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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71/2022 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VINCETTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato C.F._2
in Reggio Emilia, via Gramsci n. 24, presso il difensore avv. VINCETTI CLAUDIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRA Controparte_1 P.IVA_1
UMBERTO, elettivamente domiciliato in BORGO GUAZZO 42 PARMA presso il difensore avv.
SERRA UMBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione In Via principale e di merito: Voglia dichiarare nulla e/o disporre l'annullamento delle delibere condominiali del sito in Parma Strada Garibaldi n.35 datata Controparte_2
16.6.2021 e 7.12.2021, per le motivazioni di cui in premessa. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza respinta, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, la decadenza, la prescrizione o come meglio della domanda ex adverso proposta ed in ogni caso rigettarla nel merito. Con condanna alle spese. Con condanna altresì di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 C.p.c., danni di cui si chiede la liquidazione d'ufficio”.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato 3.1.2022 e comproprietari di un'unità Parte_1 Parte_2
immobiliare ad uso negozio facente parte di (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1 anche il ), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Parma il Condominio, al fine CP_1 di sentir dichiarare la nullità o comunque l'annullamento delle delibere assunte dall'assemblea condominiale in data 16.6.2021 e 7.12.2021, previa sospensione della loro efficacia. A sostegno della loro pretesa gli attori deducevano che in data 5.11.2021 l'amministratore del li aveva CP_1
informati che il successivo 8.11.2021 si sarebbero svolti interventi urgenti alle fognature, mai deliberati dall'assemblea condominiale. A detta dell'amministratore, tali interventi si sarebbero resi necessari a seguito di un allagamento causato da un ammaloramento dello scarico fognario del CP_1
Soltanto in data 7.12.2021 l'amministratore aveva convocato l'assemblea condominiale per approvare uno dei due preventivi attinenti ai predetti lavori, nonostante le lavorazioni, pur prive di carattere di urgenza, fossero già state completate senza una previa delibera. Tanto premesso, gli attori facevano rilevare la nullità della delibera assembleare del 7.12.2021, avendo un oggetto impossibile, poiché i
Condomini avevano autorizzato la realizzazione di lavorazioni già effettuate e mai deliberate in precedenza, ed in quanto faceva riferimento ad una precedente delibera, adottata dall'assemblea in data
16.6.2021, anch'essa nulla. Ed infatti, anche la delibera del 16.6.2021 era affetta da nullità, poiché: il punto 3) dell'o.d.g. era genericamente formulato, non facendo alcun riferimento all'esecuzione di opere di manutenzione dell'impianto fognario, che del resto non erano state nemmeno deliberate;
mancava l'indicazione dei condomini consenzienti e dissenzienti coi relativi millesimi;
non era stato creato un fondo spese speciale per la realizzazione delle opere.
Con ordinanza del 4.5.2022, veniva rigettata l'istanza di sospensione delle deliberazioni e assegnato un termine per esperire la mediazione obbligatoria, nonché per sanare la nullità dell'atto di citazione, per vizio della vocatio in ius.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.10.2022 si costituiva nel presente giudizio il
, eccependo la decadenza dal diritto all'impugnazione delle delibere, nonché la cessazione CP_1
della materia del contendere, o comunque la carenza d'interesse ad agire degli attori, per avere l'assemblea condominiale ratificato gli interventi manutentivi in oggetto con la successiva deliberazione del 3.5.2022. Nel merito, la convenuta deduceva che il era stato interessato CP_1 da perdite dell'impianto di raccolta delle acque reflue, nel tratto sottostante il piano cantine. Per questa ragione, nel corso del 2021 l'assemblea condominiale aveva deliberato di effettuare indagini, all'esito delle quali si era ritenuto necessario rifare il tratto principale dell'impianto fognario che scarica nella pagina 2 di 7 fogna pubblica, tanto che l'assemblea del dicembre 2021 aveva deciso di realizzare l'intervento, affidando l'incarico all'impresa di fiducia del . CP_1
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale volesse rigettare le domande avanzate dagli attori o comunque dichiararne l'inammissibilità, l'improcedibilità, la decadenza o la prescrizione.
