Rigetto
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/04/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03307/2025REG.PROV.COLL.
N. 04654/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4654 del 2023, proposto dalla società Centrale Metano Foligno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Carrozza, Tina Maria Fusari e Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Prestipino e Alessandro Bonanni, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Bonanni in Roma, via G. Mercalli, n. 13;
l’Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Como, Caterina De Felice e Nicoletta Malaspina, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
l’Arpa Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Laffranco, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della società Enerpetroli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 841 del 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foligno, della Enerpetroli S.r.l., dell’Arpa Umbria, dell’Anas S.p.a. e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società Centrale Metano Foligno S.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r. Umbria n. 841 del 2022, con cui sono stati dichiarati inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti dalla medesima proposti per l’annullamento del permesso di costruire n. 45 del 29 maggio 2017, rilasciato dal Comune di Foligno alla società controinteressata Enerpetroli S.r.l., avente ad oggetto la “ Ristrutturazione edilizia e ampliamento impianto di distribuzione di carburanti e dei locali per attività accessorie, apertura di n. 2 accessi carrabili a raso e di n. 1 accesso pedonale ”, nonché per l’annullamento dell’autorizzazione del 6 settembre 2018 rilasciata per l’installazione e l’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti oltre agli ulteriori atti meglio individuati nella sentenza impugnata.
2. Più precisamente, la Centrale Metano Foligno S.r.l. ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 10 gennaio 2020 chiedendo l’annullamento dell’anzidetto permesso di costruire n. 45 del 2017 e, a seguito dell’atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, notificato dalla Enerpetroli S.r.l., il ricorso è stato trasposto davanti al T.a.r. Umbria ai sensi dell’art. 48 c.p.a. dalla Centrale Metano Foligno S.r.l., con atto depositato il 17 giugno 2020, successivamente integrato dai già richiamati motivi aggiunti.
Con la sentenza n. 841 del 2022, il T.a.r. Umbria ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti, rilevando che la società ricorrente aveva affermato di essere proprietaria di un impianto di distribuzione di carburanti sito nel Comune di Foligno, lungo la strada comunale via Flaminia Vecchia, nel medesimo asse viario ove la controinteressata Enerpetroli S.r.l. aveva realizzato, sulla base del permesso di costruire n. 45 del 2017, gli interventi di potenziamento di un precedente impianto di distribuzione di carburanti, distante circa 1,5 Km da quello della ricorrente stessa. Ad avviso del giudice di primo grado, in tale contesto, difetterebbero in capo alla Centrale Metano Foligno S.r.l. sia la legittimazione sia l’interesse a ricorrere, in quanto il generico riferimento al “ pregiudizio derivante dall’incidenza su un medesimo bacino di utenza ”, asseritamente cagionato dal potenziamento dell’impianto in questione, non potrebbe essere considerato sufficiente per configurare in capo alla ricorrente un interesse processuale personale, attuale e diretto.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Centrale Metano Foligno S.r.l., formulando due motivi di gravame e riproponendo i motivi di merito assorbiti dal T.a.r..
3.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato l’inutilizzabilità della memoria di replica dalla stessa depositata alle ore 14:59 del 13 settembre 2022 in quanto ritenuta tardiva, con la conseguente richiesta di rimessione della causa al T.a.r. ai sensi dell’art. 105 c.p.a..
In proposito, la Centrale Metano Foligno S.r.l. ha fatto presente di essere a conoscenza di un orientamento giurisprudenziale in linea con la rigorosa interpretazione data dal T.a.r. con riferimento all’art. 4 dell’all. 2 al c.p.a. e, in questo senso, ha richiamato Cons. Stato, Sez. VI, n. 1772 del 2022, ma ha viceversa sostenuto che sia preferibile la diversa impostazione ermeneutica secondo cui il deposito sarebbe comunque consentito entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile. Per tale ragione, vi sarebbe stato, ad avviso dell’appellante, un vulnus al suo diritto di difesa, tale da comportare l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, c.p.a..
3.2. Con il secondo motivo di gravame, la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado e, a tal fine, l’appellante ha fatto presente di essere proprietaria di un impianto di distribuzione di carburanti sito sullo stesso asse viario in cui si trova il diverso impianto della Enerpetroli S.r.l., oggetto dell’intervento di ampliamento in questione, con la precisazione che quest’ultimo impianto risulta distante circa 1,5 Km da quello dell’appellante, disponendo tuttavia di un accesso sul “ medesimo senso di marcia ”, sicché i due impianti farebbero riferimento alla “ medesima utenza ”.
