Art. 8.
Macchine, apparecchi ed altri prodotti della industria meccanica sono ammessi alla esportazione temporanea per essere sperimentati e collaudati. La reimportazione dovra' avvenire entro un anno dalla esportazione temporanea.
Macchine, apparecchi ed altri prodotti della industria meccanica sono ammessi alla esportazione temporanea per essere sperimentati e collaudati. La reimportazione dovra' avvenire entro un anno dalla esportazione temporanea.