Istruita la causa tramite escussione testimoniale, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.02.2025, la stessa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Gli attori hanno agito al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o comunque di annullamento delle delibere condominiali adottate dall'assemblea in data 16.6.2021 e 7.12.2021 (v. docc. nn. 13 e 15, fascicolo attoreo).
In particolare, con riferimento alla deliberazione adottata dall'assemblea condominiale in data
16.6.2021, gli attori ne hanno contestato la nullità limitatamente al punto 3) dell'ordine del giorno, in quanto era genericamente formulato, non vi era alcun riferimento alla “esecuzione di opere di manutenzione” dell'impianto fognario ammalorato, mancava l'indicazione dei condomini consenzienti e dissenzienti coi relativi millesimi, nonché la costituzione del fondo di cui all'art. 1135, IV comma,
c.c.
Con riferimento, invece, alla deliberazione del 7.12.2021, con la quale l'assemblea condominiale aveva confermato l'esecuzione dei lavori necessari e non derogabili accennati, e affidato il relativo incarico alla ditta gli attori ne contestano la nullità per impossibilità materiale e giuridica CP_3 dell'oggetto, essendo i lavori già stati eseguiti dalla citata impresa a inizio novembre 2021(v. doc. 6 fascicolo parte attrice).
Tanto premesso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto il ha CP_1
approvato delibera successiva, datata 3.5.2022, che al punto 5 dell'ordine del giorno ha sostituito le delibere impugnate, così prevedendo: “si ratificano i lavori di ripristino/rifacimento della rete fognaria eseguiti tra il 16/12/2021 e 31/12/2021, così come da approvato preventivo della CP_4 CP_5
nell'assemblea del 7/12/29021. La presente ratifica è da valersi anche quale delibera di
[...]
approvazione dei lavori di ripristino/rifacimento della rete fognaria tutti necessari e non CP_4 derogabili” (v. doc. n.1 fascicolo parte attrice). L'effetto sanante e retroattivo è dato dal contenuto identico a quello oggetto delle delibere per cui è causa, essendo i medesimi gli argomenti deliberati dall'assemblea del Condominio e, di fatto, assenti le doglianze che hanno determinato gli attori a proporre impugnazione giudiziale, come accertato in separato giudizio, con sentenza passata in giudicato, che ha confermato la validità della delibera del maggio 2022 (v. doc. n. 19, fascicolo convenuto).
pagina 3 di 7 Giova evidenziare, infatti, che, secondo consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, si applica alla materia condominiale la regola dettata dall' art. 2377, 8° comma, c.c. per i giudizi di impugnativa contro le deliberazioni assembleari delle società per azioni, dovendosi ravvisare la
"sostituzione" cui fa riferimento la norma anche quando la deliberazione successiva (pur senza disporre formalmente la revoca della precedente impugnata) ha un contenuto incompatibile con quest'ultima. A parte il caso dell'incompatibilità oggettiva fra le due deliberazioni, la sostituzione rilevante va ravvisata, altresì, in quella in cui la nuova sia in tutto e per tutto uguale alla precedente, fuorché per le variazioni dettate dalla esplicita volontà di prevenire il vizio già denunciato. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente che la cessazione della materia del contendere sia ravvisabile laddove un provvedimento impugnato venga sostituito con una successiva delibera assembleare che si ponga in linea con le previsioni di legge in modo da far venir meno la situazione di contrasto tra le parti (v. Cass. Sent. n. 10847/2020).
In simili casi, al giudice adito non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, perdendo il potere di decidere la causa nel merito, perché è venuto meno l'interesse ad agire della parte impugnante. Non appare inutile precisare altresì che la cessazione della materia del contendere si verifica anche quando le delibere impugnate siano state sostituite con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137, c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione. Ed infatti, nel caso che ci occupa la delibera è stata assunta in data 3.5.2022, quindi in un momento successivo rispetto alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 3.1.2022, a nulla rilevando che l'atto di citazione fosse affetto da nullità per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7, c.p.c., poiché in virtù della previsione di cui all'art. 164, comma III, c.p.c., la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, che si producono sin dal momento della prima notificazione, essendo sufficiente che il giudice fissi una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
Si osserva altresì che la sostituzione della delibera impugnata, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, se da un lato determina la cessazione della materia del contendere, dall'altro non esonera il giudice dal compiere una valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, al fine di accertare l'eventuale fondatezza o infondatezza delle pretese avanzate dalla parte attrice per poter individuare il soggetto su cui debba gravare l'onere delle spese di lite. Pertanto, è necessario verificare se le domande attoree avrebbero trovato accoglimento.
