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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1252/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2444/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230050111311000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.3.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 27.1.2024 cartella di pagamento di € 1008.01 per irpef 2019 a seguito di controllo ex art. 36 ter.
Eccepiva l'omesso invio della comunicazione di irregolarità, difetto di motivazione, omessa sottoscrizione del ruolo.
Non si costituiva il concessionario.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In relazione alla eccepita illegittimità del ruolo per omessa sottoscrizione del funzionario responsabile va osservato che è pacifico in giurisprudenza che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché "…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (cfr. Cass. 19761/16, Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13).
A sostegno di tale tesi, la Cassazione aggiunge che l'articolo 12 del Dpr 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non prevede una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione.
Sul punto, il costante orientamento di legittimità è dell'avviso che, in assenza di una nullità espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
Per vincere questa presunzione, l'onere della prova grava sul contribuente che "…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti". La Cassazione evidenzia altresì che, analogamente a quanto accade per il ruolo, anche l'assenza di sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto, ove esso sia comunque riferibile all'autorità da cui promana.
In relazione all'omesso invio della comunicazione di irregolarità Ade ga dedotto e comprovato che la stessa è stata consegnata in data 18.5.2022.
A riprova ha versato in atti la tracciatura della raccomandata estratta dal sito di Banca_1 spa.
Sul punto è sufficiente richiamare Cass. 26 agosto 2020 n. 17810 secondo cui le risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione di una lettera raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) costituiscono certamente quanto meno un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata (elemento ulteriore, che rafforza la presunzione della consegna dell'atto regolarmente spedito in raccomandazione al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.). La valutazione a fini probatori di tale ulteriore elemento di prova rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Nella specie a fronte di detta produzione nulla ha osservato parte ricorrente, con ciò potendosi ritenere non contestata l'avvenuta consegna nella data indicata.
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro ADER e AdE disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE liquidate in complessivi € 230.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.2.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2444/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230050111311000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.3.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 27.1.2024 cartella di pagamento di € 1008.01 per irpef 2019 a seguito di controllo ex art. 36 ter.
Eccepiva l'omesso invio della comunicazione di irregolarità, difetto di motivazione, omessa sottoscrizione del ruolo.
Non si costituiva il concessionario.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In relazione alla eccepita illegittimità del ruolo per omessa sottoscrizione del funzionario responsabile va osservato che è pacifico in giurisprudenza che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché "…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (cfr. Cass. 19761/16, Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13).
A sostegno di tale tesi, la Cassazione aggiunge che l'articolo 12 del Dpr 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non prevede una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione.
Sul punto, il costante orientamento di legittimità è dell'avviso che, in assenza di una nullità espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
Per vincere questa presunzione, l'onere della prova grava sul contribuente che "…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti". La Cassazione evidenzia altresì che, analogamente a quanto accade per il ruolo, anche l'assenza di sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto, ove esso sia comunque riferibile all'autorità da cui promana.
In relazione all'omesso invio della comunicazione di irregolarità Ade ga dedotto e comprovato che la stessa è stata consegnata in data 18.5.2022.
A riprova ha versato in atti la tracciatura della raccomandata estratta dal sito di Banca_1 spa.
Sul punto è sufficiente richiamare Cass. 26 agosto 2020 n. 17810 secondo cui le risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione di una lettera raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) costituiscono certamente quanto meno un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata (elemento ulteriore, che rafforza la presunzione della consegna dell'atto regolarmente spedito in raccomandazione al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.). La valutazione a fini probatori di tale ulteriore elemento di prova rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Nella specie a fronte di detta produzione nulla ha osservato parte ricorrente, con ciò potendosi ritenere non contestata l'avvenuta consegna nella data indicata.
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro ADER e AdE disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE liquidate in complessivi € 230.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.2.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Giorgio Marino)