In tale contesto, secondo la parte appellante, non si potrebbe pretendere che il pregiudizio “ debba essere dimostrato in modo eccessivamente dettagliato ”, posto che il vantaggio perseguito sarebbe “ evidentemente ricavabile dalla illustrazione dei caratteri del bacino di utenza ”, in quanto, a suo avviso, nel medesimo settore di mercato “ eliminando il titolo giuridico che consente all’imprenditore A di svolgere la propria attività, si determina per ciò stesso un vantaggio in capo all’operatore B ”.
Sotto un ulteriore profilo, poi, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha attribuito rilevanza alla pronuncia del medesimo T.a.r. n. 457 del 19 ottobre 2020, resa in materia di accesso ai documenti amministrativi, poiché, secondo il giudice di primo grado, vi sarebbe una “ evidente diversità dell’interesse preso in considerazione ”.
3.3. Dopo aver formulato gli anzidetti motivi di gravame, l’appellante ha riproposto le censure di merito, che erano state assorbite dal T.a.r. in ragione della definizione del giudizio in rito. In particolare, con la riproposizione del primo motivo ha sostenuto che l’impianto oggetto dell’intervento contestato sia da qualificare come impianto “ tollerato in via precaria ” insistente lungo una strada extraurbana a quattro corsie e che, come tale, non avrebbe potuto essere ampliato.
Con il secondo motivo oggetto di riproposizione, ha dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti e per difetto degli atti presupposti, nonché la carenza di istruttoria e di motivazione per violazione delle circolari dell’Anas 29 ottobre 1973, n. 79 e 25 gennaio 1988, n. 5, oltre ai vizi di contraddittorietà e illegittimità derivata.
Con il terzo motivo riproposto ha dedotto la violazione della l. n. 36 del 2001 e del principio di precauzione, nonché ulteriori profili di eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di istruttoria.
Ha poi riproposto il quarto motivo, originariamente prospettato con il ricorso per motivi aggiunti, per il cui tramite ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e regionale in tema di autorizzazioni per l’esercizio dei distributori di carburanti, nonché la violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 123 della l.r. n. 1 del 2015, dell’art. 22 del d.lgs. n. 285 del 1992, degli art. 45 e ss., del d.P.R. n. 495 del 1992 ed ulteriori profili di eccesso di potere per violazione delle circolari.
Infine, ha riproposto il quinto motivo, del pari dedotto con i motivi aggiunti, con cui era stata prospettata la violazione del d.P.R. n. 160 del 2010, oltre ad altri profili di eccesso di potere.
4. Si è costituto in giudizio il Comune di Foligno chiedendo il rigetto dell’appello ed evidenziando la correttezza della decisione del T.a.r., da reputarsi coerente con la giurisprudenza prevalente, tenuto conto della mancata dimostrazione di un pregiudizio concreto, posto che l’appellante si era limitata a dedurre, in modo contraddittorio, talvolta la non necessità della prova di un pregiudizio concreto e talaltra l’impossibilità della prova medesima in rapporto alla “ situazione geopolitica dei mesi scorsi ”.
Ad avviso del Comune, viceversa, sarebbe stato necessario dare la prova di un pregiudizio concreto e attuale, non potendo l’appellante limitarsi a rappresentare il fatto che i due impianti di distribuzione di carburanti insistano sul medesimo asse viario, dovendosi ritenere insufficiente un generico richiamo al principio della vicinitas , di per sé inidoneo a fondare l’interesse ad agire in giudizio avverso un provvedimento autorizzatorio edilizio.
Più precisamente, secondo la difesa dell’amministrazione, non sarebbe sufficiente una “ potenziale concorrenzialità ”, dal momento che la tutela di un siffatto interesse materiale è già stata ritenuta in contrasto con le norme e i principi comunitari che presiedono ai valori del libero mercato e della concorrenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3084), sicché, come evidenziato dal giudice di primo grado, il ricorso introduttivo avrebbe dovuto specificare in che modo il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in giudizio, determinandone una lesione effettiva, immediata e attuale, mentre nel caso di specie l’odierna appellante non avrebbe fornito alcuna prova dell’esistenza di siffatto pregiudizio, nemmeno dopo l’entrata in funzione dell’impianto realizzato dalla Enerpetroli S.r.l.. Il Comune ha, poi, replicato anche ai motivi di merito oggetto di riproposizione.
