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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 6422/2024 RG promossa da rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dall'avv. Carmela Rosanna Amoroso e dall'avv. Daniele Goglia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in sito in Napoli alla via
Carriera Grande, n 32
Ricorrente contro
e Controparte_1 [...]
, ciascuno in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Alessia Cavallo, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in via dei CP_2
Portoghesi, 12
Convenuto
Conclusioni: come in atti, da intendersi in questa sede integralmente trascritte
Oggetto: Richiesta di accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dalla legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121 (valore nominale € 500,00) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 414 CPC, depositato in data 16.02.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per sentir Controparte_1
accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dalla legge n. 107 del
2015, art. 1, comma 121 (valore nominale € 500,00), con conseguente condanna del convenuto all'adozione di ogni atto necessario per CP_1
conseguire il godimento, per gli anni scolastici per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, dell'importo complessivo di € 1000,00, quale contributo alla formazione, in forza di contratti a tempo determinato.
La ricorrente ha premesso:
-di avere prestato servizio come docente alle dipendenze del
[...]
, con contratto annuale a tempo determinato con decorrenza dal Controparte_1
20.09.2019 e cessazione al 30.06.2020, per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo Uruguay in CP_2
-di avere altresì prestato servizio presso l'anzidetto Istituto dal 25.09.2020 al
30.06.2021, per n. 24 ore settimanali di lezione;
-di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui,
di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati alo sviluppo delle competenze professionali, e ciò pur avendo lavorato con oneri e responsabilità per nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo;
-che l'esclusione dal detto beneficio si poneva in contrasto:
-con la legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, per avere il convenuto ritenuto che il rivendicato beneficio non spettasse agli insegnanti a CP_1
tempo determinato, come essa ricorrente;
2 -con i principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché con la normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
(ordinanza n. 450 del 18.05.2022) e quella del Consiglio di Stato italiano
(sentenza n. 1842 del 2022), che ha richiamato la disciplina della materia della formazione dei docenti, contenuta nella contrattazione collettiva di categoria
(artt. 63 e 64 del relativo contratto collettivo).
2. Il , nel costituirsi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1
carenza dei requisiti di legge.
3. All'udienza del 15.01.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con successivo deposito di sentenza contestuale nel termine di giorni trenta. La ricorrente ha depositato note di trattazione scritta recanti la data del 9.01.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le argomentazioni di seguito espresse.
Le quaestiones iuris insorte in relazione alla vertenza in esame, oltre ad essere state già decise da questo Giudice in senso favorevole ai docenti a termine con recenti pronunce, alle quali ci si richiama integralmente ex art. 118 bis, comma
1, disp. Att. c.p.c., sono state esaminate in modo approfondito dalla S.C.
(sentenza n. 2296 del 27.10.2023) a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza Rg n. 8514/2022 nel corso di giudizio analogo al presente.
Orbene la S.C. ha premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento della
Carta del docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999) o
3 fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, della legge n. 124 del
1999). La S.C., esaminate quindi la disciplina comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, nonché della Corte Costituzionale, ha enunciato il seguente principio di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 o incarichi
a termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06. o ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge
107/2015 non sia stato riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa o per un valore corrispondente a quello perduto, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. Tale principio ben si attaglia al caso di specie, in cui si verte di contratti di lavoro a tempo determinato, sicché in definitiva va riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta del docente per il valore complessivo di € 1000,00.
Si precisa che la docente ha dedotto, nelle ultime note, di essere stata collocata dall'anno 2023 presso l'Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” in Castel
Volturno (CE) e a partire dal mese di settembre 2024 presso l'Istituto
Comprensivo “Gigante” in Napoli e ciò consente di ritenere integrato il requisito, peraltro non contestato, della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
Alla luce dei superiori principi va disattesa l'eccezione di inammissibilità del
4 per il quale la carta docente, dovendo essere utilizzata entro due anni CP_3
dall'attribuzione al fine del rispetto delle finalità di aggiornamento, non può essere concessa alla ricorrente per gli anni scolastici richiesti;
al contrario, come detto in precedenza, ai docenti, come la , ai quali il beneficio di cui Pt_1
all'art. 1, comma 121, legge 107/2015 non sia stato riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi in considerazione della serialità del contenzioso). Con distrazione a favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6422/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di ad usufruire Parte_1
del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma
121, della L. 107/2015 mediante accreditamento sulla carta elettronica della docente della somma di € 1000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021 e per l'effetto condanna il Controparte_1
all'immediata attivazione, in favore della ricorrente, della predetta carta elettronica con le provviste in precedenza indicate;
-condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite del giudizio, che liquida in complessivi euro 515,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 15.01.2025 Il Giudice del lavoro
5 Dott.ssa Maria De Renzis
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 6422/2024 RG promossa da rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dall'avv. Carmela Rosanna Amoroso e dall'avv. Daniele Goglia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in sito in Napoli alla via
Carriera Grande, n 32
Ricorrente contro
e Controparte_1 [...]
