Ordinanza cautelare 10 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/07/2025, n. 5767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5767 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05767/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05543/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5543 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.A.G. S.r.l. – -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Somma e Michele Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gragnano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Lucia Grivet Fojaja e Alfonso Navarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento Reg. Prot. -OMISSIS-notificato in pari data, recante “Revoca dell’autorizzazione sanitaria n. -OMISSIS- – licenza di somministrazione al pubblico di Alimenti e bevande di tipo B n. -OMISSIS-del 07/10/2003 – licenza somministrazione al pubblico di Alimenti e bevande di tipo A n. -OMISSIS- del 07/10/2003 – licenza n. -OMISSIS- per l’esercizio dell’attività alberghiera”, con il quale il Comune di Gragnano ha revocato tutte le licenze di esercizio della SAG srl ed imposto la cessazione ad horas di ogni attività e la conseguente chiusura della struttura;
2) della nota prot. n. -OMISSIS-con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90;
3) nonché di tutti gli atti connessi, preordinati, presupposti e richiamati dai provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da S.A.G. S.R.L. – -OMISSIS- il 13.12.2024 e depositati in giudizio il 16.12.2024:
1) del provvedimento Reg. Prot. -OMISSIS-notificato in pari data, recante “Revoca dell’autorizzazione sanitaria n. -OMISSIS- – licenza di somministrazione al pubblico di Alimenti e bevande di tipo B n. -OMISSIS-del 07/10/2003 – licenza somministrazione al pubblico di Alimenti e bevande di tipo A n. -OMISSIS- del 07/10/2003 – licenza n. -OMISSIS- per l’esercizio dell’attività alberghiera”, con il quale il Comune di Gragnano ha revocato tutte le licenze di esercizio della SAG srl ed imposto la cessazione ad horas di ogni attività e la conseguente chiusura della struttura;
2) della nota prot. n. -OMISSIS-con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 10- bis della Legge 241/90;
3) nonché di tutti gli atti connessi, preordinati, presupposti e richiamati dai provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da S.A.G. S.R.L. – -OMISSIS- il 10.02.2025 e depositati in giudizio in pari data:
- del provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale, con riferimento alla SCIA prot. -OMISSIS- il Comune di Gragnano ha chiesto integrazioni documentali e disposto la sospensione della pratica;
- degli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da S.A.G. S.R.L. – -OMISSIS- il 16.04.2025 e depositati in giudizio il 30.4.2025:
- del provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale con riferimento alla SCIA prot. -OMISSIS- il Comune di Gragnano ha chiesto integrazioni documentali e reiterato la sospensione della SCIA;
- degli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente - che esercita attività di ristorazione e alberghiera sotto l’insegna “VILLA LE ZAGARE”, nei locali siti in Gragnano alla via -OMISSIS-, da essa condotti in locazione - con il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato il 04/11/2024 e depositato in giudizio il 07/11/2024, impugna 1) il provvedimento Reg. Prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, recante in oggetto “ Revoca dell’autorizzazione sanitaria n. -OMISSIS- – licenza di somministrazione al pubblico di Alimenti e bevande di tipo B n. -OMISSIS-del 07/10/2003 – licenza somministrazione al pubblico di Alimenti e bevande di tipo A n. -OMISSIS- del 07/10/2003 – licenza n. -OMISSIS- per l’esercizio dell’attività alberghiera ”, con il quale il Comune di Gragnano ha revocato tutte le licenze di esercizio della SAG S.r.l. ed imposto la cessazione ad horas di ogni attività e la conseguente chiusura della struttura; 2) la nota prot. n. -OMISSIS-con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 10- bis della Legge 241/1990; 3) nonché tutti gli atti connessi, preordinati, presupposti e richiamati dai provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 19 e 21- nonies della legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, carenza ed erroneità nei presupposti, illogicità manifesta, eccesso di potere, irragionevolezza, inadeguatezza, sproporzione e sviamento. Carenza di pubblico interesse alla chiusura.
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – omesso bilanciamento degli interessi contrapposti – violazione di legge art. 3, 7, 10 e 21 quinquies l. 241/90.
Prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, la Società ricorrente, in data 18/10/2024, aveva già proposto, avverso il suddetto provvedimento di revoca Reg. Prot. -OMISSIS-, un’istanza di misure cautelari monocratiche, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm., chiedendo al Presidente di questo Tribunale di volerle concedere di continuare ad esercitare le attività fino alla trattazione della domanda cautelare e, con decreto cautelare n. 2070 del 21/10/2024, il Presidente di questo Tribunale ha accolto l'istanza ex art. 61 c.p.a. e, per l’effetto, sospeso l’efficacia del gravato provvedimento di revoca Reg. Prot. -OMISSIS-e fissato il termine perentorio di giorni cinque, per la notificazione del predetto decreto, a cura della ricorrente, alle altre parti, con la seguente motivazione: “ Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;
Ritenuto che la domanda cautelare merita accoglimento in quanto:
la revoca delle autorizzazioni è stata disposta esclusivamente per la presenza di interventi edilizi che potrebbero essere oggetto di ripristino, come già comunicato all’Ente con SCIA dell’11/10/2024 e che, in ogni caso, le attività si svolgono solo in parte in locali privi di titolo edilizio;
la concessione della misura cautelare non comporterebbe alcun pregiudizio all’interesse pubblico al corretto, efficace ed efficiente governo del territorio, consentendo soltanto alla società ricorrente di esercitare l’attività che svolge da oltre vent’anni, assicurando lavoro ad oltre trenta collaboratori e implementando lo sviluppo turistico del territorio.
la fattispecie presenta i caratteri della eccezionale gravità ed urgenza che giustificano la concessione del provvedimento; ”.
