TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3130/2022
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3130/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per l'avv. VISCONTE ADELCHI Parte_1
Per l'avv. BATTISTI ENRICO, oggi sostituito dall'avv. ROSALIA BARONE CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: parte attrice: come da note di conclusione depositate l'11.3.2025 parte convenuta: come da note di conclusione depositate il 12.3.2025
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Quindi al termine della camera di consiglio, allontanatisi i procuratori delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3130/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCONTE Parte_1 C.F._1
ADELCHI del foro di PISA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTISTI ENRICO del foro di CP_2 P.IVA_1
FIRENZE
Avente ad oggetto: responsabilità ex art 2051 c.c.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede ovvero
parte attrice: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in persona del legale rappresentante e/o del presidente del C.d.A. protempore, CP_2 per omessa manutenzione del tratto di strada della Via del Littorale all'altezza della progressiva del Km VI+300, loc.tà Cala del Leone, in quel di EL (LI) in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannarla ex art. 2051 cod. civ. e/o in subordine ex art. 2043 cod. civ. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per € 34.278,65 di cui:
€ 18.940 per danno biologico;
€ 9.918,75 per invalidità temporanea;
€ 4.327,90 per spese mediche
€ 1.092 per spese di Ctu (doc. a) e Ctp (doc. b)-
Con vittoria di spese e competenze professionali.
parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto;
pagina 2 di 5 nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta responsabile, accertare e dichiarare il Controparte_2 concorso di colpa del Sig. nella causazione dell'evento, ex art. 1227 c.c. e, Parte_1 correlativamente, ridurre l'entità del danno riconosciuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1 confronti dell' che lo stesso ritiene responsabile del sinistro occorsogli in data 17 maggio 2021, CP_1
alle ore 18,20 circa, sulla Via del Littorale in loc.tà Cala del Leone-EL (LI), all'altezza del
Km VI+300.
Il teste sentito alla udienza del 9.1.2024, ha riferito di essere stato chiamato il giorno Testimone_1 dell'incidente dall'odierno attore, che è un suo amico, che lo avvisò di essere caduto, di stare aspettando l'ambulanza e gli chiese di recarsi sul luogo del sinistro, che indicò essere prima della Cala del Leone, venendo da Livorno, per prendere in consegna la sua bicicletta incidentata. Ha altresì riferito che giunto sul luogo trovò una persona, che non conosceva, che teneva la bicicletta, che gli riferì di avere visto una persona volare con la bicicletta indicandogli il punto in cui aveva visto il ciclista sbattere ed andare per aria, che corrisponde a quello che si vede nella foto n. 1 depositata da parte attrice e che è stata mostrata al teste.
La teste sentita alla medesima udienza, ha dichiarato di avere assisto al fatto per cui è Testimone_2
causa, vedendo il ciclista andare a sbattere contro degli arbusti che sporgevano oltre il guard-rail. Ha altresì riferito di avere visto un cespuglio, posto sul lato destro del ciclista, simile a quelli visibili nelle foto che le sono state mostrate (prodotte come doc. da 6 a 12 da parte attrice in allegato alla memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), muoversi a causa del vento e andare a colpire la bicicletta.
Parte attrice ha così descritto la causa del sinistro: “il velocipide condotto dall'istante, a causa di un dissestamento del manto stradale, scartava improvvisamente a destra finendo la corsa su una serie di rami ed arbusti sporgenti oltre il guardrail, corrente lungo la strada, con conseguente caduta rovinosa
a terra dell'attore” (vedi pag. 1 dell'atto di citazione).
Lo stesso ha asserito conseguentemente che l' dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno CP_1
derivatogli dal fatto sopra descritto ex art. 2051 c.c. quale custode della strada, per avere omesso di vigilare affinché non sorgessero situazioni di pericolo per gli utenti della strada, e non avere effettuato una corretta manutenzione della sede stradale e della banchina in questione, andando dopo la denuncia del sinistro ad effettuare il taglio dei rami e degli arbusti che si propendevano oltre il guardrail ad evidente dimostrazione della pericolosità dello stato dei luoghi.
Occorre ricordare, alla luce della più recente giurisprudenza della terza sezione civile della Suprema
Corte, a partire dalle sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn.2480 e 2481 (vedi anche la coeva Cass.
pagina 3 di 5 n.2477/2018 e le successive Cass. n.27724/2018, Cass. n.4588/2022, Cass.SU 20943/2022, Cass.. n.
