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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 970/2021
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 970/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27/11/2025 a seguito di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note delle parti;
Il Giudice
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Simona Di Paolo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 970/2021 RG del Tribunale di Isernia, discussa ex art. 429
c.p.c. all'udienza del 27/11/2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Sellecchia ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli, piazza Dante n. 89, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
ATTRICE nei confronti di
, rappresentato e difeso dell'avv. Gabriele Cristinzio ed elettivamente domiciliato CP_1 presso il suo studio sito in Isernia, via Occidentale n. 148, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni come da verbale di udienza del 27.11.2025.
pagina 2 di 10 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio e il Parte_1 CP_1 per sentire accertare e dichiarare che il , all'epoca sindaco p.t. del Controparte_1 CP_1 comune convenuto, nel rilasciare l'intervista sul giornale “Il Quotidiano del Molise” del 30.04.2014, ha diffuso illecitamente i dati sensibili relativi alla salute dell'attrice e, in conseguenza, accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento “del danno non patrimoniale subito, come in premessa quantificato nella misura del 20% di danno biologico, ovvero in quella percentuale maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà accertare anche a mezzo CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione, oltre al danno morale soggettivo, da quantificarsi ricorrendo alle Tabelle da ultimo pubblicate dal Tribunale di Milano (+36% del danno biologico) ovvero in via equitativa, oltre alla massima personalizzazione del danno biologico ovvero alla personalizzazione che il Giudice adito riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo”; nonché per sentire condannare i convenuti “in solido o chi di ragione, a risarcire tutti i danni arrecati all'attrice e quantificati nella somma di Euro 45.562,00 a titolo di danno biologico;
somma da incrementarsi, per danno morale, stante la sofferenza arrecata all'attrice e dedotta in premessa, facendo riferimento alle Tabelle da ultimo pubblicate dal Tribunale di Milano (+36% del danno biologico), per un totale di Euro
61.965,00, oltre massima personalizzazione del danno, stante le specifiche circostanze di fatto dedotte in citazione, per un totale complessivo di Euro 79.734,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal fatto al soddisfo”.
L'attrice ha rappresentato, infatti, di aver svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze del
Comune di a far data dal 15.01.1980 fino al 13.04.2013; di aver subito sul luogo di lavoro CP_1 ripetuti comportamenti antigiuridici, culminati in un licenziamento illegittimo, che l'hanno indotta ad intraprendere una serie di iniziative legali;
di aver rilasciato su “Il Quotidiano del Molise” un'intervista per raccontare i motivi che l'avevano condotta alle numerose azioni legali nei confronti dell'Ente
Pubblico, cui rispondeva il sindaco del , diffondendo notizie Controparte_1 CP_1 strettamente personali relative alla salute dell'odierna attrice, causandole, in aggiunta alle patologie, ulteriore motivo di sofferenza morale e difficoltà relazionali.
Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto CP_1 reclamato dalla sig.ra ed il mutamento di rito del presente giudizio nelle forme del rito del Parte_1 lavoro;
contestando in fatto la paternità delle espressioni riportate sul “Quotidiano del Molise” ed eccependo, in diritto, la propria carenza di legittimazione passiva, che spetterebbe al titolare e/o al pagina 3 di 10 responsabile del trattamento. Ha concluso, quindi, per il rigetto delle domande attoree, di cui ha contestato anche la quantificazione del danno.
Il regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata, pertanto, dichiarata la Controparte_1 contumacia.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata discussa all'udienza del 27.11.2025.
Così ricostruiti i termini della vicenda, deve, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in questa sede da parte attrice.
Infatti, nonostante le dichiarazioni siano state rese a “Il Quotidiano del Molise” in data 30.4.2014,
l'attrice ha inviato una lettera di messa in mora a OD in proprio e nella qualità di Sindaco CP_1 del Comune di spedita a mezzo del Servizio Postale in data 5.04.2019 e a mezzo posta CP_1 elettronica certificata in data 29.04.2019 e ricevuta in pari data, allegata dalla stessa attrice insieme alla ricevuta di spedizione ed avviso di ricevimento, che indubbiamente è atto idoneo all'interruzione della prescrizione, avendo la anche specificato nell'oggetto della pec “richiesta risarcimento danni Parte_1
e interruzione della prescrizione”.
Nessuna eccezione di tardività nella produzione documentale può, inoltre, essere mossa all'attrice che ha depositato la lettera di messa in mora a seguito dell'eccezione sollevata da parte convenuta e, quindi, tempestivamente, nella prima difesa utile.
Sull'eccezione preliminare di rito sollevata dal convenuto, il giudice istruttore, a scioglimento della riserva del 20.12.2022, previa dichiarazione di contumacia del si è Controparte_1 pronunciato disponendo il mutamento del rito, da ordinario a speciale, ritenendo che la presente controversia rientrasse nell'alveo applicativo della disposizione di cui all'art. 152 co 1 e 1 bis del d.lgs.
n. 196/2003, che rimanda per la disciplina all'art. 10 del d.lgvo 150/2011, e, pertanto, deve essere trattata con il rito speciale del lavoro.
Il convenuto ha eccepito, sempre in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva. CP_1
Al fine di contestare quest'ultima eccezione è necessario riportare gli enunciati fondamentali della normativa di riferimento: art. 4 del Regolamento Europeo 679/2016 “Ai fini del presente regolamento s'intende per: 1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2)
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi pagina 4 di 10 automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”… 7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione
o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi;
… 12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”. La tutela dei dati personali, diversa dalla tutela della privacy in senso ampio, è prevalentemente incentrata sul rafforzamento del ruolo dei titolari e responsabili del trattamento che oggi sono chiamati ad adottare codici di condotta conformi alle norme del regolamento, volti a garantire che ogni operazione di “trattamento” soddisfi canoni di correttezza, liceità e trasparenza nei confronti dell'interessato, previsti dall'art. 5 («liceità, correttezza e trasparenza»). Il consenso dell'interessato costituisce uno dei canoni di liceità del trattamento, non deve essere necessariamente prestato per iscritto, salvo che per i dati “sensibili” per i quali il consenso deve essere “esplicito” ovvero deve essere giustificato dalla ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 9; il consenso deve, parimenti, essere esplicito per le decisioni basate su trattamenti automatizzati
(compresa la profilazione – art. 22). In particolare, l'art. 6 prescrive dettagliatamente i canoni di liceità:
“Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a)
l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.” Inoltre, l'art. 9 precisa la categoria dei dati c.d. “sensibili”, connotati da una particolare tutela rafforzata “Trattamento di categorie particolari di dati personali - 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati pagina 5 di 10 relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”, salvo che per i casi dettagliatamente indicati nello stesso articolo 9.
Il quadro esposto consente a questo punto e prima di analizzare, nel dettaglio, la valenza illecita della condotta censurata, di esaminare l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto. In ragione delle definizioni riportate, l'unica operazione di “trattamento” ovvero di reperimento ed utilizzazione di dati personali, involgenti dettagli sulla salute dell'odierna attrice, è stata effettuata sicuramente dal Sindaco del Comune di OD SS, che ha materialmente rilasciato l'intervista al “Quotidiano CP_1 del Molise”, insieme al datore di lavoro della e perciò destinatario Controparte_1 Parte_1
e/o comunque depositario di documenti sanitari riguardanti la lavoratrice (v. verbale della
Commissione Medica Ospedaliera di Caserta e verbale della Commissione Medica Ospedaliera di
Secondo Istanza).
Neanche può trovare accoglimento l'eccezione secondo cui quanto riportato dal giornale non corrisponderebbe a quanto propriamente detto dal : tale affermazione è rimasta, infatti, priva di CP_1 qualsiasi riscontro probatorio. A ciò si aggiunga che, a contrario, la circostanza per cui il Sindaco, insieme al era titolare del trattamento dei dati della sig.ra , Controparte_1 Parte_1 dipendente comunale, rende assolutamente verosimile che lo stesso fosse a conoscenza dei dati sulla salute dell'odierna attrice, divulgati in occasione dell'intervista. L'eccezione in ordine alla presunta carenza di legittimazione passiva del sig. OD è, pertanto, da rigettarsi. CP_1
Nel merito, la domanda attorea va accolta per i motivi di seguito indicati.
Il D.lgs 196/2003 (cd. Codice della Privacy), precedente al Regolamento 2016/679 (GDPR) entrato in vigore il 25.05.2018, prevedeva che, nel trattamento effettuato da soggetti pubblici, “i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi” (artt. 2 septies, co.8, 22, co.8, e 65, co.5 d.lgs
196/2003). Questi rientrano tra i “dati sensibili” elencati dall'art.4 del codice della privacy e tale legge ne assicura una tutela piena al fine di preservare i fondamentali diritti alla salute e alla riservatezza. Tali dati devono essere conservati separatamente e trattati attraverso tecniche di cifratura o mediante codici identificativi che li rendano inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità. L'autorità garante per la protezione dei dati personali è spesso intervenuta per censurare e sanzionare l'operato di pubbliche amministrazioni che rivelavano dati sensibili riguardanti la salute di dipendenti, non oscurando i nominativi o indicandoli attraverso le iniziali e consentendone pertanto l'identificazione tra una ristretta cerchia di persone.
Anche la Cassazione si è espressa per la necessaria cifratura e oscuramento dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute degli individui (tra le altre Cass. Civ., sez. I, sent. n. 10947 del 19.05.2014).
Nel caso in esame il , nell'articolo pubblicato a pag. 12 sez. attualità dell'edizione del 30.4.2014 CP_1
pagina 6 di 10 del quotidiano “Il Quotidiano del Molise” sulle patologie dell'odierna attrice, riferiva testualmente
“aveva un problema all'udito... aveva un altro problema al tunnel carpale... una Commissione medica
[aveva] dichiarato la sua totale inabilità…” per giustificare il collocamento a riposo della stessa, in risposta alle dichiarazioni rese dalla al medesimo quotidiano circa le proprie vicende Parte_1 lavorative alle dipendenze dell'Ente comunale. Discende da quanto sopra una chiara violazione della privacy perpetrata dal nei confronti dell'attrice, data la presenza di dati sensibili inerenti alle CP_1 condizioni di salute, che risultavano visibili a chiunque a seguito della pubblicazione sul quotidiano locale. La ratio dell'art. 15 del codice della privacy che, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del GDPR, prevedeva “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile” è, appunto, quella di proteggere l'individuo dalla lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 della Costituzione e dall'art. 8 della CEDU, facendo rientrare tale fattispecie all'interno delle “attività pericolose” previste dal 2050 c.c. e quindi equiparandone la tutela. La giurisprudenza della Cassazione in materia ha statuito che, sussistendo la lesione sensibile della privacy, l'autore dell'illecito trattamento dei dati può andare esente da responsabilità solo quando sia in grado di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno o l'inesistenza/irrilevanza del danno stesso. “I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all' art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” (Cass., n. 18812/2014). La parte, pertanto, ha l'onere di provare il danno subito e il nesso di causalità fra esso e la violazione subita, giacché non vi è spazio nel nostro ordinamento per un danno in re ipsa. Ciò è stato rimarcato in una recente sentenza (n. 19551/2023), nella quale:
“Abbandonata la originaria tesi, secondo cui la condotta lesiva era di per sé dimostrativa del pregiudizio di natura non patrimoniale risarcibile, questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione “condotta materiale – evento lesivo - conseguenza dannosa›” (artt. 1223 e 2056
c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso. Il danno non pagina 7 di 10 patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3,
13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471)…La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., sez. 3,
26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434)”.
L'attrice nel caso in specie ha allegato che a seguito della illecita pubblicazione e diffusione dei propri dati è caduta in uno stato di prostrazione e crisi depressiva.
A titolo di danno biologico e morale ha richiesto, quindi, la liquidazione di una somma pari ad €
79.734,00 o quell'altra maggiore o minore da determinare anche mediante ctu o da liquidare anche equitativamente. Dall'escussione dei testi indicati dall'attrice, ovvero la figlia, e Testimone_1
l'assistente domiciliare, , è emerso che essi attribuiscono il grave stato depressivo Testimone_2 della alla pubblicazione dell'intervista, nella quale si indicava come motivo del collocamento Parte_1
a riposo quello della accertata inidoneità alle mansioni per malattia. Nel quotidiano vengono, poi, riportate le patologie che hanno reso l'attrice inidonea al lavoro. Tale divulgazione ha indotto l'attrice a
“vergognarsi”, come riferisce la teste figlia dell'attrice, all'udienza del 4.6.2024 e a Testimone_1 percepire “uno stato di inadeguatezza rispetto ai compaesani”, come invece riferito all'udienza del
14.1.2025 dalla sig.ra . In particolare, la figlia a domanda del Testimone_2 Persona_1 giudice, ha risposto che: “mia madre prima era una persona molto aperta ma allorquando la gente ha iniziato ad additarla e farle domande lei ha iniziato ad avere vergogna ed ha iniziato a rifugiarsi in casa ed a non voler più fare quello che faceva prima come assistere le mie figlie;
lei prima era molto presente e dopo la pubblicazione dell'intervista non veniva nemmeno più a casa mia dalle mie figlie per paura di incontrare qualcuno;
spesso andava a fare anche la spesa fuori anche per piccole spese e per acquistare piccole cose al fine di non frequentare i posti del paese ed incontrare persone che conosceva.
