Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 141 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DRAGO MARIA C.F._1
GRAZIA, come da procura in atti;
E
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BARBARO C.F._2
MARIANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 16/01/2025 i coniugi Parte_2
[...]
[...] CP_1
LIVORNO il 17/03/1984, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di VILLAFRANCA
TIRRENA (ME) il 26/04/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1;
- che dall'unione erano nate le figlie , nata a [...] il Per_1
24/09/2015, e nata a [...] il [...]; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 36/2024 pubbl. il 19/04/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai
Sigg.ri e , nel Comune di LL EN Parte_1 CP_1
(Me), in data 26/04/2014, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di LL EN, atto serie n. 2 Parte 1 Serie Ufficio 1, anno
2014. 2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di LL EN
(Me), Via Papa Giovanni XXIII n. 15, detenuta in affitto, con regolare contratto di locazione intestato al marito, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi presenti, rimane assegnata al predetto, dal momento che la moglie, si è trasferita, con le figlie, presso altro immobile, in Saponara
Marittima, Via Alfeo, n. 40 ove tuttora vi dimora, a titolo di affitto, con
2 contratto di locazione intestato alla predetta.
3. Le due figlie e Per_1 Per_2
rimangono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente delle stesse presso la madre, attualmente domiciliata in Saponara Marittima (Me), Via Alfeo, n. 40. I ricorrenti si impegnano sin d'ora a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, nonché a favorire un rapporto intenso e continuativo degli stessi con l'altro genitore e con il suo contesto familiare (nonni, zii, cugini, ecc…), e garantire i contatti telefonici delle figlie con il genitore non presente, nella fascia oraria compresa tra le
19,00 e le 20,30, in ossequio al principio della bigenitorialità, qualora detto orario non potrà essere rispettato le parti concorderanno un orario diverso. I genitori si impegnano altresì ad astenersi dal denigrare l'altro genitore e a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi delle figlie, dall'utilizzare le proprie figlie quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore dalla cura e dalla educazione delle figlie e dal sottrarsi alla responsabilità genitoriale.
4. Il marito, militare con grado di
Sergente, in servizio presso la Caserma “Aosta” di Messina, contribuirà al mantenimento delle figlie minori, corrispondendo alla moglie, igienista dentale, l'importo complessivo di € 400,00 (Euro quattrocento/00), in ragione di € 200,00 per ciascuna figlia, entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, e contribuirà nella misura del 50% per il pagamento delle spese straordinarie per le figlie, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione, per come individuate dal protocollo/linee guida approvate dal CNF in data 14.07.2017 ed in uso presso il Tribunale di Messina.
L'assegno Unico erogato da Inps verrà diviso al 50% tra i coniugi.
5. I coniugi convengono di non stabilire alcun importo a titolo di mantenimento
3 personale, in quanto provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, definendo così ogni rapporto di carattere patrimoniale, e nessuno di essi potrà pretendere alcunché l'uno dall'altro. PIANO
GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI • 6. DETERMINAZIONE
DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI FREQUENTAZIONE DEL
PADRE Le figlie, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse delle minori, trascorreranno con il padre: - i week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00 circa e/o sino al lunedì mattina, con l'impegno, in tal caso, del padre di riportale a scuola;
- nel corso della prima settimana settimana, il padre terrà le minori due pomeriggi a settimana, con il pernotto delle stesse, dalle ore 17.30 circa del martedì sino al mercoledì mattina, con l'impegno del padre di portarle a scuola, e dalle ore 17.30 circa del giovedì sino al venerdì mattina, nella settimana successiva il padre terrà le minori il martedi dalle 17,30 fino al mercoledì mattina sino all'entrata della scuola e dal venerdì alle 17,30 sino al lunedì mattina, salvo che le minori non vogliano rientrare di domenica entro le 21,00. Tenuto conto che il Sig. può essere fuori sede per Parte_1
lavoro nei giorni e nei periodi sopra indicati, il giorno di visita ed il week- end potranno essere spostati e/o recuperati compatibilmente con gli impegni della madre (potrà quindi succedere che i week-end di visita del padre siano due di seguito).Lo stesso recupero dei week-end potrà essere effettuato dalla sig.ra qualora la stessa abbia impegni di lavoro od eventuali corsi di CP_1
aggiornamento. Pertanto, anche per quest'ultima potrà capitare di usufruire di due week-end consecutivi. I ricorrenti convengono altresì che, quando le bambine si trovano presso un genitore nei giorni di spettanza dello stesso,
l'altro non dovrà interferire e/o recarsi presso l'abitazione del coniuge per visitare le figlie, eccetto il caso in cui le minori siano ammalate e/o in stato
4 di convalescenza: in tali casi, il genitore con cui le bambine avrebbero dovuto trascorrere le giornate di sua spettanza, potrà fare loro visita presso la casa del coniuge ove si trovano le bambine, previo accordo telefonico.
VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo, e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive, le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. - per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della
“festa del papà” e del suo compleanno, le minori staranno rispettivamente con la madre e con il padre, anche se il giorno cade nella settimana e/o weekend di visita dell'altro genitore. In ogni caso, i viaggi delle bambine fuori dal paese di residenza, saranno consentiti quando all'altro genitore verranno fornite tutte le informazioni al riguardo con almeno cinque giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. 7 – ISTRUZIONE SCOLASTICA Le figlie frequentano attualmente la Scuola pubblica a LL EN (Me):
, frequenta la classe 4° elementare dell'Istituto Comprensivo Statale Per_1
Leonardo Sciascia, e la scuola dell'infanzia dell'Istituto Enrico Mattei, Per_2
entrambi in LL EN (Me). Tale assetto scolastico dovrà permanere fino al completamento degli studi obbligatori. La scelta dell'istituto scolastico, nonché le sue variazioni, dovranno essere necessariamente previamente concordate, come ogni altra decisione
5 destinata ad incidere durevolmente sulla vita delle figlie. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola, verranno informati entrambi i genitori;
se uno solo di essi ne venisse a conoscenza, questi si impegna ad avvertire tempestivamente l'altro genitore. Attività extra-curriculari, sportive e ludiche: Entrambi i genitori, concordemente, possono iscrivere le figlie e permettere loro di partecipare ad attività che le figlie stesse possono scegliere, occupandosi, alternativamente (compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro), di accompagnare le predette alle attività, provvedendo a tutte le loro necessità. Attualmente frequenta le lezioni di danza presso Per_1
“Evolution Team” di LL EN (Me); invece frequenta le Per_2
lezioni di danza aerea presso la palestra “Aerial Temple” di Saponara
Marittima (Me).
8 - VISITE E CURE MEDICHE I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche, ed in generale di tutte le cure specialistiche che necessitano alle figlie. In caso di malattie, incidenti o ospedalizzazioni delle minori, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
in tali situazioni, le minori saranno sottoposte ai controlli ed alle cure mediche secondo i generali criteri della medicina tradizionale ed ufficiale, ovvero quella prescritta dal Servizio Sanitario Nazionale, ai quali pertanto i genitori dovranno scrupolosamente attenersi, astenendosi dall'assumere iniziative autonome, differenti e/o arbitrarie. Il genitore che programma gli appuntamenti per le visite specialistiche per le minori informerà l'altro genitore almeno tre giorni prima in modo che costui possa partecipare. I genitori, inoltre, hanno concordato i seguenti pediatri: -
Pediatra in convenzione con il SSN, Dott. , con studio in Persona_3
ME EA (Me); - Pediatra privato, Dott.ssa , con studio Controparte_2
in ME EA (Me).
9- RELIGIONE I genitori sono d'accordo che le figlie frequentino il Catechismo e, in generale, i percorsi di parrocchia per i
6 Sacramenti di rito cattolico, astenendosi sin d'ora dal coinvolgere le minori nella proprie scelte religiose, e con il divieto, in capo ad entrambi, di portare con sé le figlie in riunioni, incontri e/o adunanze concernenti attività di santoni, guaritori, capi carismatici di movimenti religiosi che possano arrecare pregiudizio o disagio per le figlie. 10 - REGIME ALIMENTARE
Le minori adotteranno e seguiranno lo stile di alimentazione a loro gradito, con il divieto di ingerenza dei genitori. 11 - PERSONE CHE SI
OCCUPANO DELLA CURA DELLA MINORE Ogni genitore deve offrire all'altro l'opportunità di prendersi cura delle figlie prima di ricorrere ad altre figure di sostegno ai genitori;
in presenza di loro momentanea difficoltà o impedimento, possono scegliere di individuare delle persone che si prendano cura delle figlie, a condizione che siano entrambi d'accordo sulla scelta della persona. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possano sorgere nel corso dell'esecuzione del superiore Piano Genitoriale, avvalendosi dell'apporto dei rispettivi procuratori e/o di una Mediazione
Familiare. 14 - I coniugi si danno reciprocamente atto, e convengono espressamente, che le superiori clausole e pattuizioni hanno immediata efficacia precettiva, fin dalla firma del presente accordo, e devono da subito ritenersi vincolanti tra gli stessi: e ciò anche prima della sentenza del
Tribunale”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Alla suddetta udienza del 28/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 7 473bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 36/2024 pubbl. il 19/04/2024e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 16/01/2025, provvede come segue:
8 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di VILLAFRANCA TIRRENA (ME) il 26/04/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a
[...] CP_1
LIVORNO il 17/03/1984, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA
TIRRENA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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