CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6892 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 4604/2019 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
AN D'NO Presidente
RI Grazia Serafin Consigliera
NA RI ES RI Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 4604/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, vertente
Tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
RI IA OR e NO DI, presso il cui studio elettivamente è domiciliata.
- appellante - E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Mario Controparte_1 P.IVA_1
Pezzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
- appellata- Fatto e diritto
1.Il procedimento di primo grado
conveniva in giudizio , quale impresa designata dal Parte_1 Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), rappresentando che in data 06.04.2003, alle ore 14:00 circa, mentre percorreva via Vallesica in Sperlonga, direzione via Flacca, a bordo della moto di sua proprietà tg BR CP_2
46933, notava una macchina di colore chiaro ferma sulla sua corsia di percorrenza ed iniziava una operazione di sorpasso, segnalando la manovra. Deduceva, quindi, che, mentre era in corso tale sorpasso, la macchina di colore chiaro riprendeva la sua marcia, spostandosi verso sinistra;
al fine di evitare l'impatto il si spostava a Pt_1 sua volta sulla sinistra, urtando contro un muro posto sul margine sinistro della carreggiata, riportando gravi lesioni che rendevano necessario il trasporto al pronto soccorso mediante eliambulanza, mentre il veicolo di colore chiaro, unico responsabile del sinistro, si allontanava senza prestare soccorso.
chiedeva pertanto al Tribunale di Latina di accertare l'esclusiva Parte_1 responsabilità del conducente del veicolo di colore chiaro nella determinazione del sinistro;
condannare per l'effetto Ina-Assitalia spa, quale impresa designata dal FGVS, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio , già Ina-Assitalia spa, quale impresa Controparte_1 designata dal FGVS, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'improcedibilità della domanda per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145, 148, 287 d.lgs. n. 209/2005 e quindi di dichiarare la improcedibilità o la inammissibilità della domanda e in subordine di rigettarla perché totalmente infondata in fatto ed il diritto.
Il giudice di prime cure, a seguito dell'istruttoria espletata, riteneva che le complessive risultanze – documentali e testimoniali - non fossero sufficienti ad integrare la prova che nel sinistro fosse rimasto coinvolto un altro veicolo non identificato né identificabile e che il conducente di tale veicolo fosse stato effettivamente responsabile del sinistro, ciò con valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione mossa dalla compagnia assicurativa. Sulla base di ciò, il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 492/2019, così statuiva “- rigetta le domande;
- pone a carico delle parti in via solidale le spese di ctu;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
2.Il procedimento di secondo grado. Avverso detta sentenza, ha proposto appello , deducendo in sintesi: Parte_1
1. Erronea, arbitraria ed omessa valutazione delle risultanze probatorie, travisamento dei fatti e vizio di motivazione;
l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere del tutto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi , e infatti “la prova Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 testimoniale assunta nel giudizio di primo grado, ha permesso di rilevare: sia la presenza sui luoghi del sinistro dell'auto di colore chiaro e modello medio (cfr teste , verb ud del 26/11/15: “ non so dire il modello di vettura ferma Tes_1 anche perchè non sono in grado di riconoscere i modelli delle vetture. Ricordo che era un modello medio e di colore chiaro. Non sono in grado di identificare la targa della vettura ferma anche perchè spaventata da quello che era accaduto”), sia la responsabilità della stessa nella causazione dell'incidente occorso al , sia il dileguamento della stessa dai luoghi del sinistro, sia Pt_1
l'impossibilità per i testi escussi, il cui stato d'animo era alterato dalla visone dell'evento traumatico, di prendere nozione della targa del suindicato veicolo pirata ed infine, sia la circostanza che il sig. , in virtù del sinistro, ha Pt_1 riportato lesioni invalidanti.”
2. Omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice non si sarebbe pronunciato in ordine al quantum relativo alla domanda risarcitoria. L'appellante ha quindi così concluso “instando affinché la Corte adita Voglia disporre il rinnovo dell'istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado, così come indicato nell'atto d'appello ed in difetto, affinché la Corte adita Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione accogliere l'appello e per l'effetto, previa riforma totale dell'impugnata sentenza, del Tribunale di Latina n.492/19, pubblicata il 25/02/19: a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata di colore chiaro e modello medio, non identificato, nella causazione del sinistro occorso a , verificatosi in Sperlonga, in Via Vallesica, il giorno 06/04/03; b) Parte_1 condannare per l'effetto la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, quale impresa designata territorialmente alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada nel Lazio al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale, estetico e di relazione), subiti e subendi da
[...]
nella misura di €.1.080.291,00, così come emergente dal giudizio e/o nella Parte_1 minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da che ammontano ad €.3202,00 quanto ai danni Parte_1 materiali riportati dal motoveicolo Honda Hornet, tg.BK46933, di sua proprietà; ad
€.3630,94, quanto all'esborso economico sostenuto dal per far fronte alle spese Pt_1 mediche riconosciute dal CTU e ritenute necessarie;
ad €.1206,27, quanto all'esborso economico sostenuto dal per peregrinare in vari istituti di cura e presso diversi Pt_1 dottori con i propri familiari ( e/o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia). Il tutto oltre le spese di CTU medica anticipate dal , interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria dal giorno della domanda all'integrale saldo. Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi del giudizio, di cui i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari.” Si è costituita chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e/o Controparte_1 infondato ex art. 342 c.p.c., e in ogni caso di rigettare la domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite. In via gradata, dichiarare il concorso di colpa di nella causazione del Parte_1 danno, quantificando lo stesso in misura non inferiore al 50%, riducendo proporzionalmente il quantum debeatur e compensando tra le parti le spese di lite. All'esito dell'udienza cartolare del 12 giugno 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
La decisione della Corte di Appello L'appello non è suscettibile di accoglimento. L'appellante muove dall'assunto secondo cui il primo giudice ha erroneamente valutato le risultanze probatorie in atti e conseguentemente non ha ritenuto raggiunta la prova del fatto allegato. Deve in contrario osservarsi che appare pienamente condivisibile quanto ritenuto dal tribunale nella sentenza appellata, soprattutto alla luce di due elementi: il primo è quanto riportato nel verbale degli agenti di Polizia intervenuti sul luogo del sinistro, che nell'immediatezza del fatto hanno rappresentato: “E' doveroso far presente che non sono emerse responsabilità a carico di terzi.”; il secondo è il fatto che nel suddetto verbale, non vi è alcuna menzione di testimoni oculari del sinistro. In ordine a ciò, è certamente rilevante la circostanza che nessuno dei tre testimoni abbia ritenuto quantomeno opportuno dichiararsi ai Vigili giunti sul posto, come da loro stessi riferito, né tantomeno sono stati indicati dallo stesso nel verbale di Pt_1 sommarie informazioni datato 11 settembre 2003 (quindi svariati mesi dopo) presso il distaccamento della polstrada di Terracina. Venendo alle singole dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, si rileva, quanto alle dichiarazioni rese da , lo stesso ha affermato: “preciso che il tratto di Tes_2 strada ove è accaduto l'indicente si trovava a 30/40 metri dal semaforo posto all'intersezione delle Flacca” e “preciso che ho osservato la scena dell'incidente dalla casa di mio zio dove ero stato invitato a pranzo. Detta casa è posta nei pressi del semaforo”. Si osserva che, tale circostanza è smentita dal verbale di accertamento reso dagli agenti intervenuti, allegato in atti, coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. quanto ai fatti personalmente constatati dagli agenti che lo hanno redatto, dal quale emerge che il semaforo dista non meno di 150 metri dal punto dell'impatto, e, pertanto, la distanza dalla quale il teste avrebbe visto l'incidente è del tutto incompatibile con la percezione dettagliata e completa dello stesso, posto che via Vallesica non è una strada rettilinea, come emerge dalla documentazione in atti. Parimenti, non può ritenersi attendibile la testimonianza resa da , la Testimone_4 quale ha dichiarato di trovarsi, al momento del sinistro, a fare jogging a circa 300 metri di distanza dal punto dell'impatto. Considerando - come sopra riportato - che la strada in questione non è rettilinea, appare impossibile che la teste, trovandosi a tale distanza, potesse avere un campo visivo libero e continuo, tale da consentire di cogliere la dinamica del sinistro. Anche nel caso del teste , la distanza dal punto del sinistro e la natura Tes_3 curvilinea della strada inducono a ritenere improbabile che possa avere avuto chiara visione dei fatti e il tenore di quanto riferito non è attendibile. Egli ha infatti dichiarato che dopo l'evento decideva di prestare soccorso, di aver parcheggiato l'auto in una traversa laterale e poi di essersi allontanato per un malore, disinteressandosi dell'accaduto, senza neanche avvicinarsi al luogo del sinistro e di non aver detto a nessuna autorità di aver assistito all'incidente. A fronte di tale quadro probatorio, è assolutamente condivisibile la decisione del primo giudice e conforme all'orientamento della Suprema Corte, che si è così pronunciata: “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.” (Cass. 10540/2023). La decisione del Giudice di primo grado che ha ritenuto che non era stata offerta alcuna prova della dinamica del sinistro, stante l'inattendibilità dei testi, unica prova offerta dall'istante. L'appello non può trovare accoglimento, per quanto sopra detto, con valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore deduzione. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in misura inferiore ai valori medi tabellari stante la modesta complessità della controversia e con espunzione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolte.
Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.473.00 in favore della parte appellata, oltre accessori di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2025
La Consigliera est. La Presidente
NA RI ES RI AN D'NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
AN D'NO Presidente
RI Grazia Serafin Consigliera
NA RI ES RI Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 4604/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, vertente
Tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
RI IA OR e NO DI, presso il cui studio elettivamente è domiciliata.
- appellante - E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Mario Controparte_1 P.IVA_1
Pezzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
- appellata- Fatto e diritto
1.Il procedimento di primo grado
conveniva in giudizio , quale impresa designata dal Parte_1 Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), rappresentando che in data 06.04.2003, alle ore 14:00 circa, mentre percorreva via Vallesica in Sperlonga, direzione via Flacca, a bordo della moto di sua proprietà tg BR CP_2
46933, notava una macchina di colore chiaro ferma sulla sua corsia di percorrenza ed iniziava una operazione di sorpasso, segnalando la manovra. Deduceva, quindi, che, mentre era in corso tale sorpasso, la macchina di colore chiaro riprendeva la sua marcia, spostandosi verso sinistra;
al fine di evitare l'impatto il si spostava a Pt_1 sua volta sulla sinistra, urtando contro un muro posto sul margine sinistro della carreggiata, riportando gravi lesioni che rendevano necessario il trasporto al pronto soccorso mediante eliambulanza, mentre il veicolo di colore chiaro, unico responsabile del sinistro, si allontanava senza prestare soccorso.
chiedeva pertanto al Tribunale di Latina di accertare l'esclusiva Parte_1 responsabilità del conducente del veicolo di colore chiaro nella determinazione del sinistro;
condannare per l'effetto Ina-Assitalia spa, quale impresa designata dal FGVS, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva in giudizio , già Ina-Assitalia spa, quale impresa Controparte_1 designata dal FGVS, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'improcedibilità della domanda per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145, 148, 287 d.lgs. n. 209/2005 e quindi di dichiarare la improcedibilità o la inammissibilità della domanda e in subordine di rigettarla perché totalmente infondata in fatto ed il diritto.
Il giudice di prime cure, a seguito dell'istruttoria espletata, riteneva che le complessive risultanze – documentali e testimoniali - non fossero sufficienti ad integrare la prova che nel sinistro fosse rimasto coinvolto un altro veicolo non identificato né identificabile e che il conducente di tale veicolo fosse stato effettivamente responsabile del sinistro, ciò con valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore eccezione mossa dalla compagnia assicurativa. Sulla base di ciò, il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 492/2019, così statuiva “- rigetta le domande;
- pone a carico delle parti in via solidale le spese di ctu;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
2.Il procedimento di secondo grado. Avverso detta sentenza, ha proposto appello , deducendo in sintesi: Parte_1
1. Erronea, arbitraria ed omessa valutazione delle risultanze probatorie, travisamento dei fatti e vizio di motivazione;
l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere del tutto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi , e infatti “la prova Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 testimoniale assunta nel giudizio di primo grado, ha permesso di rilevare: sia la presenza sui luoghi del sinistro dell'auto di colore chiaro e modello medio (cfr teste , verb ud del 26/11/15: “ non so dire il modello di vettura ferma Tes_1 anche perchè non sono in grado di riconoscere i modelli delle vetture. Ricordo che era un modello medio e di colore chiaro. Non sono in grado di identificare la targa della vettura ferma anche perchè spaventata da quello che era accaduto”), sia la responsabilità della stessa nella causazione dell'incidente occorso al , sia il dileguamento della stessa dai luoghi del sinistro, sia Pt_1
l'impossibilità per i testi escussi, il cui stato d'animo era alterato dalla visone dell'evento traumatico, di prendere nozione della targa del suindicato veicolo pirata ed infine, sia la circostanza che il sig. , in virtù del sinistro, ha Pt_1 riportato lesioni invalidanti.”
2. Omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice non si sarebbe pronunciato in ordine al quantum relativo alla domanda risarcitoria. L'appellante ha quindi così concluso “instando affinché la Corte adita Voglia disporre il rinnovo dell'istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado, così come indicato nell'atto d'appello ed in difetto, affinché la Corte adita Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione accogliere l'appello e per l'effetto, previa riforma totale dell'impugnata sentenza, del Tribunale di Latina n.492/19, pubblicata il 25/02/19: a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata di colore chiaro e modello medio, non identificato, nella causazione del sinistro occorso a , verificatosi in Sperlonga, in Via Vallesica, il giorno 06/04/03; b) Parte_1 condannare per l'effetto la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, quale impresa designata territorialmente alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada nel Lazio al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale, estetico e di relazione), subiti e subendi da
[...]
nella misura di €.1.080.291,00, così come emergente dal giudizio e/o nella Parte_1 minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da che ammontano ad €.3202,00 quanto ai danni Parte_1 materiali riportati dal motoveicolo Honda Hornet, tg.BK46933, di sua proprietà; ad
€.3630,94, quanto all'esborso economico sostenuto dal per far fronte alle spese Pt_1 mediche riconosciute dal CTU e ritenute necessarie;
ad €.1206,27, quanto all'esborso economico sostenuto dal per peregrinare in vari istituti di cura e presso diversi Pt_1 dottori con i propri familiari ( e/o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia). Il tutto oltre le spese di CTU medica anticipate dal , interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria dal giorno della domanda all'integrale saldo. Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi del giudizio, di cui i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari.” Si è costituita chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile e/o Controparte_1 infondato ex art. 342 c.p.c., e in ogni caso di rigettare la domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite. In via gradata, dichiarare il concorso di colpa di nella causazione del Parte_1 danno, quantificando lo stesso in misura non inferiore al 50%, riducendo proporzionalmente il quantum debeatur e compensando tra le parti le spese di lite. All'esito dell'udienza cartolare del 12 giugno 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
La decisione della Corte di Appello L'appello non è suscettibile di accoglimento. L'appellante muove dall'assunto secondo cui il primo giudice ha erroneamente valutato le risultanze probatorie in atti e conseguentemente non ha ritenuto raggiunta la prova del fatto allegato. Deve in contrario osservarsi che appare pienamente condivisibile quanto ritenuto dal tribunale nella sentenza appellata, soprattutto alla luce di due elementi: il primo è quanto riportato nel verbale degli agenti di Polizia intervenuti sul luogo del sinistro, che nell'immediatezza del fatto hanno rappresentato: “E' doveroso far presente che non sono emerse responsabilità a carico di terzi.”; il secondo è il fatto che nel suddetto verbale, non vi è alcuna menzione di testimoni oculari del sinistro. In ordine a ciò, è certamente rilevante la circostanza che nessuno dei tre testimoni abbia ritenuto quantomeno opportuno dichiararsi ai Vigili giunti sul posto, come da loro stessi riferito, né tantomeno sono stati indicati dallo stesso nel verbale di Pt_1 sommarie informazioni datato 11 settembre 2003 (quindi svariati mesi dopo) presso il distaccamento della polstrada di Terracina. Venendo alle singole dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, si rileva, quanto alle dichiarazioni rese da , lo stesso ha affermato: “preciso che il tratto di Tes_2 strada ove è accaduto l'indicente si trovava a 30/40 metri dal semaforo posto all'intersezione delle Flacca” e “preciso che ho osservato la scena dell'incidente dalla casa di mio zio dove ero stato invitato a pranzo. Detta casa è posta nei pressi del semaforo”. Si osserva che, tale circostanza è smentita dal verbale di accertamento reso dagli agenti intervenuti, allegato in atti, coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. quanto ai fatti personalmente constatati dagli agenti che lo hanno redatto, dal quale emerge che il semaforo dista non meno di 150 metri dal punto dell'impatto, e, pertanto, la distanza dalla quale il teste avrebbe visto l'incidente è del tutto incompatibile con la percezione dettagliata e completa dello stesso, posto che via Vallesica non è una strada rettilinea, come emerge dalla documentazione in atti. Parimenti, non può ritenersi attendibile la testimonianza resa da , la Testimone_4 quale ha dichiarato di trovarsi, al momento del sinistro, a fare jogging a circa 300 metri di distanza dal punto dell'impatto. Considerando - come sopra riportato - che la strada in questione non è rettilinea, appare impossibile che la teste, trovandosi a tale distanza, potesse avere un campo visivo libero e continuo, tale da consentire di cogliere la dinamica del sinistro. Anche nel caso del teste , la distanza dal punto del sinistro e la natura Tes_3 curvilinea della strada inducono a ritenere improbabile che possa avere avuto chiara visione dei fatti e il tenore di quanto riferito non è attendibile. Egli ha infatti dichiarato che dopo l'evento decideva di prestare soccorso, di aver parcheggiato l'auto in una traversa laterale e poi di essersi allontanato per un malore, disinteressandosi dell'accaduto, senza neanche avvicinarsi al luogo del sinistro e di non aver detto a nessuna autorità di aver assistito all'incidente. A fronte di tale quadro probatorio, è assolutamente condivisibile la decisione del primo giudice e conforme all'orientamento della Suprema Corte, che si è così pronunciata: “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.” (Cass. 10540/2023). La decisione del Giudice di primo grado che ha ritenuto che non era stata offerta alcuna prova della dinamica del sinistro, stante l'inattendibilità dei testi, unica prova offerta dall'istante. L'appello non può trovare accoglimento, per quanto sopra detto, con valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore deduzione. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in misura inferiore ai valori medi tabellari stante la modesta complessità della controversia e con espunzione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolte.
Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.473.00 in favore della parte appellata, oltre accessori di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2025
La Consigliera est. La Presidente
NA RI ES RI AN D'NO