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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2699/2022 depositato il 05/12/2022
proposto da
Giustizia Amministrativa Tar Puglia - Bari - Piazza Massari N. 6 70122 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 807/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 29/04/2022
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 81/2021 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 5.12.2022 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione di
Bari, in persona del Segretario generale rappresentato e difeso in proprio, impugnava la sentenza n.807/2022 con la quale la CTP di Bari aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 e Resistente_2 per l'annullamento dell'invito al pagamento del contributo unificato prot. n. 81/2021 del 4/2/2021, concernente l'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per la proposizione di motivi aggiunti nel giudizio iscritto al n. R.G. n. 730/2020 T.A.R. Puglia – Bari.
La CTP aveva ritenuto che era stato provato che con il nuovo ricorso non erano stati proposti quesiti nuovi o diversi da quelli proposti con il ricorso introduttivo, ma aggiunti i provvedimenti assunti dall'Amministrazione, ad integrazione e modifica della Determina Dirigenziale 1962 del 17/06/2020, già oggetto di impugnativa nel ricorso principale.
Con l'impugnazione l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co.
6-bis, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, assumendo che tale norma, nel prevedere gli importi del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, assoggetta al versamento “i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a)” del cod. proc. amm., specificando che “[a]i fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove”; osservava che nella fattispecie in esame con i motivi aggiunti, attraverso l'impugnazione di un provvedimento ulteriore rispetto a quello già al vaglio giurisdizionale, si era in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio, vale a dire di un più ampio petitum che determinava l'ampliamento dell'oggetto della controversia e come tale richiedeva il versamento del contributo.
Rilevava, ancora, che tale interpretazione era in linea con l'orientamento espresso nella sentenza della
Corte di Giustizia del 6 ottobre 2015 C-61/14 (conforme a quello espresso nella circolare del Segretariato
Generale della G.A. n.20766/2015), nella quale si precisava che la nozione di “considerevole ampliamento del thema decidendum” deve essere intesa attraverso un criterio qualitativo e non quantitativo della domanda proposta al giudice;
sulla base di tale premessa sosteneva che a fronte dell'impugnazione di un nuovo provvedimento, individuato nel caso di specie in un nuovo atto della gara controversa, era stato ampliato in modo “considerevole” l'oggetto del giudizio e, conseguentemente, ne era derivato l'obbligo di assolvere al versamento di un nuovo contributo unificato.
A sostegno della legittimità dell'operato della Segreteria del T.A.R., richiamava diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità e di quella amministrativa che, nell'affrontare la questione della connessione oggettiva tra procedimenti, avevano distinto le “connessioni forti” (ipotesi ricorrente quando un atto costituisce il fondamento di un altro atto, sicché l'illegittimità di quello pregiudiziale provoca l'illegittimità di quello dipendente) dalle “connessioni deboli” , riconoscendo solo con riferimento alle prime la sussistenza di un "unico oggetto del giudizio", sia pure preordinato all'adozione di una pluralità di statuizioni di annullamento, con conseguente esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Sulla base di tale ricostruzione insisteva affinché, a fronte dell'impugnazione in sede amministrativa, con i motivi aggiunti, di un atto nuovo, non gravato in precedenza in quanto venuto ad esistenza successivamente alla notifica del primo ricorso, fosse riconosciuta –con la riforma della sentenza impugnata- la sussistenza, in capo all'odierna appellata, dell'obbligo di adempiere al pagamento del contributo unificato, con vittoria delle spese del giudizio.
Con atto depositato in data 27.1.2023 si costituivano in giudizio Resistente_1 e Resistente_2, entrambe legalmente rappresentate e difese, per chiedere il rigetto dell'appello; con successiva memoria in data 20.11.2025 il difensore delle appellate, dopo aver premesso che con il ricorso introduttivo le ricorrenti avevano adito il TAR Puglia - Bari per chiedere l'annullamento, previa sospensione cautelare, della
Determinazione del Dirigente n.1262 del 17 aprile 2020 dell'Azienda
Ospedaliera avente ad oggetto “Concorso pubblico Regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n.
2445 posti di operatore socio sanitario, della determinazione dirigenziale n. 1261 del 16.6.2020, della successiva determinazione dirigenziale n. 1962 del 17.6.2020 e delle relative graduatorie del 17 giugno
2020, in cui le stesse risultavano collocate oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non risultanti vincitrici del concorso nonché “di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale della procedura concorsuale, anche potenzialmente lesivo degli interessi delle odierne ricorrenti”, deduceva che con i motivi aggiunti depositati il 27.11.2020, oltre ad impugnare i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo del 30.6.2020 e a reiterare le medesime censure già articolate con il ricorso principale, era stato chiesto l'annullamento, per illegittimità derivata, della determinazione del Direttore f.f. dell'Area per le Politiche del
Personale n. 2635 del 10 agosto 2020 dell'Azienda Ospedaliera
e del verbale n. 56 del 4.8.2020 e relativi allegati, con cui la Commissione esaminatrice, riscontrati alcuni errori, aveva ritenuto necessario revisionare il punteggio precedentemente assegnato e, conseguentemente, ricollocare gli interessati, assumendo che con tale atto non era stato in alcun modo ampliato il thema decidendum, né erano state formulate domande nuove o richieste ulteriori utilità; osservava che l'interpretazione fornita dall'appellante contrastava con i principi espressi nelle stesse sentenze richiamate dalla controparte e con gli orientamenti della giustizia amministrativa, concordi nel ritenere che i motivi aggiunti soggetti al versamento del contributo devono intendersi quali “motivi autonomi rispetto a quelli introduttivi del giudizio che comportino un sostanziale ampliamento del “thema decidendum” nel duplice senso di: (i) “estendere l'impugnazione a provvedimenti diversi da quelli già portati all'attenzione del giudice con il ricorso introduttivo ovvero di prevedere l'impugnazione di questi ultimi o di atti ad essi strettamente connessi ad opera del contro interessato con ricorso incidentale”; (ii) “di introdurre nuove azioni di accertamento o di condanna”, tutte ipotesi diverse da quelle oggetto della fattispecie concreta.
Nello specifico, evidenziava che con i motivi aggiunti le appellate avevano semplicemente esteso l'impugnazione, per illegittimità derivata e per mero tuziorismo difensivo, alla determinazione dirigenziale n.
2635 del 10 agosto 2020, atto che la stessa Amministrazione aveva definito meramente integrativo della precedente determinazione, riportando pedissequamente i medesimi motivi di censura articolati nel ricorso principale, richiedendo la tutela del medesimo bene della vita oggetto del ricorso introduttivo, e cioè
l'accertamento del diritto a mantenere la posizione ed il punteggio attribuito con la graduatoria generale pubblicata in data 13 marzo 2020 e/o a risultare vincitrici del concorso pubblico indetto per la copertura di n. 2445 posti di operatore socio sanitario;
aggiungeva che la determinazione n. 2635 del 10 agosto 2020 – impugnata con i motivi aggiunti non aveva una portata lesiva autonoma, non costituendo un provvedimento amministrativo innovativo rispetto alla determinazione dirigenziale n. 1962 del 17.6.2020, impugnata dalle deducenti con il ricorso principale, atteso che attraverso la stessa l'Azienda Ospedaliera si era limitata a prendere atto delle correzioni apportate dalla Commissione Esaminatrice con verbale n. 56 del giorno
4.8.2020 alle graduatorie stilate dalla Commissione con precedente verbale n. 55 del giorno 16.6.2020, approvato con la determinazione dirigenziale n. 1962 del 17.6.2020 (impugnata con il ricorso principale).
Tanto premesso, rilevato che nel caso di specie, con i motivi aggiunti, non era stato ampliato né esteso il “thema decidendum” chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché il rimborso degli oneri legali relativi al pagamento del contributo unificato da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 1°.12.2025, celebrata alla presenza del solo difensore delle parti appellate, la Corte riservava la decisione, definendo il giudizio nella successiva camera di consiglio del 12.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello non meriti accoglimento.
La valutazione, da parte del giudice tributario, dei presupposti della pretesa, implica il richiamo ai principi che sono stati nel tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez.V, sentenza n.23528/2020) e dalla Corte di giustizia europea e che hanno guidato l'interpretazione della normativa nazionale.
Va premesso che l'art.13, comma 6 bis, del DPR n.115/2002, nel prevedere gli importi del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, espressamente richiama "i ricorsi di cui all'art.119 c.p.a., comma 1, lett.a)", specificando che "ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove" e, al successivo art.14, che l'onere tributario sorge al momento del deposito dell'atto (motivi aggiunti o ricorso incidentale cui accede).
L'art. 43 del D.Lgs. n.104/2010 individua due tipologie di motivi aggiunti, definendo "motivi aggiunti propri" quelli che ampliano la causa petendi del giudizio attraverso la prospettazione di censure nuove e non dedotte in relazione ad un provvedimento gia' impugnato, senza alcun limite di contenuto e, quindi, senza alcun limite di novita' dei motivi;
i “motivi aggiunti impropri" sono, invece, quelli che ampliano l'originario petitum essendo diretti ad impugnare un atto diverso da quello originariamente impugnato nelle ipotesi in cui la nuova domanda è connessa a quella gia' proposta.
In passato, l'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia di pagamento del contributo unificato considerava decisiva la differenza tra le suddette descritte tipologie di motivi aggiunti;
si riteneva, infatti, che il contributo unificato non dovesse essere corrisposto quando attraverso i motivi aggiunti fossero state prospettate "nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte", vale a dire in caso di proposizione di motivi aggiunti "propri"; viceversa, si riteneva che fossero soggetti al contributo unificato i motivi aggiunti " impropri", vale a dire quei motivi aggiunti che estendevano l'impugnazione ad ulteriori atti rispetto a quelli implicati nel ricorso principale, indipendentemente dal contenuto della "nuova" impugnazione e dal "grado
" di connessione esistente tra gli stessi atti impugnati.
Questa impostazione, che aveva trovato riscontro nella circolare del Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa del 18 ottobre 2011 (aggiornata il 22 ottobre 2014 e ribadita dalla circolare del 23 ottobre
2015) ove era stato stabilito che il contributo unificato fosse dovuto in caso di motivi aggiunti diretti a impugnare "provvedimenti diversi da quelli gia' portati all'attenzione del giudice col ricorso introduttivo"; secondo tale circolare "se la pluralita' di domande e' il frutto di un ampliamento successivo, al deposito di tali atti andra' versato un ulteriore contributo unificato"; al contrario nelle ipotesi in cui "con i motivi aggiunti venga impugnato l'originario provvedimento per vizi diversi da quelli fatti valere con il ricorso originario" (ossia in caso di proposizione di motivi aggiunti propri), il contributo non sarà dovuto, è stata, tuttavia, superata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 ottobre 2015, n. 61 resa nella causa C-61/14.
Ed invero, la Corte europea ha introdotto il principio secondo cui il criterio per stabilire il pagamento del contributo unificato, in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti, è quello del "considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente" precisando, in particolare, che pur essendo legittima e coerente con la normativa comunitaria, la disposizione che prevede il cumulo di più contributi, qualora non si verifichi la condizione del “considerevole ampliamento del thema decidendum”, "l'obbligo di pagamento aggiuntivo di tributi giudiziari in ragione della presentazione di tali motivi si pone in contrasto con l'accessibilita' dei mezzi di ricorso garantita dalla Dir. n. 89/665 e con il principio di effettivita'."
Sulla base di tale ricostruzione è necessario, dunque, esaminare l'oggetto dei ricorsi presentati al TAR Puglia dalle appellate al fine di verificare se, attraverso la proposizione dei motivi aggiunti sia stato o meno ampliato in modo considerevole l'oggetto della controversia già pendente, con conseguente insorgenza dell'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.
Partendo dalla considerazione che non è stata messa in discussione la sussistenza della connessione oggettiva tra il ricorso principale e la domanda proposta con il deposito dei motivi aggiunti, ai fini del pagamento del contributo unificato, occorre valutare il tipo di connessione esistente nella fattispecie in esame atteso che la stessa rileva solo quando determina un considerevole ampliamento del thema decidendum.
La giurisprudenza amministrativa distingue la connessione oggettiva in "forte" e "debole" ed individua i requisiti della prima nelle ipotesi in cui tra gli atti impugnati sussiste: a) una connessione procedimentale di presupposizione giuridica (es. tra dichiarazione di pubblica utilita' e provvedimento di esproprio); b) una presupposizione di carattere logico (cioe' un rapporto di pregiudizialita' in senso sostanziale o almeno processuale, perche' l'esame del provvedimento che costituisce un antecedente logico - giuridico e' essenziale per poter esaminare il provvedimento conseguente (Cons. Stato Sez. V, 17 gennaio 2011, n.
202; Cons. Stato Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8251; Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1564) giungendo ad affermare che allorquando sussiste un legame di consequenzialità necessaria tra i provvedimenti, ossia quando un atto costituisce il fondamento di un altro atto, sicché l'illegittimità di quello pregiudiziale provoca l'illegittimità di quello dipendente, si ritiene che l'oggetto del giudizio sia unico, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo di pagamento del contributo unificato.
