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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/12/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 366/2023
Il Giudice del lavoro, dott. LO IN, all'esito dell'udienza del 11/12/2025, tenutasi mediante scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi Giordano, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), al Corso G.
Matteotti, n. 40, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, contumace
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Funari Alessandro, elettivamente P.IVA_2 domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza
Guerrazzi n. 17
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni; come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.3.2023, il ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto alla corresponsione della complessiva somma di euro 1240,51, comprensiva di retribuzione, ratei 13°,14° e TFR “o quella maggiore o minore che verrà accertata in
Pag. 1 di 3 corso di causa”. A tal fine dedusse come fosse stato assunto come cameriere di bar presso la con sede in 56022, Castelfranco Di Sotto (PI), Controparte_1
Via Valdinievole, n. 10/12. Aveva lavorato dal 6.8.2022 al 28.8.2022 con osservanza dell'orario settimanale dalle ore 17:00 alle ore 23:00 e dal lunedì alla domenica, esclusa la giornata di martedì, come da contratto sottoscritto dalle parti. In data 28.08.2022 aveva cessato di svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze della CP_1 per volontà di quest'ultima stante il mancato superamento del periodo di prova.
[...]
Malgrado le richieste di pagamento delle somme dovute, la parte resistente non aveva corrisposto quanto dovuto.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza il resistente non si è costituito in giudizio, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Costituitosi in giudizio anche l' , quest'ultimo ha chiesto di CP_2
“adottare le decisioni di legge e di giustizia, in ogni caso nei limiti in cui non risulti maturata la prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n.
335/95; con vittoria di spese e compensi professionali, o compensazione per quanto di ragione”.
4. La domanda è fondata.
4.1. Attraverso la prova per testi svolta nell'udienza del 11.11.2025, oltre che per mezzo del contratto di lavoro prodotto nel proprio fascicolo di parte, il ricorrente ha dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro. Inoltre, la quantificazione delle somme contenute nel ricorso introduttivo, anche alla luce della mancata costituzione della resistente, appare congrua rispetto alla attività lavorativa allegata.
Da ciò consegue la condanna della resistente al pagamento in favore del lavoratore della somma di euro somma di euro 1.240,51, comprensiva di retribuzione, ratei 13°,14° e
TFR.
Inoltre, lo stesso datore di lavoro deve essere condannato al versamento dei contributi previdenziali maturati dal lavoratore nel corso del rapporto lavorativo per cui è causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese di lite nei confronti dell' possono essere compensate in ragione della sua qualità di CP_2 litisconsorte necessario.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
1) condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
1.240,51, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al versamento dei contributi previdenziali maturati da in relazione al rapporto lavorativo per cui è Parte_1 causa;
3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 liquida in complessivi euro 1.314,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad
IVA e CPA come per legge;
4) compensa le altre spese di lite.
Il giudice del lavoro
LO IN
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 366/2023
Il Giudice del lavoro, dott. LO IN, all'esito dell'udienza del 11/12/2025, tenutasi mediante scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi Giordano, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), al Corso G.
Matteotti, n. 40, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, contumace
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Funari Alessandro, elettivamente P.IVA_2 domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza
Guerrazzi n. 17
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni; come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.3.2023, il ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto alla corresponsione della complessiva somma di euro 1240,51, comprensiva di retribuzione, ratei 13°,14° e TFR “o quella maggiore o minore che verrà accertata in
Pag. 1 di 3 corso di causa”. A tal fine dedusse come fosse stato assunto come cameriere di bar presso la con sede in 56022, Castelfranco Di Sotto (PI), Controparte_1
Via Valdinievole, n. 10/12. Aveva lavorato dal 6.8.2022 al 28.8.2022 con osservanza dell'orario settimanale dalle ore 17:00 alle ore 23:00 e dal lunedì alla domenica, esclusa la giornata di martedì, come da contratto sottoscritto dalle parti. In data 28.08.2022 aveva cessato di svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze della CP_1 per volontà di quest'ultima stante il mancato superamento del periodo di prova.
[...]
Malgrado le richieste di pagamento delle somme dovute, la parte resistente non aveva corrisposto quanto dovuto.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza il resistente non si è costituito in giudizio, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Costituitosi in giudizio anche l' , quest'ultimo ha chiesto di CP_2
“adottare le decisioni di legge e di giustizia, in ogni caso nei limiti in cui non risulti maturata la prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n.
335/95; con vittoria di spese e compensi professionali, o compensazione per quanto di ragione”.
4. La domanda è fondata.
4.1. Attraverso la prova per testi svolta nell'udienza del 11.11.2025, oltre che per mezzo del contratto di lavoro prodotto nel proprio fascicolo di parte, il ricorrente ha dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro. Inoltre, la quantificazione delle somme contenute nel ricorso introduttivo, anche alla luce della mancata costituzione della resistente, appare congrua rispetto alla attività lavorativa allegata.
Da ciò consegue la condanna della resistente al pagamento in favore del lavoratore della somma di euro somma di euro 1.240,51, comprensiva di retribuzione, ratei 13°,14° e
TFR.
Inoltre, lo stesso datore di lavoro deve essere condannato al versamento dei contributi previdenziali maturati dal lavoratore nel corso del rapporto lavorativo per cui è causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese di lite nei confronti dell' possono essere compensate in ragione della sua qualità di CP_2 litisconsorte necessario.
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P.Q.M.
1) condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
1.240,51, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al versamento dei contributi previdenziali maturati da in relazione al rapporto lavorativo per cui è Parte_1 causa;
3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 liquida in complessivi euro 1.314,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad
IVA e CPA come per legge;
4) compensa le altre spese di lite.
Il giudice del lavoro
LO IN
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