Art. 9.
Il commissario liquidatore dell'U.CE.FA.P. per i pagamenti dei reintegri di cui alla presente legge assume a tutti gli effetti la qualifica di funzionario delegato, ai sensi dell' art. 60 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440 .
Il commissario liquidatore dell'U.CE.FA.P. per i pagamenti dei reintegri di cui alla presente legge assume a tutti gli effetti la qualifica di funzionario delegato, ai sensi dell' art. 60 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440 .