5. Si è costituita in giudizio anche l’Anas S.p.a. chiedendo, a sua volta, il rigetto dei motivi di appello.
6. Si è del pari costituita l’ARPA Umbria, sostenendo la correttezza della decisione del T.a.r. con riferimento alla carenza di legittimazione e interesse, richiamando sul punto la sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato, n. 11367 del 29 dicembre 2023, che ha affermato quanto segue: “ Affinché un imprenditore sia legittimato a impugnare l'autorizzazione commerciale, ovvero un titolo abilitativo ampiamente inteso, rilasciato ad altro imprenditore in concorrenza, occorre che: 1) sussista la vicinitas commerciale, basata sul fatto che entrambi gli insediamenti attingono al medesimo bacino di utenza, la cui individuazione implica l'utilizzo di criteri specialistici e metodi di calcolo non surrogabili attraverso la comune esperienza o la scienza privata del giudice; 2) sia invocata la lesione di interessi concernenti la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali; 3) sia fornita in modo rigoroso la prova di un pregiudizio significativo derivante dal contestato insediamento della nuova impresa. (ns evidenze) In termini più argomentativi ma altrettanto puntuali ed assolutamente utile alla conferma della sentenza del Tar Umbria è la recente sentenza n. 3619/2024, richiamata dalla recentissima n. 7052/2024, con cui codesta IV Sezione ha intanto ribadito il concetto di vicinitas commerciale, ai fini della individuazione delle condizioni dell'azione (legittimazione ad agire e interesse a ricorrere), definito, in generale, come la posizione dei soggetti i quali "agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo danno al loro volume d'affari, in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata ”. L’ARPA Umbria ha, poi, replicato anche agli altri motivi.
7. Si è costituita, infine, anche la Enerpetroli S.r.l. evidenziando che la distanza tra i due distributori, pari a 1,5 Km, non sarebbe tale renderli “adiacenti” e ha osservato, inoltre, che l’impianto di sua proprietà era già esistente e che gli atti autorizzatori hanno semplicemente consentito di offrire una maggiore varietà di combustibili, includendo il metano e le ricariche elettriche e di permetterne la fruizione anche da via Flaminia Vecchia, fermo restando che, in ogni caso, la mera vicinitas non sarebbe sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere, mentre resterebbe indimostrata la sussistenza di una lesione concreta, immediata e attuale come, invece, richiesto dalla giurisprudenza consolidata. Sotto un ulteriore profilo, non si potrebbe sostenere che il pregiudizio sia “ in re ipsa ”, in quanto, per le ragioni già evidenziate, è onere del ricorrente dimostrare in concreto la lesione subita a causa del provvedimento amministrativo contestato, a maggior ragione ove si consideri che la vicenda in questione rientra nel regime di liberalizzazione del settore (cfr. art. 31 del d.l. n. 201 del 2011). Da ultimo, ad avviso della società controinteressata, l’assenza di prova in ordine alla lesione non potrebbe in ogni caso essere giustificata dalla “ pretesa crisi energetica del settore ”, come sostenuto dall’appellante, posto che non sarebbero chiare le ragioni per le quali l’anzidetta crisi precluderebbe la possibilità di dare la prova del pregiudizio, tanto più che una siffatta crisi, ove esistente, avrebbe colpito indistintamente tanto l’appellante quanto la controinteressata. In questo senso, del resto, quest’ultima ha richiamato la sentenza di questa Sezione, 8 agosto 2024, n. 7052, concernente un’analoga vicenda relativa al ricorso di un proprietario di un distributore di carburanti avverso l’autorizzazione rilasciata in relazione ad un altro distributore, con la precisazione che in quel caso i due impianti erano tra loro più vicini rispetto a quelli del presente giudizio, poiché la distanza era di appena 600 metri, a fronte di quella di 1,5 Km che viene in rilievo nella presente vicenda.
Sotto un ulteriore profilo, la Enerpetroli S.r.l. ha eccepito l’improcedibilità o comunque l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in considerazione dell’omessa impugnazione degli ulteriori atti del procedimento e, in particolare, del verbale di collaudo definitivo dell’11 marzo 2021 che ha concluso il procedimento medesimo.
