Art. 3.
Le direttive stabilite ai sensi dell' articolo 3, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , per l'esercizio 1964-65, sono applicabili anche per le iniziative e gli interventi da attuarsi successivamente al 30 giugno 1965.
Le disposizioni di cui all'articolo 40 della citata legge si applicano anche per la ripartizione territoriale delle spese di cui all'articolo 1.
Le direttive stabilite ai sensi dell' articolo 3, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , per l'esercizio 1964-65, sono applicabili anche per le iniziative e gli interventi da attuarsi successivamente al 30 giugno 1965.
Le disposizioni di cui all'articolo 40 della citata legge si applicano anche per la ripartizione territoriale delle spese di cui all'articolo 1.