Art. 34.
Dall'importo netto dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sara' detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto corrisposto o riscosso da ciascun dipendente durante lo stesso periodo per indennita', compensi, proventi, assegni ed emolumenti soppressi o non dovuti a norma della presente legge, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 144 . Nei casi in cui sia consentito ed ove gli interessati optino per il conguaglio, non si applicano le norme di cui ai successivi commi secondo e terzo.
Nei confronti del personale doganale, non si fa luogo ad alcun conguaglio per lo stesso periodo e si considera acquisito a titolo di assegno perequativo pensionabile, assegno mensile di cui all'articolo 10, indennita' di missione e indennita' di servizio doganale quanto riscosso dallo stesso personale durante il periodo medesimo per i servizi prestati nell'interesse del commercio.
Parimenti non si fa luogo a conguaglio per il personale degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tra i compensi corrisposti ai sensi dei commi decimo e undicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 , ed i compensi e le indennita' di missione previsti dal secondo comma dell'articolo 22 della presente legge.
Nei confronti del personale delle imposte di fabbricazione il conguaglio opera limitatamente alle quote di riparto delle indennita' di cui alla colonna 4 della tabella allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1971.
I compensi corrisposti ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 144 , sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono detratti dall'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.
Dall'importo netto dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sara' detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto corrisposto o riscosso da ciascun dipendente durante lo stesso periodo per indennita', compensi, proventi, assegni ed emolumenti soppressi o non dovuti a norma della presente legge, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 144 . Nei casi in cui sia consentito ed ove gli interessati optino per il conguaglio, non si applicano le norme di cui ai successivi commi secondo e terzo.
Nei confronti del personale doganale, non si fa luogo ad alcun conguaglio per lo stesso periodo e si considera acquisito a titolo di assegno perequativo pensionabile, assegno mensile di cui all'articolo 10, indennita' di missione e indennita' di servizio doganale quanto riscosso dallo stesso personale durante il periodo medesimo per i servizi prestati nell'interesse del commercio.
Parimenti non si fa luogo a conguaglio per il personale degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tra i compensi corrisposti ai sensi dei commi decimo e undicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 , ed i compensi e le indennita' di missione previsti dal secondo comma dell'articolo 22 della presente legge.
Nei confronti del personale delle imposte di fabbricazione il conguaglio opera limitatamente alle quote di riparto delle indennita' di cui alla colonna 4 della tabella allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1971.
I compensi corrisposti ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 144 , sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono detratti dall'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.