Mia madre piangeva tutti i giorni stava male psicologicamente e fisicamente, lo manifestava in ogni modo e ci sono state problematiche anche per noi familiari, non è stato semplice starle vicino. Posso dire che in più di una occasione sono state rivolte anche a me domanda relativa al contenuto dell'intervista ed anche io mi sono ritrovata in imbarazzo nei confronti di vari interlocutori ed a giustificare l'accaduto”; entrambe i testi riferiscono che l'attrice scoppiava in crisi di pianto rievocando il contenuto dell'intervista e che, a seguito della stessa, cessava di occuparsi gradualmente dei suoi pagina 8 di 10 familiari, poichè “depressa, si mostrava infatti demotivata anche nei confronti dei propri affetti”.
Sempre la figlia precisa che: “prima di questo episodio lei già veniva da una sorta di Tes_1 depressione conseguente a condotte vessatorie poste in essere dal comune di nei suoi CP_1 confronti, ed aveva già delle problematiche tutte sorte a causa dei dissidi con il comune verificatesi per questioni lavorative”.
Invero, la circostanza, solo riferita dai testi, di uno stato cronico di malattia depressiva e la totale assenza di documentazione medica volta a correlare un presunto aggravamento dello stato di salute dell'attrice con la censurata violazione normativa, ha indotto il giudicante al rigetto della richiesta di una ctu che, in tale contesto, si appalesava essere meramente esplorativa e volta a supplire alle carenze probatorie e di allegazione della parte. La ctu, infatti, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie di una delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provate (tra le tante Cass. n.19631/2020; Cass. n. 26048/2023). Se, pertanto, per ciò che attiene il preteso danno correlato alla malattia depressiva, parte ricorrente non ha fornito prova del nesso di causalità, a diverse conclusioni può giungersi per quel che attiene lo stato di perturbamento e sofferenza morale cagionato dalla diffusione del dato sensibile. È verosimile, infatti, che la diffusione dei dati sensibili abbiano cagionato un perturbamento nello stato d'animo già compromesso dell'attrice in relazione alle vicende lavorative pregresse. A tale conclusione può giungersi anche sulla base di quanto dichiarato dai testi, i quali hanno riferito di un netto peggioramento delle condizioni della
. Parte_1
E se da un canto è poco credibile che tale netto peggioramento possa attribuirsi per intero all'ostensione del dato sensibile (riferito, peraltro, a malattie non corredate da alcun genere di “discredito sociale”, diffuse sul territorio nazionale e, peraltro, anche di immediata percezione all'esterno, come il problema all'udito), d'altro canto, sulla base dei dati di comune esperienza, può ritenersi che, in un piccolo centro, come quello in cui vive l'attrice, la diffusione di tali dati personali possa essere percepita e vissuta, da un soggetto già provato psicologicamente da vicende personali legate al lavoro, come una forma di vergogna del proprio essere. Sulla base di tali considerazioni, appare pertanto equo determinare il danno morale patito dalla , ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma Parte_1 omnicomprensiva di € 18.000,00. Su tale somma andrà corrisposta dalla pubblicazione dell'intervista sul quotidiano e sino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, la rivalutazione monetaria secondo indici istat e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente, e i soli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
La somma dovrà, poi, essere posta a carico dei convenuti in solido tra loro e nella misura del 50 % ciascuno per quanto attiene ai rapporti interni, considerato che il risponde quale soggetto che ha CP_1
pagina 9 di 10 materialmente posto in essere la condotta e che il Comune risponde quale soggetto addetto al trattamento, conservazione e diffusione dei dati sensibili.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che il con l'intervista rilasciata sul quotidiano locale “Il Quotidiano del Molise” il CP_1
30.04.2014, ha violato la privacy della sig.ra e lo condanna, in solido con il Parte_1 [...]
al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla ricorrente e liquidato CP_1 equitativamente nella somma di € 18.000,00. Su tale somma andrà corrisposta dalla pubblicazione dell'intervista sul quotidiano e sino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, la rivalutazione monetaria secondo indici istat e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente, e i soli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
- condanna OD SS e il in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 759,00 per esborsi.
