Decreto cautelare 5 maggio 2025
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 12/06/2025, n. 11564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11564 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11564/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05456/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5456 del 2025, proposto da Meat & Soul S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
-della Determinazione Dirigenziale prot. CA/75411/2025 del 29/04/2025 che rigetta l’istanza di occupazione emergenziale covid della ricorrente e ne ordina la rimozione entro 7 giorni;
-della nota prot. CA/45471 del 13.03.2025 di comunicazione dei motivi ostativi;
-della nota prot. CA/59856 del 03.04.2025 di preavviso di diniego;
-della nota prot. CA/59856 del 03.04.2025 del Dipartimento Mobilità e Trasporti;
-ove occorrer possa, della circolare QG/2021/10630 del 17/03/2021 del Dipartimento Mobilità e Trasporti;
-della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale", concretamente lesiva della ricorrente ed a questa opposta solo con la notificazione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, Deliberazione impugnata nella parte in cui inserisce Via della Giuliana nell'elenco delle strade a viabilità principale Annesso D " pur classificandola come strada interzonale (pag. 172 della Deliberazione), nella parte in cui statuisce che "In particolare con il termine “viabilità o rete principale” si intende (secondo quanto previsto dalle Direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995) l’insieme di tutte le strade non a carattere locale " (pag. 18 della Deliberazione); nella parte in cui prevede che "L’insieme delle strade di tipo a), b), c), e), f), g) secondo quanto già rilevato viene denominato come viabilità principale " (pag.20 della Deliberazione) ed in generale in ogni sua parte per l''effetto della quale le strade interzonali quale è Via della Giuliana sono equiparate alla viabilità principale, il tutto nei limiti di esclusivo interesse della sola parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
- la ricorrente – che esercita attività di ristorazione in locale sito in Via della Giuliana – ha impugnato il provvedimento del 29.04.2025 in epigrafe, con atti presupposti, con cui Roma Capitale ha rigettato le istanze per occupazione di suolo pubblico a servizio del locale dalla medesima presentate ai sensi della normativa sulle cosiddette osp-covid;
- il diniego impugnato è motivato sulla base delle classificazioni operate dal PGTU adottato da Roma Capitale con la DAC 21/2015, come richiamate nella circolare del Dipartimento Mobilità e Trasporti dell’Amministrazione capitolina, che ha determinato, in sostanza, l’inammissibilità tout court di tutte le istanze di occupazione in zone di parcheggio o al di fuori dei marciapiedi, situate in aree di “viabilità principale”;
- la ricorrente ha quindi impugnato anche il PGTU, nella parte in cui classifica la detta Via Giuliana nell’ambito della “viabilità principale” nonostante si tratti di una via meramente “interzonale”, come da annesso D al Regolamento Viario;
- al riguardo la ricorrente ha lamentato la violazione della disciplina di settore, nonché eccesso di potere sotto vari profili, in estrema sintesi deducendo, nei limiti dell’interesse ad ottenere un’occupazione di suolo pubblico, la irragionevolezza e arbitrarietà di una disciplina tecnica che ricomprende, nell’ampio concetto di “viabilità principale”, tipologie di strade del tutto disomogenee, posto che da tale classificazione l’Amministrazione fa peraltro dipendere, ignorando le sotto-classificazioni che essa stessa ha, in realtà, operato nel regolamento viario in relazione all’effettivo livello di servizio delle strade – l’automatico rigetto di qualsivoglia occupazione di suolo pubblico sulla “viabilità principale”;
- con decreto n. 2439/2025 è stata accolta l’istanza cautelare monocratica;
- Roma Capitale si è costituita in resistenza, richiamando giurisprudenza in materia;
CONSIDERATO che il ricorso – essendo palesemente fondato – può essere deciso ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti alla odierna camera di consiglio;
RICORDATO invero che, in materia, il Tribunale – anche alla luce della pertinente giurisprudenza – ha già recentemente accolto i ricorsi di alcuni operatori per analoghe fattispecie, con pronunce alle cui più ampie motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a., sotto i profili di rito e di merito, ritenendo in tali occasioni fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di eccesso di potere, sollevate avverso la inclusione automatica di varie strade, di quartiere e interzonali (quale è quella di cui qui si discute) nell’ambito della “viabilità principale” di Roma Capitale, “ poiché, per quanto detto, non può effettivamente cogliersi [con esclusivo riferimento alla possibilità di occupazione della sede stradale ove vi sono gli stalli di sosta, come nella fattispecie] la motivazione di natura tecnico-amministrativa di tale determinazione amministrativa, al di là di quella meramente definitoria mutuata espressamente dalla Direttiva del 1995, inidonea, tuttavia, a giustificare l’identità di regime tra tale strada e strade significativamente diverse, sotto il profilo di interesse della ricorrente ” (cfr. tra le altre sentenze Tar Lazio sentenze nn. 4070/2025, 4074/2025, 4631/2025, 11286/2025);
RILEVATO peraltro, più in generale, che la stessa Roma Capitale, con l’approvazione della nuova disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico, ha rivisitato le prescrizioni in punto di limiti derivanti dall’attuazione del PGTU (cfr. art. 9, commi 2 e 3, della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118/2025), con la conseguenza che l’ordine di rimozione di cui al provvedimento impugnato potrebbe, in ogni caso, risultare non necessario;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto della novità delle questioni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando ex art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO