Articolo 4 della Legge 29 marzo 2001, n. 137
Articolo 3Articolo 5
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6 maggio 2001
Art. 4. (Trattamento fiscale degli indennizzi). 1. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , e all' articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98 .
Note all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge 5 aprile 1985, n. 135 , e' il seguente:
"Art. 11. - Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge 29 gennaio 1994, n. 98 , e' il seguente:
"Art. 1 (Norme di interpretazione autentica). - Omissis.
4. L' art. 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135 , deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura.".
Entrata in vigore il 6 maggio 2001