CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1931/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11921/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - P. G. Carlo Alberto. Della C. 78 00054 Fiumicino RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57340 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57341 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1143/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU n. 57340 del 10/04/2025 e n. 57314 del 10/04/2025, emessi dal Comune di Fiumicino per gli anni d'imposta 2020 e 2021, con cui l'Ente impositore richiedeva rispettivamente euro 5.030,00 ed euro 4.962,00 per omesso versamento dell'imposta municipale propria.
La ricorrente ha precisato che, con sentenza n. 5618 emessa il 07/03/2014 e depositata in data 11/03/2014, il Tribunale Civile di Roma, Sezione I, dichiarava l'interdizione della sig.ra Ricorrente_1, con nomina a tutore della stessa dell'Avv. Rappresentante_1.
Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto che, in data 28/11/2014, il suo tutore veniva autorizzato all'impugnazione/revoca dell'atto di compravendita degli immobili siti in Lepre, alla Indirizzo_1 snc, contraddistinti al Catasto dei terreni e fabbricati, al valori n. indirizzi acquistati per la somma di € 300.000,00 quando i medesimi avevano un valore complessivo inferiore alla somma di € 130.000,00.
In data 12/11/2019, veniva emessa la sentenza n. 1597/2019, dal Tribunale Civile di Civitavecchia, resa nel procedimento iscritto al numero di R.G. 1694/2015, con cui veniva annullato l'atto di compravendita, a rogito del Notaio Nominativo_1, registrato ad dati particella.
In sostanza, la predetta sentenza annullava l'atto di compravendita con cui la ricorrente, incapace di intendere e di volere, aveva acquistato gli immobili sopra indicati.
La ricorrente, pertanto, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Regolarmente evocato in giudizio, il Comune di Fiumicino non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Infatti, per effetto della sentenza sopra indicata, gli immobili acquistati dalla ricorrente sono tornati in proprietà al venditore, Nominativo_2, essendo stato appunto annullato l'atto di compravendita per incapacità della ricorrente medesima.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato ed il conseguente annullamento dello stesso.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente resistente, nella misura liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna il Comune di Fiumicino al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore della ricorrente Avv. Difensore_1 che si è dichiarato antistatario. Così deciso in Roma, 30 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
ND ME
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11921/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - P. G. Carlo Alberto. Della C. 78 00054 Fiumicino RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57340 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57341 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1143/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU n. 57340 del 10/04/2025 e n. 57314 del 10/04/2025, emessi dal Comune di Fiumicino per gli anni d'imposta 2020 e 2021, con cui l'Ente impositore richiedeva rispettivamente euro 5.030,00 ed euro 4.962,00 per omesso versamento dell'imposta municipale propria.
La ricorrente ha precisato che, con sentenza n. 5618 emessa il 07/03/2014 e depositata in data 11/03/2014, il Tribunale Civile di Roma, Sezione I, dichiarava l'interdizione della sig.ra Ricorrente_1, con nomina a tutore della stessa dell'Avv. Rappresentante_1.
Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto che, in data 28/11/2014, il suo tutore veniva autorizzato all'impugnazione/revoca dell'atto di compravendita degli immobili siti in Lepre, alla Indirizzo_1 snc, contraddistinti al Catasto dei terreni e fabbricati, al valori n. indirizzi acquistati per la somma di € 300.000,00 quando i medesimi avevano un valore complessivo inferiore alla somma di € 130.000,00.
In data 12/11/2019, veniva emessa la sentenza n. 1597/2019, dal Tribunale Civile di Civitavecchia, resa nel procedimento iscritto al numero di R.G. 1694/2015, con cui veniva annullato l'atto di compravendita, a rogito del Notaio Nominativo_1, registrato ad dati particella.
In sostanza, la predetta sentenza annullava l'atto di compravendita con cui la ricorrente, incapace di intendere e di volere, aveva acquistato gli immobili sopra indicati.
La ricorrente, pertanto, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Regolarmente evocato in giudizio, il Comune di Fiumicino non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Infatti, per effetto della sentenza sopra indicata, gli immobili acquistati dalla ricorrente sono tornati in proprietà al venditore, Nominativo_2, essendo stato appunto annullato l'atto di compravendita per incapacità della ricorrente medesima.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato ed il conseguente annullamento dello stesso.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente resistente, nella misura liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna il Comune di Fiumicino al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore della ricorrente Avv. Difensore_1 che si è dichiarato antistatario. Così deciso in Roma, 30 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
ND ME