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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/08/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 37/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei IG.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 24.6.2025, vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in LOCALITA' SAN C.F._1
LORENZO SNC - 88834 CASTELSILANO - presso lo studio dell'avv. DURANTE
PIETRO (cod. fisc. – pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
1 , nato a [...] il [...], Controparte_1
cod. fisc. , elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI, 67 - C.F._3
87055 SAN GIOVANNI IN FIORE - presso lo studio dell'avv. LEPERA
SERAFINA (cod. fisc. – pec: C.F._4 Email_2
che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.1.2025, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito concordatario con il resistente, signor
[...]
, il giorno 12.8.2003 in Castelsilano (KR), trascritto nei registri CP_1
dello stato civile del Comune di Castelsilano al n. 4, parte II, serie A, anno 2003; che avevano avuto due figli, , nata a San Giovanni in [...] il [...] e PE
, nato a [...] il [...], oggi entrambi maggiorenni;
che il Per_2
Tribunale di Cosenza aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate con sentenza n. 1059/2021 del 7.5.2021
(R.G. n. 1081/2020); che successivamente, i coniugi già separati, alla presenza dei loro rispettivi avvocati, in data 03.03.2022, con verbale di accordo transattivo tra i coniugi, hanno modificato in parte le condizioni fissate all'udienza di cui alla sentenza sopra citata stabilendo che: “Tanto premesso, i coniugi con il presente accordo espressamente stabiliscono che la casa coniugale (sita a san Giovanni in fiore alla
Via Delle Orchidee n. 7) a far data dal 03.03.2022 verrà abitata dal signor
[...]
unitamente al figlio mentre la SI vivrà CP_1 Per_2 Parte_1
Part a Castelsilano in Via Corrado Alvaro n. 13 unitamente alla IA . La SI PE
[...] [...]
in data odierna consegna le chiavi al IGnor dell'appartamento Parte_2 CP_1
e lo stesso si impegna sin d'ora ad eseguire le volture delle utenze intestate alla SI
. Per tutto quanto non specificato restano i provvedimenti di cui alla Sentenza Pt_1
di Separazione”. che sin dall'udienza di comparizione per la separazione personale, non si erano riconciliati tra di loro ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale;
tanto premesso, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione n. 1059/2021 del Tribunale di Cosenza con le modifiche parziali apportate concordemente da entrambi i coniugi come da verbale di accordo transattivo del 03.03.2022; la conferma dell'assegno di divorzio mensile in €
100,00 in favore della IG.ra e in € 300,00 in favore della Parte_1
IA per un importo complessivo di € 400,00 da porsi a carico del Persona_3
IG. con la previsione di adeguamento automatico secondo Controparte_1
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
chiedeva ancora, ordinare al terzo datore di lavoro di , Azienda Calabria Verde, con sede Controparte_1
legale in Catanzaro, alla Via Lucrezia della Valle n.34, di versare alla ricorrente la somma di € 400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la stessa ricorrente e per la IA che vive con la madre;
domandava infine, PE
ordinare al resistente di pagare a titolo di arretrati non pagati la somma di €
5.226,00 oltre € 2.000,00 per l'acquisto della cucina componibile, rimasta in uso allo stesso coniuge . CP_1
Con comparsa ritualmente depositata, in data 6.3.2025, si costituiva
, deducendo che non si opponeva alla pronuncia in Controparte_1
merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie;
il rigetto della richiesta di
3 rimborso delle somme richieste a titolo di mancato versamento degli assegni di mantenimento;
il rigetto della richiesta di pagamento della somma di €.2000,00 relativamente alla cucina componibile, autorizzando il sig. a procedere alla CP_1
restituzione della stessa alla IG.ra domandava infine, il rigetto della Pt_1
richiesta di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell'Azienda Calabria Verde per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Con decreto del 30.1.2025, il Presidente delegato assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Comparsi i coniugi innanzi al Tribunale, all'udienza dell'8.4.2025,
l'odierno giudice rel., formulava i provvedimenti provvisori e rinviava ad altra udienza per la discussione orale della causa e la decisione.
