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9 aprile 1957
9 aprile 1957
Art. 8.
Macchine, apparecchi ed altri prodotti della industria meccanica sono ammessi alla esportazione temporanea per essere sperimentati e collaudati. La reimportazione dovra' avvenire entro un anno dalla esportazione temporanea.
Macchine, apparecchi ed altri prodotti della industria meccanica sono ammessi alla esportazione temporanea per essere sperimentati e collaudati. La reimportazione dovra' avvenire entro un anno dalla esportazione temporanea.