A tal riguardo si osserva che, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi pagina 4 di 7 dell'art. 1137, c.c., mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Al di fuori di tale ipotesi deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'articolo 1137, c.c, ciò all'evidente fine di favorire la stabilità delle deliberazioni finché non vengano rimosse dal giudice ma entro precisi limiti temporali (v. Cass. S.U. sent. n. 9839/21; SU 4806/05).
Come accennato, gli attori lamentano la nullità della delibera del 16.6.2021 sulla scorta di tre ragioni: perché l'assemblea ha deliberato di effettuare una preventiva verifica tecnica per comprendere le ragioni del problema alle fognature e di procedere ad interventi necessari e non derogabili entro il mese di settembre, nonostante il punto numero 3 dell'ordine del giorno avesse un contenuto generico e non facesse riferimento alle lavorazioni (oggetto giuridicamente impossibile); perché non sono indicati i condomini consenzienti e dissenzienti coi relativi millesimi (assenza di volontà); perché non è stato previsto il fondo spese di cui all'art. 1135, comma IV, c.c.
In via del tutto assorbente, si rileva che i vizi allegati da parte attrice, quand'anche ritenuti esistenti, al più avrebbero comportato l'annullabilità della delibera, ma non certamente la sua nullità. Ed infatti, quand'anche l'assemblea avesse deliberato su di un tema non indicato all'ordine del giorno, ciò non avrebbe determinato l'impossibilità giuridica dell'oggetto, inteso nel senso di difetto assoluto di attribuzione, ma, al più, una violazione di legge. Ed infatti, l'attinenza di una deliberazione alle attribuzioni assembleari va apprezzata avendo riguardo alla corrispondenza della materia deliberata a quella attribuita dalla legge, ossia avendo riguardo all'esistenza del potere, e non al modo in cui il potere è esercitato. Tenuto conto che tra le competenze che la legge riserva all'assemblea condominiale vi è quella di deliberare le opere di manutenzione straordinaria ex art. 1135, c.c., laddove vi fosse una discrepanza tra l'ordine del giorno e il deliberato assembleare, comunque questo non comporterebbe un difetto assoluto di attribuzione dell'assemblea. Del pari, la mancata indicazione dei condomini dissenzienti, vizio che comunque non si riscontra, tenuto conto che nel verbale sono espressamente individuati i condomini presenti e i relativi millesimi, nonché il fatto che la delibera è stata assunta all'unanimità, non avrebbe potuto comportare la nullità della delibera, sub specie di assenza di volontà assembleare, che si sarebbe invece determinata laddove non si fosse nemmeno proceduto a votazione.
Ed infatti, la Suprema Corte ha precisato che risulta affetta da annullabilità la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (v. S.U. sent. n. 4806/2005). Né l'assemblea aveva alcun obbligo di pagina 5 di 7 istituire un fondo speciale per i lavori straordinari, in virtù della previsione di cui all'art. 1135, comma
I, num. 4, c.c., in quanto in quella sede l'assemblea si limitava a deliberare in questo senso: “si effettuerà una preventiva verifica tecnica per valutare se il problema è riconducibile alle vibrazioni provenienti dalla strada e quindi al traffico, tra cui traffico pesante autobus, stante anche la velocità sostenuta sempre sopra ai 50 Km/h. Verrà poi reperito preventivo per gli interventi, che sarà in seguito inviato ai sigg.ri condòmini. L'intervento è attività necessaria e non più derogabile, al fine di evitare il peggioramento dello stato dei luoghi e verrà pertanto effettuato entro il mese di settembre”. È di tutta evidenza che nessuna lavorazione di carattere straordinario è stata deliberata dall'assemblea in quella data, tanto che l'assemblea si limitava a sottolineare la necessità di intervenire urgentemente per eliminare il problema delle percolazioni provenienti dalle fognature, problema del quale all'epoca non era ancora nota la causa, cosicché non vi era necessità di istituire il fondo spese straordinarie.