Il 26/11/2024, si è costituito in giudizio il Comune di Gragnano, depositando all’uopo una memoria di costituzione, evidenziando l’infondatezza del ricorso e della misura cautelare richiesta, attesa la mancanza dei relativi presupposti e confidando nel rigetto del ricorso, in uno alla misura cautelare.
Il 02/12/2024, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per la Camera di Consiglio del 5/12/2024, nella quale ha affermato che “ già in sede di contraddittorio procedimentale, in data 11/10/2024 la ricorrente ha trasmesso al Comune di Gragnano una SCIA finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, con nota prot. -OMISSIS- SAG srl ha comunicato l’inizio lavori di ripristino (cfr. doc. 14 e 15).
I lavori in discorso stanno proseguendo spediti. Come si evince dalla relazione allegata alla presente memoria, l’impresa incaricata ha già eseguito il totale rispristino delle difformità più rilevanti:
- la demolizione del volume a lato est del fabbricato;
- il rinterro di tutto il piano seminterrato, oggetto di un precedente sbancamento.
Nelle prossime settimane saranno oggetto di ripristino le ulteriori opere prive di titolo, onde ristabilire la piena legittimità urbanistica ”, insistendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare e la conferma della sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca impugnato nelle more della definizione del processo.
Ad esito della Camera di Consiglio del 05/12/2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, con ordinanza n. 2619 del 10/12/2024, ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, sospeso interinalmente l’efficacia del provvedimento comunale Reg. Prot. -OMISSIS-impugnato, fatto salvo l’esercizio dei provvedimenti di vigilanza e controllo del Comune resistente, fissando per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 13/02/2025, con la seguente motivazione: “ Rilevato che, con sentenza n. 5888 del 07/12/2020, questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla Società ricorrente avverso l’ordinanza di demolizione n°14 del 13/03/2014, osservando che “l’intervento edilizio ha generato un’alterazione dei luoghi in zona paesaggisticamente vincolata, in particolare mediante la creazione di nuovi volumi, ovvero la realizzazione di un piano non autorizzato e l’ampliamento di queLI esistenti, lo sbancamento dell’area di sedime e la realizzazione di opere accessorie non assentite (cfr. atti di causa e da ultimo relazione comunale del 1.8.2017); segnatamente viene dunque modificata in maniera rilevante la consistenza dell’immobile determinando l’evidente alterazione dell’assetto preesistente del manufatto edilizio”);
Rilevato che, con decreto cautelare n. 2070 del 21/10/2024, il Presidente di questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ante causam ex art. 61 c.p.a. di parte ricorrente, in quanto “la revoca delle autorizzazioni è stata disposta esclusivamente per la presenza di interventi edilizi che potrebbero essere oggetto di ripristino, come già comunicato all’Ente con SCIA dell’11/10/2024 e che, in ogni caso, le attività si svolgono solo in parte in locali privi di titolo edilizio; la concessione della misura cautelare non comporterebbe alcun pregiudizio all’interesse pubblico al corretto, efficace ed efficiente governo del territorio, consentendo soltanto alla società ricorrente di esercitare l’attività che svolge da oltre vent’anni, assicurando lavoro ad oltre trenta collaboratori e implementando lo sviluppo turistico del territorio”;
Rilevato che parte ricorrente dichiara nel ricorso che le attività di somministrazione ed alberghiera in questione sono svolte solo in parte in locali privi di titolo edilizio e che il 4/11/2024 ha comunicato al Comune resistente l’avvio dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi inerenti la S.c.i.a. prot. -OMISSIS- (“in ottemperanza all'ordinanza per ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS-ordinanza per irrogazione della sanzione pecuniaria n. 27 del 13/02/2023 prot. -OMISSIS-”), rispetto alla quale – allo stato – non risultano adottati provvedimenti inibitori dal Comune resistente;
Ritenuto sussistente, sul piano del periculum in mora, il pregiudizio grave e irreparabile allegato nel ricorso dalla Società ricorrente;
Ritenuti, pertanto, sussistenti, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, i presupposti per confermare il decreto cautelare presidenziale n. 2070 del 21/10/2024, con la precisazione che, nelle more della definizione del giudizio (impregiudicata ogni valutazione nel merito), le attività di impresa in questione potranno proseguire nelle sole parti autorizzate/legittime del fabbricato de quo, con esclusione, pertanto, dell’utilizzo delle parti abusivamente realizzate, come già individuate, tra l’altro, nell’ordinanza di demolizione n°14 prot. n°-OMISSIS-richiamate nel provvedimento comunale impugnato, e a condizione che ciò possa avvenire in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;
Ritenuto, altresì, opportuno ordinare al Comune resistente di effettuare le verifiche necessarie in ordine al rispetto delle suddette prescrizioni; ”.
