Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Como, il contratto collettivo 30 settembre 1959, relativo agli aiuti capitelai, alle maestre assistenti ed alle maestre comuni, dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della tessitura serica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli aiuti capitelai, le maestre assistenti e le maestre comuni, dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' della tessitura serica della provincia di Como.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Como, il contratto collettivo 30 settembre 1959, relativo agli aiuti capitelai, alle maestre assistenti ed alle maestre comuni, dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della tessitura serica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli aiuti capitelai, le maestre assistenti e le maestre comuni, dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' della tessitura serica della provincia di Como.