Tanto premesso, per tutte le ragioni esposte, si rileva che, quand'anche la delibera di cui si discorre fosse affetta da vizi comportanti l'annullabilità della stessa, comunque gli attori, come tempestivamente eccepito dal sarebbero decaduti dalla facoltà di impugnare la delibera, essendo spirato il CP_1
termine di trenta giorni cui all'art. 1137, comma II, c.c., poiché la delibera è stata loro comunicata a mezzo pec in data 17.6.2021, mentre l'atto di citazione è stato notificato soltanto in data 3.1.2022.
Con riguardo, invece, al lamentato vizio di nullità della delibera condominiale del 7.12.2021 per impossibilità materiale o giuridica dell'oggetto, essendo i lavori – in tesi - già stati eseguiti dalla
[...]
a inizio novembre 2021, occorre precisare che il vizio di impossibilità materiale ricorre CP_6
quando l'oggetto della delibera impugnata non è concretamente attuabile mentre, nella impossibilità giuridica, come già precisato, rientra il travalicamento delle attribuzioni dell'assemblea condominiale.
Deve certamente escludersi che la delibera sia affetta da vizio di impossibilità giuridica, per le ragioni già espresse, ma nel caso che ci occupa non ricorre nemmeno il vizio di impossibilità materiale, non avendo parte attrice offerto prova del fatto che al momento dell'assunzione della delibera gli interventi sulla conduttura fognaria fossero già stati completati. Ed infatti, nulla prova che in data 8.11.2021 fosse già stata effettuata una prima verifica da parte dell'impresa , perché ciò non esclude che CP_3
dovessero essere compiuti successivi interventi, come del resto è stato chiarito nella successiva delibera assembleare del maggio 2022, nella quale si dà atto che i lavori sono stati eseguiti tra il 16.12.2021 e
31.12.2021 (v. doc. n. 3, fascicolo attoreo). Peraltro, il ha tempestivamente contestato la CP_1 circostanza dedotta dagli attori, allegando altresì che l'intervento dell'impresa del 8 CP_3
novembre si era reso necessario perché vi era stato un allagamento in un'altra cantina del CP_1
e che in quella sede si è provveduto soltanto ad effettuare uno scavo per comprendere le cause della perdita, rinviando l'intervento ad un momento successivo rispetto all'approvazione del preventivo.
pagina 6 di 7 Si aggiunga che non rende la delibera affetta da impossibilità dell'oggetto nemmeno il fatto che all'ordine del giorno vi fosse la discussione e delibera “in merito alla ditta alla quale affidare gli interventi straordinari già deliberati riconducibili alla fognatura condominiale esistente”. Ed infatti, in quella sede i condomini hanno avuto la possibilità di esaminare il preventivo redatto dall'impresa, approvandolo, dando quindi il proprio assenso alla realizzazione dei lavori ivi indicati, decisione che non può essere oggetto di sindacato del giudice, rientrando tra le prerogative assembleari.
Da ultimo, si osserva che difetta anche l'interesse di parte attrice a far dichiarare l'invalidità delle predette delibere, tenuto conto che gli interventi di riparazione del condotto fognario sono già stati integralmente eseguiti e non è certamente ipotizzabile una rimessione in pristino dei luoghi.
Pertanto, la domanda di parte attrice si appalesava, per le ragioni di cui sopra, infondata, cosicché le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, gravano su parte attrice e sono liquidate in euro 7.616,00 secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.
Non merita invece accoglimento la domanda di parte convenuta atta ad ottenere un risarcimento del danno ex art. 96, c.p.c., non essendo stata la difesa di parte attrice connotata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 71/2022, introdotta da e Pt_1
nei confronti di , così provvede: Parte_2 Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna e a rifondere a le spese di lite del Pt_1 Parte_2 Controparte_1
presente giudizio, liquidate in euro 7.616,00, oltre IVA, se e in quanto dovuta, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Parma, 9 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71/2022 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VINCETTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato C.F._2
in Reggio Emilia, via Gramsci n. 24, presso il difensore avv. VINCETTI CLAUDIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRA Controparte_1 P.IVA_1
UMBERTO, elettivamente domiciliato in BORGO GUAZZO 42 PARMA presso il difensore avv.
SERRA UMBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione In Via principale e di merito: Voglia dichiarare nulla e/o disporre l'annullamento delle delibere condominiali del sito in Parma Strada Garibaldi n.35 datata Controparte_2
16.6.2021 e 7.12.2021, per le motivazioni di cui in premessa. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza respinta, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, la decadenza, la prescrizione o come meglio della domanda ex adverso proposta ed in ogni caso rigettarla nel merito. Con condanna alle spese. Con condanna altresì di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 C.p.c., danni di cui si chiede la liquidazione d'ufficio”.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato 3.1.2022 e comproprietari di un'unità Parte_1 Parte_2
immobiliare ad uso negozio facente parte di (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1 anche il ), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Parma il Condominio, al fine CP_1 di sentir dichiarare la nullità o comunque l'annullamento delle delibere assunte dall'assemblea condominiale in data 16.6.2021 e 7.12.2021, previa sospensione della loro efficacia. A sostegno della loro pretesa gli attori deducevano che in data 5.11.2021 l'amministratore del li aveva CP_1
informati che il successivo 8.11.2021 si sarebbero svolti interventi urgenti alle fognature, mai deliberati dall'assemblea condominiale. A detta dell'amministratore, tali interventi si sarebbero resi necessari a seguito di un allagamento causato da un ammaloramento dello scarico fognario del CP_1
Soltanto in data 7.12.2021 l'amministratore aveva convocato l'assemblea condominiale per approvare uno dei due preventivi attinenti ai predetti lavori, nonostante le lavorazioni, pur prive di carattere di urgenza, fossero già state completate senza una previa delibera. Tanto premesso, gli attori facevano rilevare la nullità della delibera assembleare del 7.12.2021, avendo un oggetto impossibile, poiché i
Condomini avevano autorizzato la realizzazione di lavorazioni già effettuate e mai deliberate in precedenza, ed in quanto faceva riferimento ad una precedente delibera, adottata dall'assemblea in data
16.6.2021, anch'essa nulla. Ed infatti, anche la delibera del 16.6.2021 era affetta da nullità, poiché: il punto 3) dell'o.d.g. era genericamente formulato, non facendo alcun riferimento all'esecuzione di opere di manutenzione dell'impianto fognario, che del resto non erano state nemmeno deliberate;
mancava l'indicazione dei condomini consenzienti e dissenzienti coi relativi millesimi;
non era stato creato un fondo spese speciale per la realizzazione delle opere.
Con ordinanza del 4.5.2022, veniva rigettata l'istanza di sospensione delle deliberazioni e assegnato un termine per esperire la mediazione obbligatoria, nonché per sanare la nullità dell'atto di citazione, per vizio della vocatio in ius.
Con comparsa di risposta depositata in data 14.10.2022 si costituiva nel presente giudizio il
, eccependo la decadenza dal diritto all'impugnazione delle delibere, nonché la cessazione CP_1
della materia del contendere, o comunque la carenza d'interesse ad agire degli attori, per avere l'assemblea condominiale ratificato gli interventi manutentivi in oggetto con la successiva deliberazione del 3.5.2022. Nel merito, la convenuta deduceva che il era stato interessato CP_1 da perdite dell'impianto di raccolta delle acque reflue, nel tratto sottostante il piano cantine. Per questa ragione, nel corso del 2021 l'assemblea condominiale aveva deliberato di effettuare indagini, all'esito delle quali si era ritenuto necessario rifare il tratto principale dell'impianto fognario che scarica nella pagina 2 di 7 fogna pubblica, tanto che l'assemblea del dicembre 2021 aveva deciso di realizzare l'intervento, affidando l'incarico all'impresa di fiducia del . CP_1
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale volesse rigettare le domande avanzate dagli attori o comunque dichiararne l'inammissibilità, l'improcedibilità, la decadenza o la prescrizione.