Con motivi aggiunti notificati il 13/12/2024 e depositati in giudizio il 16/12/2024, la Società ricorrente propone le seguenti ulteriori ragioni a sostegno delle domande già proposte:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies l. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 287/1991 - Difetto di proporzionalità e adeguatezza - Difetto di istruttoria e di motivazione carenza ed erroneità nei presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza, inadeguatezza, sproporzione e sviamento.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, comma 7, della Legge n. 287/1991 - Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e di motivazione - assenza dei presupposti per la revoca della licenza n. -OMISSIS- ad oggetto l’attività alberghiera.
3) Violazione e falsa applicazione artt. 21 quinquies e 21 nonies l. 241/1990 - Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Difetto di istruttoria e di motivazione.
Il 23/01/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria di costituzione depositata in giudizio dal Comune resistente.
Il 07/02/2025, il Comune di Gragnano ha depositato in giudizio una comparsa di costituzione nel ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13/12/2024, evidenziando l’infondatezza dei predetti motivi aggiunti e del ricorso introduttivo del presente giudizio, confidando nel rigetto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti.
Con ulteriori motivi aggiunti notificati e depositati in giudizio il 10/02/2025, la Società ricorrente impugna il provvedimento prot. -OMISSIS- (recante in oggetto “ Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. -OMISSIS- per lavori di demolizione da eseguire al fabbricato sito in Gragnano alla via -OMISSIS- pratica assunta al prot. n. -OMISSIS- (cron. n. 110bis/2024) e successiva Comunicazione di Inizio Lavori prot. n. -OMISSIS- - Richiesta integrazione. ”), con il quale, con riferimento alla SCIA prot. -OMISSIS-, il Comune di Gragnano ha chiesto integrazioni documentali (tra cui l’“ Elaborato grafico con l'indicazione delle opere oggetto di demolizione/ripristino (planimetria generale, sezioni, prospetti) ”) e disposto, in attesa delle necessarie integrazioni, la sospensione della pratica; nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, formulando istanza di sospensione cautelare del provvedimento comunale prot. -OMISSIS- impugnato.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti del 10/02/2025, la Società ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Violazione di legge, artt. 3, 19 e 21 nonies , L. 241/1990. Eccesso di potere rilevabile a mezzo delle figure sintomatiche del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria, del travisamento dei presupposti di fatto. Violazione del legittimo affidamento.
2) Insussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 – illegittimità e/o inefficacia ex art. 2, comma 8 bis l. 241/1990 - Eccesso di potere rilevabile a mezzo delle figure sintomatiche del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria, del travisamento dei presupposti di fatto. Violazione del legittimo affidamento.
3) Violazione art. 7, L. 241/1990. Eccesso di potere rilevabile a mezzo delle figure sintomatiche del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria, del travisamento dei presupposti di fatto. Violazione del principio del legittimo affidamento.
4) Illegittimità derivata.
Ad esito della pubblica udienza del 13/02/2025, nella quale le parti hanno rilevato la carenza dei termini per il deposito dei motivi aggiunti del 10/02/2025, con ordinanza n. 1304 del 17/02/2025, questa Sezione ha fissato l’udienza pubblica dell’8/05/2025 per la trattazione della fase di merito, con la seguente motivazione: “ Premesso che parte ricorrente ha presentato, in data 10.02.2025 motivi aggiunti per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale il Comune di Gragnano ha chiesto integrazioni documentali e disposto la sospensione della SCIA prot. -OMISSIS-, istando, altresì, per la concessione della tutela cautelare;
Valutato che occorra fissare una nuova data per la trattazione in udienza pubblica del ricorso in oggetto, dovendosi peraltro garantire il rispetto dei termini a difesa di cui all’art. 73 c.p.a.; ”.
Il 06/03/2025, il Comune di Gragnano ha depositato in giudizio una memoria avverso il secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10/2/2025, evidenziandone la infondatezza e confidando nel rigetto dei ricorsi in uno alla misura cautelare.
Nella Camera di Consiglio del 13/03/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente formulata con i motivi aggiunti del 10/02/2025, il Collegio ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare, a seguito della rinuncia all'istanza cautelare presentata da parte ricorrente.
Il 01/04/2025, il Comune di Gragnano ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti.
Il 17/04/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, chiedendo di accogliere il ricorso e i motivi aggiunti.
Con motivi aggiunti notificati il 16/04/2025 e depositati in giudizio il 30/04/2025, la Società ricorrente impugna il provvedimento prot. -OMISSIS- (recante in oggetto “ Riscontro nota prot. n. -OMISSIS- - Richiesta integrazione. ”), con il quale, con riferimento alla SCIA prot. -OMISSIS-, il Comune di Gragnano ha comunicato che “ ai fini della corretta istruttoria della richiesta, come già comunicato con nota prot. n. -OMISSIS-si chiede di integrare la stessa con la seguente documentazione: Elaborato grafico con l'indicazione delle opere oggetto di demolizione/ripristino (planimetria generale, sezioni, prospetti), in quanto dalla tavola trasmessa con prot. n. -OMISSIS- non si evince quanto richiesto ” (con l’avvertimento che “ Trascorsi 30 gg. Dal ricevimento della presente, senza che siano pervenute le richieste integrazioni, la pratica è da intendersi respinta e sarà archiviata ”), nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, formulando istanza di sospensione cautelare del provvedimento comunale prot. -OMISSIS-.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti, deduce le seguenti censure:
1) Violazione di legge, artt. 3, 19 e 21 nonies , L. 241/1990. Eccesso di potere rilevabile a mezzo delle figure sintomatiche del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria, del travisamento dei presupposti di fatto. Violazione del legittimo affidamento.
2) Insussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 – illegittimità e/o inefficacia ex art. 2, comma 8 bis l. 241/1990 - Eccesso di potere rilevabile a mezzo delle figure sintomatiche del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria, del travisamento dei presupposti di fatto. Violazione del legittimo affidamento.
Nella pubblica udienza dell’08/05/2025, il Collegio ha disposto il rinvio della causa all'udienza pubblica del 03/07/2025 per il rispetto dei termini a difesa, essendo stati depositati motivi aggiunti in data 30/04/2025.
Il 17/05/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinuncia alla domanda cautelare proposta con il terzo ricorso per motivi aggiunti, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo cautelare, precisando che “ A seguito delle integrazioni documentali trasmesse da Sag srl in data 11/04/2025, il Comune di Gragnano ha trasmesso la nota prot. -OMISSIS- con la quale ha comunicato che “in virtù delle verifiche effettuate, si può procedere alla continuazione delle attività in oggetto”.
Pertanto, non sussiste più interesse da parte della ricorrente alla decisione sulla domanda cautelare azionata con terzo ricorso per motivi aggiunti, atteso che i lavori intrapresi da Sag srl in forza di SCIA prot. -OMISSIS-, potranno proseguire ”.
Il 19/05/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione senza discussione per la Camera di Consiglio del 22/05/2025, chiedendo di cancellare la causa dal ruolo cautelare, preso atto della rinuncia alla domanda cautelare depositata dalla ricorrente il 17/05/2025.
Nella Camera di Consiglio del 22/05/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente formulata con i motivi aggiunti del 16/04/2025, il Collegio, preso atto della rinuncia alla domanda cautelare depositata dalla ricorrente il 17/05/2025, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare.
Il 28/05/2025, il Comune di Gragnano ha depositato in giudizio una memoria difensiva per rimarcare l’infondatezza del ricorso principale, dei due precedenti ricorsi per motivi aggiunti, nonché del terzo ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento prot. n. 10102 reso in data 12/03/2025, confidando nel rigetto dei ricorsi.
Il 12/06/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, chiedendo di accogliere il ricorso e i motivi aggiunti.
Il 02/07/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio la relazione dello stato lavori al 30/06/2025.
Nella pubblica udienza del 03/07/2025, il Collegio ha rilevato ex art. 73, comma 3, c.p.a. la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei secondi e dei terzi motivi aggiunti, proposti rispettivamente il 10/02/2025 e il 16/04/2025, parte ricorrente si è rimessa alle valutazioni del Collegio sulla rilevata improcedibilità dei predetti motivi aggiunti, quindi, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso introduttivo del giudizio, integrato dai primi motivi aggiunti del 13/12/2024, è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, mentre i secondi e i terzi motivi aggiunti, proposti rispettivamente il 10/02/2025 e il 16/04/2025, sono diventati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Società ricorrente formula due motivi di gravame.
1.1. - Con il primo motivo di ricorso, la Società ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di revoca impugnato sotto il profilo della adeguatezza, della proporzionalità e della necessità, giacché l’A.C. resistente “ ha revocato le licenze di esercizio per lo svolgimento delle attività di somministrazione ed alberghiera, sebbene queste siano svolte solo in piccola parte in locali privi di titolo ” e “ senza nemmeno valutare la possibilità di consentire la prosecuzione delle stesse nelle sole parti legittime del fabbricato ”.
Le predette censure sono infondate.
