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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/11/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO NO, nella causa iscritta al N. 7125/2023 R.G.L., cui è riunita quella n. 9468/2023 promossa
D A
rappresentata e difesa dagli avv. CARONIA Parte_1
NA, LL ES e SS IA NA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. SCORSONE Parte_2
GIOACCHINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la parte convenuta
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della Pt_2 Parte_1
somma complessiva di € 20.981,97, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/08/2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo, a titolo di retribuzioni non corrisposte e T.F.R., in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti, dal 27/12/2019 al 25/07/2022, con mansioni di “manovale”, riconducibili al livello
1° del CCNL EDILIZIA per le cooperative sociali.
Condanna alla rifusione, in favore della ricorrente, delle Parte_2
spese di lite, che liquida, in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/06/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: Parte_2
“Il sig. (d'ora in poi il ricorrente) è stato assunto alle dipendenze del sig. Parte_1 [...]
titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Monreale (PA), via Domenico Pt_2
Intravia n. 5 (d'ora in poi il resistente), in data 27 dicembre 2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in qualità di manovale, con inquadramento nel livello
1 del CCNL Edilizia Piccola Industria (CONFIMI). (cfr. buste paga relative ai mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre, dicembre
2020, gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre
2021 e gennaio 2022, all. n. 1). Il predetto rapporto di lavoro subordinato è cessato in data 25 luglio 2022. (cfr. Certificazione Unica 2023, all. n. 2). Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 17,00, con un'ora di pausa pranzo. Il ricorrente, nel rispetto delle direttive impartitegli, ha svolto le mansioni di manovale, curando le opere di demolizione, di trasporto di materiale ed attrezzature, di servizio di approvvigionamento al piano. La predetta attività lavorativa, nel periodo aprile – luglio 2022,
è stata prestata presso il cantiere sito in Monreale (PA), via Artemisia (già via M-12), destinato alla costruzione di tre villette unifamiliari. Il resistente, durante il rapporto di lavoro, ha corrisposto il trattamento retributivo indicato in busta paga calcolato sulla base di un monte orario ben inferiore a quello effettivamente svolto dal Sig. . Il ricorrente ha percepito la Pt_1 somma di € 1.300,00 a titolo di acconto della retribuzione di marzo 2022 e non ha ricevuto il trattamento retributivo maturato nel periodo aprile – luglio 2022.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha goduto soltanto di una settimana di ferie non retribuita e, contrariamente a quanto risulta dai prospetti paga, non ha mai fruito di permessi retribuiti. La società, a ulteriore conferma della inadempiente condotta, non ha mai effettuato i dovuti accantonamenti alla . Si Parte_3
tratta, com'è evidente, di un trattamento retributivo insufficiente e non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, e ciò in violazione del CCNL del settore e, in ogni caso, dell'art. 36 Cost. Alla cessazione dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato il ricorrente non ha percepito le competenze di fine rapporto, ivi incluso il TFR. Il Sig. , con ricorso per Pt_1
decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. 3599/2023 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha richiesto il pagamento del TFR maturato al 31 dicembre 2021, risultante dalla Certificazione
Unica 2022, pari, al lordo delle ritenute di legge, ad € 3.569,27. (cfr. Certificazione Unica
2022, all. n. 3; cfr. ricorso per decreto ingiuntivo”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “dire e dichiarare che il ricorrente ha continuativamente lavorato alle dipendenze del Sig. dal 27.12.2019 al 25.07.2022, tutti i giorni, Parte_2
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 17,00, con un'ora di pausa pranzo;
dire e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento, a titolo di saldo della retribuzione di marzo 2022 e del trattamento retributivo maturato nel periodo 1° aprile – 25 luglio 2022, della complessiva somma, calcolata al lordo delle ritenute di legge, di € 6.494,60, ovvero alla diversa somma che sarà accertata in sentenza, oltre accessori di legge;
dire e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario svolto (€ 8.282,00), della indennità sostitutiva di permessi non goduti (€ 2.077,89), dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e del trattamento economico maturato durante il periodo di ferie concesso (€
3.777,93), dei ratei di tredicesima mensilità pari ad € 4.089,55, del rateo di TFR maturati nell'anno 2023, (€ 390,95), ovvero alle diverse somme accertate in sentenza, oltre accessori di legge. Conseguentemente condannare il sig. nato a [...] il 12 luglio Parte_2
1958 ( ), titolare dell'omonima impresa individuale corrente in CodiceFiscale_1
Monreale (PA), via Domenico Intravia n. 5 (già via C.P.2), (P.Iva , al P.IVA_1
pagamento, in favore del Sig. : del saldo della retribuzione di marzo 2022 e del Parte_1 trattamento retributivo maturato nel periodo 1 aprile – 25 luglio 2022 pari, al lordo delle ritenute di legge, ad € 6.494,60, delle maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario svolto
(€ 8.282,00), della indennità sostitutiva di permessi non goduti (€ 2.077,89), dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e del trattamento economico maturato durante il periodo di ferie concesso (€ 3.777,93), dei ratei di tredicesima mensilità pari ad € 4.089,55 del rateo di TFR maturati nell'anno 2022, (€ 390,95), ovvero alle diverse somme accertate in sentenza, oltre accessori di legge.”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
All'udienza del 21/11/2024 veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello portante il n. R.G. 9468/2023, nel quale parte ricorrente chiedeva:
“dire e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR maturato al 31.12.2021, risultante dalla Certificazione Unica 2022, pari ad € 3.569,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Conseguentemente, condannare il nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa individuale corrente in C.F._2
Monreale (PA), via Domenico Intravia n. 5, al pagamento in favore del Sig. , Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]C.F._3
(PA), via Pezzingoli n. 109, a titolo di TFR maturato al 31.12.2021, risultante dalla
Certificazione Unica 2022, pari ad € 3.569,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di competenze, spese ed onorari”.
Disposto l'immediato pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 3.569,27, a titolo di TFR, con ordinanza ex art. 423 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prove testimoniali e C.T.U. contabile, e successivamente riassegnata alla scrivente in data 18/07/2025.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Dalla compiuta istruzione è risultato accertato il rapporto di lavoro come descritto in ricorso.
Invero, all'esito dell'attività istruttoria deve ritenersi provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del resistente, presso il cantiere sito in Monreale (PA), via
Artemisia, dal 27/12/2019 al 25/07/2022, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 17,00, con un'ora di pausa pranzo, orari su cui si fondano le differenze retributive da lui dedotte e richieste.
In particolare, i testi, sentiti all'udienza del 13/02/2025, hanno dichiarato:
: “DR Ho una causa nei confronti della parte Em_1 Parte_4
resistente analoga. DR Io ho lavorato alle dipendenze di parte resistente dal
26/06/2019 al 25/07/2022. Il ricorrente ha iniziato con me e abbiamo finito nello stesso momento. Io mi occupavo di tutto quello che c'era da fare riferito al campo dell'edilizia e il mio collega anche. DR Insieme a noi lavoravano , Parte_5 CP_1
e un altro di cui non ricordo il nome. Anche loro hanno lavorato
[...] Parte_6
più o meno in questo periodo. DR Il nostro orario di lavoro era dalle 7.00 alle
17.00 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. DR Per quanto mi riguarda, qualche volta ho fatto le ferie, ma non mi sono mai state pagate DR A nessuno venivano pagate le ferie. Per tutto il periodo che ho indicato, se qualcuno di noi si assentava, ci veniva ridotta la retribuzione. Valeva per tutti e lo posso dire con assoluta certezza. DR Confermo che io, il ricorrente e anche tutte le alte persone che ho indicato, abbiamo lavorato presso il cantiere di Monreale sito in via Artemisia. Il cantiere è rimasto aperto sicuramente fino al 25 luglio 2022; io però in quel momento mi trovavo a Palermo in un altro cantiere. DR Ribadisco che so che nessuno veniva pagato per le ferie, ne abbiamo sempre parlato tutti insieme tra di noi. DR Ribadisco che il 24/07/2022 è stato l'ultimo giorno del ricorrente per quanto mi risulta.”.
CO IO: “DR Ho lavorato per il resistente dal mese di settembre 2020 al mese di luglio 2022. Ho una causa in corso nei confronti del resistente per differenze retributive.
DR Quando io sono arrivato il ricorrente lavorava già lì. DR L'orario di lavoro era dalle 7.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. DR La busta paga ci veniva consegnata;
venivamo pagati con bonifico che corrispondeva a quanto indicata in buste paga, ma negli ultimi 4 mesi prima del luglio 2022 ha solo consegnato la busta paga senza fare il bonifico. Questo vale per me, non so dire per gli altri. DR Non ho più nessun rapporto con il Sig. . DR Ho lavorato presso il cantiere di via M.12 fino Pt_2
all'ultimo momento, quando poi il mi ha licenziato, senza pagarmi gli Pt_2 stipendi né il tfr. DR Questo vale per me, non so dire per gli altri. DR io ho fatto qualche giorno di ferie ma non mi è stato mai pagato, nel senso che mi veniva tolto dalla busta paga. DR So sicuramente del ricorrente che non gli pagavano le ferie, ne abbiamo parlato insieme, mentre con gli altri che lavoravano lì io non avevo rapporti”.
Orbene, della genuinità e attendibilità delle suddette dichiarazioni non vi è motivo di dubitare, dal momento che esse, oltre ad essere intrinsecamente logiche e coerenti, si sostengono a vicenda poiché riportano un'identica ricostruzione dei fatti, non contraddetta da nessun altro elemento probatorio, non fornito da parte resistente, che veniva dichiarato decaduto dalla prova per omessa citazione del proprio testimone ammesso.
In questo contesto probatorio, risulta pienamente provata, altresì, la natura subordinata del rapporto e l'inesistenza di un'autonoma organizzazione del lavoratore, che si recava al lavoro ricevendo le direttive del datore di lavoro, come del resto confermato dalla documentazione in atti (UNILAV, alcune buste paga e
CU).
A fronte del quadro probatorio sopra descritto, la convenuta non ha dimostrato di avere corrisposto le retribuzioni e indennità dovute per legge sulla scorta del
CCNL assunto a parametro ex art. 36 Cost, che sono certamente dovute al ricorrente.
Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti, che pienamente si condivide e richiama. Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate - e alle spese di CTU, separatamente liquidate, che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 16/11/2025 - a seguito dell'udienza sostitutiva con note scritte del 22/10/2025
LA GIUDICE
AO NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO NO, nella causa iscritta al N. 7125/2023 R.G.L., cui è riunita quella n. 9468/2023 promossa
D A
rappresentata e difesa dagli avv. CARONIA Parte_1
NA, LL ES e SS IA NA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. SCORSONE Parte_2
GIOACCHINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la parte convenuta
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della Pt_2 Parte_1
somma complessiva di € 20.981,97, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31/08/2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo, a titolo di retribuzioni non corrisposte e T.F.R., in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti, dal 27/12/2019 al 25/07/2022, con mansioni di “manovale”, riconducibili al livello
1° del CCNL EDILIZIA per le cooperative sociali.
Condanna alla rifusione, in favore della ricorrente, delle Parte_2
spese di lite, che liquida, in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/06/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: Parte_2
“Il sig. (d'ora in poi il ricorrente) è stato assunto alle dipendenze del sig. Parte_1 [...]
titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Monreale (PA), via Domenico Pt_2
Intravia n. 5 (d'ora in poi il resistente), in data 27 dicembre 2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in qualità di manovale, con inquadramento nel livello
1 del CCNL Edilizia Piccola Industria (CONFIMI). (cfr. buste paga relative ai mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre, dicembre
2020, gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre
2021 e gennaio 2022, all. n. 1). Il predetto rapporto di lavoro subordinato è cessato in data 25 luglio 2022. (cfr. Certificazione Unica 2023, all. n. 2). Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 17,00, con un'ora di pausa pranzo. Il ricorrente, nel rispetto delle direttive impartitegli, ha svolto le mansioni di manovale, curando le opere di demolizione, di trasporto di materiale ed attrezzature, di servizio di approvvigionamento al piano. La predetta attività lavorativa, nel periodo aprile – luglio 2022,
è stata prestata presso il cantiere sito in Monreale (PA), via Artemisia (già via M-12), destinato alla costruzione di tre villette unifamiliari. Il resistente, durante il rapporto di lavoro, ha corrisposto il trattamento retributivo indicato in busta paga calcolato sulla base di un monte orario ben inferiore a quello effettivamente svolto dal Sig. . Il ricorrente ha percepito la Pt_1 somma di € 1.300,00 a titolo di acconto della retribuzione di marzo 2022 e non ha ricevuto il trattamento retributivo maturato nel periodo aprile – luglio 2022.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha goduto soltanto di una settimana di ferie non retribuita e, contrariamente a quanto risulta dai prospetti paga, non ha mai fruito di permessi retribuiti. La società, a ulteriore conferma della inadempiente condotta, non ha mai effettuato i dovuti accantonamenti alla . Si Parte_3
tratta, com'è evidente, di un trattamento retributivo insufficiente e non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, e ciò in violazione del CCNL del settore e, in ogni caso, dell'art. 36 Cost. Alla cessazione dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato il ricorrente non ha percepito le competenze di fine rapporto, ivi incluso il TFR. Il Sig. , con ricorso per Pt_1
decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. 3599/2023 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha richiesto il pagamento del TFR maturato al 31 dicembre 2021, risultante dalla Certificazione
Unica 2022, pari, al lordo delle ritenute di legge, ad € 3.569,27. (cfr. Certificazione Unica
2022, all. n. 3; cfr. ricorso per decreto ingiuntivo”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “dire e dichiarare che il ricorrente ha continuativamente lavorato alle dipendenze del Sig. dal 27.12.2019 al 25.07.2022, tutti i giorni, Parte_2
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 17,00, con un'ora di pausa pranzo;
dire e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento, a titolo di saldo della retribuzione di marzo 2022 e del trattamento retributivo maturato nel periodo 1° aprile – 25 luglio 2022, della complessiva somma, calcolata al lordo delle ritenute di legge, di € 6.494,60, ovvero alla diversa somma che sarà accertata in sentenza, oltre accessori di legge;
dire e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario svolto (€ 8.282,00), della indennità sostitutiva di permessi non goduti (€ 2.077,89), dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e del trattamento economico maturato durante il periodo di ferie concesso (€
3.777,93), dei ratei di tredicesima mensilità pari ad € 4.089,55, del rateo di TFR maturati nell'anno 2023, (€ 390,95), ovvero alle diverse somme accertate in sentenza, oltre accessori di legge. Conseguentemente condannare il sig. nato a [...] il 12 luglio Parte_2
1958 ( ), titolare dell'omonima impresa individuale corrente in CodiceFiscale_1
Monreale (PA), via Domenico Intravia n. 5 (già via C.P.2), (P.Iva , al P.IVA_1
pagamento, in favore del Sig. : del saldo della retribuzione di marzo 2022 e del Parte_1 trattamento retributivo maturato nel periodo 1 aprile – 25 luglio 2022 pari, al lordo delle ritenute di legge, ad € 6.494,60, delle maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario svolto
(€ 8.282,00), della indennità sostitutiva di permessi non goduti (€ 2.077,89), dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e del trattamento economico maturato durante il periodo di ferie concesso (€ 3.777,93), dei ratei di tredicesima mensilità pari ad € 4.089,55 del rateo di TFR maturati nell'anno 2022, (€ 390,95), ovvero alle diverse somme accertate in sentenza, oltre accessori di legge.”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
All'udienza del 21/11/2024 veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello portante il n. R.G. 9468/2023, nel quale parte ricorrente chiedeva:
“dire e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR maturato al 31.12.2021, risultante dalla Certificazione Unica 2022, pari ad € 3.569,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Conseguentemente, condannare il nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa individuale corrente in C.F._2
Monreale (PA), via Domenico Intravia n. 5, al pagamento in favore del Sig. , Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]C.F._3
(PA), via Pezzingoli n. 109, a titolo di TFR maturato al 31.12.2021, risultante dalla
Certificazione Unica 2022, pari ad € 3.569,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di competenze, spese ed onorari”.
Disposto l'immediato pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 3.569,27, a titolo di TFR, con ordinanza ex art. 423 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prove testimoniali e C.T.U. contabile, e successivamente riassegnata alla scrivente in data 18/07/2025.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Dalla compiuta istruzione è risultato accertato il rapporto di lavoro come descritto in ricorso.