Istruita la causa tramite escussione testimoniale, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.02.2025, la stessa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Gli attori hanno agito al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o comunque di annullamento delle delibere condominiali adottate dall'assemblea in data 16.6.2021 e 7.12.2021 (v. docc. nn. 13 e 15, fascicolo attoreo).
In particolare, con riferimento alla deliberazione adottata dall'assemblea condominiale in data
16.6.2021, gli attori ne hanno contestato la nullità limitatamente al punto 3) dell'ordine del giorno, in quanto era genericamente formulato, non vi era alcun riferimento alla “esecuzione di opere di manutenzione” dell'impianto fognario ammalorato, mancava l'indicazione dei condomini consenzienti e dissenzienti coi relativi millesimi, nonché la costituzione del fondo di cui all'art. 1135, IV comma,
c.c.
Con riferimento, invece, alla deliberazione del 7.12.2021, con la quale l'assemblea condominiale aveva confermato l'esecuzione dei lavori necessari e non derogabili accennati, e affidato il relativo incarico alla ditta gli attori ne contestano la nullità per impossibilità materiale e giuridica CP_3 dell'oggetto, essendo i lavori già stati eseguiti dalla citata impresa a inizio novembre 2021(v. doc. 6 fascicolo parte attrice).
Tanto premesso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto il ha CP_1
approvato delibera successiva, datata 3.5.2022, che al punto 5 dell'ordine del giorno ha sostituito le delibere impugnate, così prevedendo: “si ratificano i lavori di ripristino/rifacimento della rete fognaria eseguiti tra il 16/12/2021 e 31/12/2021, così come da approvato preventivo della CP_4 CP_5
nell'assemblea del 7/12/29021. La presente ratifica è da valersi anche quale delibera di
[...]
approvazione dei lavori di ripristino/rifacimento della rete fognaria tutti necessari e non CP_4 derogabili” (v. doc. n.1 fascicolo parte attrice). L'effetto sanante e retroattivo è dato dal contenuto identico a quello oggetto delle delibere per cui è causa, essendo i medesimi gli argomenti deliberati dall'assemblea del Condominio e, di fatto, assenti le doglianze che hanno determinato gli attori a proporre impugnazione giudiziale, come accertato in separato giudizio, con sentenza passata in giudicato, che ha confermato la validità della delibera del maggio 2022 (v. doc. n. 19, fascicolo convenuto).
pagina 3 di 7 Giova evidenziare, infatti, che, secondo consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, si applica alla materia condominiale la regola dettata dall' art. 2377, 8° comma, c.c. per i giudizi di impugnativa contro le deliberazioni assembleari delle società per azioni, dovendosi ravvisare la
"sostituzione" cui fa riferimento la norma anche quando la deliberazione successiva (pur senza disporre formalmente la revoca della precedente impugnata) ha un contenuto incompatibile con quest'ultima. A parte il caso dell'incompatibilità oggettiva fra le due deliberazioni, la sostituzione rilevante va ravvisata, altresì, in quella in cui la nuova sia in tutto e per tutto uguale alla precedente, fuorché per le variazioni dettate dalla esplicita volontà di prevenire il vizio già denunciato. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente che la cessazione della materia del contendere sia ravvisabile laddove un provvedimento impugnato venga sostituito con una successiva delibera assembleare che si ponga in linea con le previsioni di legge in modo da far venir meno la situazione di contrasto tra le parti (v. Cass. Sent. n. 10847/2020).
In simili casi, al giudice adito non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, perdendo il potere di decidere la causa nel merito, perché è venuto meno l'interesse ad agire della parte impugnante. Non appare inutile precisare altresì che la cessazione della materia del contendere si verifica anche quando le delibere impugnate siano state sostituite con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137, c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione. Ed infatti, nel caso che ci occupa la delibera è stata assunta in data 3.5.2022, quindi in un momento successivo rispetto alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 3.1.2022, a nulla rilevando che l'atto di citazione fosse affetto da nullità per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7, c.p.c., poiché in virtù della previsione di cui all'art. 164, comma III, c.p.c., la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, che si producono sin dal momento della prima notificazione, essendo sufficiente che il giudice fissi una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
Si osserva altresì che la sostituzione della delibera impugnata, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, se da un lato determina la cessazione della materia del contendere, dall'altro non esonera il giudice dal compiere una valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, al fine di accertare l'eventuale fondatezza o infondatezza delle pretese avanzate dalla parte attrice per poter individuare il soggetto su cui debba gravare l'onere delle spese di lite. Pertanto, è necessario verificare se le domande attoree avrebbero trovato accoglimento.
A tal riguardo si osserva che, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi pagina 4 di 7 dell'art. 1137, c.c., mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Al di fuori di tale ipotesi deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'articolo 1137, c.c, ciò all'evidente fine di favorire la stabilità delle deliberazioni finché non vengano rimosse dal giudice ma entro precisi limiti temporali (v. Cass. S.U. sent. n. 9839/21; SU 4806/05).
Come accennato, gli attori lamentano la nullità della delibera del 16.6.2021 sulla scorta di tre ragioni: perché l'assemblea ha deliberato di effettuare una preventiva verifica tecnica per comprendere le ragioni del problema alle fognature e di procedere ad interventi necessari e non derogabili entro il mese di settembre, nonostante il punto numero 3 dell'ordine del giorno avesse un contenuto generico e non facesse riferimento alle lavorazioni (oggetto giuridicamente impossibile); perché non sono indicati i condomini consenzienti e dissenzienti coi relativi millesimi (assenza di volontà); perché non è stato previsto il fondo spese di cui all'art. 1135, comma IV, c.c.
In via del tutto assorbente, si rileva che i vizi allegati da parte attrice, quand'anche ritenuti esistenti, al più avrebbero comportato l'annullabilità della delibera, ma non certamente la sua nullità. Ed infatti, quand'anche l'assemblea avesse deliberato su di un tema non indicato all'ordine del giorno, ciò non avrebbe determinato l'impossibilità giuridica dell'oggetto, inteso nel senso di difetto assoluto di attribuzione, ma, al più, una violazione di legge. Ed infatti, l'attinenza di una deliberazione alle attribuzioni assembleari va apprezzata avendo riguardo alla corrispondenza della materia deliberata a quella attribuita dalla legge, ossia avendo riguardo all'esistenza del potere, e non al modo in cui il potere è esercitato. Tenuto conto che tra le competenze che la legge riserva all'assemblea condominiale vi è quella di deliberare le opere di manutenzione straordinaria ex art. 1135, c.c., laddove vi fosse una discrepanza tra l'ordine del giorno e il deliberato assembleare, comunque questo non comporterebbe un difetto assoluto di attribuzione dell'assemblea. Del pari, la mancata indicazione dei condomini dissenzienti, vizio che comunque non si riscontra, tenuto conto che nel verbale sono espressamente individuati i condomini presenti e i relativi millesimi, nonché il fatto che la delibera è stata assunta all'unanimità, non avrebbe potuto comportare la nullità della delibera, sub specie di assenza di volontà assembleare, che si sarebbe invece determinata laddove non si fosse nemmeno proceduto a votazione.
Ed infatti, la Suprema Corte ha precisato che risulta affetta da annullabilità la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (v. S.U. sent. n. 4806/2005). Né l'assemblea aveva alcun obbligo di pagina 5 di 7 istituire un fondo speciale per i lavori straordinari, in virtù della previsione di cui all'art. 1135, comma
I, num. 4, c.c., in quanto in quella sede l'assemblea si limitava a deliberare in questo senso: “si effettuerà una preventiva verifica tecnica per valutare se il problema è riconducibile alle vibrazioni provenienti dalla strada e quindi al traffico, tra cui traffico pesante autobus, stante anche la velocità sostenuta sempre sopra ai 50 Km/h. Verrà poi reperito preventivo per gli interventi, che sarà in seguito inviato ai sigg.ri condòmini. L'intervento è attività necessaria e non più derogabile, al fine di evitare il peggioramento dello stato dei luoghi e verrà pertanto effettuato entro il mese di settembre”. È di tutta evidenza che nessuna lavorazione di carattere straordinario è stata deliberata dall'assemblea in quella data, tanto che l'assemblea si limitava a sottolineare la necessità di intervenire urgentemente per eliminare il problema delle percolazioni provenienti dalle fognature, problema del quale all'epoca non era ancora nota la causa, cosicché non vi era necessità di istituire il fondo spese straordinarie.
Tanto premesso, per tutte le ragioni esposte, si rileva che, quand'anche la delibera di cui si discorre fosse affetta da vizi comportanti l'annullabilità della stessa, comunque gli attori, come tempestivamente eccepito dal sarebbero decaduti dalla facoltà di impugnare la delibera, essendo spirato il CP_1
termine di trenta giorni cui all'art. 1137, comma II, c.c., poiché la delibera è stata loro comunicata a mezzo pec in data 17.6.2021, mentre l'atto di citazione è stato notificato soltanto in data 3.1.2022.
Con riguardo, invece, al lamentato vizio di nullità della delibera condominiale del 7.12.2021 per impossibilità materiale o giuridica dell'oggetto, essendo i lavori – in tesi - già stati eseguiti dalla
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a inizio novembre 2021, occorre precisare che il vizio di impossibilità materiale ricorre CP_6
quando l'oggetto della delibera impugnata non è concretamente attuabile mentre, nella impossibilità giuridica, come già precisato, rientra il travalicamento delle attribuzioni dell'assemblea condominiale.
Deve certamente escludersi che la delibera sia affetta da vizio di impossibilità giuridica, per le ragioni già espresse, ma nel caso che ci occupa non ricorre nemmeno il vizio di impossibilità materiale, non avendo parte attrice offerto prova del fatto che al momento dell'assunzione della delibera gli interventi sulla conduttura fognaria fossero già stati completati. Ed infatti, nulla prova che in data 8.11.2021 fosse già stata effettuata una prima verifica da parte dell'impresa , perché ciò non esclude che CP_3
dovessero essere compiuti successivi interventi, come del resto è stato chiarito nella successiva delibera assembleare del maggio 2022, nella quale si dà atto che i lavori sono stati eseguiti tra il 16.12.2021 e
31.12.2021 (v. doc. n. 3, fascicolo attoreo). Peraltro, il ha tempestivamente contestato la CP_1 circostanza dedotta dagli attori, allegando altresì che l'intervento dell'impresa del 8 CP_3
novembre si era reso necessario perché vi era stato un allagamento in un'altra cantina del CP_1
e che in quella sede si è provveduto soltanto ad effettuare uno scavo per comprendere le cause della perdita, rinviando l'intervento ad un momento successivo rispetto all'approvazione del preventivo.
pagina 6 di 7 Si aggiunga che non rende la delibera affetta da impossibilità dell'oggetto nemmeno il fatto che all'ordine del giorno vi fosse la discussione e delibera “in merito alla ditta alla quale affidare gli interventi straordinari già deliberati riconducibili alla fognatura condominiale esistente”. Ed infatti, in quella sede i condomini hanno avuto la possibilità di esaminare il preventivo redatto dall'impresa, approvandolo, dando quindi il proprio assenso alla realizzazione dei lavori ivi indicati, decisione che non può essere oggetto di sindacato del giudice, rientrando tra le prerogative assembleari.
Da ultimo, si osserva che difetta anche l'interesse di parte attrice a far dichiarare l'invalidità delle predette delibere, tenuto conto che gli interventi di riparazione del condotto fognario sono già stati integralmente eseguiti e non è certamente ipotizzabile una rimessione in pristino dei luoghi.
Pertanto, la domanda di parte attrice si appalesava, per le ragioni di cui sopra, infondata, cosicché le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, gravano su parte attrice e sono liquidate in euro 7.616,00 secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.
Non merita invece accoglimento la domanda di parte convenuta atta ad ottenere un risarcimento del danno ex art. 96, c.p.c., non essendo stata la difesa di parte attrice connotata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 71/2022, introdotta da e Pt_1
nei confronti di , così provvede: Parte_2 Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna e a rifondere a le spese di lite del Pt_1 Parte_2 Controparte_1
presente giudizio, liquidate in euro 7.616,00, oltre IVA, se e in quanto dovuta, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Parma, 9 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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