Giova, anzitutto, ricordare che il costrutto motivazionale del gravato provvedimento di revoca si fonda sui seguenti presupposti fattuali:
« PREMESSO
• che alla S.A.G. s.r.l. – -OMISSIS- con sede legale in Sant’AN Abate (NA) alla via -OMISSIS-sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni:
1. Autorizzazione sanitaria n°-OMISSIS-;
2. licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo A n°-OMISSIS- del 07/10/2003;
3. licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo B n°-OMISSIS-del 07/10/2003;
4. Licenza n°-OMISSIS- per l’esercizio di attività alberghiera da svolgersi nei locali individuati dal certificato di agibilità rilasciato dal Responsabile del Settore Edilizia Privata in data 26/01/2006, nonché nei grafici allegati al certificato di igienicità dell'ASL NA5-UOPC n. 90, prot. n. 73/bis del 07/02/05, pervenuto a questo Comune in data 16/02/2005, prot. n. -OMISSIS-per n. 10 camere ed un totale n. 20 posti letto;
• che a seguito di sopralluogo congiunto del 11/05/2011 effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute unitamente all’ASL NA3, Polizia Locale e personale del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, sono state accertate opere edilizie realizzate senza titoli abilitativi, ed inoltre a seguito del rigetto delle istanze di condono edilizio e della richiesta di accertamento di conformità, è stata emessa Ordinanza di Ripristino dello Stato dei luoghi n°14 prot. n°-OMISSIS-;
• a seguito di sopralluoghi effettuati in data 19/06/2017 e 31/07/2017 è stata redatta relazione tecnica di accertamento prot. n°-OMISSIS-, dalla quale si evince che permangono tutti gli abusi contestati con l’Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n°14 del 13/03/2014 ad eccezione della effettiva interclusione di una parte del piano interrato ala nord e sud, nonché accertate ulteriori opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi per i quali è stata emessa Ordinanza di Ripristino dello Stato dei luoghi n° 01 del 16/01/2018 prot. n°-OMISSIS-;
• a seguito di accertamenti della Polizia Locale sono stati redatti i verbali del 18/09/2018, 19/09/2018 e 25/09/2018, notificati ai soggetti interessati nelle date del 18/09/2018, 19/09/2018, 25/09/2018, 09/11/2022 e 17/11/2022, da cui risulta che non si è ottemperato alla demolizione delle opere abusive descritte nel citato verbale di sopralluogo, è stata accertata la formale inottemperanza all’Ordinanza di Ripristino dello Stato dei luoghi n° 01 prot. n°-OMISSIS- pertanto, è stata emessa Ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria n°27 del 13/02/2023 prot. n°-OMISSIS-;
CONSIDERATO
• che la S.A.G. S.r.l. e F.LI CA S.a.s. di CI e AN CA hanno presentato ricorso al TAR Campania n°2260 del 2014 per l’annullamento dell’Ordinanza Dirigenziale di Ripristino dello Stato dei Luoghi n°14 del 13/03/2014 prot. n°5170;
• che il TAR Campania con Sentenza N.05888/2020 REG.PROV.COLL. – N.02260/2014 REG.RIC., pronunciandosi sul ricorso in oggetto, lo ha respinto;
• che il Consiglio di Stato con Sentenza n°04886/2023 REG.PROV. COLL – N.06220/2021 REG.RIC., pronunciandosi sul ricorso n°6220 del 2021 proposto da F.LI CA S.a.s. di CI e AN CA per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n°05888/2020, pronunciandosi sull’appello in parola l’ha dichiarato inammissibile;
ATTESO
• che non vi sono atti e/o provvedimenti che hanno sospeso o determinato l’inefficacia dell’Ordinanza di Ripristino dello Stato dei luoghi n°14 prot. n°-OMISSIS- e dell’Ordinanza di Ripristino dello Stato dei luoghi n° 01 del 16/01/2018 prot. n°-OMISSIS-;
• che per quanto evidenziato, in virtù dei provvedimenti emessi, la struttura non ha i requisiti di conformità e compatibilità edilizia prevista dalle vigenti norme, in quanto emerge che le strutture edilizie autorizzate per l’attività turistico-ricettiva hanno subito notevoli trasformazioni ed inserite in un complesso edilizio notevolmente più ampio, sostanzialmente diverso da quello autorizzato con i provvedimenti riportati in premessa; ».
Pertanto, alla stregua dei presupposti fattuali riportati nel provvedimento di revoca impugnato, e, in particolare, della molteplicità e della consistenza delle opere edilizie (diffuse in varie parti dell’intera struttura, comprese le aree interne ed esterne, e funzionalmente connesse), realizzate in mancanza dei prescritti titoli abilitativi, descritte nelle ivi richiamate ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi n°14 prot. n°-OMISSIS- (emessa ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 380/2001, in merito a opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi e in zona paesaggisticamente vincolata) e n° 01 prot. n°-OMISSIS- del 16/01/2018 (emessa ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 380/2001, in merito a opere edilizie aggiuntive rispetto a quelle oggetto della precedente ordinanza n. 14 del 13/03/2014), nonché della motivazione della sentenza n. 5888 del 07/12/2020 di questo Tribunale (altresì richiamata nel provvedimento impugnato) - che ha respinto il ricorso proposto dalla Società ricorrente avverso l’ordinanza di demolizione n°14 del 13/03/2014, osservando che “ l’intervento edilizio ha generato un’alterazione dei luoghi in zona paesaggisticamente vincolata, in particolare mediante la creazione di nuovi volumi, ovvero la realizzazione di un piano non autorizzato e l’ampliamento di queLI esistenti, lo sbancamento dell’area di sedime e la realizzazione di opere accessorie non assentite (cfr. atti di causa e da ultimo relazione comunale del 1.8.2017); segnatamente viene dunque modificata in maniera rilevante la consistenza dell’immobile determinando l’evidente alterazione dell’assetto preesistente del manufatto edilizio ” - il provvedimento di revoca impugnato risulta adeguato e proporzionale, risultando smentita per tabulas l’affermazione di parte ricorrente secondo cui le attività di somministrazione ed alberghiera sarebbero svolte “ solo in piccola parte in locali privi di titolo ” (emergendo, invece, dagli atti che “ le strutture edilizie autorizzate per l’attività turistico-ricettiva hanno subito notevoli trasformazioni ed inserite in un complesso edilizio notevolmente più ampio, sostanzialmente diverso da quello autorizzato ” con i provvedimenti oggetto del provvedimento di revoca impugnato), come evidenziato anche dal Comune resistente nella comparsa di costituzione in relazione al primo ricorso per motivi aggiunti depositata in atti il 07/02/2025 e nella memoria difensiva del 01/04/2025 (in cui si legge che “ L’ente ha motivato i provvedimenti resi richiamando le ordinanze n.14/2014 e n.1/2018, in cui risultano contestati tali e tanti abusi, realizzati in varie parti dell’intera struttura, comprese le aree interne ed esterne, da sconfessare per tabulas l’assunto di controparte, secondo cui le opere abusive riguardano una ridotta parte dei locali di impresa. (cfr doc già in atti). ”).
