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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2387.2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice relatore dott.ssa Enrica Poli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 19 ter D.lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile ed iscritto al n. 1757/2023 R.G., da
C.F. , nato il [...] a Mediouna in [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] a Trento (TN), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avv. Svetlana Turella del Foro di Rovereto, con studio in Rovereto
Corso Rosmini n. 84;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall' Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno di protezione speciale.
Conclusioni di parte ricorrente: “In via preliminare: sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ed ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale accertando il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio che gli consenta di continuare a risiedere in Italia, lavorare e beneficiare di copertura sanitaria fino al termine del giudizio. Nel merito: accogliere il presente ricorso avverso il provvedimento di rigetto della protezione speciale ex art. 19 c. 1 e 1.1. del
D. Lgs. 286/98 n. RI57/A12/2023/IMM. dd. 18.07.2023, notificato il 15.09.2023 e per l'effetto pagina 1 di 6 riconoscere il diritto al rilascio del permesso per protezione speciale al sig. In ogni caso Persona_1 con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni di parte resistente: “Contrariis reiectis, previa reiezione della domanda cautelare, rigettare il ricorso siccome inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi”.
IN FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 22 settembre 2023, il ricorrente, cittadino del Marocco, ha affermato: di essere nato il [...] a Mediouna in [...];
- di essere giunto in Italia nel 2002 e di avere ottenuto “a seguito della procedura di sanatoria di cui alla L. 195/2002, un regolare permesso di soggiorno”, che egli ha rinnovato di anno in anno fino al 2015;
- che nel 2015 la Questura di Verona gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno e il ricorrente si è rivolto ad un legale di Bologna per l'impugnazione;
- che il 18.07.2020, egli è stato raggiunto da un decreto di espulsione della Questura di Trento che ha poi impugnato avanti al Giudice di Pace di Trento, ricevendo un rigetto;
- che “frattanto”
è entrato in vigore il D. L. 130/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre
2020 n. 173, che ha introdotto la “protezione speciale”, “valorizzando”, all'articolo 19 “il radicamento sociale dello straniero in Italia e il rispetto della vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 8 CEDU”; il 07.11.2022 il sig. ha “formalizzato dunque la propria richiesta di Per_1 protezione speciale presso la Questura di Trento (doc. 3)”;
- che il 06.03.2023 gli è stato “notificato un preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90 dd.
23.02.2023 (doc. 4)”; nel predetto documento la Questura di Trento ha riportato che “la
Commissione territoriale di Verona, nella seduta del 21.12.2022 ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (…) in considerazione del fatto che il richiedente, sebbene si trovi sul territorio da lungo tempo, non ha prodotto documentazione atta a comprovare una qualsivoglia attività lavorativa e non risulta avere, ad oggi, neanche una sistemazione abitativa stabile […]”;
- che, con memoria dd. 15.03.2023, inviata a mezzo PEC il 16.03.2023 per il tramite del difensore, il sig. ha contestato il contenuto del preavviso di rigetto, evidenziando “di Per_1 aver trascorso metà della sua vita in Italia e di aver lavorato regolarmente fintantoché ne ha avuto la possibilità (doc.5)”;
- che, “nelle more della decisione relativamente alla protezione speciale, si è svolto procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Trento nei confronti del ricorrente, imputato del delitto p. e p. dall'art. 14 c.
5-ter D. Lgs. 286/98 perché “raggiunto da provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Questore di Trento il 27.01.2015 e notificatogli in pari data, non ottemperava all'ordine impartitogli, permanendo in Italia ben oltre il termine di sette giorni previsto dal co. 5 bis del suddetto decreto. In Trento il 18/07/2020 (data dell'accertamento)”;
pagina 2 di 6 - che, in data 24.03.2023, il Giudice di Pace di Trento ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto”, evidenziando quanto segue: “l'aver richiesto il permesso di soggiorno e l'aver cercato ed ottenuto ospitalità da parte della Comunità assistenziale nonché l'incensuratezza dell'imputato, permette di ritenere che il fatto di cui all'imputazione sia di tenue entità e che dunque nei confronti dell'impuntato possa dichiararsi il non doversi procedere ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 274/2000”;
- che, intanto, “il sig. ha iniziato a svolgere attività lavorativa con contratti a tempo Per_1 determinato: dal 17.05.2023 al 15.06.2023, ha lavorato come ambulante alle dipendenze della dal 21.08.2023 al 21.09.2023 presso l'azienda agricola di Controparte_2 Parte_2 come operaio (doc.7; doc.8);
- che con provvedimento RI57/A12/2023/IMM dd. 18.07.2023, la Questura di Trento ha rigettato l'istanza di protezione speciale, considerato che “il richiedente, sebbene si trovi sul territorio da lungo tempo, non ha prodotto documentazione atta a comprovare una qualsivoglia attività lavorativa e non risulta avere, ad oggi, neanche una sistemazione abitativa stabile.”
La difesa, contestando la decisione della Questura, che non tiene conto del “radicamento sul territorio”
e dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ha quindi affermato il suo diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale a tutela della sua “vita privata”, che ha stabilito in Italia e ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
§ Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 09.11.2023 si è costituita nel procedimento l' che ha rimarcato la natura Controparte_3
“vincolata” del parere della Commissione territoriale, il cui contenuto ha richiamato. Ha quindi rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
§ Il giudice delegato ha sospeso l'efficacia esecutiva del diniego della Questura con provvedimento del
13.12.2023.
§ La difesa ha depositato note di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui in ricorso introduttivo e depositando la seguente documentazione lavorativa: buste paga dei mesi di settembre e ottobre 2024 per il lavoro svolto presso nel settore della raccolta agricola Parte_3
(doc. 28); iscrizione al corso “Professione pizzaiolo” presso DBformaizone dd. 03.102024 di 300 ore (doc. 29).
All'udienza del 19 novembre 2024, avanti al Collegio è comparso il ricorrente personalmente, dichiarando: “sono in Italia da circa 22 anni e sto frequentando un corso per fare il pizzaiolo, in questi anni ho lavorato in nero. Vivo a Rovereto presso un ricovero per persone senza fissa dimora. Ho frequentato un corso per la lingua italiana”.
La difesa ha insistito nelle conclusioni come in ricorso, chiedendo la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, non avendo il ricorrente superato la soglia per l'ammissione al beneficio.
Il giudice si è riservato di riferire al collegio.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Della protezione speciale assicurata dal d.l. 130/2020
In data 11 marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante: “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” – convertito con modificazione nella legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio
2023.
La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del TUI.
L'intervento abrogativo che non va, in ogni vaso, ad incidere sull'articolo 5, comma 6, del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentata all'11 marzo 2023 e dei vasi in cui lo straniero ha già ricevuto invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente (art. 7 del d. l. 20/2023).
La disciplina applicabile al caso di specie, ratione tempore, resta pertanto, quella dettata dall'art. 19.1.1, come introdotta dal d.l. 130/2020.
Con riguardo alla protezione speciale, il d.l. 130/2020 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. 286/1998, esistendo espressamente – al paragrafo 1.1. – l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale - di durata biennale ex articolo 32 terzo comma del d. lgs. 25/2008 – anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, “la nuova protezione speciale (di cui al d. l. 130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018,
Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)”
(Cass. n. 3705/2021).
La sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19.1.1 del d. l. 130/2020 alle cause pendenti.
pagina 4 di 6 Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1 TUI d. l.
130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita provata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della cita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d. lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita provata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.1. 2023, n. 9080).
Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità. Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: “La Sezioni Unite… chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Cass. SU
29459/19, Rv. 656062- 02). Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, in primo luogo, “la vulnerabilità soggettiva” e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente
(come nel caso, ad esempio, dei motivi si salute o di età). Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto” (Cass. n. 33228 del
25/05/2021).
Il ricorrente ha dimostrato di essersi integrato nel nostro Paese (per elementi che già esistevano al momento della presentazione della domanda nel 2022) e di avervi radicato la propria vita privata e familiare.
Egli, giunto in Italia nel lontano 2002, ha trascorso nel nostro Paese i successivi 23 anni della propria vita. Risulta così ampiamente integrato uno dei parametri legali per il riconoscimento della protezione speciale, ossia il soggiorno di lungo periodo in Italia.
