Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03920/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3920 del 2025, proposto da
Euro Risparmio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC reg. giustizia e dom. fisico eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci n.19;
contro
Comune di Quarto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Avverso e per l’annullamento
- del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Quarto sulla diffida inoltrata dalla ricorrente, prot. n. 38289 del 24.10.2024, reiterata con nota prot. n. 42228 del 21.11.2024;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quarto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa NN RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte riocrrentr4e espone che il Comune di Quarto ha approvato un Piano di Lottizzazione in Zona Gc* in conformità alle previsioni del PRG approvato con Decreto del Presidente dell'Amm.ne Provinciale di Napoli n. 291 del 18.11.1994, per una estensione complessiva di mq. 43.359, con riferimento all'area individuata al catasto terreni al foglio 14 per le particelle rideterminate a seguito del nuovo tipo di
frazionamento prot.n. 2008/335288 del 15.04.2008
In data 13.06.2008, con atto rep.n. 3606 - registrato a Pozzuoli il 19.06.2008 con il n. 126/1^ - è stata stipulata tra i proprietari delle aree ricomprese nel Piano di Lottizzazione ed il Comune di Quarto apposita convenzione accessiva al suddetto Piano di Lottizzazione, avente natura di accordo sostitutivo di provvedimenti amministrativi in materia di urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art.11 della L. n. 241/1990.
Detto atto negoziale prevede, all'art.4, l'obbligo dei lottizzanti, ciascuno pro quota, di cedere al Comune le aree destinate a standard e, in conformità al successivo art.5, la esecuzione di opere di
urbanizzazione primaria identificate nella realizzazione della strada interna al PUA, delle reti fognaria, idrica, elettrica e telefonica nonché dell'impianto di pubblica illuminazione.
Per la realizzazione di tali opere è stato rilasciato, in linea con quanto contemplato dal precitato art. 5 della convenzione, il permesso di costruire n. 71 del 26.06.2012.
Assume la ricorrente che l'intervento è stato portato a compimento conseguendo il previsto
certificato di collaudo per le opere di urbanizzazione primaria di cui al permesso di costruire n. 71/2012, rilasciato in data 01/07/2022 prot.n. 23249/2022.
Aggiunge che, con atto di compravendita dell'11.02.2022, rep.n.369 - raccolta n. 285, registrato a Napoli il 22.02.2022 con il n. 6856 – serie 1T, ha acquistato dalla società "ERREGIKAPPA" Srl, con sede in Quarto alla Via Salvo D'Acquisto n. 98 l’appezzamento di terreno di complessivi mq. 13746 riportato al catasto terreni del Comune di Quarto al foglio 14, part.lle n. 418, 652, 653, 656, 657, 658, 659, tutte ricomprese - ad eccezione della part.lla 418 - nel Piano di Lottizzazione in
argomento. Così subentrando nelle obbligazioni poste a carico del lottizzante.
Pertanto, con Atto di significazione acquisito al protocollo comunale in data 24.10.2024 con il n.
38289, la ricorrente ha rappresentato l'intervenuto perfezionamento degli obblighi realizzativi derivanti dalla convenzione del 13.06.2008, ed ha dichiarato di voler cedere al Comune di Quarto le aree comprensive delle opere di urbanizzazione su di esse insistenti nonché quelle ulteriori pure contemplate dalla convenzione (in recepimento delle previsioni del piano di lottizzazione).
Vista l’inerzia dell’Amministrazione, con successivo atto prot. n. 42228 del 21.11.2024, la ricorrente sollecitava nuovamente il Comune di Quarto “ad assolvere l'obbligazione assunta con l'atto di convenzione di lottizzazione del 13.06.2008, in narrativa richiamato, acquisendo al patrimonio indisponibile del medesimo Comune le opere e le aree offerte dalla Società istante con l'atto di significazione del 24.10.2024.
Con il presente ricorso lamenta quindi la violazione dell’art. 2 legge 241/90, deducendo che il Comune di Quarto era obbligato a riscontrare la comunicazione del 24.10.2024, reiterata con nota prot. n. 42228 del 21.11.2024 mediante la quale dichiarava la volontà di cedere all’Amministrazione le aree oggetto del Piano di Lottizzazione.
Si è costituito in giudizio il comune di Quarto, deducendo da ultimo di avere provveduto a riscontrare l’istanza della ricorrente con atto del 6 ottobre 2025 prot. 37278, depositato in giudizio il 15 ottobre 2025.
Alla cc del 12.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Come da avviso dato alle parti a verbale della odierna camera di consiglio, va rilevata la improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’amministrazione fornito risposta esplicita all’istanza della ricorrente, mediante la nota citata in premessa, con la quale rappresenta che occorre realizzare le ulteriori opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione all’art. 5 , di cui alla richiesta del 5.12.2024 di permesso di costruire; e che il 22.5.2025 detta istanza è stata sospesa con la richiesta di documentazione integrativa.
L’amministrazione ha precisato che alla data del 6 ottobre 2025 la richiesta era rimasta inevasa, e che ha interesse ad acquisire le aree con la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste, per cui fino tale momento non sarà possibile procedere alla cessione delle aree.
Alla stregua di tali elementi, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza id interesse, avendo l’amministrazione adottato una risposta espressa alla richiesta di parte, benché non satisfattiva.
L’esito in rito della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN RD, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN RD |
IL SEGRETARIO