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Articolo 5 della Legge 16 novembre 1950, n. 1093
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Legge 16 novembre 1950, n. 1093
Articolo 5 della Legge 16 novembre 1950, n. 1093
Versione
1 febbraio 1951
Art. 5.
Il conferimento dei diplomi sara' fatto per decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951
Vedi fonte istituzionale
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