Isernia, lì 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 10 di 10
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 970/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27/11/2025 a seguito di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note delle parti;
Il Giudice
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Simona Di Paolo
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 970/2021 RG del Tribunale di Isernia, discussa ex art. 429
c.p.c. all'udienza del 27/11/2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Sellecchia ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli, piazza Dante n. 89, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
ATTRICE nei confronti di
, rappresentato e difeso dell'avv. Gabriele Cristinzio ed elettivamente domiciliato CP_1 presso il suo studio sito in Isernia, via Occidentale n. 148, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni come da verbale di udienza del 27.11.2025.
pagina 2 di 10 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio e il Parte_1 CP_1 per sentire accertare e dichiarare che il , all'epoca sindaco p.t. del Controparte_1 CP_1 comune convenuto, nel rilasciare l'intervista sul giornale “Il Quotidiano del Molise” del 30.04.2014, ha diffuso illecitamente i dati sensibili relativi alla salute dell'attrice e, in conseguenza, accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento “del danno non patrimoniale subito, come in premessa quantificato nella misura del 20% di danno biologico, ovvero in quella percentuale maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà accertare anche a mezzo CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione, oltre al danno morale soggettivo, da quantificarsi ricorrendo alle Tabelle da ultimo pubblicate dal Tribunale di Milano (+36% del danno biologico) ovvero in via equitativa, oltre alla massima personalizzazione del danno biologico ovvero alla personalizzazione che il Giudice adito riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo”; nonché per sentire condannare i convenuti “in solido o chi di ragione, a risarcire tutti i danni arrecati all'attrice e quantificati nella somma di Euro 45.562,00 a titolo di danno biologico;
somma da incrementarsi, per danno morale, stante la sofferenza arrecata all'attrice e dedotta in premessa, facendo riferimento alle Tabelle da ultimo pubblicate dal Tribunale di Milano (+36% del danno biologico), per un totale di Euro
61.965,00, oltre massima personalizzazione del danno, stante le specifiche circostanze di fatto dedotte in citazione, per un totale complessivo di Euro 79.734,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal fatto al soddisfo”.
L'attrice ha rappresentato, infatti, di aver svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze del
Comune di a far data dal 15.01.1980 fino al 13.04.2013; di aver subito sul luogo di lavoro CP_1 ripetuti comportamenti antigiuridici, culminati in un licenziamento illegittimo, che l'hanno indotta ad intraprendere una serie di iniziative legali;
di aver rilasciato su “Il Quotidiano del Molise” un'intervista per raccontare i motivi che l'avevano condotta alle numerose azioni legali nei confronti dell'Ente
Pubblico, cui rispondeva il sindaco del , diffondendo notizie Controparte_1 CP_1 strettamente personali relative alla salute dell'odierna attrice, causandole, in aggiunta alle patologie, ulteriore motivo di sofferenza morale e difficoltà relazionali.
Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto CP_1 reclamato dalla sig.ra ed il mutamento di rito del presente giudizio nelle forme del rito del Parte_1 lavoro;
contestando in fatto la paternità delle espressioni riportate sul “Quotidiano del Molise” ed eccependo, in diritto, la propria carenza di legittimazione passiva, che spetterebbe al titolare e/o al pagina 3 di 10 responsabile del trattamento. Ha concluso, quindi, per il rigetto delle domande attoree, di cui ha contestato anche la quantificazione del danno.
Il regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata, pertanto, dichiarata la Controparte_1 contumacia.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata discussa all'udienza del 27.11.2025.
Così ricostruiti i termini della vicenda, deve, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in questa sede da parte attrice.
Infatti, nonostante le dichiarazioni siano state rese a “Il Quotidiano del Molise” in data 30.4.2014,
l'attrice ha inviato una lettera di messa in mora a OD in proprio e nella qualità di Sindaco CP_1 del Comune di spedita a mezzo del Servizio Postale in data 5.04.2019 e a mezzo posta CP_1 elettronica certificata in data 29.04.2019 e ricevuta in pari data, allegata dalla stessa attrice insieme alla ricevuta di spedizione ed avviso di ricevimento, che indubbiamente è atto idoneo all'interruzione della prescrizione, avendo la anche specificato nell'oggetto della pec “richiesta risarcimento danni Parte_1
e interruzione della prescrizione”.
Nessuna eccezione di tardività nella produzione documentale può, inoltre, essere mossa all'attrice che ha depositato la lettera di messa in mora a seguito dell'eccezione sollevata da parte convenuta e, quindi, tempestivamente, nella prima difesa utile.
