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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 23485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23485 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da I! e IN SA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/12/2024 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronirto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in per$ona del Sostituto Procuratore genera le IU FE, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria dell'Avvocato Alfonso Quarto, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli confeihrnava la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del ricorrente nell'ambito di un più ampio procedimento avente ad oggetto i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di corruzione, truffa e falso, commessi mediante la Penale Sent. Sez. 6 Num. 23485 Anno 2025 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 11/04/2025 predisposizione di falsi referti medici e la simulazione di incidenti automobilistici, al fine di truffare le assicurazioni ottenendo inibiti risarcimenti. Nei confronti del ricorrente veniva esclusa la gravità indiziarian ordine al reato associativo, sicchè• la misura veniva applicata esclusivamente in relazione ai reati di falso e corruzione commessi nell'esercizio della professione medica. 2. Avverso tale ordinanza, la difesa del ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione, che possono essere congiuntamente sintetizzati, concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari e la ritenuta esclusiva idoneità della misura degli arresti domiciliari. .0 Il ricorrente deduce la violazione dell'art. cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, rappresentando che le ultime condotte illecite risalirebbero al 2019, senza che sia emersa alcuna effettiva propensione alla reiterazione. In particolare, si evidenziava come l'estraneità del ricorrente al contesto associativo dimostrava anche l'occasionalità delle condotte illecite che, peraltro, si collocavano tutte nel periodo in cui il predetto 4eva prestato la propria attività presso il pronto soccorso di Marcianise. Successivamente, il ricorrente aveva prestato servizio presso altri nosocomi e sempre nel reparto di chirurgia, il che escludeva di per sé la possibilità che si ricreassero le condizioni che avevano consentito la commissione delle condotte illecite. Per le medesime ragioni si sosteneva che, ove pure fosse stata ritenuta l'attualità delle esigenze cautelari, queste ben gotevano essere garantite anche mediante l'applicazione di una misura cautelare . no afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, doverylosi rilevare che i fatti contestati al ricorrente risalgono al 2019 e, quindi, ad oltrelcinque anni dalla sottoposizione a misura cautelare. Un così ampio iato temporale tra la commissione dei reati e l'imposizione della cautela, senza che siano emersi elementi idonei a fondare la concretezza e attualità del rischio di reiterazione di analoghe condotte, rappresenta un elemento che impone uno specifico onere motivazionale. Nel caso di specie, il Tribunale ha essenzialmente valorizzato l'obiettiva 2 , .ftI gravità delle condotte contestate al ricorrente, evidenziando come questi, nell'ambito dell'attività medica, fosse aduso a rilasciare certificati falsi in cambio di dazioni di denaro. La motivazione resa sul punto è carente, posto Che la valutazione in ordine al rischio di reiterazione di condotte illecite deve essér sottoposta ad una rigorosa verifica nei casi in cui risulti particolarmente ampia la distanza temporale tra l'applicazione della misura e la presunta corlissione dei reati, dal che ne consegue un onere motivazionale rafforzato. Nel caso di specie, l'attualità delle esigenze cautelari è stata essenzialmente desunta dalla gravità delle condotte e dalle modalità di realizzazione, strettamente correlate con l'attività professionale dell'indagato, mentre è stato del tutto pretermesso il dato temporale. 3. Per completezza deve rilevarsi come anghe il secondo motivo di ricorso, pur formalmente assorbito dall'annullamento .ordine all'accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari, risulti fondato. Il Tribunale, infatti, si è limitato ad affermare che l'unica misura adeguata sarebbe quella degli arresti domiciliari, valorizzando anche in tal caso il mero dato relativo alle modalità esecutive dei reati e la spregiudicatezza mostrata dall'indagato. Invero, si sarebbe dovuto necessariamente vflutare l'idoneità di misure meno afflittive e, in particolare, di quella interdittiva el l'esercizio della professione medica, posto che tutte le condotte ascritte all'indagato presuppongono lo svolgimento di tale attività. 4. Sulla base delle considerazioni che precedoni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nell'ambito del quale il Tribunale del riesame si atterrà ai principi sopra indicati.
PQM
' Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art.309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore t
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronirto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in per$ona del Sostituto Procuratore genera le IU FE, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria dell'Avvocato Alfonso Quarto, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli confeihrnava la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del ricorrente nell'ambito di un più ampio procedimento avente ad oggetto i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di corruzione, truffa e falso, commessi mediante la Penale Sent. Sez. 6 Num. 23485 Anno 2025 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 11/04/2025 predisposizione di falsi referti medici e la simulazione di incidenti automobilistici, al fine di truffare le assicurazioni ottenendo inibiti risarcimenti. Nei confronti del ricorrente veniva esclusa la gravità indiziarian ordine al reato associativo, sicchè• la misura veniva applicata esclusivamente in relazione ai reati di falso e corruzione commessi nell'esercizio della professione medica. 2. Avverso tale ordinanza, la difesa del ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione, che possono essere congiuntamente sintetizzati, concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari e la ritenuta esclusiva idoneità della misura degli arresti domiciliari. .0 Il ricorrente deduce la violazione dell'art. cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, rappresentando che le ultime condotte illecite risalirebbero al 2019, senza che sia emersa alcuna effettiva propensione alla reiterazione. In particolare, si evidenziava come l'estraneità del ricorrente al contesto associativo dimostrava anche l'occasionalità delle condotte illecite che, peraltro, si collocavano tutte nel periodo in cui il predetto 4eva prestato la propria attività presso il pronto soccorso di Marcianise. Successivamente, il ricorrente aveva prestato servizio presso altri nosocomi e sempre nel reparto di chirurgia, il che escludeva di per sé la possibilità che si ricreassero le condizioni che avevano consentito la commissione delle condotte illecite. Per le medesime ragioni si sosteneva che, ove pure fosse stata ritenuta l'attualità delle esigenze cautelari, queste ben gotevano essere garantite anche mediante l'applicazione di una misura cautelare . no afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, doverylosi rilevare che i fatti contestati al ricorrente risalgono al 2019 e, quindi, ad oltrelcinque anni dalla sottoposizione a misura cautelare. Un così ampio iato temporale tra la commissione dei reati e l'imposizione della cautela, senza che siano emersi elementi idonei a fondare la concretezza e attualità del rischio di reiterazione di analoghe condotte, rappresenta un elemento che impone uno specifico onere motivazionale. Nel caso di specie, il Tribunale ha essenzialmente valorizzato l'obiettiva 2 , .ftI gravità delle condotte contestate al ricorrente, evidenziando come questi, nell'ambito dell'attività medica, fosse aduso a rilasciare certificati falsi in cambio di dazioni di denaro. La motivazione resa sul punto è carente, posto Che la valutazione in ordine al rischio di reiterazione di condotte illecite deve essér sottoposta ad una rigorosa verifica nei casi in cui risulti particolarmente ampia la distanza temporale tra l'applicazione della misura e la presunta corlissione dei reati, dal che ne consegue un onere motivazionale rafforzato. Nel caso di specie, l'attualità delle esigenze cautelari è stata essenzialmente desunta dalla gravità delle condotte e dalle modalità di realizzazione, strettamente correlate con l'attività professionale dell'indagato, mentre è stato del tutto pretermesso il dato temporale. 3. Per completezza deve rilevarsi come anghe il secondo motivo di ricorso, pur formalmente assorbito dall'annullamento .ordine all'accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari, risulti fondato. Il Tribunale, infatti, si è limitato ad affermare che l'unica misura adeguata sarebbe quella degli arresti domiciliari, valorizzando anche in tal caso il mero dato relativo alle modalità esecutive dei reati e la spregiudicatezza mostrata dall'indagato. Invero, si sarebbe dovuto necessariamente vflutare l'idoneità di misure meno afflittive e, in particolare, di quella interdittiva el l'esercizio della professione medica, posto che tutte le condotte ascritte all'indagato presuppongono lo svolgimento di tale attività. 4. Sulla base delle considerazioni che precedoni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nell'ambito del quale il Tribunale del riesame si atterrà ai principi sopra indicati.
PQM
' Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art.309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore t