presunzioni semplici, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 2729, comma 1, c.c. Tuttavia nella specie, come detto, manca qualsivoglia prova di un fatto certo, in primis, la stessa ristretta base della Cooperativa, dalla quale desumere in via inferenziale che la sig.ra Nominativo_2 si è impossessata della somma di € 177.984,00. Il ricorso va, pertanto accolto, con l'annullamento dell'atto impugnato e con la condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in base al valore della lite e alla non particolare difficoltà del contendere in € 4.671,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 601,00 per la fase introduttiva, € 709,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.085,00 per la fase decisionale) oltre accessori come di legge e rimborso CUT da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Prato, sez. II, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere a parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 4.671,00, oltre accessori come di legge e rimborso CUT, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi intestatari.
Prato, 26 gennaio 2026.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
EN EL, Presidente PIERAGNOLI GIACOMO, Relatore TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 106/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T05PF01465 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T05PF01465 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T05PF01465 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 24/04/2025, la contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difesa, impugnava l'avviso d'accertamento n. T8T05PF01465/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Associazione_1Direzione Provinciale di Prato, aveva contestato alla ricorrente, in qualità di amministratrice della società cooperativa in liquidazione, un maggior reddito fiscale per l'importo di € 177.984,00. Il fatto nasceva da un avviso di accertamento, emesso nei confronti della Associazione_1 Società Cooperativa in Ricorrente_1liquidazione di cui la signora era amministratrice, relativamente alla contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale Società_1 di Nominativo_1 per complessivi
€ 177.984,000. Successivamente alla notifica del suddetto avviso di accertamento, la Associazione_1 società cooperativa in liquidazione aveva sottoscritto atto di adesione riconoscendo la legittimità dell'intero rilievo fiscale contestato. L'Agenzia delle entrate, quindi, ritenuto che l'unico soggetto che poteva beneficiare dei maggiori redditi accertati in capo alla cooperativa e relativi all'utilizzo di fatture per Ricorrente_1operazioni inesistenti poteva verosimilmente essere soltanto l'amministratrice signora , le attribuiva i maggiori redditi accertati. La ricorrente contestava l'operato dell'Ufficio eccependo:
- la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/92 e conseguente vizio di motivazione dell'atto, in quanto l'accertamento, non offre né allega alcuna prova grave, precisa e concordante;
- l'infondatezza della presunzione di percezione di presunti proventi illeciti, posto che neppure sono stati effettuati controlli sui conti correnti della ricorrente e sarebbero percepite somme che non esistono;
- la “illogicità manifesta” dell'avviso di accertamento presupposto, la cooperativa aveva provveduto ad addivenire alla conciliazione, per evitare sanzioni e spese per cui nulla faceva pensare all'accertamento in capo all'amministratrice;
- la illegittimità delle sanzioni per mancanza di “prova rigida”, ritiene che in questo caso la colpevolezza si può affermare soltanto in assenza di ogni ragionevole dubbio;
- la nullità per carenza di potere del sottoscrittore;
- la violazione del principio di capacità contributiva. Di conseguenza la ricorrente chiedeva, in accoglimento del ricorso e previa urgente sospensione dell'esecutività, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Con controdeduzioni trasmesse in data 06/06/2025, l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e, insistendo nella pretesa, dopo aver ribadito che la Cooperativa con atto di adesione aveva praticamente riconosciuto il maggior reddito conseguito, sosteneva che l'unico soggetto che ne aveva Ricorrente_1potuto beneficiare era la signora , amministratrice unica della Cooperativa, per cui, come riconosciuto dalla Cassazione, per le società a ristretta base societaria, l'attribuzione degli utili ai soci vanno attribuiti all'unico soggetto che ne ha la rappresentanza. Riguardo alla violazione dell'art. 7, comma 5 bis, D,Lgs. n. 546/92, l'Ufficio riteneva che la prova sia pacifica in quanto l'esistenza di un maggior reddito in capo alla società cooperativa, la gravità dell'illecito commesso, la destinazione extrasocietaria degli utili in quanto occulti, nonché la riferibilità soggettiva alla persona dell'amministratore, costituiscono elementi “circostanziati e puntuali” integranti presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza in grado sufficiente a legittimare in via probatoria e motivazionale il recupero fiscale in oggetto. Riguardo poi alla vicenda societaria, questa deve essere considerata estinta, in quanto l'adesione a reso l'atto impositivo definitivo. Produceva, inoltre documentazione, a riprova della corretta sottoscrizione dell'atto dal dott. Nominativo_3 che è funzionario di Terza Area. Di conseguenza chiedeva il rigetto del ricorso, previo rigetto dell'istanza di sospensione, con vittoria di spese di giudizio. Avendo la ricorrente formulato istanza di sospensione inaudita altera parte, il Presidente della Corte, ritenuto che dal sommario esame degli atti prodotti sussistono le condizioni previste dall'art. 47, terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 con particolare riguardo al fumus e ritenuta rilevante, sotto il profilo del grave ed irreparabile danno, la richiesta del pagamento dell'importo di €. 