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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/09/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4563/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4563/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGI MAURO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUERRIERI MATTEO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Pt_2
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo
[...] C.F._3 Telematico presso il difensore avv. BIGI MAURO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIGI MAURO e Controparte_1 C.F._4 dell'avv. GUERRIERI MATTEO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Pt_2
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo
[...] C.F._3 Telematico presso il difensore avv. BIGI MAURO IT NI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGI MAURO e dell'avv. C.F._5 GUERRIERI MATTEO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._3 presso il difensore avv. BIGI MAURO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIANNAMEO STEFANO e CP_3 P.IVA_2 dell'avv. DAMINELLI SIMONA ( ) C/O AVV. PAOLO C.F._6 CP_4 CUTINI 9 06100 PERUGIA;
( ) C/O Parte_3 C.F._7 CP_4 AVV. CUTINI PAOLO 9 PERUGIA;
( ) PIAZZA Parte_4 C.F._8 ITALIA, 9 C/O AVV. P. CUTINI PERUGIA;
( ) C/O Parte_5 C.F._9 AVV CUTINI PAOLO - P.ZZA ITALIA 9 PERUGIA;
Parte_6
( ) PIAZZA ITALIA, 9 C/O AVV. P. CUTINI PERUGIA;
[...] C.F._10 [...]
( ) C/O AVV.CUTINI - 06121 PERUGIA;
, Parte_7 C.F._11 CP_4 elettivamente domiciliato in v. g. garibaldi n. 89 05100 TERNIpresso il difensore avv. SCIANNAMEO STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATALINI LUCA e dell'avv. , CP_5 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Via Baglioni, 24 null 06121 Perugiapresso il difensore avv. PATALINI LUCA
pagina 1 di 6 CONVENUTO/I
quale mandataria di Controparte_6 Controparte_7 con l'avv. Vittoria Della Giovanna
INTERVENUTO
Oggetto: opposizione ex artt. 615, secondo comma, e 617 c.p.c. nell'ambito dell'esecuzione immobiliare RG.E. 290/2010 a cui è stato riunito R.G.E. 620/2013
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 27/10/2020 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 2 di 6 IN FATTO E DIRITTO
La (tramite la mandataria ) ha pignorato gli immobili di Controparte_2 CP_3 proprietà di IT NI in virtù di un Parte_1 Controparte_1 contratto di mutuo del 27/11/2006 – rogito Notaio Rep. N. 32514 Racc. 13216. Il Per_1 finanziamento è stato stipulato dagli esecutati in favore della società
[...]
, quali soci illimitatamente responsabili nonché Parte_8 garanti.
L'esecuzione immobiliare è stata iscritta al n. R.G.E 290/2010 a cui è stato riunito il successivo pignoramento iscritto al R.G.E. 620/2013.
Dinnanzi al giudice dell'esecuzione gli esecutati hanno proposto opposizione all'esecuzione, invocando gli artt. 615 ed anche 617 c.p.c..
Quale motivo di opposizione – da ricondursi all'art. 615 c.p.c. e non anche all'art. 617 c.p.c. – hanno lamentato l'applicazione di tassi usurari da parte della creditrice pignorante e chiesto, pertanto,
l'accertamento dell'insussistenza del credito indicato nel precetto, la non debenza delle somme richieste a titolo di interessi e l'inefficacia del precetto, nonché la nullità/inefficacia delle garanzie reali e personali degli esecutati in quanto connesse ad un contratto-reato. Chiedono, inoltre, il risarcimento dei danni conseguenti al reato di usura.
Il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. e gli opponenti esecutati hanno quindi proposto il presente giudizio di merito secondo le previsioni di cui all'art. 616 c.p.c., ribadendo le doglianze già formulate nella fase dinnanzi al giudice dell'esecuzione.
(quale mandataria di ) si è costituita, contestando le censure CP_3 CP_2 avversarie e ribadendo la fondatezza e legittimità della propria pretesa.
L'istruttoria si è svolta con l'acquisizione di una CTU, affidata al dott. e depositata in Persona_2 data 31/5/2019, a cui è seguita una integrazione del 22/1/2021 a seguito della pronuncia della
Cassazione, Sezioni Unite, n. 19597 del 18/9/2020.
Nelle more del giudizio si è costituta ex art. 111 c.p.c. quale mandataria di CP_5 CP_8
cessionaria di in seguito ad una operazione di cartolarizzazione.
[...] CP_2 pagina 3 di 6 Si è infine costituita – sempre ex art. 111 c.p.c. - anche quale mandataria Controparte_6 di , cessionaria – sempre a seguito di una Controparte_7 operazione di cartolarizzazione – di . CP_8
Gli opponenti hanno contestato la legittimazione di Controparte_7 con la mandataria , in quanto non sarebbe provata la cessione in suo favore. CP_6
Sul punto si evidenzia che l'intervento ex art. 111 c.p.c. comporta solo una aggiunta alle parti processuali e il giudizio continua che se ne alteri la validità e l'opponibilità quanto meno tra le parti originarie.