, ciascuno in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Alessia Cavallo, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in via dei CP_2
Portoghesi, 12
Convenuto
Conclusioni: come in atti, da intendersi in questa sede integralmente trascritte
Oggetto: Richiesta di accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dalla legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121 (valore nominale € 500,00) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ex art. 414 CPC, depositato in data 16.02.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per sentir Controparte_1
accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dalla legge n. 107 del
2015, art. 1, comma 121 (valore nominale € 500,00), con conseguente condanna del convenuto all'adozione di ogni atto necessario per CP_1
conseguire il godimento, per gli anni scolastici per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, dell'importo complessivo di € 1000,00, quale contributo alla formazione, in forza di contratti a tempo determinato.
La ricorrente ha premesso:
-di avere prestato servizio come docente alle dipendenze del
[...]
, con contratto annuale a tempo determinato con decorrenza dal Controparte_1
20.09.2019 e cessazione al 30.06.2020, per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo Uruguay in CP_2
-di avere altresì prestato servizio presso l'anzidetto Istituto dal 25.09.2020 al
30.06.2021, per n. 24 ore settimanali di lezione;
-di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui,
di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati alo sviluppo delle competenze professionali, e ciò pur avendo lavorato con oneri e responsabilità per nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo;
-che l'esclusione dal detto beneficio si poneva in contrasto:
-con la legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, per avere il convenuto ritenuto che il rivendicato beneficio non spettasse agli insegnanti a CP_1
tempo determinato, come essa ricorrente;
2 -con i principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché con la normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
(ordinanza n. 450 del 18.05.2022) e quella del Consiglio di Stato italiano
(sentenza n. 1842 del 2022), che ha richiamato la disciplina della materia della formazione dei docenti, contenuta nella contrattazione collettiva di categoria
(artt. 63 e 64 del relativo contratto collettivo).
2. Il , nel costituirsi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1
carenza dei requisiti di legge.
3. All'udienza del 15.01.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con successivo deposito di sentenza contestuale nel termine di giorni trenta. La ricorrente ha depositato note di trattazione scritta recanti la data del 9.01.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le argomentazioni di seguito espresse.
Le quaestiones iuris insorte in relazione alla vertenza in esame, oltre ad essere state già decise da questo Giudice in senso favorevole ai docenti a termine con recenti pronunce, alle quali ci si richiama integralmente ex art. 118 bis, comma
1, disp. Att. c.p.c., sono state esaminate in modo approfondito dalla S.C.
(sentenza n. 2296 del 27.10.2023) a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza Rg n. 8514/2022 nel corso di giudizio analogo al presente.
Orbene la S.C. ha premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento della
Carta del docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999) o
3 fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, della legge n. 124 del
1999). La S.C., esaminate quindi la disciplina comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, nonché della Corte Costituzionale, ha enunciato il seguente principio di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 o incarichi
a termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06. o ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge
107/2015 non sia stato riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa o per un valore corrispondente a quello perduto, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. Tale principio ben si attaglia al caso di specie, in cui si verte di contratti di lavoro a tempo determinato, sicché in definitiva va riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta del docente per il valore complessivo di € 1000,00.
Si precisa che la docente ha dedotto, nelle ultime note, di essere stata collocata dall'anno 2023 presso l'Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” in Castel
Volturno (CE) e a partire dal mese di settembre 2024 presso l'Istituto
Comprensivo “Gigante” in Napoli e ciò consente di ritenere integrato il requisito, peraltro non contestato, della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
Alla luce dei superiori principi va disattesa l'eccezione di inammissibilità del
4 per il quale la carta docente, dovendo essere utilizzata entro due anni CP_3
dall'attribuzione al fine del rispetto delle finalità di aggiornamento, non può essere concessa alla ricorrente per gli anni scolastici richiesti;
al contrario, come detto in precedenza, ai docenti, come la , ai quali il beneficio di cui Pt_1
all'art. 1, comma 121, legge 107/2015 non sia stato riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale, valori minimi in considerazione della serialità del contenzioso). Con distrazione a favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6422/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di ad usufruire Parte_1
del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma
121, della L. 107/2015 mediante accreditamento sulla carta elettronica della docente della somma di € 1000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021 e per l'effetto condanna il Controparte_1
all'immediata attivazione, in favore della ricorrente, della predetta carta elettronica con le provviste in precedenza indicate;
-condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite del giudizio, che liquida in complessivi euro 515,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 15.01.2025 Il Giudice del lavoro
5 Dott.ssa Maria De Renzis
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