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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/08/2025, n. 7688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7688 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5877 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SORBINO
SALVATORE presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. BALSAMO LEOPOLDO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
1 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2023, Parte_1
premesso:
[...]
-di aver contratto matrimonio con la resistente a OL (NA) l'08/06/1995
e che dal matrimonio era nata la figlia il 21.08.2000;
-che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale in data 3.12.13 a vivere separatamente con successivo provvedimento di omologa del Tribunale di Napoli n. cron.
1049/2014 del 4.02.2014;
-che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia, la sua collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento della figlia di €
500,00 mensili, ivi incluse le spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di € 250,00, erano state disciplinate le visite padre-figlia ed era stata disposta l'assegnazione della casa al sig. ; Parte_1 Pt_1
-che perdurava lo stato di separazione;
-che la sua capacità lavorativa si era drasticamente ridotta a seguito di due gravi incidenti patiti;
concludeva per la pronuncia di divorzio, la riduzione dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne da € 500,00 a
€ 250,00, con la previsione delle spese straordinarie disposte a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, e l'esclusione dell'assegno divorzile in favore della moglie non ricorrendone i presupposti.
2 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. cpc.
Si costituiva la resistente, la quale, senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status, dichiarava di rinunciare all'assegno divorzile e non si opponeva alla chiesta riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia nella misura di € 250,00, così come dichiarato da controparte;
per il resto aderiva a tutte le conclusioni rassegnate dal ricorrente.
Con ordinanza dell'11.12.24 il Giudice dando atto che le note in sostituzione di udienza nell'interesse di entrambe le parti contenevano conclusioni sostanzialmente concordi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, indicando la decorrenza dei termini ex art.190 cpc.
Rimesso il procedimento sul ruolo in prosieguo conclusioni dal precedente
G.I. , lo stesso veniva riassegnato allo scrivente relatore in data 13.06.2025; la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal
3.12.2013.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
3 Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987
e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulle altre pronunce accessorie, in particolare il ricorrente ha concluso chiedendo di:
- Assegnare alla sig.ra figlia ormai maggiorenne della Parte_2
coppia, quale contributo al suo mantenimento, un assegno alimentare e di mantenimento di € 250,00 mensili, per i motivi di cui in premessa, a carico di esso ricorrente che verrà corrisposto direttamente alla Sig.ra Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
- Disporre, altresì, che tutte le spese straordinarie: mediche, ludiche e d'istruzione vengano disposte a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, previa esibizione della relativa documentazione di spesa;
- Accertare e dichiarare che alla Sig.ra non compete la Controparte_1
corresponsione dell'assegno divorzile per tutti i motivi di cui in premessa;
- Nel resto confermare le statuizioni indicate nell'accordo di separazione personale dei coniugi;
La resistente ha concluso come di seguito riportato:
- non si oppone alla richiesta di controparte di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- All'uopo dichiara di rinunciare all'assegno divorzile e non si oppone alla chiesta riduzione dell'assegno alimentare/mantenimento a favore della figlia
nella misura di € 250,00, così come dichiarato da controparte.
- Per il resto aderisce a tutte le conclusioni rassegnate da controparte.
4 Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili contratto dalle parti in causa a OL (NA) il 08/06/1995, alle condizioni di cui all'accordo tra le parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di BA (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 29, parte II, S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1995).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/07/2025
IL PRESIDENTE
Il Giudice rel.
Dott.ssa Ivana SASSI Dott.ssa Valeria ROSETTI
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