Sull'eccezione preliminare di rito sollevata dal convenuto, il giudice istruttore, a scioglimento della riserva del 20.12.2022, previa dichiarazione di contumacia del si è Controparte_1 pronunciato disponendo il mutamento del rito, da ordinario a speciale, ritenendo che la presente controversia rientrasse nell'alveo applicativo della disposizione di cui all'art. 152 co 1 e 1 bis del d.lgs.
n. 196/2003, che rimanda per la disciplina all'art. 10 del d.lgvo 150/2011, e, pertanto, deve essere trattata con il rito speciale del lavoro.
Il convenuto ha eccepito, sempre in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva. CP_1
Al fine di contestare quest'ultima eccezione è necessario riportare gli enunciati fondamentali della normativa di riferimento: art. 4 del Regolamento Europeo 679/2016 “Ai fini del presente regolamento s'intende per: 1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2)
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi pagina 4 di 10 automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”… 7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione
o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi;
… 12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”. La tutela dei dati personali, diversa dalla tutela della privacy in senso ampio, è prevalentemente incentrata sul rafforzamento del ruolo dei titolari e responsabili del trattamento che oggi sono chiamati ad adottare codici di condotta conformi alle norme del regolamento, volti a garantire che ogni operazione di “trattamento” soddisfi canoni di correttezza, liceità e trasparenza nei confronti dell'interessato, previsti dall'art. 5 («liceità, correttezza e trasparenza»). Il consenso dell'interessato costituisce uno dei canoni di liceità del trattamento, non deve essere necessariamente prestato per iscritto, salvo che per i dati “sensibili” per i quali il consenso deve essere “esplicito” ovvero deve essere giustificato dalla ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 9; il consenso deve, parimenti, essere esplicito per le decisioni basate su trattamenti automatizzati
(compresa la profilazione – art. 22). In particolare, l'art. 6 prescrive dettagliatamente i canoni di liceità:
“Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a)
l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.” Inoltre, l'art. 9 precisa la categoria dei dati c.d. “sensibili”, connotati da una particolare tutela rafforzata “Trattamento di categorie particolari di dati personali - 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati pagina 5 di 10 relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”, salvo che per i casi dettagliatamente indicati nello stesso articolo 9.
Il quadro esposto consente a questo punto e prima di analizzare, nel dettaglio, la valenza illecita della condotta censurata, di esaminare l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto. In ragione delle definizioni riportate, l'unica operazione di “trattamento” ovvero di reperimento ed utilizzazione di dati personali, involgenti dettagli sulla salute dell'odierna attrice, è stata effettuata sicuramente dal Sindaco del Comune di OD SS, che ha materialmente rilasciato l'intervista al “Quotidiano CP_1 del Molise”, insieme al datore di lavoro della e perciò destinatario Controparte_1 Parte_1
e/o comunque depositario di documenti sanitari riguardanti la lavoratrice (v. verbale della
Commissione Medica Ospedaliera di Caserta e verbale della Commissione Medica Ospedaliera di
Secondo Istanza).
Neanche può trovare accoglimento l'eccezione secondo cui quanto riportato dal giornale non corrisponderebbe a quanto propriamente detto dal : tale affermazione è rimasta, infatti, priva di CP_1 qualsiasi riscontro probatorio. A ciò si aggiunga che, a contrario, la circostanza per cui il Sindaco, insieme al era titolare del trattamento dei dati della sig.ra , Controparte_1 Parte_1 dipendente comunale, rende assolutamente verosimile che lo stesso fosse a conoscenza dei dati sulla salute dell'odierna attrice, divulgati in occasione dell'intervista. L'eccezione in ordine alla presunta carenza di legittimazione passiva del sig. OD è, pertanto, da rigettarsi. CP_1
Nel merito, la domanda attorea va accolta per i motivi di seguito indicati.
Il D.lgs 196/2003 (cd. Codice della Privacy), precedente al Regolamento 2016/679 (GDPR) entrato in vigore il 25.05.2018, prevedeva che, nel trattamento effettuato da soggetti pubblici, “i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi” (artt. 2 septies, co.8, 22, co.8, e 65, co.5 d.lgs
196/2003). Questi rientrano tra i “dati sensibili” elencati dall'art.4 del codice della privacy e tale legge ne assicura una tutela piena al fine di preservare i fondamentali diritti alla salute e alla riservatezza. Tali dati devono essere conservati separatamente e trattati attraverso tecniche di cifratura o mediante codici identificativi che li rendano inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità. L'autorità garante per la protezione dei dati personali è spesso intervenuta per censurare e sanzionare l'operato di pubbliche amministrazioni che rivelavano dati sensibili riguardanti la salute di dipendenti, non oscurando i nominativi o indicandoli attraverso le iniziali e consentendone pertanto l'identificazione tra una ristretta cerchia di persone.
