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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6487 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 37472 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to D. Pesenti Campagnoni e
CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to E. De Rosa e
CP_3 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione in favore dell' e in € 1.250,00 oltre spese e oneri legali in favore CP_2 dell' CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024 90436344 00 000 (limitatamente agli avvisi di addebito oggetto della stessa) si fonda sulla nullità della notifica dell'intimazione medesima, sulla non notificazione degli atti oggetto dell'intimazione e sulla prescrizione dei contributi e somme aggiuntive richiesti.
Ora, il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo, ai sensi del comma 5 dell'art. 24, D.Lgs. 26.02.99 n° 46, deve essere proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
L'intimazione su richiamata è stata notificata via pec legalmente il 25.3.24 mentre il giudizio è stato depositato il 16.10.24.
Quanto alla nullità di tale notifica via pec si osserva quanto segue.
La notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto contenuto in seno all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, a tenore del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Il Legislatore, in seno a tale norma speciale, focalizza evidentemente l'attenzione sull'individuazione del (solo) indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio ovvero alla difesa.
In questo contesto, la tesi funzionale a pretendere che la notifica provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi risulta, oltre che immotivata, anche priva di fondamento ed utilità, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie.
Al riguardo, si evidenzia che la notifica a mezzo PEC presenta, rispetto a quella effettuata in modalità analogica, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento, e quindi all'Autorità da cui lo stesso proviene.
In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento
- presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo etc.) - anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.
Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello assegnato attualmente ad
(e precedentemente a ) Controparte_4 CP_5 reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana.
Qualora il destinatario di una e-mail certificata nutrisse, comunque, dei sospetti circa il soggetto mittente, e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link “http://nic.it/”. Detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”.
Giova altresì rilevare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente evidenziato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC.
La Corte, nel medesimo arresto, ha chiarito, peraltro, che:
“4. va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del
, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, a Controparte_6 propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale ( A. ed altri); in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass.
6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite;
tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti
(procura.qenerale.atticassazione(at)corteconticert.it), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della L. 11 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
“5. nè vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal giustizia Controparte_6 ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, art. 6 ter,); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo
PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del
D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
6. al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo
PEC, come nel caso” (Cass. SS.UU. 15979/2022).
Quanto asserito dalle Sezioni Unite valga, pertanto anche a confutare tesi strumentali che, poggiando sul disposto degli articoli 3-bis e 6-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) (la cui ratio sottesa risponde all'esigenza di dare pubblicità ai riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi, funzionale alle comunicazioni ed allo scambio di informazioni tra tali soggetti, ovvero a quelle dei privati nei confronti delle pubbliche amministrazioni) pretenderebbero di inficiare le notifiche provenienti da indirizzi dell'ente, ancorché “non inclusi nel registro”.
Ai principi sopra riportati si sta allineando anche la giurisprudenza di merito maggioritaria.
Si vedano ex multis la Commissione tributaria regionale del Lazio, sentenza n. 3651/05/2020:
“Diversamente dalla disciplina di legge delle notificazioni telematiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali eseguite dagli avvocati, di cui all'art.
3- bis della L. n. 53 del 1994 (introdotto per effetto dell'art. 16- quater, co. 1, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 1, co. 19, n.
2), L. 24 dicembre 2012, n. 228), ove si prevede espressamente e specificamente che la notificazione con modalità telematica, oltre ad eseguirsi "all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" deve essere effettuata "esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi", nessun obbligo/onere di utilizzazione di un indirizzo in pubblico elenco è previsto in capo al mittente per la notificazione telematica di cartelle e/o intimazioni di pagamento. L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente;
e l'art. 51, co. 2, del medesimo D.P.R. n. 602 del
1973, concernente la notificazione dell'intimazione ad adempiere
(obbligatoria prima di procedere all'espropriazione se questa non ha avuto inizio entro un anno dalla notificazione della cartella), stabilisce che questa sia effettuata con le modalità previste dal precedente articolo 26.
Il silenzio dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 sulle caratteristiche dell'indirizzo di posta elettronica del mittente non può essere alterato da un'applicazione analogica della disposizione di cui all'art.
