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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/12/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6301/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 27/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. VINCI EMANUELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. VINCI EMANUELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito,
visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 26/08/2000 e trascritto al n. 13, Parte 2, Serie A, Anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VAZZOLA alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale verrà assegnata alla signora , perché vi continui a vivere Parte_1
con i figli e, in specie, con il figlio minore , non autonomo economicamente e fino Per_1
alla di lui indi-pendenza economica. Il sig porterà via con sé i suoi effetti personali, Parte_2
nonché mobili ed arredi che saranno individuati di comune accordo tra i coniugi, trasferendo altrove la propria residenza entro il 30.11.2025. Entro tale data la signora intesterà a Pt_1
proprio nome le utenze della casa coniugale, provvedendo direttamente al loro pagamento.
3. il figlio viene affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, Per_1
con abitazione e residenza stabile e prevalente presso la madre. I genitori dovranno concordare congiuntamente le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute del figlio minore tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
4. relativamente all'esercizio del diritto di visita padre-figlio:
- il padre potrà vedere e frequentare , compatibilmente con gli impegni scolastici, Per_1
para-scolastici e ricreativi del figlio, un week-end a settimane alterne, dal sabato alla domenica sera alle ore 21.30 dopo cena, avendo cura di riportarlo alla madre, nonché ogni settimana, dall'uscita da scuola del mercoledì alla mattina del giovedì; nella settimana in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre terrà con sé anche il Per_1
venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino a sera, avendo cura di riportarlo alla madre entro le ore 21,30, dopo aver cenato. Sono sempre salvi i diversi accordi dei genitori. Se lo desidera, – oltre a sentire il padre telefonicamente - può vederlo e stare con lui Per_1
anche durante la settimana, oltre i giorni di visita, già fissati, informando la madre degli accordi presi con il padre.
- il padre potrà tenere con sé per 15 giorni, anche non continuativi, durante il Per_1
periodo delle vacanze estive, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio e, avendo cura di comunicare alla madre il suo periodo di vacanze estive con un congruo preavviso, al fine di consentire la miglior programmazione dei vari periodi di ferie;
- il padre potrà tenere con sé durante le vacanze natalizie, per un periodo di sette Per_1
(7) giorni consecutivi, che comprenda, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di
Capodanno (per cui, ad esempio, qualora trascorra per il 2025 il giorno di Natale Per_1
con la madre, trascorrerà il giorno di Capodanno con il padre;
il successivo anno trascorreranno il giorno di Natale con il padre e quello di Capodanno con la madre;
e così
via), salvo diverso accordo delle parti;
- ciascun genitore terrà con sé durante le vacanze Pasquali per un numero di giorni Per_1
pari al 50% dell'intero periodo di vacanza, facendo in modo che il giorno di Pasqua venga trascorso, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
- i giorni festivi durante l'anno scolastico ed eventuali ponti: (esempio 1° novembre, 8
dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Martedì Grasso) verranno suddivisi in modo che possano essere usu-fruiti ad anni alterni dai genitori, salvo diverso accordo tra le parti;
5. ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza del figlio presso di sé;
6. il sig corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento di , da Parte_2 Per_1
dicembre 2025, l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno 5
di ogni mese, a mezzo bonifico bancario dispositivo sul conto corrente 02/320802 di cui la signora rimarrà unica intestataria, importo rivalutabile annualmente secondo Parte_1
gli indici ISTAT. Il Sig. rimarrà unico intestatario del conto 02/320935. La Parte_2 suddivisione dei conti dovrà essere operativa entro il 30/11/2025;
7. si dà atto che l'importo spettante per l'Assegno Unico Universale per le famiglie con figli sarà erogato direttamente alla madre nella misura del 100%. Le spese straordinarie sostenute per il figlio minore sa-ranno detratte dai genitori al 50% ciascuno, fatta eccezione per quelle sostenute al 100% da ciascun genitore, come pattuito al punto 8;
8. i genitori saranno tenuti a corrispondere, in ragione del 50% (cinquanta per cento)
cadauno, le spese straordinarie del figlio, così come previste nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso. Dette somme saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate,
dall'altro genitore, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione delle relative ricevute che dovrà
avvenire a mezzo comunicazione e-mail/SMS/whatsapp, ovvero pagate direttamente da entrambi nella misura del 50% cadauno, al momento della presentazione della documentazione fiscale. I genitori precisano, poi, che la signora si farà carico al 100% Pt_1
delle spese scolastiche della scuola secondaria di secondo grado di (a titolo Per_1
esemplificativo ma non esaustivo: tasse scolastiche, trasporto, libri, gite, corsi di studio,
ripetizioni..) e dell'attività sportiva del calcio, mentre il sig si farà carico al 100% Parte_2
delle spese relative all'attività sportiva del karting, che pratica con il figlio. Questa
suddivisione permarrà finché padre e figlio praticheranno l'attività sportiva del karting:
qualora venisse meno questa attività, anche le spese scolastiche della scuola secondaria di secondo grado e quelle sportive del calcio saranno divise tra i genitori al 50% cadauno;
9. ogni ulteriore e/o diverso tempo di permanenza, rispetto a quanto sopra concordato, del figlio con ciascun genitore, potrà essere definito dai genitori, compatibilmente con i suoi impegni scola-stici e ricreativi e di salute. Nel caso in cui un genitore nel giorno ad esso assegnato non possa stare con il figlio, l'altro genitore potrà eventualmente essere sentito per venire in aiuto. Qualora, per qualsivoglia ragione e/o motivo, l'avente diritto non eserciti e/o non possa esercitare il proprio diritto di visita nei giorni prestabiliti, come su indicati, lo stesso potrà recuperarli alla prima occa-sione utile;
10. si dà atto che i coniugi, dandosi reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare l'uno verso l'altra a qualunque richiesta di assegno di mantenimento e di aver raggiunto, in questa sede, un accordo di definizione, non solo della loro separazione e del loro divorzio, ma anche delle vicende immobiliari e patrimoniali che li coinvolgono, precisando che trattasi di accordi tra loro collegati, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che ven-gono più sotto riportati facendo parte del presente ricorso. Le parti si danno reciprocamente atto che le cessioni sottoindicate effettuate nell'ambito della separazione e del divorzio, rappresentano l'elemento funzionale e indispensabile per regolamentare la controversia di carattere patrimoniale insorta tra loro. I trasferimenti costituiscono accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 1322 cc e degli artt 19 e 23 L 74/87 ai fini fiscali, destinato a regolare - anche in via transattiva - nell'ambito di separazione e divorzio i rapporti patrimoniali tra i coniugi, stante l'accordo assunto nel presente ricorso sui trasferimenti immobiliari;
11. si dà atto che il sig , relativamente all'immobile adibito a casa coniugale, Parte_2
si impegna a cedere, relativamente alla quota del 65% di sua piena proprietà, la nuda proprietà, in parti uguali tra loro, a titolo gratuito e come liberalità indiretta, ai figli CP_1
(CF ) e (CF ) e a
[...] C.F._3 Controparte_2 C.F._4
titolo di liquidazione una tantum, anche tenuto conto delle rate di mutuo pagate interamente dalla moglie con i di lei stipendio e acconto TFR, il diritto di usufrutto vitalizio alla signora
, che si impegna ad accettare: il sig dichiara sin da ora di nulla Parte_1 Parte_2
pretendere in merito agli arredi che risulteranno ivi presenti dopo aver trasferito altrove quelli concordati con la moglie al momento del suo cambio di residenza. Le parti si impegnano a trasferire l'unità immobiliare a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con gli annessi, le pertinenze, i diritti, le azioni;
12. si dà atto che la signora , relativamente all'immobile di San Michele al Parte_1
Tagliamento località Bibione VE, si impegna a cedere la quota del 50% di sua piena proprietà a titolo gratuito, al sig , che si impegna ad accettare, dichiarando Parte_2
sin da ora di accollarsi il pagamento dell'intero mutuo residuo relativamente all'immobile in questione. Le parti si impegnano, anche in questo caso, a trasferire l'unità immobiliare a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con gli annessi,
le pertinenze, i diritti, le azioni;
13. si precisa che le presenti previsioni di cessione hanno efficacia obbligatoria, con obbligo,
quindi, per le parti a procedere alla cessione dei diritti reali in forma notarile, entro 30 giorni dal conseguimento, da parte del figlio , del diploma di scuola secondaria di secondo Per_1
grado e, comunque, nell'ipotesi in cui non dovesse diplomarsi, entro e non oltre 30 Per_1
giorni dal compimento del suo 20esimo anno di età”;
14. si dà atto che fino al momento in cui non saranno effettuati i trasferimenti indicati ai punti
11 e 12, le spese della casa coniugale saranno a totale carico della signora per quelle Pt_1
ordinarie, a decorrere dall'uscita del sig dalla casa entro il 30.11.2025, ivi incluse Parte_2
quelle delle utenze che saranno a suo totale carico a decorrere dalla voltura dei relativi contratti a suo nome, a fronte dell'uscita del sig dalla casa entro il 30.11.2025, e Parte_2
saranno divise al 50% per quelle straordinarie, mentre le spese della casa di San Michele
al Tagliamento località Bibione, ordinarie e straordinarie, saranno a carico di ciascun coniuge in misura del 50% cadauno. Quanto alla casa di Bibione, al momento del trasferimento, le utenze saranno volturate a nome del sig che le pagherà in Parte_2
toto, come tutte le altre spese ordinarie e straordinarie. Inoltre, fino a quel momento, ciascun coniuge potrà usufruire dell'immobile, in particolare, durante il periodo estivo, concordando insieme i relativi periodi di utilizzo, compresi 15 giorni continuativi durante le ferie estive;
15. si dà atto che le spese notarili e quelle connesse ai trasferimenti notarili (predisposizione e consegna APE, ricerca e consegna documenti urbanistici) saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge;
16. si dà atto che i signori e , nonostante non occorra più il Parte_2 Parte_1 consenso dell'altro genitore, si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio intestato al minore. I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto del figlio, che verrà – di volta in volta –
consegnato dal genitore che lo detiene a quello che deve recar-si all'estero con il figlio stesso, previa comunicazione delle finalità del viaggio, della destinazione e del periodo in cui esso deve essere effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata dal genitore che intende portare il figlio all'estero almeno 30 (trenta) giorni prima della partenza programmata e dovrà
essere approvata dall'altro genitore entro sette giorni. Si impegnano, inoltre, a comunicarsi reciprocamente, entro 30 (trenta) giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
17. le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/12/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani