Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03495/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02041/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Guastella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-/Cat.2.2/Anticr. reso dal Questore della Provincia di Ragusa ai sensi dell'art. 8 della l. 38/2009 in data 10-6-2025, successivamente notificato a mani del ricorrente in data 11-6-2025, laddove il ricorrente viene ammonito per aver commesso atti ritenuti persecutori nei confronti della controinteressata;
- ove occorra, del verbale di esecuzione del provvedimento di ammonimento;
- ove redatti, dei verbali di accertamento dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato;
- di ogni ulteriore atto connesso, pregresso e successivo ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AN MA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso notificato in data 10 settembre 2025 e depositato il successivo 8 ottobre, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. -OMISSIS-/Cat.2.2/Anticr., notificato l’11.06.2025, con il quale il Questore di Ragusa, provvedendo su apposita richiesta presentata dalla controinteressata in data 11.04.2025, lo ammoniva ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 2009, n. 38 per condotte moleste e persecutorie poste in essere nei confronti di quest’ultima, con l’avvertimento delle conseguenze previste dall’art. 612-bis c.p. in caso di reiterazione dei medesimi comportamenti.
Il provvedimento de quo , preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, notificata in data 8.05.2025, veniva emanato all’esito di un’istruttoria dalla quale emergeva che la condotta del ricorrente ingenerava nell’odierna controinteressata – residente nell’immobile di proprietà del figlio, sito al piano sottostante l’abitazione ove vivevano il ricorrente e la sua famiglia – “uno stato di grave e perdurante ansia, costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita”.
A seguito dell’accesso agli atti, l’interessato presentava osservazioni difensive per contestare la fondatezza delle accuse che gli venivano mosse, evidenziando come la vicenda trovasse origine non già in condotte moleste o persecutorie, bensì in un clima di tensione condominiale sorto a seguito di una controversia relativa alla servitù per il passaggio di una tubazione del gas, oggetto di mediazione civile tra il medesimo e il figlio della controinteressata.
A sostegno del gravame l’esponente ha articolato le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.l. 23 febbraio 2019, n. 11, convertito in l. 23.4.2009, n. 38 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 in relazione all'art. 8 d.l. 23 febbraio 2019, n. 11, convertito in l. 23.4.2009, n. 38 – Sviamento e difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Mancata verifica dei fatti – Difetto dei presupposti per l'ammonimento data la carenza dei requisiti di cui all'art. 612-bis c.p., espressamente richiamato dall’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38.
Assume parte ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto sprovvisto di un adeguato supporto motivazionale e, a monte, istruttorio, non essendo percepibili le ragioni giustificative della determinazione assunta dalla Questura, né ravvisabile con un sufficiente grado di attendibilità un comportamento persecutorio idoneo ad aver ingenerato nella controinteressata un reale, perdurante e grave stato di ansia e di paura, richiesto dalla normativa di riferimento.
II. Omessa audizione dell’interessato.
Il provvedimento di ammonimento in esame sarebbe, inoltre, illegittimo in quanto emanato senza la previa audizione del ricorrente, con conseguente lesione delle garanzie di partecipazione procedimentale e sbilanciamento a favore delle prospettazioni della controinteressata; né troverebbe applicazione il disposto dell’art. 21 octies, l. 241/90, non vertendosi in ipotesi vincolata.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 –Mancata esplicitazione delle ragioni di non accoglimento delle deduzioni dell’intimato – Contraddittorietà manifesta.
In tesi, il provvedimento monitorio impugnato sarebbe illegittimo in quanto non terrebbe conto delle ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni presentate dal ricorrente in sede di comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, e, quindi, dell’iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione al fine dell’adozione della misura, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.
IV. Inattualità e abnormità del provvedimento – Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
Infine, secondo la prospettazione di parte il provvedimento impugnato sarebbe abnorme rispetto alle circostanze di fatto riportate, in spregio al principio di proporzionalità.
La Questura di Ragusa si è costituita in giudizio in data 17.10.2025 con atto di mera forma e, con successiva memoria datata 31.10.2025, ha concluso per l’infondatezza del ricorso nel merito, previo rigetto dell’istanza cautelare.
All’udienza camerale del 5.11.2025, rilevata l’incompletezza della notifica del ricorso alla controinteressata, il Presidente ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 3.12.2025, onde consentire il deposito dell’avviso di ricevimento.
In data 7.11.2025, il ricorrente ha depositato la cartolina di ricevimento della notifica.
La parte controinteressata non si è costituita in giudizio.
All’Udienza camerale del 3.12.2025, avvisate le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2). Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente, il Collegio prende atto che la parte non costituita è stata regolarmente intimata in giudizio, poiché il ricorso è stato notificato a mezzo posta il 10.09.2025 e la notifica si è perfezionata con la consegna a mani il 18.09.2025.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Va premesso che la misura dell’ammonimento questorile previsto dall’art. 8 del d.l. del 23.2.2009, n. 11, convertito in legge del 23.4.2009, n. 38, modificato dalla l. 24 novembre 2023, n. 168, ai primi due commi, dispone che: “fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni”.
L’ammonimento in parola rappresenta un provvedimento volto a scoraggiare comportamenti reiterati, molesti o persecutori, allo scopo di prevenire la commissione di reati nei confronti della persona, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo.
Si tratta, dunque, di un “provvedimento discrezionale, con funzione preventiva e dissuasiva, il quale deve essere adeguatamente motivato come tutti i provvedimenti aventi natura preventiva e anticipatoria (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7883; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 4 maggio 2022 n. 2354), con la precisazione che, a tal fine, sono sufficienti lo specifico riferimento ai comportamenti denunciati e l'avvenuta considerazione degli scritti difensivi presentati dall'interessato” (T.A.R. Palermo, sez. IV, sent. n. 807/2024).
Come rilevato in più occasioni da questa Sezione (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 31.1.2025, n. 343), “l'ammonimento è una misura di prevenzione, equiparabile all'avviso orale di cui all'art. 3 D.lgs. 159/2011, che ha lo scopo di invitare colui che lo riceve ad evitare comportamenti la cui reiterazione potrebbe avere un rilievo penale laddove la persona che afferma di essere oggetto di quelle condotte che attualmente sono ricomprese nella espressione stalking , presenti una querela.
Il legislatore, a fronte dell'aumento di condotte di questo genere che la cronaca sociale ha dimostrato, ha ritenuto di cercare di arginare il fenomeno non solo istituendo una nuova fattispecie penale, ma creando uno strumento di tipo amministrativo per cercare di far cessare sul nascere queste condotte prima che sfocino da parte della vittima in richieste di tutela processuale.
. . . I procedimenti finalizzati all'adozione di un decreto di ammonimento ai sensi dell'art. 8, D.L. 11/2009 sono caratterizzati da urgenza in re ipsa , come si desume dal fatto che la norma in questione, al comma 1, stabilisce che la richiesta della parte offesa, di ammonire l'autore di comportamenti persecutori, deve essere trasmessa al Questore senza ritardo. In coerenza con l'urgenza del decidere, la norma disegna un'istruttoria alleggerita, caratterizzata dall'obbligo di sentire solo le persone informate dei fatti, dovendosi assumere informazioni dagli organi investigativi solo se necessario, l'urgenza della materia risulta poi evidente dal fatto che il decreto di ammonimento per definizione interviene in un contesto caratterizzato dal fatto che la parte offesa versa in stato di grave ansia e paura.
Inoltre la giurisprudenza ha individuato alcuni limiti nel sindacato della discrezionalità del Questore poiché i provvedimenti di ammonimento sono adottati nell'ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza di condotte persecutorie; potere rispetto al quale il sindacato del G.A. non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione.
Ciò non toglie che come afferma la sentenza 317/2018 del TAR Veneto in osservanza del principio di imparzialità dell'azione amministrativa il soggetto da ammonire deve poter apprestare tutte le sue difese, mediante una partecipazione proficua ed equamente bilanciata”.
Applicando i principi su esposti al caso che occupa, non colgono nel segno le censure di illegittimità sollevate dal ricorrente.
Privo di pregio è l’asserito vulnus istruttorio e motivazionale dedotto in seno al primo motivo del gravame.
L’impugnato verbale di ammonimento è stato adottato in seguito a un’articolata istruttoria in cui sono stati acquisiti e valutati i seguenti plurimi presupposti:
i) l’istanza di ammonimento presentata dalla controinteressata in cui sono elencate le molteplici condotte ritenute moleste addebitabili al ricorrente;
ii) una ventina di file prodotti dalla controinteressata, verbalizzati dalla Questura di Ragusa, recanti registrazioni video - riprese da una videocamera appositamente installata nell’abitazione della stessa - dei rumori e delle offese, tra le quali “strega”, “lesa”, “psicopatica”, che il ricorrente proferiva in diversi giorni e in diverse fasce orarie nelle scale condominiali, al suo passaggio davanti all’appartamento della medesima;
iii) la diffida, datata 8.05.2024, volta a far cessare gli atti emulativi posti in essere dal ricorrente e dallo stesso disattesa.
Il Questore, infine, ha dato atto di avere valutato le difese del ricorrente, senza, tuttavia, reperire in esse argomentazioni idonee a smentire le condotte addebitate, né a dequotarne la qualificazione a semplici dissidi riconducibili a un mero contenzioso civilistico.
Ne consegue che il quadro istruttorio e motivazionale appare completo e congruo, specie in considerazione dell’attenuato regime probatorio previsto in materia di adozione dell’ammonimento in parola. Dai citati elementi istruttori emergono, almeno sul piano indiziario, comportamenti reiterati aventi carattere quanto meno molesto, che appaiono idonei a determinare uno stato di ansia e di paura nella vittima e, quindi, legittimando l’emissione dell’ammonimento questorile ai sensi della normativa citata.
Invero, ribadisce il Collegio che l’ammonimento è una soluzione avanzata rivolta non solo a scongiurare episodi di violenza, ma anche comportamenti dell'ammonito che secondo l’id quod plerumque accidit possano determinare nella parte offesa uno stato di grave ansia e paura (T.A.R. Catania, sez. I, sent. n. 2837/2024).
Nel merito, infatti, le condotte ascritte al ricorrente dalla Questura, lungi dal rientrare nell’alveo di normali tensioni relative a rapporti di vicinato (affatto limitati, come sostenuto, al fastidio riferito ai panni stesi), si contraddistinguono per reiterazione e anche se esse, di per sé considerate, non necessariamente integrino gli estremi di specifici reati, sono state apprezzate dalla Questura in modo non irragionevole come implicanti atti persecutori commessi dal ricorrente, come tali giudicate idonee, secondo il criterio “del più probabile che non”, tipico del diritto della prevenzione, a cagionare l’evento rappresentato dallo stato di grave ansia, determinato dalla condizione di prostrazione psicologica determinata nella controinteressata.
Quanto all’omessa audizione personale - della quale non risulta che il ricorrente abbia fatto richiesta al Questore di Ragusa sebbene consentita dall’art. 9 della L. n. 241 del 1990 - va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza, “non emerge la necessità che sia sentita la persona nei cui confronti viene adottato il provvedimento di ammonimento, né tale necessità può desumersi dal riferimento alle "persone informate sui fatti" poiché con tale locuzione, il Legislatore fa riferimento a coloro che, concluse le indagini preliminari ed instaurato il processo penale, rivestiranno il ruolo di testimoni e non all'indagato: "La disposizione dell'art. 8, D.L. n. 11 del 2009 (espressamente richiamata dall'art. 3, D.L. n. 93 del 2013) secondo la quale il Questore provvede "sentite le persone informate dei fatti" non può essere interpretata nel senso che tra le persone informate dei fatti, che devono essere sentite personalmente, vi è anche obbligatoriamente l'interessato, ma deve piuttosto essere letta nel senso che l'Autorità procedente, nell'ambito della propria attività istruttoria, è tenuta ad acquisire, anche attraverso l'audizione personale, la versione di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti che possono determinare l'adozione del provvedimento di ammonimento" (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 01/02/2022, n. 84; T.A.R., Trento, sez. I, 14/09/2016, n. 329)” (T.A.R. Palermo, sez. IV, sent. n. 807/2024).
Nel caso di specie, l’assunzione in sede istruttoria dei filmati, così come ricostruiti in sede di verbalizzazione, sembra al Collegio idonea a cristallizzare la verità sui fatti e la loro necessaria attualità.
In altri termini, nel caso di specie, anche l’audizione degli altri condomini non appare utile per modificare la verità dei fatti, in quanto rappresentati, in maniera incontrovertibile, dai predetti filmati, invero non smentiti da parte ricorrente, ma, in sede di memoria, dalla stessa ritenuti insufficienti a concretizzare l’ipotesi delineata dalla norma in esame e circoscritti a un periodo distante di circa due mesi dall’adozione del provvedimento impugnato.
Sul primo aspetto, si ribadisce, il giudizio della Questura non appare irragionevole, non potendosi escludere l’ipotesi di molestia; sul secondo è appena il caso di rilevare che sono filmati che coprono il periodo 19 – 28 marzo 2025, appena precedenti all’istanza di ammonimento datata 7.4.2025, e quindi, prossimi alla rappresentazione dei fatti.
Priva di pregio è, altresì, la doglianza relativa all’omesso esame delle deduzioni difensive, posto che, come rilevato, la valutazione finale è stata adottata proprio all’esito del contraddittorio procedimentale instaurato ai sensi degli artt. 7 e 10, l. n. 241/1990.
Invero, in relazione all’asserito deficit partecipativo, il ricorrente è stato informato dell’avvio del procedimento tramite comunicazione di rito, ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, debitamente notificato l’8.05.2025. A seguito di tale comunicazione, l’interessato ha esercitato tutti i diritti partecipativi previsti dall’art. 10, l. n. 241/1990, cioè quello di prendere visione degli atti del procedimento e quello di presentare memorie scritte.
Ebbene, dal contenuto del provvedimento impugnato è dato evincere che tali osservazioni difensive, sono state esaminate e valutate dall’Amministrazione, la quale, tuttavia, le ha ritenute non idonee “ad invalidare la ricostruzione fattuale”.
Per altro, in sede di tali difese, parte ricorrente si è limitato a rappresentare un episodio relativo al fastidio ingenerato dai panni stessi, attribuendolo ad altri condomini.
Vale la pena ricordare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del rispetto del contraddittorio procedimentale, la Pubblica Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni singolo rilievo avanzato dal privato; è sufficiente che emerga l’avvenuta considerazione delle sue osservazioni (cfr. TAR Catania, sez. IV, n. 3609/2024).
Conclusivamente, appare dirimente il fatto che il ricorrente non ha introdotto elementi probatori significativi atti a inficiare radicalmente la fondatezza degli elementi indicati nel provvedimento e ciò consente di far rientrare nella lata discrezionalità dell’Autorità preposta alla speciale prevenzione e alla tutela dell’ordine sociale l’azione amministrativa spiegata, che, pertanto, non appare abnorme o irragionevole, con conseguente infondatezza del quarto motivo di ricorso.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene sussistere tutti i presupposti tipici per l’adozione del provvedimento di ammonimento da parte del Questore, essendo concreta la necessità di tutelare la richiedente e di fermare la progressione degli eventi verso fatti più gravi.
Le superiori considerazioni inducono, dunque, a ritenere pienamente legittimo il provvedimento impugnato in quanto basato su circostanze di fatto esistenti apprezzate in modo ragionevole dall’Autorità di P.S., nell’ambito dell’ampia discrezionalità ad essa riconosciuta dalla legge, attingibile solo ab externo dal sindacato del giudice amministrativo.
In conclusione, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
In data 3.12.2025, parte ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La stessa si presta a essere accolta, avuto riguardo alla fase di presentazione dell’istanza, non potendosi affermare la manifesta infondatezza del ricorso.
Il compenso verrà liquidato con decreto a parte.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di giudizio.
Ammette parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, avuto riguardo alla fase di presentazione dell’istanza, il cui compenso verrà liquidato con decreto a parte, previa presentazione di apposita istanza del procuratore interessato.
Manda alla Segreteria, ai fini della disposta ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di inviare la presente decisione e l’istanza di parte ricorrente agli Uffici finanziari e alla Guardia di Finanza competente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN MA SA, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN MA SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.