Invero, all'esito dell'attività istruttoria deve ritenersi provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del resistente, presso il cantiere sito in Monreale (PA), via
Artemisia, dal 27/12/2019 al 25/07/2022, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 17,00, con un'ora di pausa pranzo, orari su cui si fondano le differenze retributive da lui dedotte e richieste.
In particolare, i testi, sentiti all'udienza del 13/02/2025, hanno dichiarato:
: “DR Ho una causa nei confronti della parte Em_1 Parte_4
resistente analoga. DR Io ho lavorato alle dipendenze di parte resistente dal
26/06/2019 al 25/07/2022. Il ricorrente ha iniziato con me e abbiamo finito nello stesso momento. Io mi occupavo di tutto quello che c'era da fare riferito al campo dell'edilizia e il mio collega anche. DR Insieme a noi lavoravano , Parte_5 CP_1
e un altro di cui non ricordo il nome. Anche loro hanno lavorato
[...] Parte_6
più o meno in questo periodo. DR Il nostro orario di lavoro era dalle 7.00 alle
17.00 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. DR Per quanto mi riguarda, qualche volta ho fatto le ferie, ma non mi sono mai state pagate DR A nessuno venivano pagate le ferie. Per tutto il periodo che ho indicato, se qualcuno di noi si assentava, ci veniva ridotta la retribuzione. Valeva per tutti e lo posso dire con assoluta certezza. DR Confermo che io, il ricorrente e anche tutte le alte persone che ho indicato, abbiamo lavorato presso il cantiere di Monreale sito in via Artemisia. Il cantiere è rimasto aperto sicuramente fino al 25 luglio 2022; io però in quel momento mi trovavo a Palermo in un altro cantiere. DR Ribadisco che so che nessuno veniva pagato per le ferie, ne abbiamo sempre parlato tutti insieme tra di noi. DR Ribadisco che il 24/07/2022 è stato l'ultimo giorno del ricorrente per quanto mi risulta.”.
CO IO: “DR Ho lavorato per il resistente dal mese di settembre 2020 al mese di luglio 2022. Ho una causa in corso nei confronti del resistente per differenze retributive.
DR Quando io sono arrivato il ricorrente lavorava già lì. DR L'orario di lavoro era dalle 7.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. DR La busta paga ci veniva consegnata;
venivamo pagati con bonifico che corrispondeva a quanto indicata in buste paga, ma negli ultimi 4 mesi prima del luglio 2022 ha solo consegnato la busta paga senza fare il bonifico. Questo vale per me, non so dire per gli altri. DR Non ho più nessun rapporto con il Sig. . DR Ho lavorato presso il cantiere di via M.12 fino Pt_2
all'ultimo momento, quando poi il mi ha licenziato, senza pagarmi gli Pt_2 stipendi né il tfr. DR Questo vale per me, non so dire per gli altri. DR io ho fatto qualche giorno di ferie ma non mi è stato mai pagato, nel senso che mi veniva tolto dalla busta paga. DR So sicuramente del ricorrente che non gli pagavano le ferie, ne abbiamo parlato insieme, mentre con gli altri che lavoravano lì io non avevo rapporti”.
Orbene, della genuinità e attendibilità delle suddette dichiarazioni non vi è motivo di dubitare, dal momento che esse, oltre ad essere intrinsecamente logiche e coerenti, si sostengono a vicenda poiché riportano un'identica ricostruzione dei fatti, non contraddetta da nessun altro elemento probatorio, non fornito da parte resistente, che veniva dichiarato decaduto dalla prova per omessa citazione del proprio testimone ammesso.
In questo contesto probatorio, risulta pienamente provata, altresì, la natura subordinata del rapporto e l'inesistenza di un'autonoma organizzazione del lavoratore, che si recava al lavoro ricevendo le direttive del datore di lavoro, come del resto confermato dalla documentazione in atti (UNILAV, alcune buste paga e
CU).
A fronte del quadro probatorio sopra descritto, la convenuta non ha dimostrato di avere corrisposto le retribuzioni e indennità dovute per legge sulla scorta del
CCNL assunto a parametro ex art. 36 Cost, che sono certamente dovute al ricorrente.
Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti, che pienamente si condivide e richiama. Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate - e alle spese di CTU, separatamente liquidate, che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 16/11/2025 - a seguito dell'udienza sostitutiva con note scritte del 22/10/2025
LA GIUDICE
AO NO