11152/2023) che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. si sono consolidati, tra gli altri, i seguenti principi di diritto:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso".
Nel caso di specie non è emersa quale sia stata la causa della caduta occorsa all'attore.
Lo stesso ha allegato che “a causa di un dissestamento del manto stradale, scartava improvvisamente a destra finendo la corsa su una serie di rami ed arbusti sporgenti oltre il guardrail” e dunque ha imputato la causa della sua caduta alla presenza di un dissesto, cioè di una anomalia della strada che lo avrebbe fatto scartare verso destra facendolo finire contro rami e arbusti sporgenti oltre il guardrail, che vengono dunque individuati non come la causa del sinistro ma unicamente come il luogo ove l'attore è andato a sbattere dopo avere perso il controllo della bicicletta per la presenza di anomalie sulla sede stradale.
Dalle fotografie prodotte dallo stesso attore non emerge alcuna anomalia della sede stradale che abbia potuto comportare una deviazione verso destra del veicolo dell'attore e del resto i testi escussi non hanno riferito di alcun dissesto della sede stradale.
Anzi la teste diversamente da quanto allegato dallo stesso attore, ha riferito di avere Testimone_2
visto un cespuglio, posto sul lato destro del ciclista muoversi a causa del vento e andare a colpire la bicicletta, così individuando una diversa causa della caduta rispetto a quella indicata dall'attore.
Alla luce della istruttoria svolta non può dirsi quindi che sia risultato provato quanto allegato da parte attrice e cioè che la caduta di cui fu vittima sia stata provocata dal dissesto della carreggiata.
In assenza di tale prova la domanda per ciò solo non può essere accolta. Infatti ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si pagina 4 di 5 collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760; Cass. 18 dicembre 2024 n. 33129). In quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto illecito. Pertanto, «in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode» (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986; Cass. 33129/2024 cit.).
Ne consegue quindi che la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del numero e delle questioni affrontate e dalla attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da e lo condanna a rimborsare all le spese di Parte_1 CP_2
lite, che si liquidano in € 900,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Livorno, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3130/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per l'avv. VISCONTE ADELCHI Parte_1
Per l'avv. BATTISTI ENRICO, oggi sostituito dall'avv. ROSALIA BARONE CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: parte attrice: come da note di conclusione depositate l'11.3.2025 parte convenuta: come da note di conclusione depositate il 12.3.2025
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Quindi al termine della camera di consiglio, allontanatisi i procuratori delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3130/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCONTE Parte_1 C.F._1
ADELCHI del foro di PISA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTISTI ENRICO del foro di CP_2 P.IVA_1
FIRENZE
Avente ad oggetto: responsabilità ex art 2051 c.c.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede ovvero
parte attrice: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in persona del legale rappresentante e/o del presidente del C.d.A. protempore, CP_2 per omessa manutenzione del tratto di strada della Via del Littorale all'altezza della progressiva del Km VI+300, loc.tà Cala del Leone, in quel di EL (LI) in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannarla ex art. 2051 cod. civ. e/o in subordine ex art. 2043 cod. civ. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per € 34.278,65 di cui:
€ 18.940 per danno biologico;
€ 9.918,75 per invalidità temporanea;
€ 4.327,90 per spese mediche
€ 1.092 per spese di Ctu (doc. a) e Ctp (doc. b)-
Con vittoria di spese e competenze professionali.
parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto;
pagina 2 di 5 nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta responsabile, accertare e dichiarare il Controparte_2 concorso di colpa del Sig. nella causazione dell'evento, ex art. 1227 c.c. e, Parte_1 correlativamente, ridurre l'entità del danno riconosciuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1 confronti dell' che lo stesso ritiene responsabile del sinistro occorsogli in data 17 maggio 2021, CP_1
alle ore 18,20 circa, sulla Via del Littorale in loc.tà Cala del Leone-EL (LI), all'altezza del
Km VI+300.
Il teste sentito alla udienza del 9.1.2024, ha riferito di essere stato chiamato il giorno Testimone_1 dell'incidente dall'odierno attore, che è un suo amico, che lo avvisò di essere caduto, di stare aspettando l'ambulanza e gli chiese di recarsi sul luogo del sinistro, che indicò essere prima della Cala del Leone, venendo da Livorno, per prendere in consegna la sua bicicletta incidentata. Ha altresì riferito che giunto sul luogo trovò una persona, che non conosceva, che teneva la bicicletta, che gli riferì di avere visto una persona volare con la bicicletta indicandogli il punto in cui aveva visto il ciclista sbattere ed andare per aria, che corrisponde a quello che si vede nella foto n. 1 depositata da parte attrice e che è stata mostrata al teste.
La teste sentita alla medesima udienza, ha dichiarato di avere assisto al fatto per cui è Testimone_2
causa, vedendo il ciclista andare a sbattere contro degli arbusti che sporgevano oltre il guard-rail. Ha altresì riferito di avere visto un cespuglio, posto sul lato destro del ciclista, simile a quelli visibili nelle foto che le sono state mostrate (prodotte come doc. da 6 a 12 da parte attrice in allegato alla memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), muoversi a causa del vento e andare a colpire la bicicletta.
Parte attrice ha così descritto la causa del sinistro: “il velocipide condotto dall'istante, a causa di un dissestamento del manto stradale, scartava improvvisamente a destra finendo la corsa su una serie di rami ed arbusti sporgenti oltre il guardrail, corrente lungo la strada, con conseguente caduta rovinosa
a terra dell'attore” (vedi pag. 1 dell'atto di citazione).
Lo stesso ha asserito conseguentemente che l' dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno CP_1
derivatogli dal fatto sopra descritto ex art. 2051 c.c. quale custode della strada, per avere omesso di vigilare affinché non sorgessero situazioni di pericolo per gli utenti della strada, e non avere effettuato una corretta manutenzione della sede stradale e della banchina in questione, andando dopo la denuncia del sinistro ad effettuare il taglio dei rami e degli arbusti che si propendevano oltre il guardrail ad evidente dimostrazione della pericolosità dello stato dei luoghi.
Occorre ricordare, alla luce della più recente giurisprudenza della terza sezione civile della Suprema
Corte, a partire dalle sentenze rese in data 1 febbraio 2018, nn.2480 e 2481 (vedi anche la coeva Cass.
pagina 3 di 5 n.2477/2018 e le successive Cass. n.27724/2018, Cass. n.4588/2022, Cass.SU 20943/2022, Cass.. n.
11152/2023) che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. si sono consolidati, tra gli altri, i seguenti principi di diritto:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso".
Nel caso di specie non è emersa quale sia stata la causa della caduta occorsa all'attore.
Lo stesso ha allegato che “a causa di un dissestamento del manto stradale, scartava improvvisamente a destra finendo la corsa su una serie di rami ed arbusti sporgenti oltre il guardrail” e dunque ha imputato la causa della sua caduta alla presenza di un dissesto, cioè di una anomalia della strada che lo avrebbe fatto scartare verso destra facendolo finire contro rami e arbusti sporgenti oltre il guardrail, che vengono dunque individuati non come la causa del sinistro ma unicamente come il luogo ove l'attore è andato a sbattere dopo avere perso il controllo della bicicletta per la presenza di anomalie sulla sede stradale.
Dalle fotografie prodotte dallo stesso attore non emerge alcuna anomalia della sede stradale che abbia potuto comportare una deviazione verso destra del veicolo dell'attore e del resto i testi escussi non hanno riferito di alcun dissesto della sede stradale.
Anzi la teste diversamente da quanto allegato dallo stesso attore, ha riferito di avere Testimone_2
visto un cespuglio, posto sul lato destro del ciclista muoversi a causa del vento e andare a colpire la bicicletta, così individuando una diversa causa della caduta rispetto a quella indicata dall'attore.
Alla luce della istruttoria svolta non può dirsi quindi che sia risultato provato quanto allegato da parte attrice e cioè che la caduta di cui fu vittima sia stata provocata dal dissesto della carreggiata.
In assenza di tale prova la domanda per ciò solo non può essere accolta. Infatti ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si pagina 4 di 5 collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760; Cass. 18 dicembre 2024 n. 33129). In quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto illecito. Pertanto, «in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode» (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986; Cass. 33129/2024 cit.).
Ne consegue quindi che la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto del numero e delle questioni affrontate e dalla attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da e lo condanna a rimborsare all le spese di Parte_1 CP_2
lite, che si liquidano in € 900,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Livorno, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 5 di 5