Viceversa, si è riconosciuta la sussistenza dell'obbligo in caso di connessione debole tra atti, ipotesi che ricorre quando gli elementi di contatto si riferiscono a caratteri esterni all'atto, quali i presupposti di fatto e/
o di diritto dello stesso;
in questo caso, le impugnazioni sono dirette contro provvedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ciascuno dotato di una autonoma efficacia lesiva e ciascuno potenzialmente affetto da autonomi vizi di legittimità.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame va rilevato che con il ricorso introduttivo, rubricato al n.730/2020, le odierne appellanti, ritenendosi illegittimamente lese, quali partecipanti al concorso indetto dall'Azienda Ospedaliera per la copertura di n. 2445 posti di operatore socio sanitario, dalla determinazione n. 1262 del 17.4.2020 (poi confermata con determinazioni dirigenziali n. 1261 del 16.6.2020 e n. 1962 del 17.6.2020) con la quale era stata annullata, in autotutela, la graduatoria del 13.3.2020, alla luce della quale erano rientrate tra i vincitori del concorso, chiedevano al giudice amministrativo l'annullamento, previa sospensione della relativa efficacia:
-delle predette determinazioni dirigenziali (n. 1261 del 16.6.2020, n. 1962 del 17.6.2020) e delle relative graduatorie del 17 giugno 2020, nelle quali risultavano collocate oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non tra i vincitori del concorso;
-dell'“avviso ai candidati del concorso unico regionale O.s.s.” e relativi allegati del 19 giugno 2020 della
Direzione Generale, pubblicato sulla pagina dell'Azienda Sanitaria, e dell'elenco di assegnazione delle sedi;
-della Determinazione del Dirigente n.1262 del 17 aprile 2020 dell'Azienda
Ospedaliera avente ad oggetto “Concorso pubblico Regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2445 posti di operatore socio sanitario. Recepimento atti della commissione esaminatrice e presa d'atto della relativa graduatoria di merito. Annullamento e conseguenti determinazioni”, dell'avviso del
17.4.2020 e delle relative graduatorie del concorso pubblico, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;
-dell'avviso del 21 aprile 2020 pubblicato sulla pagina dell'Azienda Ospedaliera;
-di tutti i verbali della commissione giudicatrice ed in particolare dei verbali n. 53 del 16 aprile 2020, n. 54 del 17 aprile 2020 e n. 55 del 16 giugno 2020;
-dell'“avviso ai candidati concorso oss” del 2.4.2020 della Direzione Generale pubblicato sulla pagina dell'Azienda Sanitaria e richiamato nel verbale n. 53 del 16 aprile 2020, con il quale si è integrata la lex specialis di concorso con riferimento alla valutazione dei titoli di servizio;
-della Determinazione del Direttore f.f. Area per le Politiche del Personale dell'Azienda Ospedaliera n. 812 del 13.3.2020, dell'avviso del 16.3.2020 e delle relative graduatorie, esclusivamente nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del ricorso;
-della deliberazione del D.G. dell'Azienda Ospedaliera n. 59 del 31.1.2020 esclusivamente nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del ricorso;
-delle precedenti deliberazioni del D.G. dell'Azienda Ospedaliera aventi ad oggetto l'indizione del concorso e le modifiche successivamente apportate all'originaria delibera;
-del bando di concorso approvato con deliberazione del Direttore generale n. 608 del 13.12.2017 e relativi allegati esclusivamente nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del ricorso;
-del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela e contestuale istanza di accesso agli atti notificata a mezzo p.e.c. in data 11.5.2020 alle ricorrenti;
-di tutti gli atti così come richiamati nella narrativa, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale della procedura concorsuale, anche potenzialmente lesivo degli interessi delle ricorrenti, ancorché di contenuto sconosciuto, nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del presente ricorso;
il tutto ai fini dell'accertamento del diritto delle ricorrenti a mantenere la posizione ed il punteggio attribuito con la graduatoria generale pubblicata in data 13 marzo 2020, a risultare vincitrici del concorso e ad essere assunte ed immesse in servizio.
Successivamente, appreso che l'amministrazione ospedaliera, recependo le risultanze di cui al verbale n.
56 del 4.8.2020, aveva modificato, riformato ed integrato la determinazione dirigenziale n. 1962 del 17.6.2020, già gravata con il ricorso introduttivo, chiedevano l'annullamento, per illegittimità derivata:
-della suddetta determinazione (n. 2635 del 10 agosto 2020) e dei relativi allegati;
-del verbale n. 56 del 4.8.2020, con il quale la commissione esaminatrice aveva ritenuto necessario revisionare il punteggio precedentemente assegnato e, conseguentemente, ricollocare gli interessati;
-di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale della procedura concorsuale, anche potenzialmente lesivo degli interessi delle odierne ricorrenti, ancorché di contenuto sconosciuto.
Dall'esame dei due ricorsi emerge pacificamente che la seconda impugnazione è stata effettuata al solo fine di mantenere l'interesse alla decisione del ricorso a seguito delle correzioni apportate, per via di alcuni errori materiali, alla graduatoria finale impugnata con il ricorso principale ed è stata fondata esattamente sui medesimi motivi proposti nel ricorso introduttivo, i quali sono stati integralmente trascritti, senza ampliare in alcun modo –né, tanto meno, in modo considerevole- l'oggetto della domanda.
Ne consegue la conferma della sentenza impugnata con la quale, esclusa la ricorrenza del presupposto del considerevole ampliamento del tema decisionale e del conseguente obbligo di pagamento del contributo unificato, è stato annullato l'invito al pagamento oggetto del ricorso di primo grado.
