Articolo 8 della Legge 26 febbraio 1957, n. 95
Articolo 7
Versione
9 aprile 1957
Art. 8.
Macchine, apparecchi ed altri prodotti della industria meccanica sono ammessi alla esportazione temporanea per essere sperimentati e collaudati. La reimportazione dovra' avvenire entro un anno dalla esportazione temporanea.

Entrata in vigore il 9 aprile 1957