33.090,68 (1/3 della pretesa accertata), accoglieva con decreto l'istanza di sospensione, poi confermata, sentite le parti, dal Collegio. Successivamente, fissata l'udienza di trattazione del merito, la ricorrente depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, facendo presente che ci sono state pronunce di questa stessa Corte la n. 102/2024 del 18/06/2024, e la n.45/2024 del 18/03/2024, con le quali si è affermata la natura di presunzione semplice di tale fattispecie, e che la stessa, da sola, non può legittimamente fondare un avviso di accertamento. All'udienza comparivano le parti che illustravano ancora le rispettive ragioni e insistevano per l'accoglimento delle domande proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, ritenuto superato il dedotto vizio formale di sottoscrizione dell'atto, alla luce delle produzioni effettuate dall'Ufficio, questa Corte ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. L'Agenzia delle entrate ha basato l'accertamento equiparando la Cooperativa di cui faceva parte la ricorrente, ad una società a ristretta base societaria, attribuendo l'intero reddito realizzato con la detrazione delle fatture di acquisto per operazioni inesistenti, alla sig.ra Nominativo_2 in considerazione del fatto che, essendo l'amministratrice, tali proventi sarebbe stati da lei percepiti. È ben nota la presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili tra i soci delle società a ristretta base societaria in base alla loro percentuale di partecipazione. Tuttavia, nella specie l'Ufficio non ha fornito prova alcuna che si tratti di una società a ristretta base societaria. Siamo, invece, al cospetto di una Cooperativa, che, neppure dagli assunti contenuti nell'atto impugnato e tanto meno da documentazione prodotta, si comprende di quanti soci sia composta, sicché il semplice fatto che la ricorrente sia l'amministratrice della società, non può ex se comportare l'attribuzione ad essa degli utili realizzati. Infatti, nella stessa motivazione dell'atto si legge che, “tenuto conto della compagine sociale e della Ricorrente_1pluralità di soci della cooperativa e in ragione del fatto che il sig. in qualità di amministratore nell'anno 2018 e poi liquidatore, visto i suoi poteri gestori, è verosimilmente l'unico soggetto che ha beneficiato dei maggiori redditi accertati in capo alla cooperativa e relativi all'utilizzo Ricorrente_1di fatture per operazioni inesistenti …si ritiene pertanto che lo stesso sig. ha conseguito proventi illeciti per € 177.984,00”. Ebbene, nulla esplica l'Ufficio, né, tanto meno, comprova, circa la “compagine sociale” e “la pluralità di soci”, si da potersi applicare la presunzione relativa alle società a ristretta base, che trova il proprio fondamento proprio sulla circostanza di fatto di un ristretto numero di soci, spesso legati anche da rapporti di parentela, per cui neppure si comprende quale sarebbe il fatto certo dal quale l'Ufficio possa aver tratto il, peraltro definito “verosimile“, beneficio in capo all'amministratrice circa i proventi realizzati dalla Cooperativa. Ogni Cooperativa, come noto, ha uno Statuto, dove vengono indicati gli organi di gestione e come si distribuiscono e se si distribuiscono gli utili. Nella specie nulla è invece dato sapere né sulla composizione né sulla gestione della società di cui trattasi. Pertanto, il solo fatto di assumere la carica di amministratore di una società Cooperativa, la quale è caratterizzata da uno scopo mutualistico e da regole particolari in materia di utili, non può dar luogo di per sé a prova di un accaparramento di utili, in totale assenza, come nella specie, di qualsivoglia rilevante indizio che consenta, al di là della meramente affermata verosimiglianza, di comprovare, tramite elementi presuntivi gravi precisi e concordanti, la pretesa dell'Ufficio. La ricorrente ha, dunque, invocato il vigente disposto del comma 5-bis introdotto, nell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, dalla l. n. 130/2022, affermando che l'Agenzia delle entrate non ha assolto al proprio onere probatorio, essendosi limitata a richiamare la nota presunzione di matrice giurisprudenziale di distribuzione degli utili derivanti dai maggiori proventi delle società a ristretta base societaria e a recuperare nei confronti dei soci, nel caso la sola amministratrice i maggiori proventi della cooperativa. L'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, invero, indicando che la valutazione del giudice sulla prova gravante sull'Amministrazione finanziaria va effettuata “in coerenza con la normativa sostanziale tributaria”, ben consente che tale onere venga assolto anche tramite l'utilizzo di presunzioni semplici, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 2729, comma 1, c.c. Tuttavia nella specie, come detto, manca qualsivoglia prova di un fatto certo, in primis, la stessa ristretta base della Cooperativa, dalla quale desumere in via inferenziale che la sig.ra Nominativo_2 si è impossessata della somma di € 177.984,00. Il ricorso va, pertanto accolto, con l'annullamento dell'atto impugnato e con la condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in base al valore della lite e alla non particolare difficoltà del contendere in € 4.671,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 601,00 per la fase introduttiva, € 709,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.085,00 per la fase decisionale) oltre accessori come di legge e rimborso CUT da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Prato, sez. II, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere a parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 4.671,00, oltre accessori come di legge e rimborso CUT, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi intestatari.
Prato, 26 gennaio 2026.