8. Con la memoria ex art. 73 c.p.a. del 31 gennaio 2025, il Comune di Foligno ha richiamato taluni precedenti di questa Sezione, tra i quali la già menzionata sentenza n. 7052 del 2024, nonché la pronuncia n. 3619 del 2024, secondo cui il concetto di vicinitas commerciale è definito, in generale, come la posizione dei soggetti che “ agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo danno al loro volume d'affari, in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata ” e che l’interesse azionabile in termini di vicinitas commerciale sarebbe appunto un interesse di tipo commerciale. Ad avviso del Comune, nelle sentenze della Sezione Quarta n. 3619 del 2024, n. 11367 del 2023 e n. 5353 del 2022 sarebbe stato espressamente precisato che, per poter fornire la prova della legittimazione a ricorrere, sarebbe insufficiente la mera affermazione della sussistenza di un comune “ bacino d'utenza ” fra la struttura commerciale contestata e quella del soggetto che agisce in giudizio a tutela del suo interesse commerciale asseritamente leso. Inoltre, dalla rilevanza attribuita dal diritto dell’Unione Europea e dal legislatore nazionale alla libera concorrenza discenderebbe che la prova del pregiudizio derivante dall’insediamento della nuova impresa debba esser data in modo rigoroso, senza che esso si possa presumere, dovendosi, peraltro, trattare di un pregiudizio significativo.
9. Con la memoria di replica del 13 febbraio 2025, la Centrale Metano Foligno S.r.l. ha contesto la rilevanza nel presente giudizio della sentenza n. 7052 del 2024, posto che in quel caso uno dei due impianti era collocato su una strada secondaria. Ad avviso dell’appellante, il riconoscimento della legittimazione non implicherebbe in alcun modo una restrizione della libera concorrenza e le decisioni richiamate dalle parti appellate dimostrerebbero viceversa proprio la sussistenza della legittimazione a ricorrere della società appellante, che ha criticato la scelta del Comune anche sotto il profilo della sicurezza e della salute.
10. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 6 marzo 2025 – reputa che l’appello sia infondato per le ragioni che di seguito, sinteticamente, si espongono, con la conseguenza che si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla società Enerpetroli S.r.l.
10.1. Il primo motivo di gravame è infondato poiché, come più volte affermato dal Consiglio di Stato, l’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., deve essere interpretato nel senso che “ in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 13 settembre 2024, n.7558; Cons. Stato, Sez. IV, 14 settembre 2022, n. 7977), sicché per tale ragione, la decisione del T.a.r. di dichiarare l’inutilizzabilità della memoria di replica depositata dalla parte ricorrente in primo grado alle ore 14:59 del 13 settembre 2022 sarebbe da reputarsi corretta.
In ogni caso, anche a prescindere dalla questione dell’utilizzabilità di tale memoria, non si configura di per sé una compressione del diritto di difesa dell’appellante tale da determinare la rimessione del processo al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a., dal momento che l’appellante medesima si è limitata a lamentare in via astratta un generico vulnus al suo diritto di difesa, senza prospettare ulteriori argomentazioni e, in particolare, senza indicare quale rilevanza avrebbe potuto avere in concreto la memoria in questione rispetto all’esito del giudizio.
Sotto un altro e concorrente profilo, ritiene il Collegio che l’anzidetta memoria non sia decisiva per due distinte ragioni.
In primo luogo, occorre rilevare che il giudice di primo grado ha comunque ampiamente motivato la decisione di dichiarare inammissibile il ricorso, con argomentazioni che superano le deduzioni prospettate dalla ricorrente nell’ambito della memoria di replica ritenuta inutilizzabile, tanto più che è stata espressamente reputata irrilevante la sentenza del medesimo T.a.r. n. 457 del 2020 in tema di accesso, che era stata menzionata nella memoria di replica del 13 settembre 2022, come chiaramente si desume dal passaggio della motivazione che di seguito si riporta: “ Né può diversamente opinarsi alla luce di quanto affermato nella sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 457 del 19 ottobre 2020, in materia di accesso ai documenti amministrativi, stante l’evidente diversità dell’interesse preso in considerazione ”.
In secondo luogo – e in ogni caso – l’appellante ha sostanzialmente veicolato nell’atto di appello le medesime prospettazioni contenute nella memoria di replica del 13 settembre 2022 e tali prospettazioni ad avviso del Collegio sono da reputarsi comunque infondate, per le ragioni che seguono, con l’ulteriore conseguenza che, da un lato, anche per questa ragione non può configurarsi alcuna lesione del diritto difesa della ricorrente e odierna appellante e, dall’altro lato, ne deriva la conferma della pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado.
10.2. Anche il secondo motivo di gravame, come si è anticipato, risulta infondato. Ritiene, infatti, il Collegio che la parte appellante non abbia dimostrato né la propria legittimazione né il proprio interesse a ricorrere, ferma restando la necessità di provare entrambi, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 9 dicembre 2021, n. 22.
Sotto il primo profilo, va osservato che non si può configurare il requisito della vicinitas in considerazione dell’apprezzabile distanza esistente tra i due impianti di distribuzione, posto che è da reputarsi una circostanza di fatto incontestata tra le parti, quella secondo cui la distanza in questione è di circa 1,5 Km. Come correttamente rilevato dalle parti appellate, del resto, questa Sezione ha già escluso la sussistenza del requisito della vicinitas in un caso in cui i due impianti di distribuzione di carburanti erano distanti tra loro 600 metri, cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 8 agosto 2024, n. 7052, sicché a maggior ragione va esclusa nel caso di specie.
Sotto un diverso profilo, non risulta condivisibile la tesi dell’appellante secondo cui l’interesse sussisterebbe in re ipsa sull’asserito presupposto che “ eliminando il titolo giuridico che consente all’imprenditore A di svolgere la propria attività, si determina per ciò stesso un vantaggio in capo all’operatore B ”. Si tratta, infatti, di un’indimostrata petizione di principio che elude l’onere che grava sull’impresa ricorrente di allegare il pregiudizio concretamente subito per effetto dei provvedimenti impugnati.
Del pari risulta privo di rilevanza il richiamo alla pronuncia del medesimo T.a.r. Umbria n. 457 del 19 ottobre 2020, posto che, a prescindere da ogni altro rilievo, si tratta di una decisione resa in materia di accesso ai documenti amministrativi, sicché, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, vengono in rilievo interessi del tutto distinti rispetto a quelli coinvolti nell’ambito del presente giudizio.
Da ultimo, risulta soltanto generico e comunque privo di fondamento il richiamo alla contingente situazione di crisi energetica, che, come rilevato dalla controinteressata, avrebbe comunque colpito entrambi gli operatori.
In definitiva, quindi, è da ritenersi corretta la decisione del giudice di primo grado poiché l’appellante oltre a essere titolare di un impianto di carburanti distante 1,5 Km da quello interessato dall’intervento contestato – elemento, questo, già di per sé rilevante – ha comunque omesso di dare la prova di un pregiudizio effettivo, concreto e attuale derivante dai provvedimenti impugnati, limitandosi a invocare mere presunzioni e generiche prospettazioni, che, in sostanza, si identificano con la sola volontà di impedire non già la costruzione di un nuovo impianto, bensì il solo ampliamento di un impianto già esistente con l’esclusivo fine di ostacolare la concorrenza.
Del resto, la Sezione ha già optato per un’interpretazione rigorosa della vicinitas commerciale e il Collegio intende dare continuità ai principi già affermati sul punto; in questo senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2024, n. 7627, che ha affermato quanto segue: “ Peraltro, di recente, la sezione (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11367) ha fornito una interpretazione ancora più rigorosa della c.d. vicinitas commerciale, precisando che affinché un imprenditore sia legittimato a impugnare l'autorizzazione commerciale, ovvero un titolo abilitativo ampiamente inteso, rilasciato ad altro imprenditore in concorrenza, occorre che: 1) sussista la vicinitas commerciale, basata sul fatto che entrambi gli insediamenti attingono al medesimo bacino di utenza, la cui individuazione implica l'utilizzo di criteri specialistici e metodi di calcolo non surrogabili attraverso la comune esperienza o la scienza privata del giudice; 2) sia invocata la lesione di interessi concernenti la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali per evitare che l'interesse oppositivo del terzo che agisce in giudizio si risolva in un interesse anticoncorrenziale, di natura emulativa, dovendo piuttosto qualificarsi come interesse commerciale al corretto dispiegamento della dinamica concorrenziale; 3) sia fornita in modo rigoroso la prova di un pregiudizio significativo derivante dal contestato insediamento della nuova impresa ”.
Nel caso di specie, come già rilevato, la parte appellante non ha dimostrato la sussistenza dei predetti requisiti e, in particolare, non ha provato il pregiudizio effettivo derivante dall’intervento contestato, che, peraltro, non concerne neppure l’insediamento di una nuova impresa, ma solo l’ampliamento di un impianto già esistente.
11. Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, il rigetto dell’appello con la conseguente conferma dell’inammissibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti.
12. I motivi di merito riproposti in grado di appello sono conseguentemente assorbiti in ragione della definizione del giudizio in rito.
13. In considerazione della peculiarità della questione, le spese processuali del presente grado possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO