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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 5200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5200 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ND IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta ad IO ND per i reati di cui agli artt. 81, 644 e 629 cod. pen., confermando nel resto la condanna emessa in data 13 ottobre 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IO ND, a mezzo dei propri difensori, articolando due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5200 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 09/01/2025 2.1.Con il primo motivo, si deduce la violazione del diritto dell'imputato a partecipare al processo, essendo stata omessa la sua citazione in giudizio e il conseguente ordine di traduzione, impedendogli così di averne conoscenza. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole dell'omessa risposta in ordine alla richiesta di restituzione del denaro in sequestro, di cui viceversa è stata disposta la confisca. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, l'eccezione di mancata vocatio in ius risulta dedotta in termini oltremodo generici e, in effetti, il decreto di citazione a giudizio risulta notificato a mani. In ogni caso, all'udienza dell'H settembre 2024 (fissata a seguito di richiesta di rinvio, alla precedente udienza del 3 giugno, da parte dei due difensori, che nulla avevano eccepito), il co-difensore, avv. Graziano Sabato, in presenza anche dall'altro legale, avv. Andrea Taglioni, ha depositato nomina e procura speciale al fine di rinunciare, anche parzialmente, ai motivi di impugnazione e di avanzare richiesta di concordato. Le parti hanno poi chiesto di definire il procedimento ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. Orbene, l'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede (Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623-01. Cfr. anche, per il caso di procura speciale conferita per procedere al patteggiamento, Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736-01; Sez. 3, n. 16690 del 26/02/2014, Casavecchia, Rv. 259300-01. In applicazione del medesimo principio, Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01, ha ritenuto che non trovi applicazione la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, 2 Il Consigliere estensore La Presidente essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente;
analogamente, secondo Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208-01, deve ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. - con i conseguenti oneri procedimentali in tema di specifico mandato a impugnare, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - l'imputato in un processo definito con giudizio abbreviato richiesto dal difensore munito di procura speciale). Il primo motivo è, dunque, manifestamente infondato. 3. In ordine alla confisca - peraltro obbligatoria ai sensi dell'art. 644 cod. proc. pen. - non risulta formulato alcun motivo di appello (a cui, in ogni caso, l'imputato avrebbe comunque rinunciato, accedendo al rito negoziale), di modo che la Corte di merito non risulta minimamente inottemperante al proprio obbligo motivazionale. La doglianza è, pertanto, preclusa, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativannente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta ad IO ND per i reati di cui agli artt. 81, 644 e 629 cod. pen., confermando nel resto la condanna emessa in data 13 ottobre 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IO ND, a mezzo dei propri difensori, articolando due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5200 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 09/01/2025 2.1.Con il primo motivo, si deduce la violazione del diritto dell'imputato a partecipare al processo, essendo stata omessa la sua citazione in giudizio e il conseguente ordine di traduzione, impedendogli così di averne conoscenza. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole dell'omessa risposta in ordine alla richiesta di restituzione del denaro in sequestro, di cui viceversa è stata disposta la confisca. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, l'eccezione di mancata vocatio in ius risulta dedotta in termini oltremodo generici e, in effetti, il decreto di citazione a giudizio risulta notificato a mani. In ogni caso, all'udienza dell'H settembre 2024 (fissata a seguito di richiesta di rinvio, alla precedente udienza del 3 giugno, da parte dei due difensori, che nulla avevano eccepito), il co-difensore, avv. Graziano Sabato, in presenza anche dall'altro legale, avv. Andrea Taglioni, ha depositato nomina e procura speciale al fine di rinunciare, anche parzialmente, ai motivi di impugnazione e di avanzare richiesta di concordato. Le parti hanno poi chiesto di definire il procedimento ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. Orbene, l'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede (Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623-01. Cfr. anche, per il caso di procura speciale conferita per procedere al patteggiamento, Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736-01; Sez. 3, n. 16690 del 26/02/2014, Casavecchia, Rv. 259300-01. In applicazione del medesimo principio, Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332-01, ha ritenuto che non trovi applicazione la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, 2 Il Consigliere estensore La Presidente essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente;
analogamente, secondo Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208-01, deve ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. - con i conseguenti oneri procedimentali in tema di specifico mandato a impugnare, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - l'imputato in un processo definito con giudizio abbreviato richiesto dal difensore munito di procura speciale). Il primo motivo è, dunque, manifestamente infondato. 3. In ordine alla confisca - peraltro obbligatoria ai sensi dell'art. 644 cod. proc. pen. - non risulta formulato alcun motivo di appello (a cui, in ogni caso, l'imputato avrebbe comunque rinunciato, accedendo al rito negoziale), di modo che la Corte di merito non risulta minimamente inottemperante al proprio obbligo motivazionale. La doglianza è, pertanto, preclusa, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativannente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2025