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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2876/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2876/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DIONISIO GIOVANNI e Parte_1 dell'avv. DEORSOLA FAVIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MONETA ROBERTO che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1 CARMAGNOLA il 16/01/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: l'11/03/2006 e il 21/10/2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Cuneo in data 10/02/2022.
Con ricorso depositato il 10/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente presso il padre in Santena – Via Marco Polo, n. 2, con il quale convive anche Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente.
DISPONE che, in considerazione dell'età di (di anni 14), la Sig.ra possa vedere Per_2 CP_1 e tenere con sé il figlio minore liberamente, nel rispetto degli impegni – scolastici e non – di quest'ultimo, e previo accordo con l'altro genitore.
PRENDE ATTO che, laddove la Sig.ra concretizzasse il suo proposito di trasferirsi in CP_1 Sardegna, le parti convengono sin d'ora che la stessa, nel rispetto degli impegni dei figli e previo accordo con l'altro genitore, potrà vedere e tenere con sé e almeno un weekend Per_1 Per_2 al mese;
i costi di eventuali spostamenti dei ragazzi da e per la Sardegna saranno integralmente a carico della madre.
DISPONE che, dato che i figli risiedono stabilmente con il padre a Santena a far data dal mese di luglio 2024, a far data dalla predetta mensilità, l'assegno di mantenimento per i figli corrisposto mensilmente dal Sig. sia revocato e che, a far data dal mese di novembre 2024 compreso, la Pt_1 Sig.ra sia onerata della corresponsione di complessivi euro 400,00 mensili a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 per ogni figlio), oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo applicato presso il Tribunale di Torino. PRENDE ATTO che le parti concordano, altresì, che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà incassato integralmente dal Sig. Cortesi.
PRENDE ATTO che i Sig.ri e dichiarano di disporre ciascuno di redditi propri, e Pt_1 CP_1 pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento personale.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano altresì di aver definito ogni tipo di rapporto economico- patrimoniale pregresso e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2876/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DIONISIO GIOVANNI e Parte_1 dell'avv. DEORSOLA FAVIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MONETA ROBERTO che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1 CARMAGNOLA il 16/01/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: l'11/03/2006 e il 21/10/2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Cuneo in data 10/02/2022.
Con ricorso depositato il 10/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente presso il padre in Santena – Via Marco Polo, n. 2, con il quale convive anche Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente.
DISPONE che, in considerazione dell'età di (di anni 14), la Sig.ra possa vedere Per_2 CP_1 e tenere con sé il figlio minore liberamente, nel rispetto degli impegni – scolastici e non – di quest'ultimo, e previo accordo con l'altro genitore.
PRENDE ATTO che, laddove la Sig.ra concretizzasse il suo proposito di trasferirsi in CP_1 Sardegna, le parti convengono sin d'ora che la stessa, nel rispetto degli impegni dei figli e previo accordo con l'altro genitore, potrà vedere e tenere con sé e almeno un weekend Per_1 Per_2 al mese;
i costi di eventuali spostamenti dei ragazzi da e per la Sardegna saranno integralmente a carico della madre.
DISPONE che, dato che i figli risiedono stabilmente con il padre a Santena a far data dal mese di luglio 2024, a far data dalla predetta mensilità, l'assegno di mantenimento per i figli corrisposto mensilmente dal Sig. sia revocato e che, a far data dal mese di novembre 2024 compreso, la Pt_1 Sig.ra sia onerata della corresponsione di complessivi euro 400,00 mensili a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 per ogni figlio), oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo applicato presso il Tribunale di Torino. PRENDE ATTO che le parti concordano, altresì, che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà incassato integralmente dal Sig. Cortesi.
PRENDE ATTO che i Sig.ri e dichiarano di disporre ciascuno di redditi propri, e Pt_1 CP_1 pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento personale.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano altresì di aver definito ogni tipo di rapporto economico- patrimoniale pregresso e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.