La complessità e novità della questione trattata costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione III, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
In Bari, il 12.1.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
GE LI RA IL
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2699/2022 depositato il 05/12/2022
proposto da
Giustizia Amministrativa Tar Puglia - Bari - Piazza Massari N. 6 70122 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 807/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 29/04/2022
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 81/2021 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 5.12.2022 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione di
Bari, in persona del Segretario generale rappresentato e difeso in proprio, impugnava la sentenza n.807/2022 con la quale la CTP di Bari aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 e Resistente_2 per l'annullamento dell'invito al pagamento del contributo unificato prot. n. 81/2021 del 4/2/2021, concernente l'omesso pagamento del contributo unificato dovuto per la proposizione di motivi aggiunti nel giudizio iscritto al n. R.G. n. 730/2020 T.A.R. Puglia – Bari.
La CTP aveva ritenuto che era stato provato che con il nuovo ricorso non erano stati proposti quesiti nuovi o diversi da quelli proposti con il ricorso introduttivo, ma aggiunti i provvedimenti assunti dall'Amministrazione, ad integrazione e modifica della Determina Dirigenziale 1962 del 17/06/2020, già oggetto di impugnativa nel ricorso principale.
Con l'impugnazione l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co.
6-bis, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, assumendo che tale norma, nel prevedere gli importi del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, assoggetta al versamento “i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a)” del cod. proc. amm., specificando che “[a]i fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove”; osservava che nella fattispecie in esame con i motivi aggiunti, attraverso l'impugnazione di un provvedimento ulteriore rispetto a quello già al vaglio giurisdizionale, si era in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio, vale a dire di un più ampio petitum che determinava l'ampliamento dell'oggetto della controversia e come tale richiedeva il versamento del contributo.
Rilevava, ancora, che tale interpretazione era in linea con l'orientamento espresso nella sentenza della
Corte di Giustizia del 6 ottobre 2015 C-61/14 (conforme a quello espresso nella circolare del Segretariato
Generale della G.A. n.20766/2015), nella quale si precisava che la nozione di “considerevole ampliamento del thema decidendum” deve essere intesa attraverso un criterio qualitativo e non quantitativo della domanda proposta al giudice;
sulla base di tale premessa sosteneva che a fronte dell'impugnazione di un nuovo provvedimento, individuato nel caso di specie in un nuovo atto della gara controversa, era stato ampliato in modo “considerevole” l'oggetto del giudizio e, conseguentemente, ne era derivato l'obbligo di assolvere al versamento di un nuovo contributo unificato.
A sostegno della legittimità dell'operato della Segreteria del T.A.R., richiamava diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità e di quella amministrativa che, nell'affrontare la questione della connessione oggettiva tra procedimenti, avevano distinto le “connessioni forti” (ipotesi ricorrente quando un atto costituisce il fondamento di un altro atto, sicché l'illegittimità di quello pregiudiziale provoca l'illegittimità di quello dipendente) dalle “connessioni deboli” , riconoscendo solo con riferimento alle prime la sussistenza di un "unico oggetto del giudizio", sia pure preordinato all'adozione di una pluralità di statuizioni di annullamento, con conseguente esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Sulla base di tale ricostruzione insisteva affinché, a fronte dell'impugnazione in sede amministrativa, con i motivi aggiunti, di un atto nuovo, non gravato in precedenza in quanto venuto ad esistenza successivamente alla notifica del primo ricorso, fosse riconosciuta –con la riforma della sentenza impugnata- la sussistenza, in capo all'odierna appellata, dell'obbligo di adempiere al pagamento del contributo unificato, con vittoria delle spese del giudizio.
Con atto depositato in data 27.1.2023 si costituivano in giudizio Resistente_1 e Resistente_2, entrambe legalmente rappresentate e difese, per chiedere il rigetto dell'appello; con successiva memoria in data 20.11.2025 il difensore delle appellate, dopo aver premesso che con il ricorso introduttivo le ricorrenti avevano adito il TAR Puglia - Bari per chiedere l'annullamento, previa sospensione cautelare, della
Determinazione del Dirigente n.1262 del 17 aprile 2020 dell'Azienda
Ospedaliera avente ad oggetto “Concorso pubblico Regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n.
2445 posti di operatore socio sanitario, della determinazione dirigenziale n. 1261 del 16.6.2020, della successiva determinazione dirigenziale n. 1962 del 17.6.2020 e delle relative graduatorie del 17 giugno
2020, in cui le stesse risultavano collocate oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non risultanti vincitrici del concorso nonché “di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale della procedura concorsuale, anche potenzialmente lesivo degli interessi delle odierne ricorrenti”, deduceva che con i motivi aggiunti depositati il 27.11.2020, oltre ad impugnare i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo del 30.6.2020 e a reiterare le medesime censure già articolate con il ricorso principale, era stato chiesto l'annullamento, per illegittimità derivata, della determinazione del Direttore f.f. dell'Area per le Politiche del
Personale n. 2635 del 10 agosto 2020 dell'Azienda Ospedaliera
e del verbale n. 56 del 4.8.2020 e relativi allegati, con cui la Commissione esaminatrice, riscontrati alcuni errori, aveva ritenuto necessario revisionare il punteggio precedentemente assegnato e, conseguentemente, ricollocare gli interessati, assumendo che con tale atto non era stato in alcun modo ampliato il thema decidendum, né erano state formulate domande nuove o richieste ulteriori utilità; osservava che l'interpretazione fornita dall'appellante contrastava con i principi espressi nelle stesse sentenze richiamate dalla controparte e con gli orientamenti della giustizia amministrativa, concordi nel ritenere che i motivi aggiunti soggetti al versamento del contributo devono intendersi quali “motivi autonomi rispetto a quelli introduttivi del giudizio che comportino un sostanziale ampliamento del “thema decidendum” nel duplice senso di: (i) “estendere l'impugnazione a provvedimenti diversi da quelli già portati all'attenzione del giudice con il ricorso introduttivo ovvero di prevedere l'impugnazione di questi ultimi o di atti ad essi strettamente connessi ad opera del contro interessato con ricorso incidentale”; (ii) “di introdurre nuove azioni di accertamento o di condanna”, tutte ipotesi diverse da quelle oggetto della fattispecie concreta.
Nello specifico, evidenziava che con i motivi aggiunti le appellate avevano semplicemente esteso l'impugnazione, per illegittimità derivata e per mero tuziorismo difensivo, alla determinazione dirigenziale n.
2635 del 10 agosto 2020, atto che la stessa Amministrazione aveva definito meramente integrativo della precedente determinazione, riportando pedissequamente i medesimi motivi di censura articolati nel ricorso principale, richiedendo la tutela del medesimo bene della vita oggetto del ricorso introduttivo, e cioè
l'accertamento del diritto a mantenere la posizione ed il punteggio attribuito con la graduatoria generale pubblicata in data 13 marzo 2020 e/o a risultare vincitrici del concorso pubblico indetto per la copertura di n. 2445 posti di operatore socio sanitario;
aggiungeva che la determinazione n. 2635 del 10 agosto 2020 – impugnata con i motivi aggiunti non aveva una portata lesiva autonoma, non costituendo un provvedimento amministrativo innovativo rispetto alla determinazione dirigenziale n. 1962 del 17.6.2020, impugnata dalle deducenti con il ricorso principale, atteso che attraverso la stessa l'Azienda Ospedaliera si era limitata a prendere atto delle correzioni apportate dalla Commissione Esaminatrice con verbale n. 56 del giorno
4.8.2020 alle graduatorie stilate dalla Commissione con precedente verbale n. 55 del giorno 16.6.2020, approvato con la determinazione dirigenziale n. 1962 del 17.6.2020 (impugnata con il ricorso principale).
Tanto premesso, rilevato che nel caso di specie, con i motivi aggiunti, non era stato ampliato né esteso il “thema decidendum” chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché il rimborso degli oneri legali relativi al pagamento del contributo unificato da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 1°.12.2025, celebrata alla presenza del solo difensore delle parti appellate, la Corte riservava la decisione, definendo il giudizio nella successiva camera di consiglio del 12.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello non meriti accoglimento.
La valutazione, da parte del giudice tributario, dei presupposti della pretesa, implica il richiamo ai principi che sono stati nel tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez.V, sentenza n.23528/2020) e dalla Corte di giustizia europea e che hanno guidato l'interpretazione della normativa nazionale.
Va premesso che l'art.13, comma 6 bis, del DPR n.115/2002, nel prevedere gli importi del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, espressamente richiama "i ricorsi di cui all'art.119 c.p.a., comma 1, lett.a)", specificando che "ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove" e, al successivo art.14, che l'onere tributario sorge al momento del deposito dell'atto (motivi aggiunti o ricorso incidentale cui accede).
L'art. 43 del D.Lgs. n.104/2010 individua due tipologie di motivi aggiunti, definendo "motivi aggiunti propri" quelli che ampliano la causa petendi del giudizio attraverso la prospettazione di censure nuove e non dedotte in relazione ad un provvedimento gia' impugnato, senza alcun limite di contenuto e, quindi, senza alcun limite di novita' dei motivi;
i “motivi aggiunti impropri" sono, invece, quelli che ampliano l'originario petitum essendo diretti ad impugnare un atto diverso da quello originariamente impugnato nelle ipotesi in cui la nuova domanda è connessa a quella gia' proposta.
In passato, l'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia di pagamento del contributo unificato considerava decisiva la differenza tra le suddette descritte tipologie di motivi aggiunti;
si riteneva, infatti, che il contributo unificato non dovesse essere corrisposto quando attraverso i motivi aggiunti fossero state prospettate "nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte", vale a dire in caso di proposizione di motivi aggiunti "propri"; viceversa, si riteneva che fossero soggetti al contributo unificato i motivi aggiunti " impropri", vale a dire quei motivi aggiunti che estendevano l'impugnazione ad ulteriori atti rispetto a quelli implicati nel ricorso principale, indipendentemente dal contenuto della "nuova" impugnazione e dal "grado
" di connessione esistente tra gli stessi atti impugnati.
Questa impostazione, che aveva trovato riscontro nella circolare del Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa del 18 ottobre 2011 (aggiornata il 22 ottobre 2014 e ribadita dalla circolare del 23 ottobre
2015) ove era stato stabilito che il contributo unificato fosse dovuto in caso di motivi aggiunti diretti a impugnare "provvedimenti diversi da quelli gia' portati all'attenzione del giudice col ricorso introduttivo"; secondo tale circolare "se la pluralita' di domande e' il frutto di un ampliamento successivo, al deposito di tali atti andra' versato un ulteriore contributo unificato"; al contrario nelle ipotesi in cui "con i motivi aggiunti venga impugnato l'originario provvedimento per vizi diversi da quelli fatti valere con il ricorso originario" (ossia in caso di proposizione di motivi aggiunti propri), il contributo non sarà dovuto, è stata, tuttavia, superata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 ottobre 2015, n. 61 resa nella causa C-61/14.
Ed invero, la Corte europea ha introdotto il principio secondo cui il criterio per stabilire il pagamento del contributo unificato, in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti, è quello del "considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente" precisando, in particolare, che pur essendo legittima e coerente con la normativa comunitaria, la disposizione che prevede il cumulo di più contributi, qualora non si verifichi la condizione del “considerevole ampliamento del thema decidendum”, "l'obbligo di pagamento aggiuntivo di tributi giudiziari in ragione della presentazione di tali motivi si pone in contrasto con l'accessibilita' dei mezzi di ricorso garantita dalla Dir. n. 89/665 e con il principio di effettivita'."
Sulla base di tale ricostruzione è necessario, dunque, esaminare l'oggetto dei ricorsi presentati al TAR Puglia dalle appellate al fine di verificare se, attraverso la proposizione dei motivi aggiunti sia stato o meno ampliato in modo considerevole l'oggetto della controversia già pendente, con conseguente insorgenza dell'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.
Partendo dalla considerazione che non è stata messa in discussione la sussistenza della connessione oggettiva tra il ricorso principale e la domanda proposta con il deposito dei motivi aggiunti, ai fini del pagamento del contributo unificato, occorre valutare il tipo di connessione esistente nella fattispecie in esame atteso che la stessa rileva solo quando determina un considerevole ampliamento del thema decidendum.
La giurisprudenza amministrativa distingue la connessione oggettiva in "forte" e "debole" ed individua i requisiti della prima nelle ipotesi in cui tra gli atti impugnati sussiste: a) una connessione procedimentale di presupposizione giuridica (es. tra dichiarazione di pubblica utilita' e provvedimento di esproprio); b) una presupposizione di carattere logico (cioe' un rapporto di pregiudizialita' in senso sostanziale o almeno processuale, perche' l'esame del provvedimento che costituisce un antecedente logico - giuridico e' essenziale per poter esaminare il provvedimento conseguente (Cons. Stato Sez. V, 17 gennaio 2011, n.
202; Cons. Stato Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8251; Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1564) giungendo ad affermare che allorquando sussiste un legame di consequenzialità necessaria tra i provvedimenti, ossia quando un atto costituisce il fondamento di un altro atto, sicché l'illegittimità di quello pregiudiziale provoca l'illegittimità di quello dipendente, si ritiene che l'oggetto del giudizio sia unico, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo di pagamento del contributo unificato.
Viceversa, si è riconosciuta la sussistenza dell'obbligo in caso di connessione debole tra atti, ipotesi che ricorre quando gli elementi di contatto si riferiscono a caratteri esterni all'atto, quali i presupposti di fatto e/
o di diritto dello stesso;
in questo caso, le impugnazioni sono dirette contro provvedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ciascuno dotato di una autonoma efficacia lesiva e ciascuno potenzialmente affetto da autonomi vizi di legittimità.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame va rilevato che con il ricorso introduttivo, rubricato al n.730/2020, le odierne appellanti, ritenendosi illegittimamente lese, quali partecipanti al concorso indetto dall'Azienda Ospedaliera per la copertura di n. 2445 posti di operatore socio sanitario, dalla determinazione n. 1262 del 17.4.2020 (poi confermata con determinazioni dirigenziali n. 1261 del 16.6.2020 e n. 1962 del 17.6.2020) con la quale era stata annullata, in autotutela, la graduatoria del 13.3.2020, alla luce della quale erano rientrate tra i vincitori del concorso, chiedevano al giudice amministrativo l'annullamento, previa sospensione della relativa efficacia:
-delle predette determinazioni dirigenziali (n. 1261 del 16.6.2020, n. 1962 del 17.6.2020) e delle relative graduatorie del 17 giugno 2020, nelle quali risultavano collocate oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non tra i vincitori del concorso;
-dell'“avviso ai candidati del concorso unico regionale O.s.s.” e relativi allegati del 19 giugno 2020 della
Direzione Generale, pubblicato sulla pagina dell'Azienda Sanitaria, e dell'elenco di assegnazione delle sedi;
-della Determinazione del Dirigente n.1262 del 17 aprile 2020 dell'Azienda
Ospedaliera avente ad oggetto “Concorso pubblico Regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2445 posti di operatore socio sanitario. Recepimento atti della commissione esaminatrice e presa d'atto della relativa graduatoria di merito. Annullamento e conseguenti determinazioni”, dell'avviso del
17.4.2020 e delle relative graduatorie del concorso pubblico, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;
-dell'avviso del 21 aprile 2020 pubblicato sulla pagina dell'Azienda Ospedaliera;
-di tutti i verbali della commissione giudicatrice ed in particolare dei verbali n. 53 del 16 aprile 2020, n. 54 del 17 aprile 2020 e n. 55 del 16 giugno 2020;
-dell'“avviso ai candidati concorso oss” del 2.4.2020 della Direzione Generale pubblicato sulla pagina dell'Azienda Sanitaria e richiamato nel verbale n. 53 del 16 aprile 2020, con il quale si è integrata la lex specialis di concorso con riferimento alla valutazione dei titoli di servizio;
-della Determinazione del Direttore f.f. Area per le Politiche del Personale dell'Azienda Ospedaliera n. 812 del 13.3.2020, dell'avviso del 16.3.2020 e delle relative graduatorie, esclusivamente nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del ricorso;
-della deliberazione del D.G. dell'Azienda Ospedaliera n. 59 del 31.1.2020 esclusivamente nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del ricorso;
-delle precedenti deliberazioni del D.G. dell'Azienda Ospedaliera aventi ad oggetto l'indizione del concorso e le modifiche successivamente apportate all'originaria delibera;
-del bando di concorso approvato con deliberazione del Direttore generale n. 608 del 13.12.2017 e relativi allegati esclusivamente nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del ricorso;
-del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela e contestuale istanza di accesso agli atti notificata a mezzo p.e.c. in data 11.5.2020 alle ricorrenti;
-di tutti gli atti così come richiamati nella narrativa, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale della procedura concorsuale, anche potenzialmente lesivo degli interessi delle ricorrenti, ancorché di contenuto sconosciuto, nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del presente ricorso;
il tutto ai fini dell'accertamento del diritto delle ricorrenti a mantenere la posizione ed il punteggio attribuito con la graduatoria generale pubblicata in data 13 marzo 2020, a risultare vincitrici del concorso e ad essere assunte ed immesse in servizio.
Successivamente, appreso che l'amministrazione ospedaliera, recependo le risultanze di cui al verbale n.
56 del 4.8.2020, aveva modificato, riformato ed integrato la determinazione dirigenziale n. 1962 del 17.6.2020, già gravata con il ricorso introduttivo, chiedevano l'annullamento, per illegittimità derivata:
-della suddetta determinazione (n. 2635 del 10 agosto 2020) e dei relativi allegati;
-del verbale n. 56 del 4.8.2020, con il quale la commissione esaminatrice aveva ritenuto necessario revisionare il punteggio precedentemente assegnato e, conseguentemente, ricollocare gli interessati;
-di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale della procedura concorsuale, anche potenzialmente lesivo degli interessi delle odierne ricorrenti, ancorché di contenuto sconosciuto.
Dall'esame dei due ricorsi emerge pacificamente che la seconda impugnazione è stata effettuata al solo fine di mantenere l'interesse alla decisione del ricorso a seguito delle correzioni apportate, per via di alcuni errori materiali, alla graduatoria finale impugnata con il ricorso principale ed è stata fondata esattamente sui medesimi motivi proposti nel ricorso introduttivo, i quali sono stati integralmente trascritti, senza ampliare in alcun modo –né, tanto meno, in modo considerevole- l'oggetto della domanda.
Ne consegue la conferma della sentenza impugnata con la quale, esclusa la ricorrenza del presupposto del considerevole ampliamento del tema decisionale e del conseguente obbligo di pagamento del contributo unificato, è stato annullato l'invito al pagamento oggetto del ricorso di primo grado.
La complessità e novità della questione trattata costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione III, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
In Bari, il 12.1.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
GE LI RA IL