Articolo 5 della Legge 16 novembre 1950, n. 1093
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 febbraio 1951
Art. 5.
Il conferimento dei diplomi sara' fatto per decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951