All'udienza del 24.6.2025, dopo ampia discussione, i difensori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo di divorzio, secondo i seguenti termini:
1. preliminare richiesta di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale;
2. pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
3. la SI rinuncia all'assegno divorzile precedentemente Pt_1
stabilito in euro 100, mentre per quanto riguarda l'assegno di mantenimento a favore della IA , si conferma l'assegno di Persona_3
mantenimento già fissato in euro 300, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge;
il padre verserà la suddetta somma sulla poste-pay assegnata alla ragazza, mensilmente;
4. le parti rinunciano al punto e) di cui al ricorso;
5. per quanto riguarda il punto f) il sig. si impegna a versare la CP_1
somma di euro 50 mensili sulla poste-pay intestata alla SI Per_4
4 a titolo di arretrati non pagati per il totale di euro 5.226,00 mentre Pt_1
per quanto riguarda la somma di euro 2000 avanzata dalla ricorrente a titolo di rimborso della cucina componibile, il sig. a compensazione CP_1
di quanto dovuto, fornirà una cameretta da letto per la IA . PE
***********
Il Giudice, a questo punto, all'udienza suddetta, dava atto dell'avvenuto raggiungimento dell'accordo di divorzio, dell'avvenuta trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio, ritenuta la congruità nell'interesse dei figli delle condizioni stabilite, provvede a recepire pertanto gli accordi tra i coniugi.
Avendo le parti concordato le condizioni, sussistono ragioni di opportunità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
FIORE (CS) il 16/05/1974, cod. fisc. , in data 12.8.2003, a C.F._3
Castelsilano (KR), come trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Castelsilano al n. 4, parte II, serie A, anno 2003 (certificato in atti), ed ordina
5 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelsilano (KR), di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Dispone che le parti continueranno a vivere separate e libere di stabilire la residenza ovunque lo riterranno opportuno;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dalle parti, come sopra riportate;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, nella Camera di
Consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei IG.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 24.6.2025, vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in LOCALITA' SAN C.F._1
LORENZO SNC - 88834 CASTELSILANO - presso lo studio dell'avv. DURANTE
PIETRO (cod. fisc. – pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
1 , nato a [...] il [...], Controparte_1
cod. fisc. , elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI, 67 - C.F._3
87055 SAN GIOVANNI IN FIORE - presso lo studio dell'avv. LEPERA
SERAFINA (cod. fisc. – pec: C.F._4 Email_2
che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.1.2025, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito concordatario con il resistente, signor
[...]
, il giorno 12.8.2003 in Castelsilano (KR), trascritto nei registri CP_1
dello stato civile del Comune di Castelsilano al n. 4, parte II, serie A, anno 2003; che avevano avuto due figli, , nata a San Giovanni in [...] il [...] e PE
, nato a [...] il [...], oggi entrambi maggiorenni;
che il Per_2
Tribunale di Cosenza aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate con sentenza n. 1059/2021 del 7.5.2021
(R.G. n. 1081/2020); che successivamente, i coniugi già separati, alla presenza dei loro rispettivi avvocati, in data 03.03.2022, con verbale di accordo transattivo tra i coniugi, hanno modificato in parte le condizioni fissate all'udienza di cui alla sentenza sopra citata stabilendo che: “Tanto premesso, i coniugi con il presente accordo espressamente stabiliscono che la casa coniugale (sita a san Giovanni in fiore alla
Via Delle Orchidee n. 7) a far data dal 03.03.2022 verrà abitata dal signor
[...]
unitamente al figlio mentre la SI vivrà CP_1 Per_2 Parte_1
Part a Castelsilano in Via Corrado Alvaro n. 13 unitamente alla IA . La SI PE
[...] [...]
in data odierna consegna le chiavi al IGnor dell'appartamento Parte_2 CP_1
e lo stesso si impegna sin d'ora ad eseguire le volture delle utenze intestate alla SI
. Per tutto quanto non specificato restano i provvedimenti di cui alla Sentenza Pt_1
di Separazione”. che sin dall'udienza di comparizione per la separazione personale, non si erano riconciliati tra di loro ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale;
tanto premesso, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione n. 1059/2021 del Tribunale di Cosenza con le modifiche parziali apportate concordemente da entrambi i coniugi come da verbale di accordo transattivo del 03.03.2022; la conferma dell'assegno di divorzio mensile in €
100,00 in favore della IG.ra e in € 300,00 in favore della Parte_1
IA per un importo complessivo di € 400,00 da porsi a carico del Persona_3
IG. con la previsione di adeguamento automatico secondo Controparte_1
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
chiedeva ancora, ordinare al terzo datore di lavoro di , Azienda Calabria Verde, con sede Controparte_1
legale in Catanzaro, alla Via Lucrezia della Valle n.34, di versare alla ricorrente la somma di € 400,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la stessa ricorrente e per la IA che vive con la madre;
domandava infine, PE
ordinare al resistente di pagare a titolo di arretrati non pagati la somma di €
5.226,00 oltre € 2.000,00 per l'acquisto della cucina componibile, rimasta in uso allo stesso coniuge . CP_1
Con comparsa ritualmente depositata, in data 6.3.2025, si costituiva
, deducendo che non si opponeva alla pronuncia in Controparte_1
merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie;
il rigetto della richiesta di
3 rimborso delle somme richieste a titolo di mancato versamento degli assegni di mantenimento;
il rigetto della richiesta di pagamento della somma di €.2000,00 relativamente alla cucina componibile, autorizzando il sig. a procedere alla CP_1
restituzione della stessa alla IG.ra domandava infine, il rigetto della Pt_1
richiesta di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell'Azienda Calabria Verde per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Con decreto del 30.1.2025, il Presidente delegato assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Comparsi i coniugi innanzi al Tribunale, all'udienza dell'8.4.2025,
l'odierno giudice rel., formulava i provvedimenti provvisori e rinviava ad altra udienza per la discussione orale della causa e la decisione.
All'udienza del 24.6.2025, dopo ampia discussione, i difensori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo di divorzio, secondo i seguenti termini:
1. preliminare richiesta di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale;
2. pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
3. la SI rinuncia all'assegno divorzile precedentemente Pt_1
stabilito in euro 100, mentre per quanto riguarda l'assegno di mantenimento a favore della IA , si conferma l'assegno di Persona_3
mantenimento già fissato in euro 300, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge;
il padre verserà la suddetta somma sulla poste-pay assegnata alla ragazza, mensilmente;
4. le parti rinunciano al punto e) di cui al ricorso;
5. per quanto riguarda il punto f) il sig. si impegna a versare la CP_1
somma di euro 50 mensili sulla poste-pay intestata alla SI Per_4
4 a titolo di arretrati non pagati per il totale di euro 5.226,00 mentre Pt_1
per quanto riguarda la somma di euro 2000 avanzata dalla ricorrente a titolo di rimborso della cucina componibile, il sig. a compensazione CP_1
di quanto dovuto, fornirà una cameretta da letto per la IA . PE
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Il Giudice, a questo punto, all'udienza suddetta, dava atto dell'avvenuto raggiungimento dell'accordo di divorzio, dell'avvenuta trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio, ritenuta la congruità nell'interesse dei figli delle condizioni stabilite, provvede a recepire pertanto gli accordi tra i coniugi.
Avendo le parti concordato le condizioni, sussistono ragioni di opportunità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
FIORE (CS) il 16/05/1974, cod. fisc. , in data 12.8.2003, a C.F._3
Castelsilano (KR), come trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Castelsilano al n. 4, parte II, serie A, anno 2003 (certificato in atti), ed ordina
5 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelsilano (KR), di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Dispone che le parti continueranno a vivere separate e libere di stabilire la residenza ovunque lo riterranno opportuno;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dalle parti, come sopra riportate;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, nella Camera di
Consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
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