Art. 3.
L' art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e' sostituito dal seguente:
"Il Collegio dei sindaci e' composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati:
due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente;
due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;
uno dal Ministro per l'industria e commercio;
uno dal Ministro per il commercio con l'estero;
uno dal Ministro per le partecipazioni statali.
I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.
Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell' art. 100 della Costituzione ".
L' art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e' sostituito dal seguente:
"Il Collegio dei sindaci e' composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati:
due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente;
due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;
uno dal Ministro per l'industria e commercio;
uno dal Ministro per il commercio con l'estero;
uno dal Ministro per le partecipazioni statali.
I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.
Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell' art. 100 della Costituzione ".