3-bis della L. n. 53 del 1994. Non solo, infatti, l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha mantenuto tale silenzio pur a seguito di modifiche legislative ad esso apportate posteriormente all'introduzione dell'articolo 3-bis della L. n. 53 del 1994, ma si tratta, altresì, di una norma con evidente carattere di specialità per la materia tributaria, rispetto a quella dell'articolo 3-bis. Tanto è vero che il menzionato articolo 26 reca una propria specifica individuazione del pubblico elenco per l'indirizzo del destinatario, non limitandosi a fare rinvio all'art. 16-ter del prima citato D.L. n. 179 del 2012, ma stabilendo puntualmente che la notificazione telematica della cartella va eseguita
"all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta". E, reciprocamente,
l'art. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012 reca l'indicazione di quelli che debbono intendersi pubblici elenchi ai fini delle notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, senza riferimenti alla materia tributaria.
La maggiore cautela della normativa fiscale per l'indirizzo telematico del destinatario della notificazione e, per converso, il minor rigore per l'indirizzo del mittente ben si giustificano, peraltro, per ragioni sostanziali.
I contribuenti debbono poter fare affidamento sul fatto che le notificazioni delle cartelle e delle intimazioni siano canalizzate esclusivamente in un ben preciso indirizzo di posta elettronica, destinato a fungere da casella postale telematica, così da evitare il rischio di essere attinti da notificazioni inoltrate ad indirizzi vari e diversi, che renderebbero più difficile il controllo degli atti ricevuti e l'apprestamento delle eventuali iniziative difensive;
mentre ai fini della conoscibilità delle notificazioni e dell'esercizio del diritto di difesa risulta sostanzialmente indifferente l'indirizzo dal quale la notificazione sia stata inoltrata.
Per altro verso, la tipicità legale e la natura amministrativa/pubblicistica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ne garantisce la possibilità di qualificazione giuridica e di identificazione da parte dei contribuenti e ne assicura o, comunque, ne accredita la provenienza dall'ufficio (in senso lato) che ne risulta autore/emittente, a prescindere dalla pubblica notorietà dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato per il loro inoltro telematico….”.
Pertanto, il ricorso è inammissibile per tardività dello stesso.
Le spese di lite sono a carico della parte opponente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
Queste le ragioni della decisione in epigrafe.
Roma, 4 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to D. Pesenti Campagnoni e
CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to E. De Rosa e
CP_3 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione in favore dell' e in € 1.250,00 oltre spese e oneri legali in favore CP_2 dell' CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024 90436344 00 000 (limitatamente agli avvisi di addebito oggetto della stessa) si fonda sulla nullità della notifica dell'intimazione medesima, sulla non notificazione degli atti oggetto dell'intimazione e sulla prescrizione dei contributi e somme aggiuntive richiesti.
Ora, il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo, ai sensi del comma 5 dell'art. 24, D.Lgs. 26.02.99 n° 46, deve essere proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
L'intimazione su richiamata è stata notificata via pec legalmente il 25.3.24 mentre il giudizio è stato depositato il 16.10.24.
Quanto alla nullità di tale notifica via pec si osserva quanto segue.
La notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto contenuto in seno all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, a tenore del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Il Legislatore, in seno a tale norma speciale, focalizza evidentemente l'attenzione sull'individuazione del (solo) indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio ovvero alla difesa.
In questo contesto, la tesi funzionale a pretendere che la notifica provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi risulta, oltre che immotivata, anche priva di fondamento ed utilità, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie.
Al riguardo, si evidenzia che la notifica a mezzo PEC presenta, rispetto a quella effettuata in modalità analogica, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento, e quindi all'Autorità da cui lo stesso proviene.
In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento
- presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo etc.) - anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.
Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello assegnato attualmente ad
(e precedentemente a ) Controparte_4 CP_5 reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana.
Qualora il destinatario di una e-mail certificata nutrisse, comunque, dei sospetti circa il soggetto mittente, e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link “http://nic.it/”. Detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”.
Giova altresì rilevare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente evidenziato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC.
La Corte, nel medesimo arresto, ha chiarito, peraltro, che:
“4. va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del
, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, a Controparte_6 propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale ( A. ed altri); in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass.
6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite;
tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti
(procura.qenerale.atticassazione(at)corteconticert.it), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della L. 11 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
“5. nè vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal giustizia Controparte_6 ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, art. 6 ter,); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo
PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del
D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
6. al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo
PEC, come nel caso” (Cass. SS.UU. 15979/2022).
Quanto asserito dalle Sezioni Unite valga, pertanto anche a confutare tesi strumentali che, poggiando sul disposto degli articoli 3-bis e 6-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) (la cui ratio sottesa risponde all'esigenza di dare pubblicità ai riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi, funzionale alle comunicazioni ed allo scambio di informazioni tra tali soggetti, ovvero a quelle dei privati nei confronti delle pubbliche amministrazioni) pretenderebbero di inficiare le notifiche provenienti da indirizzi dell'ente, ancorché “non inclusi nel registro”.
Ai principi sopra riportati si sta allineando anche la giurisprudenza di merito maggioritaria.
Si vedano ex multis la Commissione tributaria regionale del Lazio, sentenza n. 3651/05/2020:
“Diversamente dalla disciplina di legge delle notificazioni telematiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali eseguite dagli avvocati, di cui all'art.
3- bis della L. n. 53 del 1994 (introdotto per effetto dell'art. 16- quater, co. 1, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 1, co. 19, n.
2), L. 24 dicembre 2012, n. 228), ove si prevede espressamente e specificamente che la notificazione con modalità telematica, oltre ad eseguirsi "all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" deve essere effettuata "esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi", nessun obbligo/onere di utilizzazione di un indirizzo in pubblico elenco è previsto in capo al mittente per la notificazione telematica di cartelle e/o intimazioni di pagamento. L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente;
e l'art. 51, co. 2, del medesimo D.P.R. n. 602 del
1973, concernente la notificazione dell'intimazione ad adempiere
(obbligatoria prima di procedere all'espropriazione se questa non ha avuto inizio entro un anno dalla notificazione della cartella), stabilisce che questa sia effettuata con le modalità previste dal precedente articolo 26.
Il silenzio dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 sulle caratteristiche dell'indirizzo di posta elettronica del mittente non può essere alterato da un'applicazione analogica della disposizione di cui all'art.
3-bis della L. n. 53 del 1994. Non solo, infatti, l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha mantenuto tale silenzio pur a seguito di modifiche legislative ad esso apportate posteriormente all'introduzione dell'articolo 3-bis della L. n. 53 del 1994, ma si tratta, altresì, di una norma con evidente carattere di specialità per la materia tributaria, rispetto a quella dell'articolo 3-bis. Tanto è vero che il menzionato articolo 26 reca una propria specifica individuazione del pubblico elenco per l'indirizzo del destinatario, non limitandosi a fare rinvio all'art. 16-ter del prima citato D.L. n. 179 del 2012, ma stabilendo puntualmente che la notificazione telematica della cartella va eseguita
"all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta". E, reciprocamente,
l'art. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012 reca l'indicazione di quelli che debbono intendersi pubblici elenchi ai fini delle notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, senza riferimenti alla materia tributaria.
La maggiore cautela della normativa fiscale per l'indirizzo telematico del destinatario della notificazione e, per converso, il minor rigore per l'indirizzo del mittente ben si giustificano, peraltro, per ragioni sostanziali.
I contribuenti debbono poter fare affidamento sul fatto che le notificazioni delle cartelle e delle intimazioni siano canalizzate esclusivamente in un ben preciso indirizzo di posta elettronica, destinato a fungere da casella postale telematica, così da evitare il rischio di essere attinti da notificazioni inoltrate ad indirizzi vari e diversi, che renderebbero più difficile il controllo degli atti ricevuti e l'apprestamento delle eventuali iniziative difensive;
mentre ai fini della conoscibilità delle notificazioni e dell'esercizio del diritto di difesa risulta sostanzialmente indifferente l'indirizzo dal quale la notificazione sia stata inoltrata.
Per altro verso, la tipicità legale e la natura amministrativa/pubblicistica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ne garantisce la possibilità di qualificazione giuridica e di identificazione da parte dei contribuenti e ne assicura o, comunque, ne accredita la provenienza dall'ufficio (in senso lato) che ne risulta autore/emittente, a prescindere dalla pubblica notorietà dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato per il loro inoltro telematico….”.
Pertanto, il ricorso è inammissibile per tardività dello stesso.
Le spese di lite sono a carico della parte opponente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
Queste le ragioni della decisione in epigrafe.
Roma, 4 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro