Articolo 3 della Legge 3 dicembre 1957, n. 1196
Articolo 2Articolo 4
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5 gennaio 1958
Art. 3.
L' art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e' sostituito dal seguente:
"Il Collegio dei sindaci e' composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati:
due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente;
due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;
uno dal Ministro per l'industria e commercio;
uno dal Ministro per il commercio con l'estero;
uno dal Ministro per le partecipazioni statali.
I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.
Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell' art. 100 della Costituzione ".
Entrata in vigore il 5 gennaio 1958