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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 4084/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Locri in Parte_1 C.F._1 via Don Vittorio n. 75, presso lo studio dell'avv.to Antonio MEDIATI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato nell'Agenzia di Locri, via Matteotti n. 48, con l'avv.to Lilia BONICIOLI, CP_1
giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, Persona_1
pec: t;
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CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 30.11.2023, Parte_1
ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui
[...]
Pag. 1 a 6 all'art. 12 l. n. 118/1971, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott.ssa
, in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto. Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'indeterminatezza e l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente è affetta da patologie che comportano un'invalidità pari al 88%, ed ha pertanto escluso che l'istante presenti una totale inabilità lavorativa, per come già emerso in sede amministrativa.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU con riferimento alle patologie lamentate ed ai codici attribuiti.
In particolare, la parte ricorrente lamenta che le risposte alle osservazioni rassegnate ex art. 195 c.p.c. non sono esaustive, che non sono state valutate alcune patologie, tra le quali quelle agli arti inferiori, la maculopatia e la retinopatia ipertensiva di secondo grado in entrambi gli occhi, e che le condizioni cliniche hanno subito un peggioramento come da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
Pag. 2 a 6 specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118/1971 la concessione della pensione de qua è subordinata all'accertamento di una totale inabilità lavorativa, oltre che al soddisfacimento di precisi requisiti di natura economica.
Questo giudicante, alla luce delle suddette contestazioni, nonché tenuto conto della documentazione medica sopravvenuta, (ovvero: referto pancolonscopia e polipectomia del
20.11.2023 rilasciato dall'Ospedale Humanitas di Milano e referto RM bacino del 04.11.2023 rilasciato dallo Studio Radiologico di Siderno), ha ritenuto opportuno disporre la rinnovazione delle operazioni peritali e, con ordinanza del 28.07.2024, ha nominato all'uopo il dott. il quale ha ritualmente accettato l'incarico ed ha depositato il Persona_3
proprio elaborato in data 07.03.2025.
Inoltre, a seguito di istanza depositata dalla parte ricorrente in data 21.10.2024, è stato acquisito, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., referto elettromiografia del 10.10.2024 rilasciato dallo studio radiologico di Siderno.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente, ha chiesto ulteriori visite specialistiche, quali la visita oculistica, di cui al referto del 16.05.2024, e la visita cardiologica con ecg-eco e classe
NYHA di cui al referto del 20.11.2024. All'esito di tali indagini diagnostiche, ha accertato la presenza di uno stato invalidante nella misura del 87%, con decorrenza da aprile 2023, data della visita peritale eseguita in fase di ATPO.
Il CTU ha, pertanto, formulato la seguente diagnosi: “-diabete mellito tipo 2 “45 %”, cod. 9309 (v.n. 41/50 %); -ipertensione arteriosa in ii classe nyha “45 %”, cod. anal 6442
(v.n. 41/50 %); -lieve deficit visivo bilaterale “10 %”, cod. anal. 5031 (v.n. 10 %); -tiroidite di hashimoto 11 % cod. anal. 9322 (v.n. 11 %); -asma bronchiale “30”, cod. 6003; - spondiloartrosi “25%”, cod. 7009 (v.n. 21/30 %)”. Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “A queste conclusioni, lo scrivente C.T.U. è arrivato avvalendosi sia dall'esame obiettivo effettuato in sede di visita medico-legale, sia dall'esito degli accertamenti specialistici fatti eseguire e sia dalla disamina della documentazione sanitaria allegata al fascicolo. A tale riguardo, si precisa che per esame obiettivo s'intende il rilievo di tutto ciò che è possibile valutare sia attraverso le manovre
Pag. 3 a 6 semeiologiche previste e sia da una corretta analisi clinico-medica. Inoltre si fa presente che le patologie riportate sono quelle riscontrate dalla visita peritale nonché dalla disamina della documentazione sanitaria. Pertanto si conclude affermando che la signora Parte_1
è persona affetta da uno stato invalidante quantificabile nella misura massima dell'ottantasette per cento (87 %) e con decorrenza dello stato invalidante, dal mese di aprile anno 2023, epoca in cui la perizianda veniva sottoposta a visita dalla C.T.U. Dott.ssa
e riscontrata affetta da uno stato invalidante quantificato nella Persona_4 misura dell'ottantotto per cento”.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. non oggetto Persona_3
di osservazioni ex art. 195 c.p.c., si evince agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, ha richiesto approfondimenti diagnostici, sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente e proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali, operando, infine, il calcolo riduzionistico.
La parte ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU solo con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 28.03.2025, ed ha in tale sede lamentato l'omessa inclusione nel calcolo dell'invalidità delle patologie a carico degli arti inferiori, delle patologie oculari, quali la maculopatia e la retinopatia ipertensiva e della tiroidite, nonché
l'erroneità del codice attribuito al diabete mellito;
pertanto, ha chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali.
Tali asserzioni, tuttavia, non possono essere condivise.
In particolare, quanto alle patologie oculari, i referti invocati dalla parte ricorrente certificano l'esistenza di retinopatia ipertensiva di II° con maculopatia tradizionale in entrambi gli occhi, VNOD 6/10 e VNOS 5/10 (referto del 5.11.2024), e dunque appare corretta l'attribuzione del codice 5031, rubricato “perdite del visus mono e binoculari” e la relativa percentuale di invalidità; quanto al diabete, il codice 9309 afferisce al “diabete mellito tipo
1° e 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III)”,comprensivo, pertanto, delle complicazioni dallo stesso cagionate, con la conseguenza che il codice chiesto dalla parte ricorrente, 9311, concernente “diabete mellito da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (classe IV)”, riguarda ben altre patologie, non oggetto di diagnosi.
Pag. 4 a 6 I referti allegati, tra cui la visita specialistica chiesta dallo stesso CTU, hanno attestato l'esistenza di differenti patologie, ovvero “retinopatia ipertensiva” e “maculopatia tradizionale” e sono state valutate dal consulente dell'ufficio tenendo conto del quadro patologico complessivo. Ad analoghe valutazioni si può giungere riguardo alle patologie agli arti inferiori, rispetto alle quali la parte ricorrente ha allegato referti risalenti nel tempo (anni
2014 e 2018), un referto di visita fisiatrica del 14.2.2022, con il quale è stata prescritta idonea terapia, anche farmacologica, finalizzata al miglioramento della sintomatologia, nonché referto RM bacino del 14.11.2023 che riporta l'esistenza di “(…) piccoli osteofiti marginali
e sfumato edema delle superfici articolari contrapposte (…)piccola herniation pit della porzione antero-laterale del cono femorale sinistro (…) concludendo che “non si rilevano altre alterazioni di segnale a carico del distretto anatomico esaminato. Non significativo versamento intra-articolare coxo femorale bilaterale”. L'attribuzione effettuata dal consulente dell'ufficio appare quindi pertinente e corretta. Inoltre, la patologia tiroidea è stata debitamente valutata e correttamente rubricata: “tiroidite di Hashimoto 11 % cod. anal. 9322
(v.n. 11 %)”.
Le contestazioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
Pag. 5 a 6 Ed invero, il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie della perizianda, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico. Pertanto, la consulenza non è affetta da nessun vizio procedimentale e ritiene il Giudicante di approvare le motivate conclusioni formulate dal consulente.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separati CP_1
decreti.
Locri, 27.04.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 6