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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: VA RD Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 250/2025
all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Luca Monosi appellante E
CP_1
Avv. Marco Moretti appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 160/2025 emessa dal Tribunale di Latina, in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 7 giugno 2024, conveniva in Parte_1 giudizio l' Controparte_2
(“ ) innanzi al Tribunale di Latina perché provvedesse: CP_1
ad accertare il proprio diritto ad ottenere dal convenuto l'indennizzo previsto dall'art. 13, comma 2°, lett. A), del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
• a condannare la parte convenuta a pagarle la somma di € 12.229,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 5 agosto 2023 fino al saldo, i primi nella misura di cui all'art. 1284, comma 1°, c.c. fino alla data della domanda giudiziale e, per il periodo successivo, nella diversa misura di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c.
1.2. A supporto delle conclusioni rassegnate, parte ricorrente deduceva che:
• in costanza di rapporto di lavoro, era stata vittima di copiose e reiterate condotte di carattere vessatorio perpetrate ai suoi danni da colleghi e superiori;
• aveva fatto ricorso al Tribunale di Latina (R.G. n. 1721/2010) per vedere condannato al risarcimento dei danni dipesi da tali condotte il CP_3 presso cui prestava servizio;
• nel corso del giudizio di cui sopra, era stata ammessa ed espletata C.T.U. medico legale, dalla quale emergeva come la ricorrente fosse affetta da un
“disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” di carattere permanente determinativo di un grado di invalidità pari al 5%;
• in conformità agli esiti dell'istruttoria, il Tribunale di Latina aveva condannato la parte convenuta al risarcimento del danno biologico;
• all'esito dell'accertamento peritale disposto nell'ambito del giudizio di appello promosso dal il consulente tecnico d'ufficio dott. CP_3 Persona_1 aveva concluso nel senso che “la Sig.ra ha riportato dai fatti Parte_1 lavorativi in questione un Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso Misti, cronico di grado moderato/grave. Tale forma reattiva risulta causalmente correlabile con la vicenda lavorativa desumibile dagli atti e ha verosimilmente determinato una menomazione temporanea della capacità psico-fisica della periziata valutabile nella misura del 50% quantificabile in mesi 12 ed una invalidità permanente quantificabile nella misura del 8% (otto per cento), quale danno alla validità biologica”;
• la Corte di appello di Roma, sulla scorta delle risultanze della rinnovata C.T.U., aveva riformato la sentenza resa nel grado di giudizio precedente e riconosciuto alla ricorrente un grado di invalidità pari all'8%, con conseguente aumento delle somme dovute a titolo risarcitorio;
• la controversia era poi giunta innanzi al giudice di legittimità, che, con ordinanza del 9 febbraio 2023, cassava con rinvio la sentenza d'appello affinché la Corte territoriale provvedesse a disporre la condanna del datore di lavoro al risarcimento del solo danno “differenziale” in luogo di quello integrale riconosciuto con la pronuncia cassata;
• in data 7 aprile 2023, aveva presentato all denuncia di malattia CP_1 professionale per ottenere la liquidazione dell'indennizzo all'uopo previsto dalla legge;
• l' le aveva negato la liquidazione dell'indennizzo per decorso dei CP_1 termini previsti dalla legge;
• a seguito dell'accesso agli atti del procedimento, era emerso che l' CP_2 aveva erroneamente annotato nel proprio carteggio la dicitura “1/2020” (anziché “1/2022”) quale data dell'accertamento dell'invalidità civile della
2 da parte dell e come, dunque, l'invocata prescrizione Pt_1 CP_4 risultasse figlia di un errore materiale;
• malgrado la presentazione di apposita istanza, l' non aveva provveduto CP_2 in merito all'opposizione al provvedimento di diniego.
1.3. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, che CP_1 argomentava eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 13, comma 2°, lett. A), del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. 1.4. Con ordinanza del 17 ottobre 2024 il primo giudice ordinava a parte ricorrente di
“produrre copia delle note controperitali alla CTU di primo grado resa dal CT di parte Dr. nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Latina NRG Per_2
1721/2010 e della certificazione medica specialistica, depositata all'udienza del 23.01.2015, rilasciata dal Dr. , presidente dell'Osservatorio Nazionale Per_3
Mobbing” e fissava l'udienza del 4 febbraio 2025 per la discussione, sostituita da note ex art. 127-ter c.p.c., con termine anteriore per note conclusionali.
1.5. Infine, con sentenza n. 160/2025 pubblicata il 6 febbraio 2025 il Tribunale rigettava le domande della e compensava integralmente le spese di lite, Pt_1 ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione alla luce dei documenti oggetto dell'officioso ordine di esibizione.
2. Il giudizio d'appello Avverso la sentenza 160/2025 ha promosso gravame sì da ottenere Parte_1
l'annullamento della pronuncia gravata e la condanna di parte appellata alla liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 13, comma 2°, lett. A), del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 2.1. Si è costituito in giudizio l' Controparte_5
contestando la fondatezza dell'appello e
[...] chiedendone il rigetto.