Né, di conseguenza, - a ben vedere, anche alla luce degli approfondimenti propri della sede di merito - risultava possibile consentire la continuazione delle attività nelle sole parti legittime (come in tesi di parte ricorrente), riguardando gli abusi edilizi in questione tutto il complesso alberghiero - stante la stratificazione degli abusi che hanno interessato nel tempo l’immobile in questione e “ l’evidente alterazione dell’assetto preesistente del manufatto edilizio ” (già accertata da questo Tribunale con la sentenza n. 5888 del 07/12/2020), trasformato “ in un complesso edilizio notevolmente più ampio, sostanzialmente diverso da quello autorizzato ” - come evidenziato dal Comune resistente nella memoria difensiva del 01/04/2025 (in cui si legge “… Detta circostanza conferma che la revoca delle licenze è avvenuta nel rispetto del principio di proporzionalità, atteso che le difformità e le opere abusive contestate sia nell’ordinanza n. 14/2014 che nell’ordinanza n. 1/2018 riguardando tutto il complesso alberghiero -come emerge tra l’altro anche dalla relazione del 1.08.2017 depositata in atti- non avrebbero potuto consentire la continuazione delle attività in nessuna parte della struttura. ”) e ribadito dallo stesso anche nella pubblica udienza del 03/07/2025.
Del resto, a ulteriore conferma di quanto sopra, la stessa Società ricorrente, nella S.C.I.A. prot. -OMISSIS- “ per eseguire lavori di demolizione in ottemperanza all'ordinanza per ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS-ordinanza per irrogazione della sanzione pecuniaria n. 27 del 13/02/2023 prot. -OMISSIS-, inerente l'ordinanza n. 01/18 ” - presentata al Comune resistente (solo) a seguito della “ Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90 per la revoca dell’autorizzazione sanitaria n. -OMISSIS- – licenza di somministrazione al pubblico di Alimenti e bevande di tipo B n. -OMISSIS-del 07/10/2003 – licenza somministrazione al pubblico di Alimenti e bevande di tipo A n. -OMISSIS- del 07/10/2003 – licenza n. -OMISSIS- per l’esercizio dell’attività alberghiera ” del 02/10/2024 - dichiara che “ è intenzione della società SAG. SRL di rientrare nell'alveo della legalità sull'intero complesso edilizio, essendo lo stesso di una complessità di opere da rimuovere deve essere un intervento minuzioso e certosino ” e, analogamente, nelle relazioni tecniche del mese di novembre 2024, di febbraio 2025 e, ancora, di giugno 2025 (depositate in atti dalla ricorrente rispettivamente il 02/12/2024, il 10/02/2025 e il 02/07/2025), si legge al paragrafo “ Consistenza, destinazione, dimensioni e volumetria ” che “ L’opera oggetto dagli interventi di rientro in ottemperanza delle varie ordinanze e sopralluoghi, sarà oggetto di altri interventi in modo da far rientrare il fabbricato nell’alveo della legalità conformi ai vari titoli edilizi esistenti si deve pertanto procedere in un modo articolato e complesso, per far emergere il fabbricato legittimo nella sua interezza. Per realizzare tali opere di ripristino secondo un accurato piano di interventi sull’intero complesso, occorre realizzare opere minuziosi e dettagliate ”.
Il provvedimento di revoca impugnato risulta, altresì, necessario, in quanto l’art. 3, comma 7, della Legge n. 287/1991 (“ Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi ”), richiamato nella motivazione del predetto provvedimento, dispone che “ Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate ”, e, pertanto, come evidenziato dalla giurisprudenza in diverse pronunce ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 giugno 2024, n. 5616), “ la necessaria conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce uno dei presupposti indispensabili per il legittimo esercizio dell’attività ” e, di conseguenza, l’attività condotta, come nella specie, in mancanza di tale presupposto non è conforme a legge (sul punto vedi anche infra sub par. 2.2.).
1.2. - Con il secondo motivo di gravame, la Società ricorrente lamenta l’illegittimità del gravato provvedimento di revoca per violazione dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990 - in quanto “ I presupposti del valido esercizio della revoca consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto e in una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario ”, nel mentre “ La motivazione del provvedimento impugnato, invero, non dà conto della sussistenza di tali esigenze. Né il Comune ha eseguito tale valutazione con riguardo all’interesse privato ” - e deficit motivazionale, non avendo il Comune di Gragnano “ indicato i motivi - vale a dire le ragioni giuridiche e fattuali - che l’hanno indotto, all’esito del necessario bilanciamento degli interessi contrapposti, a disporre la revoca del provvedimento ”.
Anche le predette censure sono infondate, in quanto, come evidenziato anche nella memoria di costituzione del Comune resistente del 26/11/2024, il provvedimento di revoca impugnato (peraltro adeguatamene motivato, anche per relationem attraverso il rinvio alle ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi n°14 prot. n°-OMISSIS- e n° 01 prot. n°-OMISSIS- del 16/01/2018 e alla relazione tecnica di accertamento prot. n°-OMISSIS-) costituisce manifestazione di un potere vincolato e doveroso e, pertanto, non necessita di particolare motivazione da parte della P.A., né di specifiche valutazioni in ordine all’interesse pubblico (né tantomeno all’interesse privato) alla sua adozione, rientrando nella categoria della c.d. revoca sanzionatoria o decadenza, a cui non si applicano gli artt. artt. 21 quinquies e nonies della Legge n. 241/990 (Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 giugno 2024, n. 5616, cit.). Gli atti amministrativi, infatti, vanno interpretati non solo in base al loro tenore letterale, ma soprattutto risalendo all’effettiva volontà dell’Amministrazione e al potere concretamente esercitato (Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 giugno 2024, n. 5616, cit.).
2. - Con i motivi aggiunti del 10/12/2024, la Società ricorrente ha sottoposto a questo Tribunale “ nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte ”.
2.1. - Con la prima censura dei predetti motivi aggiunti del 10/12/2024, la Società ricorrente, oltre a ribadire censure già sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio, lamenta che le autorizzazioni oggetto del gravato provvedimento di revoca (i.e. “ - autorizzazione sanitaria n. -OMISSIS-; - licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo A n. -OMISSIS- del 07/10/2003; - licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo B n. -OMISSIS-del 07/10/2003; - licenza n. -OMISSIS- per l’esercizio di attività alberghiera per n. 10 camere ed un totale n. 20 posti letto ”) “ invero, non ricomprendono anche i locali non conformi alla normativa edilizia e urbanistica. Insomma, l’Ente non ha mai autorizzato l’esercizio di attività in immobili non coperti da titoli edilizi. Tuttavia, il Comune, animato dalla finalità di sanzionare il presunto svolgimento di attività in locali “abusivi”, ha finito col revocare le licenze rilasciate per l’esercizio di attività nei locali assentiti. Quanto dedotto, invero, rende evidente anche l’illogicità del provvedimento impugnato. L’Ente, infatti, avrebbe dovuto limitarsi ad ordinare l’inibizione delle attività di somministrazione nei locali privi di titolo edilizio, non avendo mai rilasciato alcun titolo autorizzativo per lo svolgimento di attività nei predetti locali ”.
Le predette censure sono infondate, in quanto, come condivisibilmente affermato dal Comune resistente nella comparsa di costituzione in relazione al primo ricorso per motivi aggiunti depositata in atti il 07/02/2025 (e ribadito nei successivi atti di causa), “ detta circostanza conferma e non sconfessa la legittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che, sicuramente la PA non ha mai autorizzato l’esercizio delle attività commerciali all’interno degli immobili abusivi, e che proprio l’illegittima trasformazione dei locali originariamente assentiti ha determinato l’emissione degli impugnati provvedimenti ”. … L’ente ha motivato i provvedimenti resi richiamando le ordinanze n.14/2014 e n.1/2018, in cui risultano contestati tali e tanti abusi, realizzati in varie parti dell’intera struttura, comprese le aree interne ed esterne, da sconfessare per tabulas l’assunto di controparte, secondo cui le opere abusive riguardano una ridotta parte dei locali di impresa .”.
2.2. - Con la seconda censura dei predetti motivi aggiunti del 10/12/2024, la Società ricorrente lamenta, poi, la assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione della disposta sanzione alla licenza n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’esercizio dell’attività alberghiera, in quanto (in tesi) “ La motivazione del provvedimento impugnato si fonda sul richiamo alla Legge n. 287/1991, la quale si applica esclusivamente alle attività di somministrazione di cibi e bevande (art. 1, comma 1) ”. Lamenta, altresì, che, “ Posto che la norma invocata non è applicabile alla fattispecie, il provvedimento impugnato risulta del tutto immotivato, non essendo stati indicati i riferimenti normativi a supporto della sanzione adottata ”.
Anche la predetta censura è infondata.
Osserva, infatti, il Collegio che - in disparte il fatto che gli alberghi, in quanto esercizi pubblici che offrono anche servizio di ristorazione, rientrano senz’altro nell'ambito di applicazione della legge in questione per quanto riguarda la somministrazione di pasti e bevande, ossia che le norme della legge n. 287/1991, comprese quelle dell'art. 3, comma 7, si applicano anche agli alberghi, per quanto riguarda la parte della loro attività che riguarda la somministrazione di cibo e bevande e, comunque, la possibilità di applicare analogicamente l’art. 3, comma 7, della l. n. 287/1991 (anche) all’esercizio dell’attività turistico-recettiva e lato sensu commerciale esercitata dalla Società ricorrente - è principio consolidato in giurisprudenza che il requisito basilare e presupposto a ogni attività commerciale, qual è (anche) l’attività alberghiera esercitata dalla ricorrente, è la conformità urbanistico - edilizia dei locali deputati allo svolgimento dell’attività stessa (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, 05/12/2017, n. 5735), “ rispondendo ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato uno spazio, con la presenza dell’utenza, in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia (ex multis, da ultimo, Cons. Stato, V, 8 aprile 2024, n. 3182). Il legittimo esercizio di un’attività commerciale, insomma, postula, sia in sede di rilascio del titolo abilitativo che per l’intera durata del suo svolgimento, l’inziale e perdurante regolarità, sotto il profilo urbanistico-edilizio, dei locali in cui l’attività è espletata, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati atti di accertamento e/o provvedimenti repressivi di abusi edilizi (cfr. Cons. Stato, V, 8 aprile 2024, n. 3182, che richiama Cons. Stato, Sez. II, 27 luglio 2020 n. 4774; Id., Sez. III, 26 novembre 2018 n. 6661; Id., Sez. V, 17 luglio 2014 n. 3793) ” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 giugno 2024, n. 5616, cit.), come accaduto nella concreta fattispecie di causa e come puntualmente rappresentato nella adeguata motivazione del provvedimento impugnato. Peraltro, questo Tribunale ha affermato il principio ora enunciato, espressamente « precisando che “l’autorizzazione allo svolgimento di attività commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande, alberghiera e lato sensu ricettiva, presuppone e richiede come requisito principe una qualità giuridica, consistente nella legittimità urbanistica ed edilizia dell’immobile che ne forma oggetto in ossequio al disposto di cui all’art. 3, comma 7 della l. 25 agosto 1991 n. 287” (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 7.11.2017, N. 5215) » (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, 05/12/2017, n. 5735, cit.).