Anche la Cassazione si è espressa per la necessaria cifratura e oscuramento dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute degli individui (tra le altre Cass. Civ., sez. I, sent. n. 10947 del 19.05.2014).
Nel caso in esame il , nell'articolo pubblicato a pag. 12 sez. attualità dell'edizione del 30.4.2014 CP_1
pagina 6 di 10 del quotidiano “Il Quotidiano del Molise” sulle patologie dell'odierna attrice, riferiva testualmente
“aveva un problema all'udito... aveva un altro problema al tunnel carpale... una Commissione medica
[aveva] dichiarato la sua totale inabilità…” per giustificare il collocamento a riposo della stessa, in risposta alle dichiarazioni rese dalla al medesimo quotidiano circa le proprie vicende Parte_1 lavorative alle dipendenze dell'Ente comunale. Discende da quanto sopra una chiara violazione della privacy perpetrata dal nei confronti dell'attrice, data la presenza di dati sensibili inerenti alle CP_1 condizioni di salute, che risultavano visibili a chiunque a seguito della pubblicazione sul quotidiano locale. La ratio dell'art. 15 del codice della privacy che, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del GDPR, prevedeva “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile” è, appunto, quella di proteggere l'individuo dalla lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 della Costituzione e dall'art. 8 della CEDU, facendo rientrare tale fattispecie all'interno delle “attività pericolose” previste dal 2050 c.c. e quindi equiparandone la tutela. La giurisprudenza della Cassazione in materia ha statuito che, sussistendo la lesione sensibile della privacy, l'autore dell'illecito trattamento dei dati può andare esente da responsabilità solo quando sia in grado di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno o l'inesistenza/irrilevanza del danno stesso. “I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all' art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” (Cass., n. 18812/2014). La parte, pertanto, ha l'onere di provare il danno subito e il nesso di causalità fra esso e la violazione subita, giacché non vi è spazio nel nostro ordinamento per un danno in re ipsa. Ciò è stato rimarcato in una recente sentenza (n. 19551/2023), nella quale:
“Abbandonata la originaria tesi, secondo cui la condotta lesiva era di per sé dimostrativa del pregiudizio di natura non patrimoniale risarcibile, questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., all'applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione “condotta materiale – evento lesivo - conseguenza dannosa›” (artt. 1223 e 2056
c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse che è stato leso. Il danno non pagina 7 di 10 patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3,
13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471)…La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., sez. 3,
26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434)”.
L'attrice nel caso in specie ha allegato che a seguito della illecita pubblicazione e diffusione dei propri dati è caduta in uno stato di prostrazione e crisi depressiva.
A titolo di danno biologico e morale ha richiesto, quindi, la liquidazione di una somma pari ad €
79.734,00 o quell'altra maggiore o minore da determinare anche mediante ctu o da liquidare anche equitativamente. Dall'escussione dei testi indicati dall'attrice, ovvero la figlia, e Testimone_1
l'assistente domiciliare, , è emerso che essi attribuiscono il grave stato depressivo Testimone_2 della alla pubblicazione dell'intervista, nella quale si indicava come motivo del collocamento Parte_1
a riposo quello della accertata inidoneità alle mansioni per malattia. Nel quotidiano vengono, poi, riportate le patologie che hanno reso l'attrice inidonea al lavoro. Tale divulgazione ha indotto l'attrice a
“vergognarsi”, come riferisce la teste figlia dell'attrice, all'udienza del 4.6.2024 e a Testimone_1 percepire “uno stato di inadeguatezza rispetto ai compaesani”, come invece riferito all'udienza del
14.1.2025 dalla sig.ra . In particolare, la figlia a domanda del Testimone_2 Persona_1 giudice, ha risposto che: “mia madre prima era una persona molto aperta ma allorquando la gente ha iniziato ad additarla e farle domande lei ha iniziato ad avere vergogna ed ha iniziato a rifugiarsi in casa ed a non voler più fare quello che faceva prima come assistere le mie figlie;
lei prima era molto presente e dopo la pubblicazione dell'intervista non veniva nemmeno più a casa mia dalle mie figlie per paura di incontrare qualcuno;
spesso andava a fare anche la spesa fuori anche per piccole spese e per acquistare piccole cose al fine di non frequentare i posti del paese ed incontrare persone che conosceva.