Pertanto, limitatamente all'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. e nell'ottica dell'effetto liberatorio dell'eventuale pagamento da parte del debitore (anche per mezzo dell'esecuzione forzata), si osserva che la documentazione depositata, i cui elementi sono tutti convergenti, unitamente alla mancanza di una qualsiasi contestazione da parte dell'originaria creditrice e la prima CP_2 cessionaria si possa solo ritenere che effettivamente il credito de quo sia stato ceduto a CP_8
e quest'ultima sia legittimata, pertanto, all'intervento Controparte_7 ex art. 111 c.p.c..
La causa viene oggi in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Visti gli atti e la relazione da ultimo depositata dal CTU, si osserva quanto segue.
Il contratto di finanziamento oggetto di causa, stipulato come detto nel 2006, prevede che in caso di ritardo nel pagamento delle rate per capitale, interessi ed accessori, così come nel caso di decadenza dal beneficio del termine, debba essere corrisposto un interesse di mora variabile, stabilito in relazione al tasso applicato tempo per tempo, nella misura di due punti in più del tasso di interesse applicato alle rate di mutuo, che al momento della sottoscrizione dello stesso era pari al 7,20%.
Sul punto, secondo i principi indicati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la già citata sentenza
19597/2020 e come da orientamento consolidato anche di questo Tribunale, si ritiene che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti pagina 4 di 6 ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato.
Il CTU, sulla base di tali considerazioni, ha evidenziato che il T.E.G.M. relativo al IV trimestre 2006 – periodo di stipulazione del contratto di mutuo – era del 4,77. Poiché l'incremento da applicare ai fini del tasso di mora: 2,1, considerato anche a tal fine il periodo di stipulazione.
Pertanto, risulta che il tasso soglia per interessi di mora è dato dalla seguente formula:
(4,77%+2,1%) x 1,5= 10,305%.
Poiché il tasso di mora applicato dall' , secondo le condizioni contrattuali, è pari 7,20%, è CP_9 evidente che non vi è stata alcuna pattuizione usuraria.
Ammesso che la doglianza sia ammissibile in quanto non introdotta nella fase dinnanzi al G.E. (né con l'atto introduttivo del presente giudizio), appare manifesto che non vi siano profili di indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, avendo potuto con tutta evidenza il CTU operare le verifiche necessarie sul contratto e sull'entità del tasso pattuito.
Nel merito, pertanto, l'opposizione è infondata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della creditrice e delle cessionarie in solido tra loro, come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c.; pagina 5 di 6 - Condanna IT NI in solido a Parte_1 Controparte_1 rifondere a (in solido con le cessionarie) le spese del presente giudizio, CP_3 liquidate in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4563/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGI MAURO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUERRIERI MATTEO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Pt_2
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo
[...] C.F._3 Telematico presso il difensore avv. BIGI MAURO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIGI MAURO e Controparte_1 C.F._4 dell'avv. GUERRIERI MATTEO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Pt_2
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo
[...] C.F._3 Telematico presso il difensore avv. BIGI MAURO IT NI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGI MAURO e dell'avv. C.F._5 GUERRIERI MATTEO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._3 presso il difensore avv. BIGI MAURO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIANNAMEO STEFANO e CP_3 P.IVA_2 dell'avv. DAMINELLI SIMONA ( ) C/O AVV. PAOLO C.F._6 CP_4 CUTINI 9 06100 PERUGIA;
( ) C/O Parte_3 C.F._7 CP_4 AVV. CUTINI PAOLO 9 PERUGIA;
( ) PIAZZA Parte_4 C.F._8 ITALIA, 9 C/O AVV. P. CUTINI PERUGIA;
( ) C/O Parte_5 C.F._9 AVV CUTINI PAOLO - P.ZZA ITALIA 9 PERUGIA;
Parte_6
( ) PIAZZA ITALIA, 9 C/O AVV. P. CUTINI PERUGIA;
[...] C.F._10 [...]
( ) C/O AVV.CUTINI - 06121 PERUGIA;
, Parte_7 C.F._11 CP_4 elettivamente domiciliato in v. g. garibaldi n. 89 05100 TERNIpresso il difensore avv. SCIANNAMEO STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATALINI LUCA e dell'avv. , CP_5 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Via Baglioni, 24 null 06121 Perugiapresso il difensore avv. PATALINI LUCA
pagina 1 di 6 CONVENUTO/I
quale mandataria di Controparte_6 Controparte_7 con l'avv. Vittoria Della Giovanna
INTERVENUTO
Oggetto: opposizione ex artt. 615, secondo comma, e 617 c.p.c. nell'ambito dell'esecuzione immobiliare RG.E. 290/2010 a cui è stato riunito R.G.E. 620/2013
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 27/10/2020 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 2 di 6 IN FATTO E DIRITTO
La (tramite la mandataria ) ha pignorato gli immobili di Controparte_2 CP_3 proprietà di IT NI in virtù di un Parte_1 Controparte_1 contratto di mutuo del 27/11/2006 – rogito Notaio Rep. N. 32514 Racc. 13216. Il Per_1 finanziamento è stato stipulato dagli esecutati in favore della società
[...]
, quali soci illimitatamente responsabili nonché Parte_8 garanti.