2.3. - Con la terza censura dei predetti motivi aggiunti del 10/12/2024, la Società ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato “ per la carenza dei presupposti per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio ”.
Anche la predetta censura è destituita di fondamento, alla stregua delle considerazioni già svolte sub paragrafo 1.2., rientrando il provvedimento impugnato nella categoria della c.d. revoca sanzionatoria o decadenza, a cui non si applicano gli artt. artt. 21 quinquies e nonies della Legge n. 241/990 (Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 giugno 2024, n. 5616, cit.).
3. - I secondi motivi aggiunti notificati e depositati in giudizio il 10/02/2025, con cui la Società ricorrente impugna il provvedimento prot. -OMISSIS- (recante in oggetto “ Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. -OMISSIS- per lavori di demolizione da eseguire al fabbricato sito in Gragnano alla via -OMISSIS- pratica assunta al prot. n. -OMISSIS- (cron. n. 110bis/2024) e successiva Comunicazione di Inizio Lavori prot. n. -OMISSIS- - Richiesta integrazione. ”), con il quale, con riferimento alla SCIA prot. -OMISSIS-, il Comune di Gragnano ha chiesto integrazioni documentali (tra cui l’“ Elaborato grafico con l'indicazione delle opere oggetto di demolizione/ripristino (planimetria generale, sezioni, prospetti) ”) e disposto, in attesa delle necessarie integrazioni, la sospensione della pratica, nonché i terzi motivi aggiunti notificati il 16/04/2025 e depositati in giudizio il 30/04/2025, con i quali la Società ricorrente impugna il provvedimento prot. -OMISSIS- (recante in oggetto “ Riscontro nota prot. n. -OMISSIS- - Richiesta integrazione. ”), con il quale, con riferimento alla SCIA prot. -OMISSIS-, il Comune di Gragnano ha comunicato che “ ai fini della corretta istruttoria della richiesta, come già comunicato con nota prot. n. -OMISSIS-si chiede di integrare la stessa con la seguente documentazione: Elaborato grafico con l'indicazione delle opere oggetto di demolizione/ripristino (planimetria generale, sezioni, prospetti), in quanto dalla tavola trasmessa con prot. n. -OMISSIS- non si evince quanto richiesto ” (con l’avvertimento che “ Trascorsi 30 gg. Dal ricevimento della presente, senza che siano pervenute le richieste integrazioni, la pratica è da intendersi respinta e sarà archiviata ”), sono diventati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, come già rilevato da questo Collegio nella pubblica udienza del 03/07/2025, in quanto, come rappresentato dalla stessa Società ricorrente nell’istanza di rinuncia alla domanda cautelare proposta con il terzo ricorso per motivi aggiunti, depositata in giudizio il 17/05/2025, “ A seguito delle integrazioni documentali trasmesse da Sag srl in data 11/04/2025, il Comune di Gragnano ha trasmesso la nota prot. -OMISSIS- con la quale ha comunicato che “in virtù delle verifiche effettuate, si può procedere alla continuazione delle attività in oggetto… ” (sicché la Società ricorrente non trarrebbe alcuna utilità concreta da un eventuale annullamento dei due sopra menzionati provvedimenti comunali del 04/02/2025 e del 12/03/2025, con i quali il Comune resistente aveva disposto la sospensione della SCIA prot. -OMISSIS-), oltre a rammentare “ che l'ottemperanza alle suddette Ordinanze di demolizione potrà ritenersi avvenuta solo a seguito della completa rimozione di tutte le opere abusive riscontrate nei provvedimenti che sarà attestata a seguito di sopralluogo tecnico da parte di quest'Ufficio a valle della Vs comunicazione di fine lavori; ” (circostanza che allo stato non si è verificata).
4. - Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso introduttivo del presente giudizio e i motivi aggiunti del 13/12/2024 vanno respinti, mentre i motivi aggiunti del 10/02/2025 e del 16/04/2025 vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
5. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della Società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo del presente giudizio e i motivi aggiunti del 13/12/2024 e dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti del 10/02/2025 e del 16/04/2025.
Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (Tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.