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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/11/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1691 del 2024 R.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Pitaro ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte attrice-
e
; Controparte_1
-parte convenuta contumace-
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio il e ha chiesto Parte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito…
Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento del CP_1
in relazione alla vicenda indicata in narrativa e, per l'effetto,
[...]
condannare quest'ultimo a risarcire alla sig.ra la somma di Parte_2
euro 25.400,00, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia;
Condannare, ex art. 96
1 c.p.c., il a corrispondere alla sig.ra la Controparte_1 Parte_2
somma di euro 1.000,00, calcolata in via equitativa, a titolo di risarcimento danni, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
-che “In data 10.09.2019 Regione Calabria ha pubblicata sul BUR n. 99
l'avviso pubblico … rivolto ai comuni avente il seguente oggetto: Contributi per interventi di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati”;
-che “In data 04.10.2019, protocollo n. 4070, il ha Controparte_1
pubblicato l'avviso pubblico…rivolto ai cittadini interessati…”;
-che “In data 31.10.2019 al protocollo n. 4497 la sig.ra Parte_2
inoltrava al domanda di accesso al contributo…”; Controparte_1
-che “In data 02.07.2020, al n. di protocollo n. 4786, la sig.ra … ha Pt_2
inoltrato una richiesta di accesso agli atti …al fine di verificare l'esito dell'istruttoria”;
-che “In data 12.10.2020, al n. di protocollo 7716, il ha Controparte_1
comunicato alla sig.ra che nessuna istruttoria è stata effettuata in Pt_2
relazione al bando in interesse”.
In data 4 luglio 2025, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
In data 24 ottobre 2025, questo giudice ha ritenuto superflua ai fini del decidere la CTU richiesta dalla difesa di parte attrice e ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
L'udienza è stata celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
* * *
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 2043 c.c. prevede che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Chi agisce in giudizio deve, pertanto, fornire la prova rigorosa dei 2 seguenti elementi: fatto;
elemento soggettivo;
danno evento;
imputazione oggettiva e danno conseguenza.
Nella specie, l'esame degli atti di causa non consente di ritenere individuato e provato né l'evento dannoso né il nesso di causalità.
A riguardo, occorre, infatti, rilevare che parte attrice ha genericamente dedotto che la condotta omissiva e negligente dell' comunale convenuto CP_2
ha arrecato un danno che ammonta a euro 25.400,00.
Tuttavia, dalle difese rassegnate in atti non risulta perimetrato in alcun modo il danno subito poiché non sono state indicate le concrete conseguenze pregiudizievoli patite.
Pertanto, in presenza di una domanda genericamente proposta e in assenza di specifiche allegazioni e idonei riscontri, non può ritenersi dimostrato il tipo di danno, l'effettiva esistenza dello stesso e l'imputabilità del pregiudizio alla condotta di parte convenuta.
Né la lacuna assertiva e documentale evidenziata poteva essere superata mediante l'espletamento della CTU, in quanto la parte non può sottrarsi all'onere probatorio su di essa gravante e, in ogni caso, lo strumento invocato non avrebbe consentito di dimostrare gli elementi sopra dettagliati.
La domanda introduttiva del giudizio deve, quindi, essere rigettata perché i dati cristallizzati in atti non permettono di ritenere raggiunta la prova del danno subito e del nesso di causalità.
Resta assorbita ogni altra questione e domanda.
In ordine al governo delle spese di lite nulla deve disporsi stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nell'ambito della causa civile iscritta al n. 1691 del 2024 R.G., così dispone:
-rigetta la domanda;
3 -nulla sulle spese di lite.
Così deciso in data 14 novembre 2025
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Il giudice dott.ssa Claudia De Santi