L'esecuzione immobiliare è stata iscritta al n. R.G.E 290/2010 a cui è stato riunito il successivo pignoramento iscritto al R.G.E. 620/2013.
Dinnanzi al giudice dell'esecuzione gli esecutati hanno proposto opposizione all'esecuzione, invocando gli artt. 615 ed anche 617 c.p.c..
Quale motivo di opposizione – da ricondursi all'art. 615 c.p.c. e non anche all'art. 617 c.p.c. – hanno lamentato l'applicazione di tassi usurari da parte della creditrice pignorante e chiesto, pertanto,
l'accertamento dell'insussistenza del credito indicato nel precetto, la non debenza delle somme richieste a titolo di interessi e l'inefficacia del precetto, nonché la nullità/inefficacia delle garanzie reali e personali degli esecutati in quanto connesse ad un contratto-reato. Chiedono, inoltre, il risarcimento dei danni conseguenti al reato di usura.
Il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. e gli opponenti esecutati hanno quindi proposto il presente giudizio di merito secondo le previsioni di cui all'art. 616 c.p.c., ribadendo le doglianze già formulate nella fase dinnanzi al giudice dell'esecuzione.
(quale mandataria di ) si è costituita, contestando le censure CP_3 CP_2 avversarie e ribadendo la fondatezza e legittimità della propria pretesa.
L'istruttoria si è svolta con l'acquisizione di una CTU, affidata al dott. e depositata in Persona_2 data 31/5/2019, a cui è seguita una integrazione del 22/1/2021 a seguito della pronuncia della
Cassazione, Sezioni Unite, n. 19597 del 18/9/2020.
Nelle more del giudizio si è costituta ex art. 111 c.p.c. quale mandataria di CP_5 CP_8
cessionaria di in seguito ad una operazione di cartolarizzazione.
[...] CP_2 pagina 3 di 6 Si è infine costituita – sempre ex art. 111 c.p.c. - anche quale mandataria Controparte_6 di , cessionaria – sempre a seguito di una Controparte_7 operazione di cartolarizzazione – di . CP_8
Gli opponenti hanno contestato la legittimazione di Controparte_7 con la mandataria , in quanto non sarebbe provata la cessione in suo favore. CP_6
Sul punto si evidenzia che l'intervento ex art. 111 c.p.c. comporta solo una aggiunta alle parti processuali e il giudizio continua che se ne alteri la validità e l'opponibilità quanto meno tra le parti originarie.
Pertanto, limitatamente all'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. e nell'ottica dell'effetto liberatorio dell'eventuale pagamento da parte del debitore (anche per mezzo dell'esecuzione forzata), si osserva che la documentazione depositata, i cui elementi sono tutti convergenti, unitamente alla mancanza di una qualsiasi contestazione da parte dell'originaria creditrice e la prima CP_2 cessionaria si possa solo ritenere che effettivamente il credito de quo sia stato ceduto a CP_8
e quest'ultima sia legittimata, pertanto, all'intervento Controparte_7 ex art. 111 c.p.c..
La causa viene oggi in decisione, dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Visti gli atti e la relazione da ultimo depositata dal CTU, si osserva quanto segue.
Il contratto di finanziamento oggetto di causa, stipulato come detto nel 2006, prevede che in caso di ritardo nel pagamento delle rate per capitale, interessi ed accessori, così come nel caso di decadenza dal beneficio del termine, debba essere corrisposto un interesse di mora variabile, stabilito in relazione al tasso applicato tempo per tempo, nella misura di due punti in più del tasso di interesse applicato alle rate di mutuo, che al momento della sottoscrizione dello stesso era pari al 7,20%.
Sul punto, secondo i principi indicati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la già citata sentenza
19597/2020 e come da orientamento consolidato anche di questo Tribunale, si ritiene che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti pagina 4 di 6 ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato.
Il CTU, sulla base di tali considerazioni, ha evidenziato che il T.E.G.M. relativo al IV trimestre 2006 – periodo di stipulazione del contratto di mutuo – era del 4,77. Poiché l'incremento da applicare ai fini del tasso di mora: 2,1, considerato anche a tal fine il periodo di stipulazione.
Pertanto, risulta che il tasso soglia per interessi di mora è dato dalla seguente formula:
(4,77%+2,1%) x 1,5= 10,305%.
Poiché il tasso di mora applicato dall' , secondo le condizioni contrattuali, è pari 7,20%, è CP_9 evidente che non vi è stata alcuna pattuizione usuraria.
Ammesso che la doglianza sia ammissibile in quanto non introdotta nella fase dinnanzi al G.E. (né con l'atto introduttivo del presente giudizio), appare manifesto che non vi siano profili di indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, avendo potuto con tutta evidenza il CTU operare le verifiche necessarie sul contratto e sull'entità del tasso pattuito.
Nel merito, pertanto, l'opposizione è infondata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della creditrice e delle cessionarie in solido tra loro, come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c.; pagina 5 di 6 - Condanna IT NI in solido a Parte_1 Controparte_1 rifondere a (in solido con le cessionarie) le spese del presente giudizio, CP_3 liquidate in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6