CASS
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE VI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che si riporta alla memoria depositata in atti concludendo per il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato COMI VINCENZ0Éhiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1087 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 11/09/2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di DE De TA per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico denominato reddito di cittadinanza, nel presentare la relativa istanza in data 28/01/2021, aveva omesso di indicare la reale consistenza del proprio patrimonio mobiliare, in particolare non dichiarando il flusso patrimoniale connesso alle vincite accreditate sui conti gioco online di cui era titolare, avente un saldo attivo al mese di novembre del 2021, pari a euro 40.686. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione DE De TA, affidando il ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui al primo comma dell'art. 7 D.L. n.4 del 2019 e travisamento del contenuto degli atti probatori acquisiti. Premette che la Corte di appello ha effettuato valutazioni totalmente illogiche e non sovrapponibili, sebbene si tratti di doppia conforme, con quelle formulate dal giudice di primo grado, sviluppando percorsi di valorizzazione delle prove e del tutto incompatibili e dissonanti. In particolare, la Corte territoriale ha affermato che l'obbligo di dichiarazione, al momento della presentazione dell'istanza, avvenuta in data 28/01/2021, è la "somma investita" nel gioco, qualunque ne sia la sua origine, in quanto essa connota il reddito di cui l'imputato dispone, mentre non è oggetto di dichiarazione l'eventuale "somma vinta". Tuttavia, si lamenta la illogicità della motivazione e l'erroneità dei calcoli dei dati bancari acquisiti, laddove il giudice a quo, dopo aver affermato che rileva la "somma investita" di cui il ricorrente aveva la disponibilità, contraddittoriamente, ha richiamato il saldo attivo dei conti gioco di circa euro 40.000: quindi la "somma vinta" al novembre 2021. Peraltro - evidenzia il ricorrente- il giudice richiama il saldo attivo dei conti in epoca successiva alla presentazione della richiesta del beneficio, effettuata il 28/01/2021. In sostanza, erroneamente, il giudice ha considerato la somma di euro 40.000, indicata nel capo di imputazione, come importo investito di cui il ricorrente aveva la disponibilità, e non come importo residuo vinto, al netto delle perdite. Dell'ammontare della "somma investita", invece, non si ha iii-steett alcun riscontro probatorio. Si precisa che il De TA, al momento della formulazione della richiesta aveva presentato una dichiarazione ISEE del tutto veritiera, concernente la situazione reddituale personale di due anni prima (relativa all'anno 2019) e che, all'epoca, egli non aveva alcuna altra disponibilità di danaro nei conti gioco on line, essendo sempre stato in perdita, sicché il flusso di danaro di cui il ricorrente aveva la disponibilità non ha inciso sulle condizioni patrimoniali mobiliari relative alle annualità oggetto di obbligo dichiarativo. Dunque, al momento della richiesta, egli possedeva tutti i requisiti per poter accedere al beneficio del reddito di cittadinanza. 1 Come detto, non è stato oggetto di accertamento da parte della Guardia di Finanza il saldo attivo dei conti gioco al momento di presentazione dell'istanza, posto che l'informativa descrive i movimenti effettuati dal De TA sui conti gioco online dal luglio 2017 al novembre 2021 in modo generico, senza quantificare né il saldo attivo al momento della presentazione della domanda né l'ammontare della somma investita. Il saldo attivo indicato nel capo di imputazione, di oltre 40.000 euro al mese di novembre del 2021, non è allineato, sotto il profilo cronologico, al momento della richiesta del beneficio del reddito di cittadinanza. Pertanto, quanto all'obbligo di denuncia dei conti gioco online, il calcolo dei flussi economia;
avrebbe dovuto arrestarsi al 30.01.2021 e non al novembre 2021. Ne segue che eventuali variazioni patrimoniali successive al 30/01/2021 sono del tutto inconferenti, posto che si contesta il comma primo dell'art. 7 D.L.n.4 del 2019, norma che punisce la condotta di chi rende o utilizza dichiarazioni false al momento della richiesta, ma non il comma secondo della medesima norma, che punisce colui che successivamente all'ammissione al beneficio non comunichi le eventuali variazioni patrimoniali che si sono verificate nel periodo di percezione del reddito di cittadinanza. Le siffatte doglianze erano state sottoposte alla Corte territoriale con l'atto d'appello col quale si è evidenziato che l'imputato aveva dichiarato di aver subito ingenti perdite di denaro, motivo per il quale effettuava le "ricariche" dei conti gioco on line attingendo al conto corrente cointestato con la madre, conto che era stato dichiarato in sede di domanda per il reddito di cittadinanza, come si evince dall'esame dei movimenti bancari effettuati sul suddetto conto. Sul punto, tuttavia, la Corte territoriale non si è affatto pronunciata. • AnChe dalla tabella redatta dalla Guardia di finanza concernente l'analisi dei conti gioco si evince che gli importi investiti sono del tutto superiori agli importi vinti e che pertanto non vi è stata alcuna vincita ma una cospicua perdita di danaro proveniente dal conto cointestato con la madre. Dunque, non vi è stato alcun effettivo l'accrescimento patrimoniale. Infine, nel corso del giudizio di primo grado è stato prodotto l'estratto conto relativo agli importi dei redditi di cittadinanza percepiti dal De TA da cui non risulta alcun trasferimento di denaro sui conti gioco online. Ne segue che nessuna somma percepita dal reddito di cittadinanza è stata distratta e destinata ai conti gioco online. Pertanto, non vi è nessuna variazione del reddito complessivo del patrimonio mobiliare dell'imputato successivamente alla presentazione della domanda, peraltro, rilevante ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del d.l.n.4 del 2019, fattispecie - si evidenzia- che non è neppure contestata al ricorrente. In ogni caso, in assenza di variazioni patrimoniali, non vi è stata alcuna violazione dell'obbligo di comunicare informazioni potenzialmente idonee ad incidere sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del reddito di cittadinanza. Altro profilo di contraddittorietà afferisce l'elemento soggettivo del reato. La Corte ha ancorato il giudizio di responsabilità affermando la piena consapevolezza dell'imputato della disponibilità delle somme investite e dell'accrescimento patrimoniale. Al contrario non vi era 2 alcun concreto guadagno e accrescimento patrimoniale e quindi alcuna consapevolezza in tal senso, posto che vi sono state vistose perdite al netto delle vincite. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell'art. 20 bis cod. pen. con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve. Con i motivi di appello il ricorrente aveva richiesto la pena sostitutiva e la Corte d'appello si è limitata a ritenere il motivo infondato perché non supportato da un costrutto argomentativo fattuale necessario, avendo la difesa richiamato solo la finalità di risocializzazione dell'istituto. Evidenzia tuttavia il ricorrente che la ratio della riforma introdotta con la legge della Cartabia non presuppone che la richiesta sia sostenuta da un costrutto argomentativo, essendo obiettivo della norma quello di evitare gli effetti di destabilizzazione e dei socializzazione prodotti dall'ambiente carcerario in caso di pena detentiva breve e che, sulla base degli elementi già acquisiti, il giudice ben avrebbe potuto valutare la richiesta anche alla luce del contenuto dell'interrogatorio reso dall'imputato all'udienza davanti al giudice di primo grado, in tal modo valorizzando le finalità di risocializzazione perseguite dall'Istituto. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.11 ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso evidenziando in particolare il disallineamento temporale tra richiesta del reddito di cittadinanza e ricostruzione del patrimonio mobiliare e in punto di difetto di dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In linea di principio, si ribadisce che integra il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del sussidio statale del reddito di cittadinanza, di somme derivanti da vincite di gioco "on line", che devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse, posto che l'accreditamento dei relativi importi sul conto del vincitore costituisce, "ex se", acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale prelievo della corrispondente provvista (Sez.3, n. 32172 del 11/06/2025, Rv. 288572; Sez.3, n. 27994 del 11/07/2025, Rv. 288378). Infatti, il conseguimento di redditi rilevanti per il riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza coincide con l'accreditamento degli importi sul conto nella disponibilità del vincitore, non occorrendo che ad esso debba seguire il materiale prelievo della provvista corrispondente, potendo questa essere lasciata sul conto stesso e destinata ad ulteriori giocate (Sez. 3, n. 5309 del 24/09/2021, dep. 2022, Tuono, mm.; nello stesso senso, Sez. 7, n. 39783 del 04/10/2024, Flagiello, n.m.). Ne segue che la vincita, pur se derivante da giochi on line, una volta ottenuta, entra comunque nella disponibilità del soggetto, per cui l'esistenza di un saldo negativo non 3 esclude che gli importi vinti siano stati accreditati sul conto gioco del percettore e che le vincite siano state utilizzate per effettuare altre giocate o, comunque, siano state destinate a compensare pregresse perdite, che rappresentavano altrettante poste debitorie da pagare. Infatti, ciò che rileva, è l'effettiva disponibilità delle somme. Deve, quindi, affermarsi in linea di principio che, ai fini del superamento della soglia reddituale di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, devono essere considerate non le vincite nette, quale differenza tra somme giocate e somme incassate, bensì le vincite lorde, che già integrano l'acquisizione di un beneficio economico che non può risentire del successivo reimpiego delle somme vinte attraverso ulteriori giocate. Tanto precisato, nella specie si contesta al ricorrente il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n.4 del 2019, per aver omesso di indicare, nell'istanza presentata in data 28/01/2021, la reale consistenza del suo patrimonio mobiliare, in particolare, non dichiarando il flusso patrimoniale connesso alle vincite accreditate su tre conti gioco online di cui era titolare, aventi un saldo attivo al mese di novembre del 2021, pari a euro 40.686. Sulla base degli elementi probatori acquisiti, il giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità in quanto, dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, era emerso che l'indagato risultava titolare di tre conti gioco on line e che nel periodo in cui aveva percepito il reddito di cittadinanza, da febbraio 2021 a novembre 2021, sui suddetti tre conti gioco on line risultavano movimentazioni di danaro ingenti. Pertanto, il giudice di primo grado aveva ritenuto integrata, anche se non contestata, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. n. 4 del 2019, affermando che già da maggio 2021, l'imputato avrebbe dovuto comunicare alle competenti sedi dell'INPS le variazioni patrimoniali intervenute durante la percezione del reddito di cittadinanza. L'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado deducendo, tra l'altro, di non aver effettuato alcuna movimentazione di danaro in quanto le somme indicate nei conti gioco non costituivano vincite effettive, ma al contrario, ingenti perdite di danaro proveniente da un conto cointestato con la madre, ed evidenziato che nessuna somma percepita a titolo di reddito di cittadinanza era stata impiegata per effettuare le ricariche dei conti gioco. Conseguentemente, eccepiva che non vi era stata alcuna variazione del patrimonio mobiliare non dichiarata fin dal momento della presentazione della domanda. La Corte territoriale, nel confermare la condanna, ha affermato la responsabilità in quanto il ricorrente ha ammesso di essere titolare di tre conti gioco on line che non aveva dichiarato al momento della richiesta di concessione del reddito di cittadinanza perché ignaro dell'obbligo di dichiarare anche i conti gioco. Il giudice d'appello, inoltre, ha evidenziato che dagli atti è emerso che "nel periodo di riferimento" il ricorrente nei suddetti conti gioco aveva la disponibilità di una certa somma e che tale somma, qualunque sia l'origine, avrebbe pregiudicato la concessione del reddito di cittadinanza e avrebbe dovuto essere denunciata nell'istanza presentata a gennaio 2021, non 4 assumendo rilevanza la provenienza, ossia se la suddetta somma sia stata investita, risparmiata o reinvestita in altra modalità. Tuttavia, contraddittoriamente, al punto 3.2. della sentenza impugnata, il giudice a quo ha richiamato "la penultima colonna dell'estratto conto del 2021" e concluso che "nel corso del 2021 l'imputato aveva a disposizione una cospicua somma che non era stata denunciata". Il giudice a quo ha quindi concluso che le vincite o le somme utilizzate per le ricariche dei conti gioco on line nel corso del 2021 hanno determinato una alterazione del patrimonio mobiliare che avrebbe impedito la concessione del reddito di cittadinanza, fin dal momento della richiesta effettuata in data 28/01/2021. Pertanto, nel richiamare i dati numerici di movimentazione dei conti gioco on line relativi al gennaio 2021 al novembre 2021 e il saldo attivo al novembre 2021, il giudice ha attribuito rilevanza a dati fattuali irrilevanti, in quanto, come effettivamente evidenziato dal ricorrente, le alterazioni del patrimonio mobiliare intercorse nell'annualità del 2021 non possono essere ritenute afferenti al "periodo di riferimento" contestato, posto che al ricorrente si contesta la violazione del primo comma dell'art. 7 del d.l. n.4 del 2019, norma che punisce la condotta di chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute al momento della presentazione della richiesta di concessione del beneficio. In sostanza, non si contesta al ricorrente l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio intercorse nel 2021, rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, condotta prevista e punita dal comma secondo dell'art. 7 D.L.n.4 del 2019, ma di aver reso dichiarazioni false al momenío della presentazione dell'istanza, Sottosc. ritta in data 28 gennaio 2021, ostàtive aHla concessione del beneficio. Ne segue che si sarebbe dovuto determinare l'ammontare della somma di cui il ricorrente aveva la disponibilità nei conti gioco on line alla data della presentazione della richiesta, ossia al 28 gennaio 2021, somma che avrebbe potuto comportare l'innalzamento del reddito ben oltre il minimo legale, impedendo così la concessione del beneficio. Tuttavia, dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento, neppure implicito, in ordine all'ammontare della somma di cui il ricorrente aveva la disponibilità nei tre conti gioco on line al momento della presentazione dell'istanza. Né tale ammontare risulta desumibile, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata. 1.2. Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, concernente il diniego di conversione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen., si evidenzia che il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031). 5 Nel caso in disamina il giudice a quo, nel richiamare l'entità dell'omissione e la persistenza del ricorrente nel ritenere lecita la propria condotta, ha affermato di ritenere congrua e proporzionata la pena detentiva comminata dal primo giudice, sebbene la questione sottoposta non concernesse la congruità del trattamento sanzionatorio, ma la richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen. In sostanza, la Corte territoriale non ha né individuato il calcolo dei flussi economici al 30/01/2021 né adeguatamente motivato in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva di mesi otto di reclusione in pena pecuniaria, nonostante nell'atto d'appello le questioni fossero state espressamente devolute al giudice di secondo grado con appositi motivi. L'atto di gravame era del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa alla determinazione dell'incidenza delle movimentazioni contenute nei tre conti gioco on line sulle condizioni patrimoniali complessive del ricorrente fino al momento della presentazione dell'istanza e sulla richiesta di conversione della pena detentiva breve. 2.Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso all'udienza del 04/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che si riporta alla memoria depositata in atti concludendo per il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato COMI VINCENZ0Éhiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1087 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 11/09/2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di DE De TA per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico denominato reddito di cittadinanza, nel presentare la relativa istanza in data 28/01/2021, aveva omesso di indicare la reale consistenza del proprio patrimonio mobiliare, in particolare non dichiarando il flusso patrimoniale connesso alle vincite accreditate sui conti gioco online di cui era titolare, avente un saldo attivo al mese di novembre del 2021, pari a euro 40.686. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione DE De TA, affidando il ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui al primo comma dell'art. 7 D.L. n.4 del 2019 e travisamento del contenuto degli atti probatori acquisiti. Premette che la Corte di appello ha effettuato valutazioni totalmente illogiche e non sovrapponibili, sebbene si tratti di doppia conforme, con quelle formulate dal giudice di primo grado, sviluppando percorsi di valorizzazione delle prove e del tutto incompatibili e dissonanti. In particolare, la Corte territoriale ha affermato che l'obbligo di dichiarazione, al momento della presentazione dell'istanza, avvenuta in data 28/01/2021, è la "somma investita" nel gioco, qualunque ne sia la sua origine, in quanto essa connota il reddito di cui l'imputato dispone, mentre non è oggetto di dichiarazione l'eventuale "somma vinta". Tuttavia, si lamenta la illogicità della motivazione e l'erroneità dei calcoli dei dati bancari acquisiti, laddove il giudice a quo, dopo aver affermato che rileva la "somma investita" di cui il ricorrente aveva la disponibilità, contraddittoriamente, ha richiamato il saldo attivo dei conti gioco di circa euro 40.000: quindi la "somma vinta" al novembre 2021. Peraltro - evidenzia il ricorrente- il giudice richiama il saldo attivo dei conti in epoca successiva alla presentazione della richiesta del beneficio, effettuata il 28/01/2021. In sostanza, erroneamente, il giudice ha considerato la somma di euro 40.000, indicata nel capo di imputazione, come importo investito di cui il ricorrente aveva la disponibilità, e non come importo residuo vinto, al netto delle perdite. Dell'ammontare della "somma investita", invece, non si ha iii-steett alcun riscontro probatorio. Si precisa che il De TA, al momento della formulazione della richiesta aveva presentato una dichiarazione ISEE del tutto veritiera, concernente la situazione reddituale personale di due anni prima (relativa all'anno 2019) e che, all'epoca, egli non aveva alcuna altra disponibilità di danaro nei conti gioco on line, essendo sempre stato in perdita, sicché il flusso di danaro di cui il ricorrente aveva la disponibilità non ha inciso sulle condizioni patrimoniali mobiliari relative alle annualità oggetto di obbligo dichiarativo. Dunque, al momento della richiesta, egli possedeva tutti i requisiti per poter accedere al beneficio del reddito di cittadinanza. 1 Come detto, non è stato oggetto di accertamento da parte della Guardia di Finanza il saldo attivo dei conti gioco al momento di presentazione dell'istanza, posto che l'informativa descrive i movimenti effettuati dal De TA sui conti gioco online dal luglio 2017 al novembre 2021 in modo generico, senza quantificare né il saldo attivo al momento della presentazione della domanda né l'ammontare della somma investita. Il saldo attivo indicato nel capo di imputazione, di oltre 40.000 euro al mese di novembre del 2021, non è allineato, sotto il profilo cronologico, al momento della richiesta del beneficio del reddito di cittadinanza. Pertanto, quanto all'obbligo di denuncia dei conti gioco online, il calcolo dei flussi economia;
avrebbe dovuto arrestarsi al 30.01.2021 e non al novembre 2021. Ne segue che eventuali variazioni patrimoniali successive al 30/01/2021 sono del tutto inconferenti, posto che si contesta il comma primo dell'art. 7 D.L.n.4 del 2019, norma che punisce la condotta di chi rende o utilizza dichiarazioni false al momento della richiesta, ma non il comma secondo della medesima norma, che punisce colui che successivamente all'ammissione al beneficio non comunichi le eventuali variazioni patrimoniali che si sono verificate nel periodo di percezione del reddito di cittadinanza. Le siffatte doglianze erano state sottoposte alla Corte territoriale con l'atto d'appello col quale si è evidenziato che l'imputato aveva dichiarato di aver subito ingenti perdite di denaro, motivo per il quale effettuava le "ricariche" dei conti gioco on line attingendo al conto corrente cointestato con la madre, conto che era stato dichiarato in sede di domanda per il reddito di cittadinanza, come si evince dall'esame dei movimenti bancari effettuati sul suddetto conto. Sul punto, tuttavia, la Corte territoriale non si è affatto pronunciata. • AnChe dalla tabella redatta dalla Guardia di finanza concernente l'analisi dei conti gioco si evince che gli importi investiti sono del tutto superiori agli importi vinti e che pertanto non vi è stata alcuna vincita ma una cospicua perdita di danaro proveniente dal conto cointestato con la madre. Dunque, non vi è stato alcun effettivo l'accrescimento patrimoniale. Infine, nel corso del giudizio di primo grado è stato prodotto l'estratto conto relativo agli importi dei redditi di cittadinanza percepiti dal De TA da cui non risulta alcun trasferimento di denaro sui conti gioco online. Ne segue che nessuna somma percepita dal reddito di cittadinanza è stata distratta e destinata ai conti gioco online. Pertanto, non vi è nessuna variazione del reddito complessivo del patrimonio mobiliare dell'imputato successivamente alla presentazione della domanda, peraltro, rilevante ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del d.l.n.4 del 2019, fattispecie - si evidenzia- che non è neppure contestata al ricorrente. In ogni caso, in assenza di variazioni patrimoniali, non vi è stata alcuna violazione dell'obbligo di comunicare informazioni potenzialmente idonee ad incidere sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del reddito di cittadinanza. Altro profilo di contraddittorietà afferisce l'elemento soggettivo del reato. La Corte ha ancorato il giudizio di responsabilità affermando la piena consapevolezza dell'imputato della disponibilità delle somme investite e dell'accrescimento patrimoniale. Al contrario non vi era 2 alcun concreto guadagno e accrescimento patrimoniale e quindi alcuna consapevolezza in tal senso, posto che vi sono state vistose perdite al netto delle vincite. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell'art. 20 bis cod. pen. con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve. Con i motivi di appello il ricorrente aveva richiesto la pena sostitutiva e la Corte d'appello si è limitata a ritenere il motivo infondato perché non supportato da un costrutto argomentativo fattuale necessario, avendo la difesa richiamato solo la finalità di risocializzazione dell'istituto. Evidenzia tuttavia il ricorrente che la ratio della riforma introdotta con la legge della Cartabia non presuppone che la richiesta sia sostenuta da un costrutto argomentativo, essendo obiettivo della norma quello di evitare gli effetti di destabilizzazione e dei socializzazione prodotti dall'ambiente carcerario in caso di pena detentiva breve e che, sulla base degli elementi già acquisiti, il giudice ben avrebbe potuto valutare la richiesta anche alla luce del contenuto dell'interrogatorio reso dall'imputato all'udienza davanti al giudice di primo grado, in tal modo valorizzando le finalità di risocializzazione perseguite dall'Istituto. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.11 ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso evidenziando in particolare il disallineamento temporale tra richiesta del reddito di cittadinanza e ricostruzione del patrimonio mobiliare e in punto di difetto di dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In linea di principio, si ribadisce che integra il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del sussidio statale del reddito di cittadinanza, di somme derivanti da vincite di gioco "on line", che devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse, posto che l'accreditamento dei relativi importi sul conto del vincitore costituisce, "ex se", acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale prelievo della corrispondente provvista (Sez.3, n. 32172 del 11/06/2025, Rv. 288572; Sez.3, n. 27994 del 11/07/2025, Rv. 288378). Infatti, il conseguimento di redditi rilevanti per il riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza coincide con l'accreditamento degli importi sul conto nella disponibilità del vincitore, non occorrendo che ad esso debba seguire il materiale prelievo della provvista corrispondente, potendo questa essere lasciata sul conto stesso e destinata ad ulteriori giocate (Sez. 3, n. 5309 del 24/09/2021, dep. 2022, Tuono, mm.; nello stesso senso, Sez. 7, n. 39783 del 04/10/2024, Flagiello, n.m.). Ne segue che la vincita, pur se derivante da giochi on line, una volta ottenuta, entra comunque nella disponibilità del soggetto, per cui l'esistenza di un saldo negativo non 3 esclude che gli importi vinti siano stati accreditati sul conto gioco del percettore e che le vincite siano state utilizzate per effettuare altre giocate o, comunque, siano state destinate a compensare pregresse perdite, che rappresentavano altrettante poste debitorie da pagare. Infatti, ciò che rileva, è l'effettiva disponibilità delle somme. Deve, quindi, affermarsi in linea di principio che, ai fini del superamento della soglia reddituale di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, devono essere considerate non le vincite nette, quale differenza tra somme giocate e somme incassate, bensì le vincite lorde, che già integrano l'acquisizione di un beneficio economico che non può risentire del successivo reimpiego delle somme vinte attraverso ulteriori giocate. Tanto precisato, nella specie si contesta al ricorrente il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n.4 del 2019, per aver omesso di indicare, nell'istanza presentata in data 28/01/2021, la reale consistenza del suo patrimonio mobiliare, in particolare, non dichiarando il flusso patrimoniale connesso alle vincite accreditate su tre conti gioco online di cui era titolare, aventi un saldo attivo al mese di novembre del 2021, pari a euro 40.686. Sulla base degli elementi probatori acquisiti, il giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità in quanto, dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, era emerso che l'indagato risultava titolare di tre conti gioco on line e che nel periodo in cui aveva percepito il reddito di cittadinanza, da febbraio 2021 a novembre 2021, sui suddetti tre conti gioco on line risultavano movimentazioni di danaro ingenti. Pertanto, il giudice di primo grado aveva ritenuto integrata, anche se non contestata, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. n. 4 del 2019, affermando che già da maggio 2021, l'imputato avrebbe dovuto comunicare alle competenti sedi dell'INPS le variazioni patrimoniali intervenute durante la percezione del reddito di cittadinanza. L'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado deducendo, tra l'altro, di non aver effettuato alcuna movimentazione di danaro in quanto le somme indicate nei conti gioco non costituivano vincite effettive, ma al contrario, ingenti perdite di danaro proveniente da un conto cointestato con la madre, ed evidenziato che nessuna somma percepita a titolo di reddito di cittadinanza era stata impiegata per effettuare le ricariche dei conti gioco. Conseguentemente, eccepiva che non vi era stata alcuna variazione del patrimonio mobiliare non dichiarata fin dal momento della presentazione della domanda. La Corte territoriale, nel confermare la condanna, ha affermato la responsabilità in quanto il ricorrente ha ammesso di essere titolare di tre conti gioco on line che non aveva dichiarato al momento della richiesta di concessione del reddito di cittadinanza perché ignaro dell'obbligo di dichiarare anche i conti gioco. Il giudice d'appello, inoltre, ha evidenziato che dagli atti è emerso che "nel periodo di riferimento" il ricorrente nei suddetti conti gioco aveva la disponibilità di una certa somma e che tale somma, qualunque sia l'origine, avrebbe pregiudicato la concessione del reddito di cittadinanza e avrebbe dovuto essere denunciata nell'istanza presentata a gennaio 2021, non 4 assumendo rilevanza la provenienza, ossia se la suddetta somma sia stata investita, risparmiata o reinvestita in altra modalità. Tuttavia, contraddittoriamente, al punto 3.2. della sentenza impugnata, il giudice a quo ha richiamato "la penultima colonna dell'estratto conto del 2021" e concluso che "nel corso del 2021 l'imputato aveva a disposizione una cospicua somma che non era stata denunciata". Il giudice a quo ha quindi concluso che le vincite o le somme utilizzate per le ricariche dei conti gioco on line nel corso del 2021 hanno determinato una alterazione del patrimonio mobiliare che avrebbe impedito la concessione del reddito di cittadinanza, fin dal momento della richiesta effettuata in data 28/01/2021. Pertanto, nel richiamare i dati numerici di movimentazione dei conti gioco on line relativi al gennaio 2021 al novembre 2021 e il saldo attivo al novembre 2021, il giudice ha attribuito rilevanza a dati fattuali irrilevanti, in quanto, come effettivamente evidenziato dal ricorrente, le alterazioni del patrimonio mobiliare intercorse nell'annualità del 2021 non possono essere ritenute afferenti al "periodo di riferimento" contestato, posto che al ricorrente si contesta la violazione del primo comma dell'art. 7 del d.l. n.4 del 2019, norma che punisce la condotta di chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute al momento della presentazione della richiesta di concessione del beneficio. In sostanza, non si contesta al ricorrente l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio intercorse nel 2021, rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, condotta prevista e punita dal comma secondo dell'art. 7 D.L.n.4 del 2019, ma di aver reso dichiarazioni false al momenío della presentazione dell'istanza, Sottosc. ritta in data 28 gennaio 2021, ostàtive aHla concessione del beneficio. Ne segue che si sarebbe dovuto determinare l'ammontare della somma di cui il ricorrente aveva la disponibilità nei conti gioco on line alla data della presentazione della richiesta, ossia al 28 gennaio 2021, somma che avrebbe potuto comportare l'innalzamento del reddito ben oltre il minimo legale, impedendo così la concessione del beneficio. Tuttavia, dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento, neppure implicito, in ordine all'ammontare della somma di cui il ricorrente aveva la disponibilità nei tre conti gioco on line al momento della presentazione dell'istanza. Né tale ammontare risulta desumibile, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata. 1.2. Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, concernente il diniego di conversione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen., si evidenzia che il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031). 5 Nel caso in disamina il giudice a quo, nel richiamare l'entità dell'omissione e la persistenza del ricorrente nel ritenere lecita la propria condotta, ha affermato di ritenere congrua e proporzionata la pena detentiva comminata dal primo giudice, sebbene la questione sottoposta non concernesse la congruità del trattamento sanzionatorio, ma la richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen. In sostanza, la Corte territoriale non ha né individuato il calcolo dei flussi economici al 30/01/2021 né adeguatamente motivato in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva di mesi otto di reclusione in pena pecuniaria, nonostante nell'atto d'appello le questioni fossero state espressamente devolute al giudice di secondo grado con appositi motivi. L'atto di gravame era del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa alla determinazione dell'incidenza delle movimentazioni contenute nei tre conti gioco on line sulle condizioni patrimoniali complessive del ricorrente fino al momento della presentazione dell'istanza e sulla richiesta di conversione della pena detentiva breve. 2.Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso all'udienza del 04/11/2025