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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2563/2024 depositato il 24/05/2024, relativo alla sentenza n.
2018/2023 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3026/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il Comune di Palermo si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 promuoveva giudizio di ottemperanza con riguardo all'esecuzione della sentenza n. 2018/2023, emessa in data 18.09.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez.
1, depositata in data 17.10.2023, avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento n. 10406/2021 per TARI 2015, n. 10407/2021 per TARI 2016, n. 10408/2021 per TARI 2017, n. 10409/2021 per TARI 2018, n. 10410/2021 per TARI 2019, n. 10411/2021 per TARI 2020,
Successivamente con memoria difensiva del 27.11.25 l'Avv. Ricorrente_1 comunicava che nelle more del giudizio è intervenuto il pagamento quasi integrale delle somme richieste. Chiede che il giudizio sia dichiarato cessato per sopravvenuta carenza di interesse (cessazione materia del contendere) con integrale compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, nelle more del giudizio, il Comune di Palermo ha provveduto al pagamento delle somme oggetto di controversia;
viste le richieste di parte ricorrente che ha chiesto la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse (cessazione materia del contendere) con integrale compensazione delle spese,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese Palermo, 9.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2563/2024 depositato il 24/05/2024, relativo alla sentenza n.
2018/2023 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3026/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il Comune di Palermo si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 promuoveva giudizio di ottemperanza con riguardo all'esecuzione della sentenza n. 2018/2023, emessa in data 18.09.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez.
1, depositata in data 17.10.2023, avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento n. 10406/2021 per TARI 2015, n. 10407/2021 per TARI 2016, n. 10408/2021 per TARI 2017, n. 10409/2021 per TARI 2018, n. 10410/2021 per TARI 2019, n. 10411/2021 per TARI 2020,
Successivamente con memoria difensiva del 27.11.25 l'Avv. Ricorrente_1 comunicava che nelle more del giudizio è intervenuto il pagamento quasi integrale delle somme richieste. Chiede che il giudizio sia dichiarato cessato per sopravvenuta carenza di interesse (cessazione materia del contendere) con integrale compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, nelle more del giudizio, il Comune di Palermo ha provveduto al pagamento delle somme oggetto di controversia;
viste le richieste di parte ricorrente che ha chiesto la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse (cessazione materia del contendere) con integrale compensazione delle spese,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese Palermo, 9.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO