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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/10/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 905/2019 promossa da:
FER. p. iva ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Adelindo Maragoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina, Via G. Antonelli, 2, in virtù di delega in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
Contro
(già (c.f. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Mastrolilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cristiana Palumbo, in Latina, via Leone
Zeppieri snc, in virtù di procura speciale alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
Nonché
n persona del legale rapp.te p.t. CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: servitù.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 15 Con atto di citazione, ritualmente notificato, Fer. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(oggi e esponendo che: 1) era Controparte_2 Controparte_1 CP_2 proprietaria, giusta rogito Notaio del 12.03.2015, rep. 101910, racc. 31908, di uno Per_1 stabile in Terracina, via Sarti, snc, costituito da diversi immobili censiti in Catasto Fabbricati di
Terracina al foglio 115, particella 139, rispettivamente sub 8, sub 9, sub 10, sub 11 (vano scala) oltre un locale al piano terra attualmente occupato dall quest'ultimo censito in Catasto CP_2
Fabbricati di Terracina al foglio 115, part. 139 sub 6; La part. 139 sub 6 derivava dalla part. 139 sub 1, giusta denuncia di variazione del 26.04.2011, prot. LT 0115100 per frazionamento, fusione e cambio di destinazione d'uso; 2) con pec del 7.04.2017 inviata a e, per CP_2 Controparte_2 conoscenza alla CE Nove S.r.l., da cui con atto 12.03.2015 aveva acquistato i beni sopra Con indicati, la soc. diffidava la al rilascio immediato del vano posto al Parte_1 CP_2 piano terra, distinto in catasto al foglio 115, mappale 139 sub 6, in quanto detenuto senza titolo;
3) detto locale adibito a cabina in forza di contratto di locazione del 01.07.2004, rep. 61275 CP_2 con scadenza prevista nell'anno 2030, sottoscritto da con la allora New Real S.r.l., oggi CP_2
CE Nove S.r.l., veniva risolto tra le dette parti con atto del 14.12.2009, rep. 80007, a rogito del Notaio , per cui l'occupazione del vano in questione da parte di risultava Per_2 CP_2
CP_ essere priva di titolo;
4) visto il mancato riscontro alla diffida, la Parte_1 depositava istanza di Mediazione ex D. Lgs. 28/2010 nei confronti di e di CP_2 [...]
. Entrambe le società non partecipavano all'incontro fissato per il 15.06.2017, e Controparte_2 la inviava una nota dove rappresentava che la cabina era presente nel Controparte_2 CP_2 fabbricato da tantissimi anni, come provato dai precedenti contratti di compravendita dell'immobile, nei quali si faceva espresso riferimento alla costituzione di servitù di elettrodotto e/o cabina elettrica ex art. 1062 c.c., aventi natura gratuita, perpetua e inamovibile;
che di tale situazione aveva dato atto la CE S.r.l. nel verbale di riconsegna del locale oggetto di locazione sino al 15.12.2010; infine, che se non si fosse inteso riconoscere l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, in ogni caso, la detta servitù sarebbe stata acquistata per usucapione, in virtù di possesso ultraventennale;
5) la società attrice replicava con nota del
16.07.2017, affermando che l'esistenza della servitù sull'immobile non risultava riportata in Con alcun atto pubblico precedente l'acquisto da parte di Imm.re S.r.l., che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per la configurazione di qualsivoglia servitù sull'immobile, che qualunque riconoscimento fosse stato operato dalla CE nel verbale di rilascio del pagina 2 di 15 15.12.2010, non valeva a costituire una servitù sullo stesso e non era in ogni caso opponibile alla Con
che aveva acquistato l'immobile libero da servitù costituite a favore di terzi;
Parte_1 quindi, rappresentava la temerarietà della condotta posta in essere dalle convenute, intimando l'immediato rilascio del bene, atteso che doveva procedere all'esecuzione di lavori all'interno Parte dello stabile, dove veniva esercitata un'attività di e l'abusiva occupazione del vano, da destinarsi a locale cucina, non consentiva la realizzazione degli interventi programmati, con i consequenziali danni che la situazione illecita aveva prodotto;
6) le società non fornivano riscontro a tale comunicazione né provvedevano alla restituzione del locale.
Quindi, la società attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare in solido, ovvero ciascuno per ritenuto di rispettiva spettanza,
l' e l' a procedere all'immediata restituzione e/o rilascio in CP_2 Controparte_2
Cont favore della . dell'immobile sito in Terracina, Via Sarti snc, censito in Parte_1
Catasto al foglio 115 mappale 139 sub 6 ed al risarcimento dei danni dalla stessa cagionati, conseguenti l'abusiva occupazione dello stesso;
la mancata possibilità di poterlo destinare allo svolgimento delle attività dalla medesima esercitata;
alla riduzione dei posti letto e della ricettività della struttura, locata in ragione di ciò ad un prezzo inferiore a quello di mercato;
alla riduzione degli incassi e la lesione provocata all'immagine commerciale della società, da quantificarsi previa CTU di cui sin da ora si chiede disporsi l'ammissione e da liquidarsi anche in via equitativa, oltre a interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo. Vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio la (già , la quale Controparte_1 Controparte_2 deduceva che la cabina oggetto di causa era stata realizzata negli anni '50 al piano terra di un preesistente immobile dalla . Sia l'immobile che la relativa linea Parte_3 elettrica, di cui faceva parte la cabina, venivano acquisiti dall' Controparte_4
a seguito della Legge di Nazionalizzazione n. 1643/62.
[...]
Successivamente, veniva trasformato in che rimaneva proprietaria sia CP_2 CP_2 dell'immobile che della linea elettrica di cui faceva parte la cabina fino al 1999.
A seguito delle operazioni di liberalizzazione del mercato di cui al Decreto Bersani, CP_2 dopo aver costituito la società conferiva alla stessa il ramo d'azienda Controparte_2 relativo all'attività di distribuzione dell'energia elettrica in cui erano inclusi tutti gli impianti, le reti e le linee elettriche a media e bassa tensione.
pagina 3 di 15 Dunque, era succeduta ad in tutti i beni ed i rapporti Controparte_2 CP_2 giuridici relativi all'attività di distribuzione e la vendita di energia elettrica ai clienti vincolati;
tra questi beni aziendali trasferiti (in primis, le reti e impianti di distribuzione a media e bassa tensione) era incluso anche l'elettrodotto di cui faceva parte la cabina di trasformazione costruita nell'immobile di Via Sarti. Pertanto, mentre l'immobile di Via Sarti permaneva di proprietà di la cabina di trasformazione per cui è causa, facente parte della più ampia linea CP_2 elettrica di zona cd. “Anxur – Diametrale”, veniva trasferita a Da tanto CP_2 Controparte_2 conseguiva il difetto di legittimazione/titolarità passiva dell'altra convenuta nel presente giudizio,
quest'ultima, non essendo più né proprietaria, né esercente l'impianto de quo, CP_2 risultava completamente estranea al rapporto giuridico oggetto di causa.
Successivamente, in data 29.10.1999, con atto di conferimento in società, trasferiva CP_2 alla società insieme ad altri beni, anche l'immobile di via Sarti e il locale contenente Parte_4 la cabina di trasformazione. La nel 2002 cambiava la propria denominazione in Enel Pt_4
Real Estate spa e con atto del 24.12.2003 trasferiva l'intero stabile alla New Real S.p.a.. In data
1.07.2004 lo stabile veniva concesso in locazione a al fine di destinarlo Controparte_2 ad uffici in tale occasione, per la identificazione della porzione del complesso immobiliare CP_2 locato a , venivano allegate all'atto 2 planimetrie, laddove al piano terra la Controparte_2 porzione locata risultava evidenziata mediante una striscia tratteggiata di colore nero, dalla quale si evinceva chiaramente l'esclusione del vano adibito a cabina elettrica dal perimetro dell'unità immobiliare concessa in locazione.
Successivamente, con atto di scissione parziale del 6.12.2004, i beni della New Real S.p.a. venivano trasferiti alla che assumeva la nuova denominazione di New Real Controparte_5
S.r.l. e contestualmente alcuni beni di proprietà della New Real S.r.l., tra cui rientrava anche lo stabile di via Sarti, venivano trasferiti alla CE Nove S.r.l. la quale subentrava anche nel contratto di locazione con Controparte_2
In data 14.10.2009 veniva sottoscritto un accordo transattivo tra Controparte_6 [...]
avente ad oggetto, tra l'altro, la risoluzione consensuale di 33 contratti di Controparte_2 locazione vigenti tra le parti, tra cui quello relativo allo stabile di via Sarti (indicato al numero 30 dell'Allegato A dell'accordo “Elenco immobili rilasciati anticipatamente”), in forza del quale veniva pattuita la riconsegna anticipata (rispetto alla naturale scadenza del contratto di locazione), unitamente ad altri immobili, dello stesso stabile.
pagina 4 di 15 In particolare, all'art. 7 dell'accordo transattivo le Parti convenivano che “al momento del rilascio degli Immobili dovranno essere specificamente indicate da Parte anche graficamente, tutte CP_2 le servitù apparenti e non, ivi compreso il posizionamento delle cabine elettriche”. CP_2
Pertanto, in esecuzione del suddetto accordo transattivo, il 14.12.2009 veniva risolto il contratto di locazione tra e CE Nove S.r.l. (originariamente New Real Controparte_2
S.p.a.) e il 15.12.2010 la CE Nove S.r.l. rientrava in possesso dello stabile di Via Sarti, giusta verbale di riconsegna. Evidenziava la convenuta che nella riconsegna dell'immobile era stato espressamente escluso il vano adibito a cabina elettrica, in quanto escluso anche dalla locazione stessa, stante il riconoscimento espresso da parte del proprietario del diritto di servitù ex art. 1062 c.c. costituito in favore dell'esponente. Inoltre, nell'allegato F dell'Accordo, le parti, con atto ricognitorio, confermavano la presenza della servitù di elettrodotto già costituita in favore di , indicando nella planimetria l'area della Cabina ENEL MT/bt Controparte_2
CP_ soggetta a servitù di elettrodotto. Infine, in data 12.03.2015 la acquistava da Parte_1
CE Nove S.r.l. lo stabile in questione, avendo piena conoscenza della presenza della cabina elettrica nel vano al piano terra, che oltre ad essere visibile era stato oggetto di espressa CP_2 menzione.
Ancora, la convenuta deduceva che, con Delibera n. 10734 del 27 novembre 1992, la Giunta
Regionale del Lazio aveva autorizzato in via definitiva l alla costruzione e all'esercizio CP_2 degli impianti elettrici indicati nell'elenco presentato, nel quale era inclusa anche la cabina elettrica situata all'interno dello stabile di via Sarti, e che veniva dichiarata la pubblica utilità della suddetta cabina, in quanto funzionale all'erogazione del servizio elettrico, qualificato come servizio pubblico primario. Pertanto, risultava del tutto infondata l'affermazione secondo cui la cabina fosse abusiva, essendo invece regolarmente autorizzata e, peraltro, non suscettibile di rimozione. La cabina di trasformazione in questione alimentava infatti 158 utenze ubicate in una zona centrale del Comune di Terracina, e non era tecnicamente possibile garantire la medesima fornitura tramite altre cabine, tutte collocate a distanza eccessiva.
Sulla base di tali circostanze, proponeva domanda riconvenzionale, volta Controparte_1
a far accertare la titolarità di un diritto di servitù di elettrodotto, gratuito e perpetuo, gravante sull'immobile di proprietà dell'attrice.
pagina 5 di 15 Precisava che, in questa particolare tipologia di servitù, il fondo dominante era costituito dalla linea elettrica e che la servitù doveva ritenersi istituita a favore della stessa conduttura elettrica insistente sui fondi attraversati.
Pertanto, i rapporti giuridici nascenti dal diritto di servitù di elettrodotto si svolgevano e si esaurivano tra il proprietario del fondo servente e il titolare della conduttura elettrica. In particolare, deduceva che con il conferimento avvenuto in data 1.10.1999 da a CP_2 [...] del ramo aziendale e dei singoli beni aziendali di cui faceva parte anche la Controparte_2 cabina, la convenuta era diventata titolare di una servitù di elettrodotto costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. dall'allora proprietario di entrambi i fondi, ovvero
[...]
che, peraltro, rientrava tra le servitù “apparenti” ai sensi dell'art. 1061 c.c., CP_7 trattandosi di “opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. Dunque, sosteneva la convenuta che con il conferimento del ramo d'azienda del 1999, aveva effettuato una CP_2 divisione dei due fondi (la linea elettrica e l'immobile) senza nulla disporre in ordine alla preesistente situazione di servizio che aveva stabilito tra gli stessi in quanto aveva lasciato le cose
– rimaste così fino ad oggi – nel medesimo stato in cui si trovavano;
pertanto, essendo il preesistente stato di fatto di apparente destinazione servile rimasto immutato, ne derivava che lo stato di fatto si era tramutato in uno stato di diritto, in quanto la linea elettrica e i relativi impianti, da una parte, ed il fondo su cui l'elettrodotto - con la cabina in questione - insisteva, dall'altra, si trovavano sotto due nomi diversi, ( e , dando così luogo alla Controparte_2 CP_2 costituzione ope legis, a titolo originario, della servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia a favore dei primi ed a carico del secondo.
In subordine, la convenuta formulava domanda riconvenzionale di costituzione di servitù per occupazione acquisitiva, che, secondo la sua prospettazione, si configurava allorché su un suolo di proprietà privata veniva realizzata un'opera pubblica non removibile, idonea a determinare una radicale trasformazione del fondo stesso.
Pertanto, la domanda di rilascio e/o restituzione dell'immobile mancava di un presupposto fondamentale sia perché l'attrice non aveva sull'area in questione alcun diritto di proprietà proprio in virtù dell'occupazione acquisitiva da parte di sia perché, pur mantenendo l'attrice CP_2 la proprietà, essa risultava gravata da una servitù di elettrodotto ormai irreversibilmente posta a servizio dell'illuminazione della zona.
pagina 6 di 15 In via ulteriormente subordinata, formulava domanda riconvenzionale di Controparte_1 costituzione di servitù coattiva. Deduceva che l'approvazione definitiva e la dichiarazione di pubblica utilità della linea elettrica in questione – comprendente anche la cabina oggetto di contestazione – ottenute con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 10734 del 27 novembre 1992, costituivano titolo di natura pubblicistica legittimante la permanenza in loco degli impianti costituenti l'elettrodotto, ivi inclusa la cabina. Sussistevano, pertanto, secondo la convenuta, tutti i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della costituzione della servitù coattiva di elettrodotto, ai sensi dell'art. 1056 c.c. e della normativa speciale di settore.
Evidenziava, poi, l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di e in particolare Controparte_1 sia quella di restituzione e/o rilascio dell'immobile per cui causa (e/o di rimozione della cabina elettrica e/o di riduzione dello status quo ante dell'immobile), sia quella di risarcimento dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali sofferti a causa dell'occupazione dell'immobile da parte dell'esponente, perché tutte infondate e/o inammissibili in fatto e in diritto e sfornite di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in accoglimento delle proposte domande riconvenzionali: o in via principale, accertare l'avvenuta costituzione a favore di della servitù di Controparte_1 elettrodotto per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sull'immobile di cui è causa, sito in Terracina, Via Sarti snc, distinto nel NCT del Comune di Terracina al foglio 115, particella 139, sub. 6, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire la relativa annotazione e/o trascrizione;
o gradatamente, in via subordinata, accertare l'avvenuta costituzione a favore di della servitù di elettrodotto per occupazione Controparte_1 acquisitiva sull'immobile di cui è causa come sopra catastalmente individuato, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire la relativa annotazione e/o trascrizione;
o gradatamente, in via ulteriormente subordinata, dichiarare e disporre la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto a favore di sull'immobile di cui è causa come sopra Controparte_1 catastalmente individuato, e/o accertare e dichiarare che la concludente ha Controparte_1 acquistato, nei limiti e secondo le previsioni di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successivi provvedimenti, il diritto di servitù apparente con riguardo agli elettrodotti insistenti sull'immobile di cui è causa nei confronti della società attrice nella sua attuale consistenza, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire la relativa annotazione e/o trascrizione. Con
pagina 7 di 15 vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali”.
La convenuta pur regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio. CP_2
Espletato il tentativo di mediazione, concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento della prova per testi, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.06.2025 e trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, la società ha agito in giudizio per conseguire la Controparte_8 restituzione dell'immobile (vano cabina elettrica) censito nel Catasto del Comune di Terracina al foglio 115, mappale 139 sub. 6, detenuto da oltre al risarcimento dei Controparte_9 danni patiti in conseguenza della abusiva occupazione dello stesso. In particolare, l'odierna attrice, proprietaria dell'immobile di via Sarti, assume che la nella sua Controparte_1 qualità (all'epoca) di conduttrice dell'immobile medesimo, a seguito della risoluzione del contratto di locazione con la CE Nove S.r.l., avrebbe restituito a quest'ultima, all'epoca locatrice/proprietaria e successivamente dante causa della solo parzialmente Controparte_8
l'immobile, persistendo ad occupare abusivamente il vano al piano terra ove è posta la cabina elettrica.
La convenuta, di contro, ha formulato, in via riconvenzionale principale, domanda di accertamento dell'intervenuta costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c.. In subordine, ha spiegato domanda riconvenzionale volta all'accertamento della costituzione di servitù per occupazione acquisitiva e, in via ulteriormente subordinata, domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva, in ragione della dichiarata pubblica utilità della linea elettrica in questione.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata da parte attrice nella memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., n. 1 Controparte_1 con riferimento alle domande spiegate in via riconvenzionale. La convenuta, infatti, risulta legittimata passiva rispetto alla domanda attorea e, contestualmente, legittimata attiva in relazione alle domande riconvenzionali, in quanto riferite al medesimo al rapporto giuridico oggetto di causa. Peraltro, dalla documentazione allegata dalla convenuta risulta che ha conferito CP_2
a (oggi ) il ramo d'azienda relativo all'attività di Controparte_2 Controparte_1
pagina 8 di 15 dell' elettrica, comprensivo di “tutti i beni e rapporti giuridici relativi CP_2 CP_4 all'oggetto della sua attività” (cfr. D. Lgs. 79/1999 citato nella nota 3 a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), con conseguente trasferimento della proprietà e non della sola gestione.
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che la domanda attorea debba essere rigettata, dovendosi invece accogliere la domanda riconvenzionale volta all'accertamento della costituzione di una servitù di elettrodotto in favore della avente ad oggetto il locale cabina Controparte_2 elettrica oggetto di causa.
La società convenuta, invero, ha agito in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 1079 c.c., a mente del quale, come noto, il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio la esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative, oltre alla rimessione delle cose in pristino e al risarcimento dei danni. La c.d. actio confessoria servitutis è quindi accordata dall'ordinamento al titolare della servitù che intenda accertare giudizialmente l'esistenza del suo diritto, nei confronti di colui che contesti l'esercizio della suddetta servitù o che, comunque, ne turbi o ne impedisca il medesimo esercizio. Sul versante probatorio, l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto.
Ebbene, nel caso di specie dagli atti di causa emergono con evidenza i presupposti per la configurabilità della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c.
Come noto, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati. La costituzione per destinazione, limitata alle servitù apparenti
(v. art. 1061 c.c.), è il risultato di una somma di svariati atti, che si susseguono nel tempo, non preordinati alla costituzione della servitù, la quale è l'effetto giuridico del compimento di essi.
Inoltre, la costituzione per destinazione non è dalla legge ricollegata ad una manifestazione di volontà negoziale ma avviene automaticamente, ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di servizio esistente tra un fondo e l'altro al momento della loro separazione ed in mancanza di una volontà contraria: “la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano pagina 9 di 15 opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (Cass. civ., Sez. 2,
21.02.2024 n. 4646).
Dunque, l'esistenza della servitù si evince dalla mera constatazione dell'oggettivo asservimento tra i fondi, senza la necessità di alcuna conferma negoziale, laddove invece detta volontà è necessaria per escludere ogni vincolo di asservimento: “la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù” (Cass. II, n. 4872/2018; Cass. II, n. 13534/2011; Cass. civ., n. 8000/2008;
Cass. II, n. 6520/2008; Cass. II, n. 5312/1998; Cass. II, n. 6183/1994; Cass. II, n. 4647/1991).
Proprio la particolarità di tale modo di acquisto a titolo originario ne comporta, tuttavia, la limitazione dell'ambito di operatività ai casi in cui sussista il requisito dell'apparenza, il quale si configura come “presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile” (Cass. civ. 1794/2022).
Nella fattispecie che ci occupa, l'opera che oggettivamente denota l'asservimento del fondo attoreo alla cabina elettrica deve essere individuata proprio in quest'ultima, ubicata al piano terra, su strada, all'interno dello stabile originariamente di proprietà di successivamente CP_2
CP_ trasferito, da ultimo, alla società Immobiliare S.r.l.. La presenza visibile e permanente della cabina, nelle sue collocazione e caratteristiche strutturali, è infatti idonea a rendere percepibile a chiunque, anche al potenziale acquirente dello stabile “servente”, l'esistenza della servitù e la sua funzione a favore dell'impianto elettrico.
Più nel dettaglio, dalle allegazioni e dalla documentazione versata in atti dalla società convenuta risulta che l''immobile e la relativa rete elettrica, di cui faceva parte la cabina, venivano acquisiti pagina 10 di 15 per legge (DPR 14.03.1963) dall' che diventava successivamente L'immobile e CP_2 CP_2 la cabina restavano di sua proprietà fino al 1999 quando, giusta atto di conferimento di ramo aziendale del 01.10.1999, succedeva ad in tutti i beni ed i Controparte_2 CP_2 rapporti giuridici relativi all'attività di distribuzione e la vendita di energia elettrica ai clienti vincolati.
Tra i beni aziendali oggetto del conferimento rientrava anche l'elettrodotto comprendente la cabina di trasformazione realizzata all'interno dell'immobile sito in via Sarti. Pertanto, mentre la proprietà dell'immobile di Via Sarti rimaneva in capo ad la cabina di trasformazione CP_2 per cui è causa veniva trasferita a Successivamente, in data 29 ottobre Controparte_2
1999, con atto di conferimento in società, trasferiva alla società entrambi CP_2 Parte_4 gli immobili siti in Via Sarti: sia il locale contenente la cabina di trasformazione (all'epoca censito in Catasto al Foglio 115 Part. 139 sub. 1) sia la restante parte dell'immobile (all'epoca censito in Catasto al Foglio 115 Part. 139 sub. 5). Quindi, a seguito di ulteriori trasferimenti di proprietà, il 1° luglio 2004 lo stabile veniva concesso in locazione da New Real S.p.a. a
[...] ed in data 14.10.2009 veniva sottoscritto l'accordo transattivo che prevedeva Controparte_2 la risoluzione consensuale, tra gli altri, del contratto di locazione dello stabile di via Sarti, che in data 15.12.2010 tornava in possesso della CE Nove S.r.l.. In tale occasione, nel verbale di riconsegna veniva espressamente indicata la cabina elettrica e l'esistenza di una servitù per destinazione di padre di famiglia (art. 1062 c.c.) a favore di Controparte_2
In definitiva, dunque, fino al 1999, l'intero complesso immobiliare di via Sarti, comprensivo della cabina elettrica, era di proprietà di In tale contesto, la cabina elettrica, CP_2 realizzata all'interno dell'immobile e parte integrante dell'elettrodotto, rappresenta un'opera visibile, in quanto collocata al piano terra con accesso su strada, e permanente, in quanto struttura fissa e funzionale alla distribuzione dell'energia elettrica. Invero, dalle fotografie allegate alle perizie di parte depositate dall'attrice con la memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., n. 2 (docc. 1 e
2), emerge con chiara evidenza come dalla via pubblica (via Sarti) sia pienamente visibile una cabina telefonica presente all'interno dell'immobile nel quale essa insiste. Tale opera, dunque, risultava idonea a rendere manifesta la destinazione del fondo servente (l'immobile) a favore del fondo dominante (la rete elettrica/cabina), anche nei confronti di terzi.
Quindi, la divisione dei fondi si è verificata dapprima con l'atto di conferimento del ramo d'azienda del 01.10.1999, con cui trasferiva a la cabina e CP_2 Controparte_2
pagina 11 di 15 l'elettrodotto, e successivamente con l'atto del 29.10.1999, con cui trasferiva la CP_2 proprietà dell'intero immobile (compreso il locale della cabina) a Parte_4
In questo momento, i fondi venivano separati tra soggetti diversi, ma l'opera (la cabina) continuava a esistere e a servire la funzione originaria, rendendo attuale ed evidente la servitù.
Pertanto, in assenza di una volontà negoziale contraria, deve ritenersi perfezionata, conformemente alla ricostruzione operata dalla società convenuta, una servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c.. Deve, quindi, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, dichiararsi accertata la costituzione della servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia sull'immobile per cui è causa, sito in Terracina, via Sarti snc, distinto in NCT del Comune di Terracina al Fg. 115, part. 139, sub. 6, in favore di Controparte_1
In ogni caso, anche a voler escludere la configurabilità della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., la stessa risulterebbe comunque validamente costituita in forza di un titolo negoziale.
Sotto questo profilo, va precisato che il diritto di servitù in discussione, in quanto diritto reale, appartiene alla categoria dei “diritti autodeterminati”, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo giuridico che ne costituisce la fonte. Ciò implica non solo che l'attore può mutare titolo della domanda, senza violare il divieto di “ius novorum” ex art. 345 c.p.c., ma altresì che il giudice è autorizzato ad accogliere il “petitum” in base ad un titolo diverso da quello dedotto, senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c.::
“I diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Pertanto, da un lato, l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della “causa petendi”, dall'altro, il giudice può accogliere il “petitum” in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ.”(Cass. Civ., Sez. 2, 24.11.2010, n. 23851).
Muovendo da tale assunto, deve ritenersi che nella fattispecie, sussistano i fatti costitutivi di una servitù di elettrodotto volontariamente costituita, in virtù di titolo convenzionale.
Ciò trova specifico riscontro nell'accordo transattivo stipulato il 14.10.2009 tra CE Nove
S.r.l. e con il quale le parti concordavano di risolvere, tra gli altri, Controparte_2
pagina 12 di 15 anche il contratto di locazione dello stabile di via Sarti. A tale accordo faceva seguito il verbale di riconsegna dell'immobile, redatto il 15.12.2010, nel quale veniva espressamente evidenziata la presenza della cabina elettrica in esercizio da parte di e la sussistenza di una Controparte_2 servitù per destinazione del padre di famiglia costituita a favore di quest'ultima. In particolare, a pag. 2 del verbale ( doc. 4 della comparsa di costituzione) si legge: “Il Conduttore segnala che all'interno del complesso esistono le seguenti servitù e consegna la relativa documentazione grafica, a norma dell'art. 7 (ii) dell'Accordo (allegato 'F'): Servitù per destinazione di padre di famiglia (art. 1062 c.c.) relativa alla cabina elettrica installata nel locale indicato con colore rosso nell'allegato F. La servitù è a favore di che ha il diritto di mantenere ed Controparte_2 esercitare le proprie apparecchiature di trasformazione e di smistamento dell'energia elettrica, ha il diritto di passaggio delle condutture elettriche di collegamento della cabina alle reti di media e bassa tensione e delle condutture di distribuzione alle utenze, ha il diritto di accedere alla cabina, alle condutture e apparecchiature elettriche”. Ed ancora, nell'allegato F all'accordo transattivo, le parti, con atto ricognitivo, confermavano l'esistenza della servitù di elettrodotto già costituita in favore di : in particolare, nella planimetria allegata veniva evidenziata in Controparte_2 coloro rosso l'area corrispondente alla “Cabina ENEL MT/bt soggetta a servitù di elettrodotto.
Tale rappresentazione, unitamente alla dichiarazione testuale contenuta nel verbale di riconsegna, costituisce elemento inequivoco della volontà delle parti di riconoscere e mantenere in essere la servitù in favore del fondo dominante, idonea a fondare la costituzione della servitù anche in via convenzionale.
Dunque, appurata l'esistenza della servitù di elettrodotto, validamente costituita in via volontaria
– sia per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., sia, in ogni caso, in forza di titolo negoziale – la stessa deve ritenersi opponibile alla società attrice, acquirente del fondo servente, ancorché non trascritta, in quanto espressamente menzionata, in modo implicito ma inequivocabile, nell'atto di acquisto della . Controparte_8
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che “Per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, la servitù volontariamente costituita deve essere stata trascritta o espressamente menzionata, anche indirettamente ma comunque inequivocabilmente, nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti”
(Cass. Civ., Sez. II, 30.10.2020, n. 24141).
pagina 13 di 15 Nel caso di specie, l'opponibilità della servitù alla società attrice, acquirente del fondo servente, trova conferma nel contenuto dell'atto di acquisto stipulato in data 12 marzo 2015 dinanzi al
Notaio (rep. n. 101910, racc. n. 31908). All'art. 1 del contratto, infatti, veniva Per_1 espressamente menzionata la presenza del locale “adibito a cabina elettrica , con chiara CP_2 indicazione della sua funzione. Inoltre, nella planimetria allegata al medesimo atto, la cabina risultava graficamente rappresentata in modo distinto rispetto al resto dell'immobile, con evidenziazione della sua specifica destinazione. Ed ancora, all'art. 2 si precisava che “La vendita si effettua nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con tutte le accessioni e gli accessori, pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive, nulla escluso o eccettuato”, specificando alla lettera A) che si trattava delle “servitù attive e passive, apparenti e non …”, situazioni che “la parte acquirente dichiara di conoscere e accettare…”.
Tali elementi, pur non contenendo un espresso richiamo alla servitù, ne costituivano una inequivocabile menzione indiretta, idonea a rendere conoscibile alla parte acquirente l'esistenza del diritto reale di godimento in favore di e, pertanto, a rendere la Controparte_2 servitù ad essa opponibile, in conformità al principio giurisprudenziale sopra richiamato.
Rimangono assorbite le ulteriori istanze, prospettate dalla in via Controparte_1 riconvenzionale subordinata.
Infine, deve essere disatteso l'assunto attoreo in ordine alla asserita pericolosità della cabina elettrica, trattandosi di doglianza formulata tardivamente nella memoria ex art. 183, VI comma, cpc, n. 2 e, comunque, priva di qualsivoglia riscontro probatorio
L'accoglimento della domanda riconvenzionale nei termini sopra prospettati, determina il rigetto integrale della domanda attorea, tanto sotto il profilo della restituzione/rilascio del bene quanto sotto il consequenziale profilo risarcitorio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri medi.
Nulla sulle spese in relazione alla convenuta contumace CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_
rigetta le domande proposte dalla Parte_1
pagina 14 di 15 in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 accerta e dichiara l'esistenza della servitù di elettrodotto in favore di Controparte_1
sull'immobile sito in Terracina, via Sarti snc, distinto nel NCT del Comune di
[...]
Terracina al foglio 115, particella 139, sub. 6; CP_
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della che liquida in € 518,00 per esborsi ed Controparte_1 in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 905/2019 promossa da:
FER. p. iva ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Adelindo Maragoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terracina, Via G. Antonelli, 2, in virtù di delega in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
Contro
(già (c.f. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Mastrolilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cristiana Palumbo, in Latina, via Leone
Zeppieri snc, in virtù di procura speciale alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
Nonché
n persona del legale rapp.te p.t. CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: servitù.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 15 Con atto di citazione, ritualmente notificato, Fer. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(oggi e esponendo che: 1) era Controparte_2 Controparte_1 CP_2 proprietaria, giusta rogito Notaio del 12.03.2015, rep. 101910, racc. 31908, di uno Per_1 stabile in Terracina, via Sarti, snc, costituito da diversi immobili censiti in Catasto Fabbricati di
Terracina al foglio 115, particella 139, rispettivamente sub 8, sub 9, sub 10, sub 11 (vano scala) oltre un locale al piano terra attualmente occupato dall quest'ultimo censito in Catasto CP_2
Fabbricati di Terracina al foglio 115, part. 139 sub 6; La part. 139 sub 6 derivava dalla part. 139 sub 1, giusta denuncia di variazione del 26.04.2011, prot. LT 0115100 per frazionamento, fusione e cambio di destinazione d'uso; 2) con pec del 7.04.2017 inviata a e, per CP_2 Controparte_2 conoscenza alla CE Nove S.r.l., da cui con atto 12.03.2015 aveva acquistato i beni sopra Con indicati, la soc. diffidava la al rilascio immediato del vano posto al Parte_1 CP_2 piano terra, distinto in catasto al foglio 115, mappale 139 sub 6, in quanto detenuto senza titolo;
3) detto locale adibito a cabina in forza di contratto di locazione del 01.07.2004, rep. 61275 CP_2 con scadenza prevista nell'anno 2030, sottoscritto da con la allora New Real S.r.l., oggi CP_2
CE Nove S.r.l., veniva risolto tra le dette parti con atto del 14.12.2009, rep. 80007, a rogito del Notaio , per cui l'occupazione del vano in questione da parte di risultava Per_2 CP_2
CP_ essere priva di titolo;
4) visto il mancato riscontro alla diffida, la Parte_1 depositava istanza di Mediazione ex D. Lgs. 28/2010 nei confronti di e di CP_2 [...]
. Entrambe le società non partecipavano all'incontro fissato per il 15.06.2017, e Controparte_2 la inviava una nota dove rappresentava che la cabina era presente nel Controparte_2 CP_2 fabbricato da tantissimi anni, come provato dai precedenti contratti di compravendita dell'immobile, nei quali si faceva espresso riferimento alla costituzione di servitù di elettrodotto e/o cabina elettrica ex art. 1062 c.c., aventi natura gratuita, perpetua e inamovibile;
che di tale situazione aveva dato atto la CE S.r.l. nel verbale di riconsegna del locale oggetto di locazione sino al 15.12.2010; infine, che se non si fosse inteso riconoscere l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, in ogni caso, la detta servitù sarebbe stata acquistata per usucapione, in virtù di possesso ultraventennale;
5) la società attrice replicava con nota del
16.07.2017, affermando che l'esistenza della servitù sull'immobile non risultava riportata in Con alcun atto pubblico precedente l'acquisto da parte di Imm.re S.r.l., che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per la configurazione di qualsivoglia servitù sull'immobile, che qualunque riconoscimento fosse stato operato dalla CE nel verbale di rilascio del pagina 2 di 15 15.12.2010, non valeva a costituire una servitù sullo stesso e non era in ogni caso opponibile alla Con
che aveva acquistato l'immobile libero da servitù costituite a favore di terzi;
Parte_1 quindi, rappresentava la temerarietà della condotta posta in essere dalle convenute, intimando l'immediato rilascio del bene, atteso che doveva procedere all'esecuzione di lavori all'interno Parte dello stabile, dove veniva esercitata un'attività di e l'abusiva occupazione del vano, da destinarsi a locale cucina, non consentiva la realizzazione degli interventi programmati, con i consequenziali danni che la situazione illecita aveva prodotto;
6) le società non fornivano riscontro a tale comunicazione né provvedevano alla restituzione del locale.
Quindi, la società attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare in solido, ovvero ciascuno per ritenuto di rispettiva spettanza,
l' e l' a procedere all'immediata restituzione e/o rilascio in CP_2 Controparte_2
Cont favore della . dell'immobile sito in Terracina, Via Sarti snc, censito in Parte_1
Catasto al foglio 115 mappale 139 sub 6 ed al risarcimento dei danni dalla stessa cagionati, conseguenti l'abusiva occupazione dello stesso;
la mancata possibilità di poterlo destinare allo svolgimento delle attività dalla medesima esercitata;
alla riduzione dei posti letto e della ricettività della struttura, locata in ragione di ciò ad un prezzo inferiore a quello di mercato;
alla riduzione degli incassi e la lesione provocata all'immagine commerciale della società, da quantificarsi previa CTU di cui sin da ora si chiede disporsi l'ammissione e da liquidarsi anche in via equitativa, oltre a interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo. Vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio la (già , la quale Controparte_1 Controparte_2 deduceva che la cabina oggetto di causa era stata realizzata negli anni '50 al piano terra di un preesistente immobile dalla . Sia l'immobile che la relativa linea Parte_3 elettrica, di cui faceva parte la cabina, venivano acquisiti dall' Controparte_4
a seguito della Legge di Nazionalizzazione n. 1643/62.
[...]
Successivamente, veniva trasformato in che rimaneva proprietaria sia CP_2 CP_2 dell'immobile che della linea elettrica di cui faceva parte la cabina fino al 1999.
A seguito delle operazioni di liberalizzazione del mercato di cui al Decreto Bersani, CP_2 dopo aver costituito la società conferiva alla stessa il ramo d'azienda Controparte_2 relativo all'attività di distribuzione dell'energia elettrica in cui erano inclusi tutti gli impianti, le reti e le linee elettriche a media e bassa tensione.
pagina 3 di 15 Dunque, era succeduta ad in tutti i beni ed i rapporti Controparte_2 CP_2 giuridici relativi all'attività di distribuzione e la vendita di energia elettrica ai clienti vincolati;
tra questi beni aziendali trasferiti (in primis, le reti e impianti di distribuzione a media e bassa tensione) era incluso anche l'elettrodotto di cui faceva parte la cabina di trasformazione costruita nell'immobile di Via Sarti. Pertanto, mentre l'immobile di Via Sarti permaneva di proprietà di la cabina di trasformazione per cui è causa, facente parte della più ampia linea CP_2 elettrica di zona cd. “Anxur – Diametrale”, veniva trasferita a Da tanto CP_2 Controparte_2 conseguiva il difetto di legittimazione/titolarità passiva dell'altra convenuta nel presente giudizio,
quest'ultima, non essendo più né proprietaria, né esercente l'impianto de quo, CP_2 risultava completamente estranea al rapporto giuridico oggetto di causa.
Successivamente, in data 29.10.1999, con atto di conferimento in società, trasferiva CP_2 alla società insieme ad altri beni, anche l'immobile di via Sarti e il locale contenente Parte_4 la cabina di trasformazione. La nel 2002 cambiava la propria denominazione in Enel Pt_4
Real Estate spa e con atto del 24.12.2003 trasferiva l'intero stabile alla New Real S.p.a.. In data
1.07.2004 lo stabile veniva concesso in locazione a al fine di destinarlo Controparte_2 ad uffici in tale occasione, per la identificazione della porzione del complesso immobiliare CP_2 locato a , venivano allegate all'atto 2 planimetrie, laddove al piano terra la Controparte_2 porzione locata risultava evidenziata mediante una striscia tratteggiata di colore nero, dalla quale si evinceva chiaramente l'esclusione del vano adibito a cabina elettrica dal perimetro dell'unità immobiliare concessa in locazione.
Successivamente, con atto di scissione parziale del 6.12.2004, i beni della New Real S.p.a. venivano trasferiti alla che assumeva la nuova denominazione di New Real Controparte_5
S.r.l. e contestualmente alcuni beni di proprietà della New Real S.r.l., tra cui rientrava anche lo stabile di via Sarti, venivano trasferiti alla CE Nove S.r.l. la quale subentrava anche nel contratto di locazione con Controparte_2
In data 14.10.2009 veniva sottoscritto un accordo transattivo tra Controparte_6 [...]
avente ad oggetto, tra l'altro, la risoluzione consensuale di 33 contratti di Controparte_2 locazione vigenti tra le parti, tra cui quello relativo allo stabile di via Sarti (indicato al numero 30 dell'Allegato A dell'accordo “Elenco immobili rilasciati anticipatamente”), in forza del quale veniva pattuita la riconsegna anticipata (rispetto alla naturale scadenza del contratto di locazione), unitamente ad altri immobili, dello stesso stabile.
pagina 4 di 15 In particolare, all'art. 7 dell'accordo transattivo le Parti convenivano che “al momento del rilascio degli Immobili dovranno essere specificamente indicate da Parte anche graficamente, tutte CP_2 le servitù apparenti e non, ivi compreso il posizionamento delle cabine elettriche”. CP_2
Pertanto, in esecuzione del suddetto accordo transattivo, il 14.12.2009 veniva risolto il contratto di locazione tra e CE Nove S.r.l. (originariamente New Real Controparte_2
S.p.a.) e il 15.12.2010 la CE Nove S.r.l. rientrava in possesso dello stabile di Via Sarti, giusta verbale di riconsegna. Evidenziava la convenuta che nella riconsegna dell'immobile era stato espressamente escluso il vano adibito a cabina elettrica, in quanto escluso anche dalla locazione stessa, stante il riconoscimento espresso da parte del proprietario del diritto di servitù ex art. 1062 c.c. costituito in favore dell'esponente. Inoltre, nell'allegato F dell'Accordo, le parti, con atto ricognitorio, confermavano la presenza della servitù di elettrodotto già costituita in favore di , indicando nella planimetria l'area della Cabina ENEL MT/bt Controparte_2
CP_ soggetta a servitù di elettrodotto. Infine, in data 12.03.2015 la acquistava da Parte_1
CE Nove S.r.l. lo stabile in questione, avendo piena conoscenza della presenza della cabina elettrica nel vano al piano terra, che oltre ad essere visibile era stato oggetto di espressa CP_2 menzione.
Ancora, la convenuta deduceva che, con Delibera n. 10734 del 27 novembre 1992, la Giunta
Regionale del Lazio aveva autorizzato in via definitiva l alla costruzione e all'esercizio CP_2 degli impianti elettrici indicati nell'elenco presentato, nel quale era inclusa anche la cabina elettrica situata all'interno dello stabile di via Sarti, e che veniva dichiarata la pubblica utilità della suddetta cabina, in quanto funzionale all'erogazione del servizio elettrico, qualificato come servizio pubblico primario. Pertanto, risultava del tutto infondata l'affermazione secondo cui la cabina fosse abusiva, essendo invece regolarmente autorizzata e, peraltro, non suscettibile di rimozione. La cabina di trasformazione in questione alimentava infatti 158 utenze ubicate in una zona centrale del Comune di Terracina, e non era tecnicamente possibile garantire la medesima fornitura tramite altre cabine, tutte collocate a distanza eccessiva.
Sulla base di tali circostanze, proponeva domanda riconvenzionale, volta Controparte_1
a far accertare la titolarità di un diritto di servitù di elettrodotto, gratuito e perpetuo, gravante sull'immobile di proprietà dell'attrice.
pagina 5 di 15 Precisava che, in questa particolare tipologia di servitù, il fondo dominante era costituito dalla linea elettrica e che la servitù doveva ritenersi istituita a favore della stessa conduttura elettrica insistente sui fondi attraversati.
Pertanto, i rapporti giuridici nascenti dal diritto di servitù di elettrodotto si svolgevano e si esaurivano tra il proprietario del fondo servente e il titolare della conduttura elettrica. In particolare, deduceva che con il conferimento avvenuto in data 1.10.1999 da a CP_2 [...] del ramo aziendale e dei singoli beni aziendali di cui faceva parte anche la Controparte_2 cabina, la convenuta era diventata titolare di una servitù di elettrodotto costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. dall'allora proprietario di entrambi i fondi, ovvero
[...]
che, peraltro, rientrava tra le servitù “apparenti” ai sensi dell'art. 1061 c.c., CP_7 trattandosi di “opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. Dunque, sosteneva la convenuta che con il conferimento del ramo d'azienda del 1999, aveva effettuato una CP_2 divisione dei due fondi (la linea elettrica e l'immobile) senza nulla disporre in ordine alla preesistente situazione di servizio che aveva stabilito tra gli stessi in quanto aveva lasciato le cose
– rimaste così fino ad oggi – nel medesimo stato in cui si trovavano;
pertanto, essendo il preesistente stato di fatto di apparente destinazione servile rimasto immutato, ne derivava che lo stato di fatto si era tramutato in uno stato di diritto, in quanto la linea elettrica e i relativi impianti, da una parte, ed il fondo su cui l'elettrodotto - con la cabina in questione - insisteva, dall'altra, si trovavano sotto due nomi diversi, ( e , dando così luogo alla Controparte_2 CP_2 costituzione ope legis, a titolo originario, della servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia a favore dei primi ed a carico del secondo.
In subordine, la convenuta formulava domanda riconvenzionale di costituzione di servitù per occupazione acquisitiva, che, secondo la sua prospettazione, si configurava allorché su un suolo di proprietà privata veniva realizzata un'opera pubblica non removibile, idonea a determinare una radicale trasformazione del fondo stesso.
Pertanto, la domanda di rilascio e/o restituzione dell'immobile mancava di un presupposto fondamentale sia perché l'attrice non aveva sull'area in questione alcun diritto di proprietà proprio in virtù dell'occupazione acquisitiva da parte di sia perché, pur mantenendo l'attrice CP_2 la proprietà, essa risultava gravata da una servitù di elettrodotto ormai irreversibilmente posta a servizio dell'illuminazione della zona.
pagina 6 di 15 In via ulteriormente subordinata, formulava domanda riconvenzionale di Controparte_1 costituzione di servitù coattiva. Deduceva che l'approvazione definitiva e la dichiarazione di pubblica utilità della linea elettrica in questione – comprendente anche la cabina oggetto di contestazione – ottenute con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 10734 del 27 novembre 1992, costituivano titolo di natura pubblicistica legittimante la permanenza in loco degli impianti costituenti l'elettrodotto, ivi inclusa la cabina. Sussistevano, pertanto, secondo la convenuta, tutti i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della costituzione della servitù coattiva di elettrodotto, ai sensi dell'art. 1056 c.c. e della normativa speciale di settore.
Evidenziava, poi, l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attrice, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di e in particolare Controparte_1 sia quella di restituzione e/o rilascio dell'immobile per cui causa (e/o di rimozione della cabina elettrica e/o di riduzione dello status quo ante dell'immobile), sia quella di risarcimento dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali sofferti a causa dell'occupazione dell'immobile da parte dell'esponente, perché tutte infondate e/o inammissibili in fatto e in diritto e sfornite di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in accoglimento delle proposte domande riconvenzionali: o in via principale, accertare l'avvenuta costituzione a favore di della servitù di Controparte_1 elettrodotto per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sull'immobile di cui è causa, sito in Terracina, Via Sarti snc, distinto nel NCT del Comune di Terracina al foglio 115, particella 139, sub. 6, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire la relativa annotazione e/o trascrizione;
o gradatamente, in via subordinata, accertare l'avvenuta costituzione a favore di della servitù di elettrodotto per occupazione Controparte_1 acquisitiva sull'immobile di cui è causa come sopra catastalmente individuato, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire la relativa annotazione e/o trascrizione;
o gradatamente, in via ulteriormente subordinata, dichiarare e disporre la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto a favore di sull'immobile di cui è causa come sopra Controparte_1 catastalmente individuato, e/o accertare e dichiarare che la concludente ha Controparte_1 acquistato, nei limiti e secondo le previsioni di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successivi provvedimenti, il diritto di servitù apparente con riguardo agli elettrodotti insistenti sull'immobile di cui è causa nei confronti della società attrice nella sua attuale consistenza, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire la relativa annotazione e/o trascrizione. Con
pagina 7 di 15 vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali”.
La convenuta pur regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio. CP_2
Espletato il tentativo di mediazione, concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento della prova per testi, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.06.2025 e trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, la società ha agito in giudizio per conseguire la Controparte_8 restituzione dell'immobile (vano cabina elettrica) censito nel Catasto del Comune di Terracina al foglio 115, mappale 139 sub. 6, detenuto da oltre al risarcimento dei Controparte_9 danni patiti in conseguenza della abusiva occupazione dello stesso. In particolare, l'odierna attrice, proprietaria dell'immobile di via Sarti, assume che la nella sua Controparte_1 qualità (all'epoca) di conduttrice dell'immobile medesimo, a seguito della risoluzione del contratto di locazione con la CE Nove S.r.l., avrebbe restituito a quest'ultima, all'epoca locatrice/proprietaria e successivamente dante causa della solo parzialmente Controparte_8
l'immobile, persistendo ad occupare abusivamente il vano al piano terra ove è posta la cabina elettrica.
La convenuta, di contro, ha formulato, in via riconvenzionale principale, domanda di accertamento dell'intervenuta costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c.. In subordine, ha spiegato domanda riconvenzionale volta all'accertamento della costituzione di servitù per occupazione acquisitiva e, in via ulteriormente subordinata, domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva, in ragione della dichiarata pubblica utilità della linea elettrica in questione.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata da parte attrice nella memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., n. 1 Controparte_1 con riferimento alle domande spiegate in via riconvenzionale. La convenuta, infatti, risulta legittimata passiva rispetto alla domanda attorea e, contestualmente, legittimata attiva in relazione alle domande riconvenzionali, in quanto riferite al medesimo al rapporto giuridico oggetto di causa. Peraltro, dalla documentazione allegata dalla convenuta risulta che ha conferito CP_2
a (oggi ) il ramo d'azienda relativo all'attività di Controparte_2 Controparte_1
pagina 8 di 15 dell' elettrica, comprensivo di “tutti i beni e rapporti giuridici relativi CP_2 CP_4 all'oggetto della sua attività” (cfr. D. Lgs. 79/1999 citato nella nota 3 a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), con conseguente trasferimento della proprietà e non della sola gestione.
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che la domanda attorea debba essere rigettata, dovendosi invece accogliere la domanda riconvenzionale volta all'accertamento della costituzione di una servitù di elettrodotto in favore della avente ad oggetto il locale cabina Controparte_2 elettrica oggetto di causa.
La società convenuta, invero, ha agito in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 1079 c.c., a mente del quale, come noto, il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio la esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative, oltre alla rimessione delle cose in pristino e al risarcimento dei danni. La c.d. actio confessoria servitutis è quindi accordata dall'ordinamento al titolare della servitù che intenda accertare giudizialmente l'esistenza del suo diritto, nei confronti di colui che contesti l'esercizio della suddetta servitù o che, comunque, ne turbi o ne impedisca il medesimo esercizio. Sul versante probatorio, l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto.
Ebbene, nel caso di specie dagli atti di causa emergono con evidenza i presupposti per la configurabilità della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c.
Come noto, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati. La costituzione per destinazione, limitata alle servitù apparenti
(v. art. 1061 c.c.), è il risultato di una somma di svariati atti, che si susseguono nel tempo, non preordinati alla costituzione della servitù, la quale è l'effetto giuridico del compimento di essi.
Inoltre, la costituzione per destinazione non è dalla legge ricollegata ad una manifestazione di volontà negoziale ma avviene automaticamente, ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di servizio esistente tra un fondo e l'altro al momento della loro separazione ed in mancanza di una volontà contraria: “la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano pagina 9 di 15 opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (Cass. civ., Sez. 2,
21.02.2024 n. 4646).
Dunque, l'esistenza della servitù si evince dalla mera constatazione dell'oggettivo asservimento tra i fondi, senza la necessità di alcuna conferma negoziale, laddove invece detta volontà è necessaria per escludere ogni vincolo di asservimento: “la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù” (Cass. II, n. 4872/2018; Cass. II, n. 13534/2011; Cass. civ., n. 8000/2008;
Cass. II, n. 6520/2008; Cass. II, n. 5312/1998; Cass. II, n. 6183/1994; Cass. II, n. 4647/1991).
Proprio la particolarità di tale modo di acquisto a titolo originario ne comporta, tuttavia, la limitazione dell'ambito di operatività ai casi in cui sussista il requisito dell'apparenza, il quale si configura come “presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile” (Cass. civ. 1794/2022).
Nella fattispecie che ci occupa, l'opera che oggettivamente denota l'asservimento del fondo attoreo alla cabina elettrica deve essere individuata proprio in quest'ultima, ubicata al piano terra, su strada, all'interno dello stabile originariamente di proprietà di successivamente CP_2
CP_ trasferito, da ultimo, alla società Immobiliare S.r.l.. La presenza visibile e permanente della cabina, nelle sue collocazione e caratteristiche strutturali, è infatti idonea a rendere percepibile a chiunque, anche al potenziale acquirente dello stabile “servente”, l'esistenza della servitù e la sua funzione a favore dell'impianto elettrico.
Più nel dettaglio, dalle allegazioni e dalla documentazione versata in atti dalla società convenuta risulta che l''immobile e la relativa rete elettrica, di cui faceva parte la cabina, venivano acquisiti pagina 10 di 15 per legge (DPR 14.03.1963) dall' che diventava successivamente L'immobile e CP_2 CP_2 la cabina restavano di sua proprietà fino al 1999 quando, giusta atto di conferimento di ramo aziendale del 01.10.1999, succedeva ad in tutti i beni ed i Controparte_2 CP_2 rapporti giuridici relativi all'attività di distribuzione e la vendita di energia elettrica ai clienti vincolati.
Tra i beni aziendali oggetto del conferimento rientrava anche l'elettrodotto comprendente la cabina di trasformazione realizzata all'interno dell'immobile sito in via Sarti. Pertanto, mentre la proprietà dell'immobile di Via Sarti rimaneva in capo ad la cabina di trasformazione CP_2 per cui è causa veniva trasferita a Successivamente, in data 29 ottobre Controparte_2
1999, con atto di conferimento in società, trasferiva alla società entrambi CP_2 Parte_4 gli immobili siti in Via Sarti: sia il locale contenente la cabina di trasformazione (all'epoca censito in Catasto al Foglio 115 Part. 139 sub. 1) sia la restante parte dell'immobile (all'epoca censito in Catasto al Foglio 115 Part. 139 sub. 5). Quindi, a seguito di ulteriori trasferimenti di proprietà, il 1° luglio 2004 lo stabile veniva concesso in locazione da New Real S.p.a. a
[...] ed in data 14.10.2009 veniva sottoscritto l'accordo transattivo che prevedeva Controparte_2 la risoluzione consensuale, tra gli altri, del contratto di locazione dello stabile di via Sarti, che in data 15.12.2010 tornava in possesso della CE Nove S.r.l.. In tale occasione, nel verbale di riconsegna veniva espressamente indicata la cabina elettrica e l'esistenza di una servitù per destinazione di padre di famiglia (art. 1062 c.c.) a favore di Controparte_2
In definitiva, dunque, fino al 1999, l'intero complesso immobiliare di via Sarti, comprensivo della cabina elettrica, era di proprietà di In tale contesto, la cabina elettrica, CP_2 realizzata all'interno dell'immobile e parte integrante dell'elettrodotto, rappresenta un'opera visibile, in quanto collocata al piano terra con accesso su strada, e permanente, in quanto struttura fissa e funzionale alla distribuzione dell'energia elettrica. Invero, dalle fotografie allegate alle perizie di parte depositate dall'attrice con la memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., n. 2 (docc. 1 e
2), emerge con chiara evidenza come dalla via pubblica (via Sarti) sia pienamente visibile una cabina telefonica presente all'interno dell'immobile nel quale essa insiste. Tale opera, dunque, risultava idonea a rendere manifesta la destinazione del fondo servente (l'immobile) a favore del fondo dominante (la rete elettrica/cabina), anche nei confronti di terzi.
Quindi, la divisione dei fondi si è verificata dapprima con l'atto di conferimento del ramo d'azienda del 01.10.1999, con cui trasferiva a la cabina e CP_2 Controparte_2
pagina 11 di 15 l'elettrodotto, e successivamente con l'atto del 29.10.1999, con cui trasferiva la CP_2 proprietà dell'intero immobile (compreso il locale della cabina) a Parte_4
In questo momento, i fondi venivano separati tra soggetti diversi, ma l'opera (la cabina) continuava a esistere e a servire la funzione originaria, rendendo attuale ed evidente la servitù.
Pertanto, in assenza di una volontà negoziale contraria, deve ritenersi perfezionata, conformemente alla ricostruzione operata dalla società convenuta, una servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c.. Deve, quindi, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, dichiararsi accertata la costituzione della servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia sull'immobile per cui è causa, sito in Terracina, via Sarti snc, distinto in NCT del Comune di Terracina al Fg. 115, part. 139, sub. 6, in favore di Controparte_1
In ogni caso, anche a voler escludere la configurabilità della servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., la stessa risulterebbe comunque validamente costituita in forza di un titolo negoziale.
Sotto questo profilo, va precisato che il diritto di servitù in discussione, in quanto diritto reale, appartiene alla categoria dei “diritti autodeterminati”, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo giuridico che ne costituisce la fonte. Ciò implica non solo che l'attore può mutare titolo della domanda, senza violare il divieto di “ius novorum” ex art. 345 c.p.c., ma altresì che il giudice è autorizzato ad accogliere il “petitum” in base ad un titolo diverso da quello dedotto, senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c.::
“I diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Pertanto, da un lato, l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della “causa petendi”, dall'altro, il giudice può accogliere il “petitum” in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ.”(Cass. Civ., Sez. 2, 24.11.2010, n. 23851).
Muovendo da tale assunto, deve ritenersi che nella fattispecie, sussistano i fatti costitutivi di una servitù di elettrodotto volontariamente costituita, in virtù di titolo convenzionale.
Ciò trova specifico riscontro nell'accordo transattivo stipulato il 14.10.2009 tra CE Nove
S.r.l. e con il quale le parti concordavano di risolvere, tra gli altri, Controparte_2
pagina 12 di 15 anche il contratto di locazione dello stabile di via Sarti. A tale accordo faceva seguito il verbale di riconsegna dell'immobile, redatto il 15.12.2010, nel quale veniva espressamente evidenziata la presenza della cabina elettrica in esercizio da parte di e la sussistenza di una Controparte_2 servitù per destinazione del padre di famiglia costituita a favore di quest'ultima. In particolare, a pag. 2 del verbale ( doc. 4 della comparsa di costituzione) si legge: “Il Conduttore segnala che all'interno del complesso esistono le seguenti servitù e consegna la relativa documentazione grafica, a norma dell'art. 7 (ii) dell'Accordo (allegato 'F'): Servitù per destinazione di padre di famiglia (art. 1062 c.c.) relativa alla cabina elettrica installata nel locale indicato con colore rosso nell'allegato F. La servitù è a favore di che ha il diritto di mantenere ed Controparte_2 esercitare le proprie apparecchiature di trasformazione e di smistamento dell'energia elettrica, ha il diritto di passaggio delle condutture elettriche di collegamento della cabina alle reti di media e bassa tensione e delle condutture di distribuzione alle utenze, ha il diritto di accedere alla cabina, alle condutture e apparecchiature elettriche”. Ed ancora, nell'allegato F all'accordo transattivo, le parti, con atto ricognitivo, confermavano l'esistenza della servitù di elettrodotto già costituita in favore di : in particolare, nella planimetria allegata veniva evidenziata in Controparte_2 coloro rosso l'area corrispondente alla “Cabina ENEL MT/bt soggetta a servitù di elettrodotto.
Tale rappresentazione, unitamente alla dichiarazione testuale contenuta nel verbale di riconsegna, costituisce elemento inequivoco della volontà delle parti di riconoscere e mantenere in essere la servitù in favore del fondo dominante, idonea a fondare la costituzione della servitù anche in via convenzionale.
Dunque, appurata l'esistenza della servitù di elettrodotto, validamente costituita in via volontaria
– sia per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., sia, in ogni caso, in forza di titolo negoziale – la stessa deve ritenersi opponibile alla società attrice, acquirente del fondo servente, ancorché non trascritta, in quanto espressamente menzionata, in modo implicito ma inequivocabile, nell'atto di acquisto della . Controparte_8
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che “Per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, la servitù volontariamente costituita deve essere stata trascritta o espressamente menzionata, anche indirettamente ma comunque inequivocabilmente, nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti”
(Cass. Civ., Sez. II, 30.10.2020, n. 24141).
pagina 13 di 15 Nel caso di specie, l'opponibilità della servitù alla società attrice, acquirente del fondo servente, trova conferma nel contenuto dell'atto di acquisto stipulato in data 12 marzo 2015 dinanzi al
Notaio (rep. n. 101910, racc. n. 31908). All'art. 1 del contratto, infatti, veniva Per_1 espressamente menzionata la presenza del locale “adibito a cabina elettrica , con chiara CP_2 indicazione della sua funzione. Inoltre, nella planimetria allegata al medesimo atto, la cabina risultava graficamente rappresentata in modo distinto rispetto al resto dell'immobile, con evidenziazione della sua specifica destinazione. Ed ancora, all'art. 2 si precisava che “La vendita si effettua nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con tutte le accessioni e gli accessori, pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive, nulla escluso o eccettuato”, specificando alla lettera A) che si trattava delle “servitù attive e passive, apparenti e non …”, situazioni che “la parte acquirente dichiara di conoscere e accettare…”.
Tali elementi, pur non contenendo un espresso richiamo alla servitù, ne costituivano una inequivocabile menzione indiretta, idonea a rendere conoscibile alla parte acquirente l'esistenza del diritto reale di godimento in favore di e, pertanto, a rendere la Controparte_2 servitù ad essa opponibile, in conformità al principio giurisprudenziale sopra richiamato.
Rimangono assorbite le ulteriori istanze, prospettate dalla in via Controparte_1 riconvenzionale subordinata.
Infine, deve essere disatteso l'assunto attoreo in ordine alla asserita pericolosità della cabina elettrica, trattandosi di doglianza formulata tardivamente nella memoria ex art. 183, VI comma, cpc, n. 2 e, comunque, priva di qualsivoglia riscontro probatorio
L'accoglimento della domanda riconvenzionale nei termini sopra prospettati, determina il rigetto integrale della domanda attorea, tanto sotto il profilo della restituzione/rilascio del bene quanto sotto il consequenziale profilo risarcitorio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i parametri medi.
Nulla sulle spese in relazione alla convenuta contumace CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_
rigetta le domande proposte dalla Parte_1
pagina 14 di 15 in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 accerta e dichiara l'esistenza della servitù di elettrodotto in favore di Controparte_1
sull'immobile sito in Terracina, via Sarti snc, distinto nel NCT del Comune di
[...]
Terracina al foglio 115, particella 139, sub. 6; CP_
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della che liquida in € 518,00 per esborsi ed Controparte_1 in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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