3. I motivi d'appello
3.1 L'atto di gravame si articola in tre motivi, che l'appellante rispettivamente titola:
- Nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 127-ter c.p.c., per avere il Giudice sostituito l'udienza di discussione mediante il deposito di note scritte e, comunque, per aver depositato la sentenza in cancelleria il 6 febbraio 2025, ossia dopo due giorni dalla celebrazione della predetta udienza;
- Nullità della sentenza per avere utilizzato ai fini della decisione i documenti la cui esibizione era stata ordinata ex officio con ordinanza del 17 ottobre 2024, anch'essa nulla perché emessa in difetto dei presupposti di cui agli artt. 118, 210, 421 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e ingiustizia della sentenza impugnata, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo.
3 3.2. Con il primo motivo di gravame, parte appellante chiede a questa Corte di dichiarare la nullità della sentenza emessa in prime cure, da un lato, per aver il giudice sostituito l'udienza di discussione orale con la trattazione scritta;
dall'altro, perché depositata solo due giorni dopo la celebrazione dell'udienza cartolare sostitutiva dell'udienza di discussione. Quanto al primo motivo di nullità, la sottolinea l'incompatibilità tra Pt_1
l'udienza di discussione prevista dal rito del lavoro e la trattazione cartolare, che striderebbe con i princìpi di oralità, concentrazione e immediatezza tradizionalmente considerati le strutture portanti del processo regolato dagli artt. 409 e ss. c.p.c.. Quanto al secondo vizio di nullità, l'appellante deduce come la mancata lettura del dispositivo all'udienza di discussione determini, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza ed imponga al giudice d'appello la decisione della controversia nel merito.
3.3. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante fa valere l'invalidità per contrasto con gli artt. 118, 210, 421 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. dell'ordinanza del 17 ottobre 2024 e la nullità (derivata ex art. 159, comma 1°, c.p.c.) della sentenza che ha concluso il giudizio di prime cure. Con la predetta ordinanza il giudice ha ordinato al ricorrente di produrre copia delle note controperitali alla CTU di primo grado resa dal consulente tecnico di parte dott. nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Latina NRG 1721/2010 e Per_2 della certificazione medica specialistica, depositata all'udienza del 23.01.2015, rilasciata dal dott. . Per_3
Parte appellante sottolinea come gli atti oggetto dell'ordine di esibizione officiosamente disposto dal giudice fossero nella disponibilità dell' che CP_1 avrebbe perciò potuto autonomamente produrli. Sul punto, la deduce di aver Pt_1 fornito copia della documentazione in parola all' in due diverse occasioni;
la CP_1 prima volta, attraverso la consegna di una pen-drive, in occasione della visita medico-legale del 5 giugno 2023, la seconda, ad opera del suo difensore, nel dare riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata dall'Istituto alla durante la visita. Pt_1
Ordinando l'esibizione di documenti che il resistente ben avrebbe potuto produrre in autonomia, il giudice avrebbe fatto malgoverno dei poteri di iniziativa istruttoria riconosciutigli dal codice di rito, la cui ratio non è quella di sopperire a carenti deduzioni e produzioni documentali.
3.4. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza laddove ha fatto erronea applicazione del disposto dell'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, ritenendo prescritto il diritto dell'appellante all'erogazione dell'indennizzo previsto dall'art. 13, comma 2°, lett. A), del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. A sostegno della doglianza, la resistente sviluppa due sub-motivi: il primo relativo all'erroneo accertamento di fatti;
il secondo specificamente riferito agli errori circa l'interpretazione dell'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e alla sussunzione dei fatti nella norma. Con il cennato motivo di gravame, l'appellante intende dimostrare a questa Corte come non possa conseguirsi consapevolezza circa l'esistenza della malattia, della sua
4 origine professionale e del suo grado indennizzabile (elementi, questi, la cui mancanza preclude il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124) a partire dalle osservazioni del dott. alla Per_2
C.T.U. di primo grado e dalla perizia del dott. . Le consulenze di parte, infatti, Per_3 non possono considerarsi fonte oggettiva ed esterna di conoscenza dell'entità dei postumi, trattandosi di mere allegazioni difensive di carattere tecnico atte a orientare il convincimento del consulente d'ufficio e/o del giudice.
4. Sul primo motivo d'appello Come evidenziato dallo stesso appellante, a prescindere dalla fondatezza o meno del motivo e, quindi, dalla nullità o meno della sentenza impugnata, la causa non potrà comunque essere rimessa al primo giudice ma dovrà essere decisa nel merito da questa Corte. Pertanto, ragioni di economia processuale impongono di esaminare prioritariamente gli altri motivi di gravame.
5. Sul secondo motivo d'appello
5.1. Come in più occasioni condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, l'art. 421 c.p.c. e, più correttamente, i poteri di istruzione probatoria che la norma riconosce al giudice del lavoro tendono a contemperare il principio dispositivo con quello, centrale nel rito del lavoro, della ricerca della verità materiale. I poteri istruttori di cui all'art. 421, comma 2°, costituiscono un utile strumento per il giudice (anche di appello), il quale, qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, può non arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova e provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione;
senza che ciò, come precisato e più volte ribadito dalla Suprema Corte, determini alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (Cass., Sez. L, 19305/2016). L'esercizio di tale potere non ha carattere discrezionale, trattandosi di “un potere - dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all'art. 111, primo comma, Cost. sul "giusto processo regolato dalla legge" - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso” (Cass., S.U., sent. 11353/2004). L'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio previsti dalla norma non è sempre consentita;
non lo è, ad esempio, laddove tesa a “superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei
5 poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte” (Cass., Sez. L – Ordinanza 23605/2020). In mancanza di fatti quantomeno indiziari che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti, il potere di cui all'art. 421, comma 2°, c.p.c. non può quindi trovare impiego. Il giudice può avvalersi dei suddetti poteri anche al fine di ottenere la produzione di documenti, ma solo ove “i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova” (Cass., Sez. L, ord. 33393/2019).
5.2. Per potere valutare la fondatezza del secondo motivo di gravame (cfr. par. 3.3.) occorre confrontare l'operato del primo giudice con le coordinate ermeneutiche sopra tracciate e verificare se, come asserito dall'appellante, questi se ne sia discostato o, come sostiene parte appellata, si sia ad essi conformato. A pagina da 3 a 4 della memoria di costituzione di si legge “La suggestiva CP_1 tesi della ricorrente è in realtà palesemente errata, se solo si pone attenzione alla circostanza, del tutto pacifica, che, in disparte della documentazione specialistica che già dagli anni 2006-2009 diagnosticavano la patologia e la sua importanza (docc. n. 1-4) e dello stesso atto giudiziario introduttivo del giudizio in danno del datore di lavoro (doc. n. 5) nel quale si richiedeva un risarcimento di €. 50.000,00- (cinquantamila), nel corso del predetto giudizio la sig.ra a mezzo del Pt_1 proprio legale e del CT di parte Dr. contestava da subito le risultanze Per_2 della CTU redatta dalla Dr.ssa a mezzo pec trasmessa in data 7 marzo Per_4
2016, sostenendo che la patologia accertata determinava un danno biologico pari alla percentuale del 35 % (pag. 33 CTU primo grado: doc. n. 6), peraltro richiamando espressamente una certificazione medica specialistica del Dr. , Per_3 depositata all'udienza del 23.01.2015, rilasciata dal Dr. , presidente Per_3 dell'Osservatorio Nazionale Mobbing, che attribuiva il medesimo grado percentuale
- 35 % - di D.B. (pag. 32-33 CTU primo grado: doc. n. 6)”. Orbene, dallo stralcio sopra riportato si evince come il giudice di primo grado – ordinando al ricorrente la produzione delle note controperitali alla CTU di primo grado resa dal CT di parte dott. nel giudizio instaurato presso il Tribunale Per_2 di Latina NRG 1721/2010 e della certificazione medica specialistica, depositata all'udienza del 23.01.2015, rilasciata dal dott. , presidente dell'Osservatorio Per_3
Nazionale Mobbing – non abbia, come sostenuto dall'appellante, inteso superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o supplito ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, ma al contrario inteso valorizzare una pista probatoria desumibile dagli atti di causa. Il fatto che la resistente, in quanto in possesso della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione, avrebbe potuto provvedere alla relativa produzione non intacca la correttezza dell'operato del primo giudice. Si è, infatti, già evidenziato, come l'art. 421, comma 2°, c.p.c. abbia proprio la funzione di ovviare alle distorsioni
6 derivanti dal rigido sistema di preclusioni e decadenze caratterizzante il processo del lavoro e consenta al giudice, a fronte di un quadro probatorio incompleto, di attivarsi così da superare l'incertezza sui fatti in contestazione.
5.3. Per le ragioni esposte, il secondo motivo d'appello è infondato e non merita accoglimento.
6. Sul terzo motivo d'appello
6.1. Perché il termine prescrizionale di cui all'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 decorra non occorre la conoscenza obiettiva dell'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per ottenere l'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2°, lett. A), del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ma la relativa conoscibilità. Tanto si ricava dalla giurisprudenza di legittimità, che, in proposito, ha precisato come “la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al D.P.R n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento” (Cass., Sez. L, ord. N. 1661/2020). Analogamente, nella sentenza n. 27323 del 12/12/2005, il giudice di legittimità ha affermato che “a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d. P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato”, mentre nell'ordinanza n. 1661 del 24/01/2020, si legge che “la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento”. Nel caso portato all'attenzione di questa Corte, l'evento oggettivo ed esterno capace di integrare la manifestazione della malattia – e, conseguentemente, capace di attivare il decorso del termine di prescrizione ex art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 – è stato individuato dal giudice nella certificazione medica specialistica del dott. e nelle osservazioni del dott. alla C.T.U. relativa al giudizio Per_3 Per_2
7 iscritto al n. RG 17.21.2010. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto i suddetti elaborati idonei a rendere conoscibile l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e indennizzabilità. Prima di proseguire nella trattazione del terzo motivo d'appello, occorre precisare come, a parere di questa Corte, la avesse avuto conoscenza effettiva della Pt_1 malattia e della sua origine professionale anche e ben prima della dei cennati elaborati, posto che già nella relazione del 20.06.2007 il dott. le Persona_5 diagnosticava un “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” posto in relazione causale con la “problematica lavorativa” (che, si legge nella relazione, è la stessa a indicare). Trattandosi di parere medico emesso all'esito di un Pt_1 esame psicometrico, cui, peraltro, l'appellante si è autonomamente sottoposta, non può dubitarsi circa la relativa idoneità a rendere conoscibile, e in questa ipotesi conosciuta, tanto la malattia quanto la relativa origine professionale. L'unico profilo da valutare per accertare la “manifestazione della malattia” rimane dunque quello dell'indennizzabilità, che, come già indicato, il giudice di prime cure ha ritenuto esser stato reso conoscibile dalla relazione del dott. e, al più tardi, Per_3 dalle osservazioni del dott. Per_2
Per comprendere se il giudice abbia fatto malgoverno della disciplina posta dal disposto dell'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 risulta dunque dirimente accertare se i predetti elaborati possano considerarsi, come fatto dal primo giudice,
“eventi oggettivi ed esterni estranei alla persona” o se, all'opposto, debbano ritenersi del tutto irrilevanti al fine dell'individuazione del “dies a quo” della prescrizione dell'indennità da malattia professionale. CP_1
Indicazioni su quali possano considerarsi eventi oggettivi ed esterni alla persona rilevanti ex art. 112 d.p.r. 1124/1965 possono trarsi dalla giurisprudenza di legittimità, che, tra gli altri, ritiene tali “la domanda amministrativa (con valore di presunzione semplice), certificati medici che attestino l'esistenza e il grado invalidante della malattia al momento della certificazione, o altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti circa lo stato soggettivo di consapevolezza dell'assicurato” (Cass., sez. L, sent. 12157/2003). L'elencazione elaborata dal giudice di legittimità in occasione della stesura della sentenza appena riportata ha carattere meramente esemplificativo, posto che ciò che davvero rileva perché un elemento possa essere ritenuto “evento oggettivo ed esterno alla persona” è la relativa capacità di determinare “l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato” (Sez. L - , Ordinanza n. 1661 del 24/01/2020”); e non v'è dubbio che gli elaborati valorizzati dal primo giudice posseggano detta qualità. Al fine di evidenziare la correttezza delle valutazioni del primo giudice è bene riportare alcuni stralci della certificazione specialistica del dott. e delle Per_3 osservazioni del dott. Partendo dall'elaborato del dott. , in esso si Per_2 Per_3 legge: “la diffusa sintomatologia sopra descritta disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso Misti [30928] DSM IV. con disistima. con pensieri depressivi a contenuto autolesionista. con sintomi di conversione. con tachicardia,
8 con crisi ipertensive. con cefalea, con calo della libido. con alterazione della sfera affettiva e della vita di relazione. compresa l'ansia dovuta al danno economico, ai diversi impedimenti professionali e al disturbo della vita in famiglia, hanno causato un evidente Danno Biologico, Morale ed Esistenziale, che alla luce delle tabelle dei coefficienti di cui al D.M. 12-07-2000 e dei protocolli d'intesa tra l' e le forze CP_1 sociali, come quelli del 12-12-1991, per la signora il grado di Parte_1 invalidità può essere indicato nella misura di danno permanente del 35%”. Nell'ambito delle osservazioni alla C.T.U., il dott. scrive “considerando la Per_2 diagnosi in questione con i relativi sottotipi e la gravità dei sintomi psicosomatici, non può essere inferiore al 35% inteso come danno biologico-invalidità permanente”. Dagli stralci riportati emerge come in entrambi gli elaborati, che è opportuno rammentare essere il frutto dell'operato di professionisti sanitari dalla stessa appellante incaricati, sia fatta indicazione di una percentuale di invalidità decisamente superiore rispetto a quella (pari al 6%) richiesta dalla legge per l'accesso all'indennità ; elemento, questo, che rafforza ancor di più il giudizio relativo CP_1 alla conoscibilità da parte della degli elementi, e in particolare di quello Pt_1 dell'indennizzabilità della malattia professionale, richiesti dalla legge per il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 112 d.p.r. 1124/1965. D'altronde, come già evidenziato dal giudice nel precedente giudizio, ai fini dell'individuazione del “dies a quo” dell'indennizzo non occorre il riconoscimento, bensì la mera CP_1 riconoscibilità dei vari elementi che, congiuntamente, integrano la “manifestazione della malattia”. Considerando, in uno con le perizie valorizzate nel precedente grado di giudizio dal giudice, anche i contenuti delle relazioni del dott. e Per_5 soprattutto di quella del dott. , nelle quali si dà conto dell'esistenza di una Per_6 patologia non lieve, la riconoscibilità degli elementi di cui prima appare ancor più chiara. Al contempo va escluso quanto prospettato dall'appellante, e ciò che un parere medico acquisti rilievo ai fini dell'individuazione del “dies a quo” del termine prima indicato solo laddove reso all'esito di un esame clinico diretto reso al di fuori del processo e delle operazioni peritali;
né può valere a togliergli valore l'essere stato basato sull'analisi di relazioni e certificazioni mediche o il fatto che le perizie di parte siano di per sé prive di autonomo valore probatorio, tenuto conto che tali relazioni peritali sono il frutto di accertamenti svolti secondo scienza e coscienza da professionisti sanitari. Sulla scorta delle ragioni esposte, anche il terzo motivo d'appello è privo di pregio e per questo va rigettato.
7. L'appello va dunque respinto.
8. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
9 9. In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quate del d.p.r. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€2.000,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 13 novembre 2025
La Presidente est.
VA RD
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Enrico Vetrone.
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: VA RD Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 250/2025
all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Luca Monosi appellante E
CP_1
Avv. Marco Moretti appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 160/2025 emessa dal Tribunale di Latina, in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 7 giugno 2024, conveniva in Parte_1 giudizio l' Controparte_2
(“ ) innanzi al Tribunale di Latina perché provvedesse: CP_1
ad accertare il proprio diritto ad ottenere dal convenuto l'indennizzo previsto dall'art. 13, comma 2°, lett. A), del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
• a condannare la parte convenuta a pagarle la somma di € 12.229,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 5 agosto 2023 fino al saldo, i primi nella misura di cui all'art. 1284, comma 1°, c.c. fino alla data della domanda giudiziale e, per il periodo successivo, nella diversa misura di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c.
1.2. A supporto delle conclusioni rassegnate, parte ricorrente deduceva che:
• in costanza di rapporto di lavoro, era stata vittima di copiose e reiterate condotte di carattere vessatorio perpetrate ai suoi danni da colleghi e superiori;
• aveva fatto ricorso al Tribunale di Latina (R.G. n. 1721/2010) per vedere condannato al risarcimento dei danni dipesi da tali condotte il CP_3 presso cui prestava servizio;
• nel corso del giudizio di cui sopra, era stata ammessa ed espletata C.T.U. medico legale, dalla quale emergeva come la ricorrente fosse affetta da un
“disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” di carattere permanente determinativo di un grado di invalidità pari al 5%;
• in conformità agli esiti dell'istruttoria, il Tribunale di Latina aveva condannato la parte convenuta al risarcimento del danno biologico;
• all'esito dell'accertamento peritale disposto nell'ambito del giudizio di appello promosso dal il consulente tecnico d'ufficio dott. CP_3 Persona_1 aveva concluso nel senso che “la Sig.ra ha riportato dai fatti Parte_1 lavorativi in questione un Disturbo dell'Adattamento con Ansia ed Umore Depresso Misti, cronico di grado moderato/grave. Tale forma reattiva risulta causalmente correlabile con la vicenda lavorativa desumibile dagli atti e ha verosimilmente determinato una menomazione temporanea della capacità psico-fisica della periziata valutabile nella misura del 50% quantificabile in mesi 12 ed una invalidità permanente quantificabile nella misura del 8% (otto per cento), quale danno alla validità biologica”;
• la Corte di appello di Roma, sulla scorta delle risultanze della rinnovata C.T.U., aveva riformato la sentenza resa nel grado di giudizio precedente e riconosciuto alla ricorrente un grado di invalidità pari all'8%, con conseguente aumento delle somme dovute a titolo risarcitorio;
• la controversia era poi giunta innanzi al giudice di legittimità, che, con ordinanza del 9 febbraio 2023, cassava con rinvio la sentenza d'appello affinché la Corte territoriale provvedesse a disporre la condanna del datore di lavoro al risarcimento del solo danno “differenziale” in luogo di quello integrale riconosciuto con la pronuncia cassata;
• in data 7 aprile 2023, aveva presentato all denuncia di malattia CP_1 professionale per ottenere la liquidazione dell'indennizzo all'uopo previsto dalla legge;
• l' le aveva negato la liquidazione dell'indennizzo per decorso dei CP_1 termini previsti dalla legge;
• a seguito dell'accesso agli atti del procedimento, era emerso che l' CP_2 aveva erroneamente annotato nel proprio carteggio la dicitura “1/2020” (anziché “1/2022”) quale data dell'accertamento dell'invalidità civile della
2 da parte dell e come, dunque, l'invocata prescrizione Pt_1 CP_4 risultasse figlia di un errore materiale;
• malgrado la presentazione di apposita istanza, l' non aveva provveduto CP_2 in merito all'opposizione al provvedimento di diniego.
1.3. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, che CP_1 argomentava eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 13, comma 2°, lett. A), del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. 1.4. Con ordinanza del 17 ottobre 2024 il primo giudice ordinava a parte ricorrente di
“produrre copia delle note controperitali alla CTU di primo grado resa dal CT di parte Dr. nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Latina NRG Per_2
1721/2010 e della certificazione medica specialistica, depositata all'udienza del 23.01.2015, rilasciata dal Dr. , presidente dell'Osservatorio Nazionale Per_3
Mobbing” e fissava l'udienza del 4 febbraio 2025 per la discussione, sostituita da note ex art. 127-ter c.p.c., con termine anteriore per note conclusionali.
1.5. Infine, con sentenza n. 160/2025 pubblicata il 6 febbraio 2025 il Tribunale rigettava le domande della e compensava integralmente le spese di lite, Pt_1 ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione alla luce dei documenti oggetto dell'officioso ordine di esibizione.
2. Il giudizio d'appello Avverso la sentenza 160/2025 ha promosso gravame sì da ottenere Parte_1
l'annullamento della pronuncia gravata e la condanna di parte appellata alla liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 13, comma 2°, lett. A), del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 2.1. Si è costituito in giudizio l' Controparte_5
contestando la fondatezza dell'appello e
[...] chiedendone il rigetto.
3. I motivi d'appello
3.1 L'atto di gravame si articola in tre motivi, che l'appellante rispettivamente titola:
- Nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 127-ter c.p.c., per avere il Giudice sostituito l'udienza di discussione mediante il deposito di note scritte e, comunque, per aver depositato la sentenza in cancelleria il 6 febbraio 2025, ossia dopo due giorni dalla celebrazione della predetta udienza;
- Nullità della sentenza per avere utilizzato ai fini della decisione i documenti la cui esibizione era stata ordinata ex officio con ordinanza del 17 ottobre 2024, anch'essa nulla perché emessa in difetto dei presupposti di cui agli artt. 118, 210, 421 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e ingiustizia della sentenza impugnata, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo.
3 3.2. Con il primo motivo di gravame, parte appellante chiede a questa Corte di dichiarare la nullità della sentenza emessa in prime cure, da un lato, per aver il giudice sostituito l'udienza di discussione orale con la trattazione scritta;
dall'altro, perché depositata solo due giorni dopo la celebrazione dell'udienza cartolare sostitutiva dell'udienza di discussione. Quanto al primo motivo di nullità, la sottolinea l'incompatibilità tra Pt_1
l'udienza di discussione prevista dal rito del lavoro e la trattazione cartolare, che striderebbe con i princìpi di oralità, concentrazione e immediatezza tradizionalmente considerati le strutture portanti del processo regolato dagli artt. 409 e ss. c.p.c.. Quanto al secondo vizio di nullità, l'appellante deduce come la mancata lettura del dispositivo all'udienza di discussione determini, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza ed imponga al giudice d'appello la decisione della controversia nel merito.
3.3. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante fa valere l'invalidità per contrasto con gli artt. 118, 210, 421 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. dell'ordinanza del 17 ottobre 2024 e la nullità (derivata ex art. 159, comma 1°, c.p.c.) della sentenza che ha concluso il giudizio di prime cure. Con la predetta ordinanza il giudice ha ordinato al ricorrente di produrre copia delle note controperitali alla CTU di primo grado resa dal consulente tecnico di parte dott. nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Latina NRG 1721/2010 e Per_2 della certificazione medica specialistica, depositata all'udienza del 23.01.2015, rilasciata dal dott. . Per_3
Parte appellante sottolinea come gli atti oggetto dell'ordine di esibizione officiosamente disposto dal giudice fossero nella disponibilità dell' che CP_1 avrebbe perciò potuto autonomamente produrli. Sul punto, la deduce di aver Pt_1 fornito copia della documentazione in parola all' in due diverse occasioni;
la CP_1 prima volta, attraverso la consegna di una pen-drive, in occasione della visita medico-legale del 5 giugno 2023, la seconda, ad opera del suo difensore, nel dare riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata dall'Istituto alla durante la visita. Pt_1
Ordinando l'esibizione di documenti che il resistente ben avrebbe potuto produrre in autonomia, il giudice avrebbe fatto malgoverno dei poteri di iniziativa istruttoria riconosciutigli dal codice di rito, la cui ratio non è quella di sopperire a carenti deduzioni e produzioni documentali.
3.4. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza laddove ha fatto erronea applicazione del disposto dell'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, ritenendo prescritto il diritto dell'appellante all'erogazione dell'indennizzo previsto dall'art. 13, comma 2°, lett. A), del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. A sostegno della doglianza, la resistente sviluppa due sub-motivi: il primo relativo all'erroneo accertamento di fatti;
il secondo specificamente riferito agli errori circa l'interpretazione dell'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e alla sussunzione dei fatti nella norma. Con il cennato motivo di gravame, l'appellante intende dimostrare a questa Corte come non possa conseguirsi consapevolezza circa l'esistenza della malattia, della sua
4 origine professionale e del suo grado indennizzabile (elementi, questi, la cui mancanza preclude il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124) a partire dalle osservazioni del dott. alla Per_2
C.T.U. di primo grado e dalla perizia del dott. . Le consulenze di parte, infatti, Per_3 non possono considerarsi fonte oggettiva ed esterna di conoscenza dell'entità dei postumi, trattandosi di mere allegazioni difensive di carattere tecnico atte a orientare il convincimento del consulente d'ufficio e/o del giudice.
4. Sul primo motivo d'appello Come evidenziato dallo stesso appellante, a prescindere dalla fondatezza o meno del motivo e, quindi, dalla nullità o meno della sentenza impugnata, la causa non potrà comunque essere rimessa al primo giudice ma dovrà essere decisa nel merito da questa Corte. Pertanto, ragioni di economia processuale impongono di esaminare prioritariamente gli altri motivi di gravame.
5. Sul secondo motivo d'appello
5.1. Come in più occasioni condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, l'art. 421 c.p.c. e, più correttamente, i poteri di istruzione probatoria che la norma riconosce al giudice del lavoro tendono a contemperare il principio dispositivo con quello, centrale nel rito del lavoro, della ricerca della verità materiale. I poteri istruttori di cui all'art. 421, comma 2°, costituiscono un utile strumento per il giudice (anche di appello), il quale, qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, può non arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova e provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione;
senza che ciò, come precisato e più volte ribadito dalla Suprema Corte, determini alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (Cass., Sez. L, 19305/2016). L'esercizio di tale potere non ha carattere discrezionale, trattandosi di “un potere - dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all'art. 111, primo comma, Cost. sul "giusto processo regolato dalla legge" - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso” (Cass., S.U., sent. 11353/2004). L'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio previsti dalla norma non è sempre consentita;
non lo è, ad esempio, laddove tesa a “superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei
5 poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte” (Cass., Sez. L – Ordinanza 23605/2020). In mancanza di fatti quantomeno indiziari che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti, il potere di cui all'art. 421, comma 2°, c.p.c. non può quindi trovare impiego. Il giudice può avvalersi dei suddetti poteri anche al fine di ottenere la produzione di documenti, ma solo ove “i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova” (Cass., Sez. L, ord. 33393/2019).
5.2. Per potere valutare la fondatezza del secondo motivo di gravame (cfr. par. 3.3.) occorre confrontare l'operato del primo giudice con le coordinate ermeneutiche sopra tracciate e verificare se, come asserito dall'appellante, questi se ne sia discostato o, come sostiene parte appellata, si sia ad essi conformato. A pagina da 3 a 4 della memoria di costituzione di si legge “La suggestiva CP_1 tesi della ricorrente è in realtà palesemente errata, se solo si pone attenzione alla circostanza, del tutto pacifica, che, in disparte della documentazione specialistica che già dagli anni 2006-2009 diagnosticavano la patologia e la sua importanza (docc. n. 1-4) e dello stesso atto giudiziario introduttivo del giudizio in danno del datore di lavoro (doc. n. 5) nel quale si richiedeva un risarcimento di €. 50.000,00- (cinquantamila), nel corso del predetto giudizio la sig.ra a mezzo del Pt_1 proprio legale e del CT di parte Dr. contestava da subito le risultanze Per_2 della CTU redatta dalla Dr.ssa a mezzo pec trasmessa in data 7 marzo Per_4
2016, sostenendo che la patologia accertata determinava un danno biologico pari alla percentuale del 35 % (pag. 33 CTU primo grado: doc. n. 6), peraltro richiamando espressamente una certificazione medica specialistica del Dr. , Per_3 depositata all'udienza del 23.01.2015, rilasciata dal Dr. , presidente Per_3 dell'Osservatorio Nazionale Mobbing, che attribuiva il medesimo grado percentuale
- 35 % - di D.B. (pag. 32-33 CTU primo grado: doc. n. 6)”. Orbene, dallo stralcio sopra riportato si evince come il giudice di primo grado – ordinando al ricorrente la produzione delle note controperitali alla CTU di primo grado resa dal CT di parte dott. nel giudizio instaurato presso il Tribunale Per_2 di Latina NRG 1721/2010 e della certificazione medica specialistica, depositata all'udienza del 23.01.2015, rilasciata dal dott. , presidente dell'Osservatorio Per_3
Nazionale Mobbing – non abbia, come sostenuto dall'appellante, inteso superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o supplito ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, ma al contrario inteso valorizzare una pista probatoria desumibile dagli atti di causa. Il fatto che la resistente, in quanto in possesso della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione, avrebbe potuto provvedere alla relativa produzione non intacca la correttezza dell'operato del primo giudice. Si è, infatti, già evidenziato, come l'art. 421, comma 2°, c.p.c. abbia proprio la funzione di ovviare alle distorsioni
6 derivanti dal rigido sistema di preclusioni e decadenze caratterizzante il processo del lavoro e consenta al giudice, a fronte di un quadro probatorio incompleto, di attivarsi così da superare l'incertezza sui fatti in contestazione.
5.3. Per le ragioni esposte, il secondo motivo d'appello è infondato e non merita accoglimento.
6. Sul terzo motivo d'appello
6.1. Perché il termine prescrizionale di cui all'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 decorra non occorre la conoscenza obiettiva dell'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per ottenere l'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2°, lett. A), del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ma la relativa conoscibilità. Tanto si ricava dalla giurisprudenza di legittimità, che, in proposito, ha precisato come “la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al D.P.R n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento” (Cass., Sez. L, ord. N. 1661/2020). Analogamente, nella sentenza n. 27323 del 12/12/2005, il giudice di legittimità ha affermato che “a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d. P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato”, mentre nell'ordinanza n. 1661 del 24/01/2020, si legge che “la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento”. Nel caso portato all'attenzione di questa Corte, l'evento oggettivo ed esterno capace di integrare la manifestazione della malattia – e, conseguentemente, capace di attivare il decorso del termine di prescrizione ex art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 – è stato individuato dal giudice nella certificazione medica specialistica del dott. e nelle osservazioni del dott. alla C.T.U. relativa al giudizio Per_3 Per_2
7 iscritto al n. RG 17.21.2010. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto i suddetti elaborati idonei a rendere conoscibile l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e indennizzabilità. Prima di proseguire nella trattazione del terzo motivo d'appello, occorre precisare come, a parere di questa Corte, la avesse avuto conoscenza effettiva della Pt_1 malattia e della sua origine professionale anche e ben prima della dei cennati elaborati, posto che già nella relazione del 20.06.2007 il dott. le Persona_5 diagnosticava un “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” posto in relazione causale con la “problematica lavorativa” (che, si legge nella relazione, è la stessa a indicare). Trattandosi di parere medico emesso all'esito di un Pt_1 esame psicometrico, cui, peraltro, l'appellante si è autonomamente sottoposta, non può dubitarsi circa la relativa idoneità a rendere conoscibile, e in questa ipotesi conosciuta, tanto la malattia quanto la relativa origine professionale. L'unico profilo da valutare per accertare la “manifestazione della malattia” rimane dunque quello dell'indennizzabilità, che, come già indicato, il giudice di prime cure ha ritenuto esser stato reso conoscibile dalla relazione del dott. e, al più tardi, Per_3 dalle osservazioni del dott. Per_2
Per comprendere se il giudice abbia fatto malgoverno della disciplina posta dal disposto dell'art. 112 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 risulta dunque dirimente accertare se i predetti elaborati possano considerarsi, come fatto dal primo giudice,
“eventi oggettivi ed esterni estranei alla persona” o se, all'opposto, debbano ritenersi del tutto irrilevanti al fine dell'individuazione del “dies a quo” della prescrizione dell'indennità da malattia professionale. CP_1
Indicazioni su quali possano considerarsi eventi oggettivi ed esterni alla persona rilevanti ex art. 112 d.p.r. 1124/1965 possono trarsi dalla giurisprudenza di legittimità, che, tra gli altri, ritiene tali “la domanda amministrativa (con valore di presunzione semplice), certificati medici che attestino l'esistenza e il grado invalidante della malattia al momento della certificazione, o altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti circa lo stato soggettivo di consapevolezza dell'assicurato” (Cass., sez. L, sent. 12157/2003). L'elencazione elaborata dal giudice di legittimità in occasione della stesura della sentenza appena riportata ha carattere meramente esemplificativo, posto che ciò che davvero rileva perché un elemento possa essere ritenuto “evento oggettivo ed esterno alla persona” è la relativa capacità di determinare “l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato” (Sez. L - , Ordinanza n. 1661 del 24/01/2020”); e non v'è dubbio che gli elaborati valorizzati dal primo giudice posseggano detta qualità. Al fine di evidenziare la correttezza delle valutazioni del primo giudice è bene riportare alcuni stralci della certificazione specialistica del dott. e delle Per_3 osservazioni del dott. Partendo dall'elaborato del dott. , in esso si Per_2 Per_3 legge: “la diffusa sintomatologia sopra descritta disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso Misti [30928] DSM IV. con disistima. con pensieri depressivi a contenuto autolesionista. con sintomi di conversione. con tachicardia,
8 con crisi ipertensive. con cefalea, con calo della libido. con alterazione della sfera affettiva e della vita di relazione. compresa l'ansia dovuta al danno economico, ai diversi impedimenti professionali e al disturbo della vita in famiglia, hanno causato un evidente Danno Biologico, Morale ed Esistenziale, che alla luce delle tabelle dei coefficienti di cui al D.M. 12-07-2000 e dei protocolli d'intesa tra l' e le forze CP_1 sociali, come quelli del 12-12-1991, per la signora il grado di Parte_1 invalidità può essere indicato nella misura di danno permanente del 35%”. Nell'ambito delle osservazioni alla C.T.U., il dott. scrive “considerando la Per_2 diagnosi in questione con i relativi sottotipi e la gravità dei sintomi psicosomatici, non può essere inferiore al 35% inteso come danno biologico-invalidità permanente”. Dagli stralci riportati emerge come in entrambi gli elaborati, che è opportuno rammentare essere il frutto dell'operato di professionisti sanitari dalla stessa appellante incaricati, sia fatta indicazione di una percentuale di invalidità decisamente superiore rispetto a quella (pari al 6%) richiesta dalla legge per l'accesso all'indennità ; elemento, questo, che rafforza ancor di più il giudizio relativo CP_1 alla conoscibilità da parte della degli elementi, e in particolare di quello Pt_1 dell'indennizzabilità della malattia professionale, richiesti dalla legge per il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 112 d.p.r. 1124/1965. D'altronde, come già evidenziato dal giudice nel precedente giudizio, ai fini dell'individuazione del “dies a quo” dell'indennizzo non occorre il riconoscimento, bensì la mera CP_1 riconoscibilità dei vari elementi che, congiuntamente, integrano la “manifestazione della malattia”. Considerando, in uno con le perizie valorizzate nel precedente grado di giudizio dal giudice, anche i contenuti delle relazioni del dott. e Per_5 soprattutto di quella del dott. , nelle quali si dà conto dell'esistenza di una Per_6 patologia non lieve, la riconoscibilità degli elementi di cui prima appare ancor più chiara. Al contempo va escluso quanto prospettato dall'appellante, e ciò che un parere medico acquisti rilievo ai fini dell'individuazione del “dies a quo” del termine prima indicato solo laddove reso all'esito di un esame clinico diretto reso al di fuori del processo e delle operazioni peritali;
né può valere a togliergli valore l'essere stato basato sull'analisi di relazioni e certificazioni mediche o il fatto che le perizie di parte siano di per sé prive di autonomo valore probatorio, tenuto conto che tali relazioni peritali sono il frutto di accertamenti svolti secondo scienza e coscienza da professionisti sanitari. Sulla scorta delle ragioni esposte, anche il terzo motivo d'appello è privo di pregio e per questo va rigettato.
7. L'appello va dunque respinto.
8. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
9 9. In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quate del d.p.r. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€2.000,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 13 novembre 2025
La Presidente est.
VA RD
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Enrico Vetrone.
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