Egli ha dato prova ha dichiarato di aver vissuto per molti anni lavorando in nero sul territorio, fino al
2023, quando ha sottoscritto regolari contratti di lavoro a tempo determinato presso la ditta CP_2 con la mansione di ambulante e come operaio addetto alla raccolta della frutta presso l'azienda
[...] agricola (docc. 7 e 8) e da ultimo presso . Oggi il ricorrente ha intrapreso Parte_2 Parte_3 un corso professionalizzante per diventare pizzaiolo, iniziato il 3 ottobre scorso, della durata di 300 ore,
a seguito del quale potrà trovare impiego nel settore (doc. 29). Oggi il ricorrente vive presso una struttura di accoglienza.
pagina 5 di 6 Lavoro, abitazione, lingua sono elementi solidi dell'integrazione in Italia del ricorrente. Un rimpatrio in
Marocco reciderebbe, pertanto, il percorso di crescita professionale e le relazioni umane costruite dal ricorrente nel nostro Paese. Un rimpatrio in età adulta, oltretutto, lo escluderebbe verosimilmente da ogni possibilità di lavoro e comunque di condurre una vita in condizioni dignitose.
Per tali ragioni, in applicazione dell'art. 19, co. 1.1, del TUI, va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'art. 32, co. 3, del d. lgs.
25/2008.
§ Le spese di lite
Nulla sulle spese essendo il ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non risultando applicabili, nella specie, l'art. 133 TU 115/2002 (Cass. 1858.2012). Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi dell'art. 83 co. 3 – bis TU 115/2002, alla liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato in favore del difensore.
P.Q.M.
• in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a C.F. Parte_1
, nato il [...] a Mediouna in [...], elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio del procuratore sito in Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 84, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale di cui all'art. 19, co. 1.1, del
TUI e art. 32, co. 3, del d. lgs. 25/2008;
• nulla sulle spese.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il giudice relatore
Dott. Massimo Rigon
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice relatore dott.ssa Enrica Poli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 19 ter D.lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile ed iscritto al n. 1757/2023 R.G., da
C.F. , nato il [...] a Mediouna in [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] a Trento (TN), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avv. Svetlana Turella del Foro di Rovereto, con studio in Rovereto
Corso Rosmini n. 84;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall' Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno di protezione speciale.
Conclusioni di parte ricorrente: “In via preliminare: sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ed ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale accertando il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio che gli consenta di continuare a risiedere in Italia, lavorare e beneficiare di copertura sanitaria fino al termine del giudizio. Nel merito: accogliere il presente ricorso avverso il provvedimento di rigetto della protezione speciale ex art. 19 c. 1 e 1.1. del
D. Lgs. 286/98 n. RI57/A12/2023/IMM. dd. 18.07.2023, notificato il 15.09.2023 e per l'effetto pagina 1 di 6 riconoscere il diritto al rilascio del permesso per protezione speciale al sig. In ogni caso Persona_1 con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni di parte resistente: “Contrariis reiectis, previa reiezione della domanda cautelare, rigettare il ricorso siccome inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi”.
IN FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 22 settembre 2023, il ricorrente, cittadino del Marocco, ha affermato: di essere nato il [...] a Mediouna in [...];
- di essere giunto in Italia nel 2002 e di avere ottenuto “a seguito della procedura di sanatoria di cui alla L. 195/2002, un regolare permesso di soggiorno”, che egli ha rinnovato di anno in anno fino al 2015;
- che nel 2015 la Questura di Verona gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno e il ricorrente si è rivolto ad un legale di Bologna per l'impugnazione;
- che il 18.07.2020, egli è stato raggiunto da un decreto di espulsione della Questura di Trento che ha poi impugnato avanti al Giudice di Pace di Trento, ricevendo un rigetto;
- che “frattanto”
è entrato in vigore il D. L. 130/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre
2020 n. 173, che ha introdotto la “protezione speciale”, “valorizzando”, all'articolo 19 “il radicamento sociale dello straniero in Italia e il rispetto della vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 8 CEDU”; il 07.11.2022 il sig. ha “formalizzato dunque la propria richiesta di Per_1 protezione speciale presso la Questura di Trento (doc. 3)”;
- che il 06.03.2023 gli è stato “notificato un preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90 dd.
23.02.2023 (doc. 4)”; nel predetto documento la Questura di Trento ha riportato che “la
Commissione territoriale di Verona, nella seduta del 21.12.2022 ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (…) in considerazione del fatto che il richiedente, sebbene si trovi sul territorio da lungo tempo, non ha prodotto documentazione atta a comprovare una qualsivoglia attività lavorativa e non risulta avere, ad oggi, neanche una sistemazione abitativa stabile […]”;
- che, con memoria dd. 15.03.2023, inviata a mezzo PEC il 16.03.2023 per il tramite del difensore, il sig. ha contestato il contenuto del preavviso di rigetto, evidenziando “di Per_1 aver trascorso metà della sua vita in Italia e di aver lavorato regolarmente fintantoché ne ha avuto la possibilità (doc.5)”;
- che, “nelle more della decisione relativamente alla protezione speciale, si è svolto procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Trento nei confronti del ricorrente, imputato del delitto p. e p. dall'art. 14 c.
5-ter D. Lgs. 286/98 perché “raggiunto da provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Questore di Trento il 27.01.2015 e notificatogli in pari data, non ottemperava all'ordine impartitogli, permanendo in Italia ben oltre il termine di sette giorni previsto dal co. 5 bis del suddetto decreto. In Trento il 18/07/2020 (data dell'accertamento)”;
pagina 2 di 6 - che, in data 24.03.2023, il Giudice di Pace di Trento ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto”, evidenziando quanto segue: “l'aver richiesto il permesso di soggiorno e l'aver cercato ed ottenuto ospitalità da parte della Comunità assistenziale nonché l'incensuratezza dell'imputato, permette di ritenere che il fatto di cui all'imputazione sia di tenue entità e che dunque nei confronti dell'impuntato possa dichiararsi il non doversi procedere ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 274/2000”;
- che, intanto, “il sig. ha iniziato a svolgere attività lavorativa con contratti a tempo Per_1 determinato: dal 17.05.2023 al 15.06.2023, ha lavorato come ambulante alle dipendenze della dal 21.08.2023 al 21.09.2023 presso l'azienda agricola di Controparte_2 Parte_2 come operaio (doc.7; doc.8);
- che con provvedimento RI57/A12/2023/IMM dd. 18.07.2023, la Questura di Trento ha rigettato l'istanza di protezione speciale, considerato che “il richiedente, sebbene si trovi sul territorio da lungo tempo, non ha prodotto documentazione atta a comprovare una qualsivoglia attività lavorativa e non risulta avere, ad oggi, neanche una sistemazione abitativa stabile.”
La difesa, contestando la decisione della Questura, che non tiene conto del “radicamento sul territorio”
e dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ha quindi affermato il suo diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale a tutela della sua “vita privata”, che ha stabilito in Italia e ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
§ Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 09.11.2023 si è costituita nel procedimento l' che ha rimarcato la natura Controparte_3
“vincolata” del parere della Commissione territoriale, il cui contenuto ha richiamato. Ha quindi rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
§ Il giudice delegato ha sospeso l'efficacia esecutiva del diniego della Questura con provvedimento del
13.12.2023.
§ La difesa ha depositato note di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui in ricorso introduttivo e depositando la seguente documentazione lavorativa: buste paga dei mesi di settembre e ottobre 2024 per il lavoro svolto presso nel settore della raccolta agricola Parte_3
(doc. 28); iscrizione al corso “Professione pizzaiolo” presso DBformaizone dd. 03.102024 di 300 ore (doc. 29).
All'udienza del 19 novembre 2024, avanti al Collegio è comparso il ricorrente personalmente, dichiarando: “sono in Italia da circa 22 anni e sto frequentando un corso per fare il pizzaiolo, in questi anni ho lavorato in nero. Vivo a Rovereto presso un ricovero per persone senza fissa dimora. Ho frequentato un corso per la lingua italiana”.
La difesa ha insistito nelle conclusioni come in ricorso, chiedendo la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, non avendo il ricorrente superato la soglia per l'ammissione al beneficio.
Il giudice si è riservato di riferire al collegio.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Della protezione speciale assicurata dal d.l. 130/2020
In data 11 marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante: “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” – convertito con modificazione nella legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio
2023.
La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del TUI.
L'intervento abrogativo che non va, in ogni vaso, ad incidere sull'articolo 5, comma 6, del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentata all'11 marzo 2023 e dei vasi in cui lo straniero ha già ricevuto invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente (art. 7 del d. l. 20/2023).
La disciplina applicabile al caso di specie, ratione tempore, resta pertanto, quella dettata dall'art. 19.1.1, come introdotta dal d.l. 130/2020.
Con riguardo alla protezione speciale, il d.l. 130/2020 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. 286/1998, esistendo espressamente – al paragrafo 1.1. – l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale - di durata biennale ex articolo 32 terzo comma del d. lgs. 25/2008 – anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, “la nuova protezione speciale (di cui al d. l. 130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018,
Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)”
(Cass. n. 3705/2021).
La sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19.1.1 del d. l. 130/2020 alle cause pendenti.
pagina 4 di 6 Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1 TUI d. l.
130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita provata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della cita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d. lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita provata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.1. 2023, n. 9080).
Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità. Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: “La Sezioni Unite… chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Cass. SU
29459/19, Rv. 656062- 02). Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, in primo luogo, “la vulnerabilità soggettiva” e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente
(come nel caso, ad esempio, dei motivi si salute o di età). Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto” (Cass. n. 33228 del
25/05/2021).
Il ricorrente ha dimostrato di essersi integrato nel nostro Paese (per elementi che già esistevano al momento della presentazione della domanda nel 2022) e di avervi radicato la propria vita privata e familiare.
Egli, giunto in Italia nel lontano 2002, ha trascorso nel nostro Paese i successivi 23 anni della propria vita. Risulta così ampiamente integrato uno dei parametri legali per il riconoscimento della protezione speciale, ossia il soggiorno di lungo periodo in Italia.
Egli ha dato prova ha dichiarato di aver vissuto per molti anni lavorando in nero sul territorio, fino al
2023, quando ha sottoscritto regolari contratti di lavoro a tempo determinato presso la ditta CP_2 con la mansione di ambulante e come operaio addetto alla raccolta della frutta presso l'azienda
[...] agricola (docc. 7 e 8) e da ultimo presso . Oggi il ricorrente ha intrapreso Parte_2 Parte_3 un corso professionalizzante per diventare pizzaiolo, iniziato il 3 ottobre scorso, della durata di 300 ore,
a seguito del quale potrà trovare impiego nel settore (doc. 29). Oggi il ricorrente vive presso una struttura di accoglienza.
pagina 5 di 6 Lavoro, abitazione, lingua sono elementi solidi dell'integrazione in Italia del ricorrente. Un rimpatrio in
Marocco reciderebbe, pertanto, il percorso di crescita professionale e le relazioni umane costruite dal ricorrente nel nostro Paese. Un rimpatrio in età adulta, oltretutto, lo escluderebbe verosimilmente da ogni possibilità di lavoro e comunque di condurre una vita in condizioni dignitose.
Per tali ragioni, in applicazione dell'art. 19, co. 1.1, del TUI, va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'art. 32, co. 3, del d. lgs.
25/2008.
§ Le spese di lite
Nulla sulle spese essendo il ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non risultando applicabili, nella specie, l'art. 133 TU 115/2002 (Cass. 1858.2012). Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi dell'art. 83 co. 3 – bis TU 115/2002, alla liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato in favore del difensore.
P.Q.M.
• in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a C.F. Parte_1
, nato il [...] a Mediouna in [...], elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio del procuratore sito in Rovereto (TN), Corso Rosmini n. 84, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale di cui all'art. 19, co. 1.1, del
TUI e art. 32, co. 3, del d. lgs. 25/2008;
• nulla sulle spese.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il giudice relatore
Dott. Massimo Rigon
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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