Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 2418
CASS
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità ordinanza per mancato interrogatorio

    Il giudice che dispone la sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione con quella della custodia carceraria, a causa dell'aggravamento delle esigenze cautelari, non è tenuto a procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia dell'imputato, richiesto solo per la prima applicazione della misura.

  • Rigettato
    Insussistenza gravi indizi di colpevolezza

    L’aggravamento della misura è stato disposto perché OR è stato arrestato nella flagranza della detenzione di 23 grammi di cocaina, mentre era in possesso di euro 1.925 e di un foglio manoscritto con l’indicazione di nominativi e di somme di denaro. Tale condotta è indice di incapacità di autocontrollo e del persistere di rapporti con ambienti criminali, da parte di soggetto che già aveva beneficiato di un precedente riproporzionamento delle misure cautelari.

  • Rigettato
    Violazione principi adeguatezza e proporzionalità

    L’aggravamento della misura è stato disposto perché OR è stato arrestato nella flagranza della detenzione di 23 grammi di cocaina, mentre era in possesso di euro 1.925 e di un foglio manoscritto con l’indicazione di nominativi e di somme di denaro. Tale condotta è indice di incapacità di autocontrollo e del persistere di rapporti con ambienti criminali, da parte di soggetto che già aveva beneficiato di un precedente riproporzionamento delle misure cautelari.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione

    L’aggravamento della misura è stato disposto perché OR è stato arrestato nella flagranza della detenzione di 23 grammi di cocaina, mentre era in possesso di euro 1.925 e di un foglio manoscritto con l’indicazione di nominativi e di somme di denaro. Tale condotta è indice di incapacità di autocontrollo e del persistere di rapporti con ambienti criminali, da parte di soggetto che già aveva beneficiato di un precedente riproporzionamento delle misure cautelari.

  • Rigettato
    Mancanza motivazione concretezza e attualità misure cautelari

    L’aggravamento della misura è stato disposto perché OR è stato arrestato nella flagranza della detenzione di 23 grammi di cocaina, mentre era in possesso di euro 1.925 e di un foglio manoscritto con l’indicazione di nominativi e di somme di denaro. Tale condotta è indice di incapacità di autocontrollo e del persistere di rapporti con ambienti criminali, da parte di soggetto che già aveva beneficiato di un precedente riproporzionamento delle misure cautelari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 2418
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2418
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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