CGT1
Sentenza 10 gennaio 2026
Sentenza 10 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 10/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 10/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LC MARTINO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 500/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ravello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 191 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6378/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3-1-2025, depositato il 3-2-2025, il dr. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento di un avviso di accertamento del Comune di Ravello, notificato il 5-11-2024, relativo al recupero dell'imu
2019, per un importo di € 641,00.
Il ricorrente propone, quale unica doglianza, l'insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 7 L. 212/00.
Ha chiesto l'annullamento dell'atto opposto, la rifusione delle spese di lite.
Il Comune di Ravello ha prodotto le proprie controdeduzioni;
ha chiesto la riunione del presente procedimento con altri già pendenti in tema di tasi e tari;
ha dedotto circa l'adeguata motivazione del provvedimento.
Ha concluso per il rigetto, con la condanna alle spese.
Successivamente, a seguito di ordinanza interlocutoria di questo giudice, il ricorrente ha depositato il provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può essere accolta l'istanza di riunione del presente procedimento ad altri pendenti, poiché riferiti ad altri tributi pretesi dal Comune di Ravello;
non vi è tra i procedimenti indicati alcuna connessione idonea a giustificare la chiesta riunione.
Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente si duole, quale unica ragione di opposizione, dell'insufficiente motivazione dell'atto oggetto del giudizio, con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa impositiva.
Tale doglianza non risulta fondata.
L'avviso di accertamento in parola contiene il richiamo alle disposizioni che attribuiscono il potere impositivo e sanzionatorio all'ente locale, il richiamo alle fonti informative di cui dispone, e l'indicazione dei beni oggetto di tassazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 400,00, oltre cassa ed iva se dovute. Salerno, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Martino Melchionda
Depositata il 10/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LC MARTINO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 500/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ravello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 191 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6378/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3-1-2025, depositato il 3-2-2025, il dr. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento di un avviso di accertamento del Comune di Ravello, notificato il 5-11-2024, relativo al recupero dell'imu
2019, per un importo di € 641,00.
Il ricorrente propone, quale unica doglianza, l'insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 7 L. 212/00.
Ha chiesto l'annullamento dell'atto opposto, la rifusione delle spese di lite.
Il Comune di Ravello ha prodotto le proprie controdeduzioni;
ha chiesto la riunione del presente procedimento con altri già pendenti in tema di tasi e tari;
ha dedotto circa l'adeguata motivazione del provvedimento.
Ha concluso per il rigetto, con la condanna alle spese.
Successivamente, a seguito di ordinanza interlocutoria di questo giudice, il ricorrente ha depositato il provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può essere accolta l'istanza di riunione del presente procedimento ad altri pendenti, poiché riferiti ad altri tributi pretesi dal Comune di Ravello;
non vi è tra i procedimenti indicati alcuna connessione idonea a giustificare la chiesta riunione.
Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente si duole, quale unica ragione di opposizione, dell'insufficiente motivazione dell'atto oggetto del giudizio, con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa impositiva.
Tale doglianza non risulta fondata.
L'avviso di accertamento in parola contiene il richiamo alle disposizioni che attribuiscono il potere impositivo e sanzionatorio all'ente locale, il richiamo alle fonti informative di cui dispone, e l'indicazione dei beni oggetto di tassazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 400,00, oltre cassa ed iva se dovute. Salerno, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Martino Melchionda