Mia madre piangeva tutti i giorni stava male psicologicamente e fisicamente, lo manifestava in ogni modo e ci sono state problematiche anche per noi familiari, non è stato semplice starle vicino. Posso dire che in più di una occasione sono state rivolte anche a me domanda relativa al contenuto dell'intervista ed anche io mi sono ritrovata in imbarazzo nei confronti di vari interlocutori ed a giustificare l'accaduto”; entrambe i testi riferiscono che l'attrice scoppiava in crisi di pianto rievocando il contenuto dell'intervista e che, a seguito della stessa, cessava di occuparsi gradualmente dei suoi pagina 8 di 10 familiari, poichè “depressa, si mostrava infatti demotivata anche nei confronti dei propri affetti”.
Sempre la figlia precisa che: “prima di questo episodio lei già veniva da una sorta di Tes_1 depressione conseguente a condotte vessatorie poste in essere dal comune di nei suoi CP_1 confronti, ed aveva già delle problematiche tutte sorte a causa dei dissidi con il comune verificatesi per questioni lavorative”.
Invero, la circostanza, solo riferita dai testi, di uno stato cronico di malattia depressiva e la totale assenza di documentazione medica volta a correlare un presunto aggravamento dello stato di salute dell'attrice con la censurata violazione normativa, ha indotto il giudicante al rigetto della richiesta di una ctu che, in tale contesto, si appalesava essere meramente esplorativa e volta a supplire alle carenze probatorie e di allegazione della parte. La ctu, infatti, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie di una delle parti o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provate (tra le tante Cass. n.19631/2020; Cass. n. 26048/2023). Se, pertanto, per ciò che attiene il preteso danno correlato alla malattia depressiva, parte ricorrente non ha fornito prova del nesso di causalità, a diverse conclusioni può giungersi per quel che attiene lo stato di perturbamento e sofferenza morale cagionato dalla diffusione del dato sensibile. È verosimile, infatti, che la diffusione dei dati sensibili abbiano cagionato un perturbamento nello stato d'animo già compromesso dell'attrice in relazione alle vicende lavorative pregresse. A tale conclusione può giungersi anche sulla base di quanto dichiarato dai testi, i quali hanno riferito di un netto peggioramento delle condizioni della
. Parte_1
E se da un canto è poco credibile che tale netto peggioramento possa attribuirsi per intero all'ostensione del dato sensibile (riferito, peraltro, a malattie non corredate da alcun genere di “discredito sociale”, diffuse sul territorio nazionale e, peraltro, anche di immediata percezione all'esterno, come il problema all'udito), d'altro canto, sulla base dei dati di comune esperienza, può ritenersi che, in un piccolo centro, come quello in cui vive l'attrice, la diffusione di tali dati personali possa essere percepita e vissuta, da un soggetto già provato psicologicamente da vicende personali legate al lavoro, come una forma di vergogna del proprio essere. Sulla base di tali considerazioni, appare pertanto equo determinare il danno morale patito dalla , ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma Parte_1 omnicomprensiva di € 18.000,00. Su tale somma andrà corrisposta dalla pubblicazione dell'intervista sul quotidiano e sino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, la rivalutazione monetaria secondo indici istat e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente, e i soli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
La somma dovrà, poi, essere posta a carico dei convenuti in solido tra loro e nella misura del 50 % ciascuno per quanto attiene ai rapporti interni, considerato che il risponde quale soggetto che ha CP_1
pagina 9 di 10 materialmente posto in essere la condotta e che il Comune risponde quale soggetto addetto al trattamento, conservazione e diffusione dei dati sensibili.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che il con l'intervista rilasciata sul quotidiano locale “Il Quotidiano del Molise” il CP_1
30.04.2014, ha violato la privacy della sig.ra e lo condanna, in solido con il Parte_1 [...]
al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla ricorrente e liquidato CP_1 equitativamente nella somma di € 18.000,00. Su tale somma andrà corrisposta dalla pubblicazione dell'intervista sul quotidiano e sino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, la rivalutazione monetaria secondo indici istat e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente, e i soli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
- condanna OD SS e il in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 759,00 per esborsi.
Isernia, lì 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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