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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2625/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2625/2025 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA AL AC
e
(CF. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CA AL AC
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 20.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con nota in pct in data 6.11.2025.
1 FATTO
Con ricorso in data 31/07/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Livorno, in data 2.7.2017 e di esser dalla loro unione nato in data [...] la figlia minore . Persona_1
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.11.2025, successivamente rinviata in data 20.11.2025 disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, così come meglio precisate con nota depositata in pct del 6.11.2025 con la quale le parti hanno “confermato che è in corso di perfezionamento la vendita dell'abitazione coniugale e che i ricorrenti hanno già reperito altre comode soluzioni abitative. In particolare, la sig.ra
(presso la quale la figlia ha collocazione privilegiata) ha reperito Pt_1 Per_1 un'abitazione in Via dell'Oriolino, 24 (non distante dalla precedente) di cui si produce contratto a nome della mamma della ricorrente, mentre il sig. , CP_1 con contratto a nome di suo padre, vive già da tempo in un confortevole appartamento in Via delle Commedie, 7 (sempre in centro)”, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Livorno il giorno 2.7.2017 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 47 parte 2 serie A Anno 2017)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Non sarà più possibile pagare il mutuo ed il prestito contratti per acquistare la casa coniugale, che quindi verrà posta in vendita per saldare il residuo mutuo, il prestito OM ed ogni debito che i coniugi siano ancora obbligati a saldare ed entrambi i coniugi si recheranno a vivere in altre abitazioni che reperiranno in locazione, comunque non lontano dalla attuale casa coniugale, sì da far sì che la figlia continui a frequentare la scuola a cui è già iscritta Per_1
e comunque in modo da turbare il meno possibile la vita della figlia che Per_1 manterrà insieme alla madre la sua residenza.
3. La dimora coniugale di Via N. Costella 14 verrà venduta unitamente al mobilio che, dopo equa divisione tra i coniugi, vi resterà all'interno.
Il sig. provvederà ad anticipare i costi necessari alla vendita ovverosia i CP_1 costi di una sanatoria necessaria per ottenere la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile, le spese condominiali fino al passaggio di proprietà e
3 quant'altro occorra e si impegna a saldare -col ricavato della vendita- tutti i debiti gravanti sulla moglie e/o anche su lui medesimo. Una volta avuti i conteggi definitivi di tutte le somme dovute per estinguere tutti i debiti di cui in appresso ed incassato il prezzo della vendita, la metà del residuo rimanente dopo aver saldato tutti i debiti sarà versato senza ritardo alla sig.ra con Pt_1 un minimo di euro 4.000,00 che le saranno versati in ogni caso, anche se il residuo del prezzo ricavato dalla vendita sarà inferiore agli 8.000,00 euro.
I debiti che dovranno essere al più presto saldati col ricavato della vendita della casa coniugale sono: 1) Mutuo ipotecario nr. 994248154,94 a favore di banca Monte dei Paschi di Siena per un residuo di circa 112.000,00 euro (DOC.
4); 2) nr. 22953445 per un residuo di circa euro 12.297,78 Parte_2
(DOC. 5); 3) nr. 68560847 per un residuo di circa euro 1.427,62 Parte_3
(DOC. 9); 4) costi necessari alla sanatoria;
5) Provvigioni di agenzia immobiliare;
6) Spese condominiali ordinarie e straordinarie fino alla data del rogito di vendita;
7) Imposte, tasse e sanzioni dovute ad Agenzia Entrate in virtù della vendita della prima casa prima del termine di legge.
In ogni caso contestualmente alla vendita o immediatamente dopo di essa il sig. si impegna ad estinguere il suddetto mutuo residuo con banca MPS CP_1
(DOC. 4) nonché l'intero residuo debito nei confronti di OM (DOC. 5). Sin da subito, pertanto, il sig. si accolla entrambi i suddetti debiti (mutuo CP_1 ipotecario n. 994248154,94 con banca MPS e prestito OM nr. 22953445) impegnandosi in ogni caso ad estromettere la sig.ra e/o comunque a Pt_1 manlevarla e tenerla indenne da ogni e qualunque pretesa che verso di lei venisse avanzata per tali titoli o ragioni.
4. La Figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
entrambi i Per_1 genitori avranno diritto di trascorrere con lei pari tempo tra loro e si impegnano in ogni caso ad adattare le proprie esigenze lavorative ed extralavorative alle necessità della figlia ed a rendersi sempre disponibili e collaborativi con l'altro genitore per far sì che la bambina passi pari tempo con entrambi i genitori, pur se potrà capitare che a volte gli impegni di lavoro rendano impossibile o troppo gravoso il puntuale rispetto dei tempi qui sotto previsti.
Chiarito quanto sopra, la regolamentazione dei tempi con cui il padre avrà diritto di stare con la figlia sarà la seguente:
4 4/a) alternativamente con la madre, un fine settimana per ciascuno dal sabato dopo la scuola (o dopo pranzo durante le vacanze scolastiche) fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando il padre la riporterà presso la dimora materna -comunque entro le ore 22,00.
Mercoledì il padre andrà a prendere la bambina a scuola (durante le vacanze scolastiche dopo pranzo a casa della madre); la bambina dormirà col padre, che la riporterà a scuola il giovedì mattina, dove sarà la madre ad andarla a prendere (oppure, durante le vacanze scolastiche, il padre starà con la bambina fino a pranzo di giovedì e la riporterà dalla madre dopo pranzo).
Il venerdì pomeriggio fino a dopo cena quando il padre la riporterà presso la dimora materna comunque entro le ore 22,00
4/b) Il compleanno della figlia, se non potrà essere festeggiato con entrambi i genitori, verrà festeggiato a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, alternativamente di anno in anno. Durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno di Pasqua di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c, CP_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 mensili, somma da aggiornarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
L'assegno unico e universale, se versato al sig. , verrà dallo stesso versato CP_1
a favore della moglie quale integrazione al contributo della figlia.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
8. Gli accordi e le prescrizioni qui contenuti sono validi ed obbligatori sin dal mese successivo a quello della firma del presente ricorso.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
5 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2625/2025 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA AL AC
e
(CF. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CA AL AC
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 20.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con nota in pct in data 6.11.2025.
1 FATTO
Con ricorso in data 31/07/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Livorno, in data 2.7.2017 e di esser dalla loro unione nato in data [...] la figlia minore . Persona_1
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.11.2025, successivamente rinviata in data 20.11.2025 disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, così come meglio precisate con nota depositata in pct del 6.11.2025 con la quale le parti hanno “confermato che è in corso di perfezionamento la vendita dell'abitazione coniugale e che i ricorrenti hanno già reperito altre comode soluzioni abitative. In particolare, la sig.ra
(presso la quale la figlia ha collocazione privilegiata) ha reperito Pt_1 Per_1 un'abitazione in Via dell'Oriolino, 24 (non distante dalla precedente) di cui si produce contratto a nome della mamma della ricorrente, mentre il sig. , CP_1 con contratto a nome di suo padre, vive già da tempo in un confortevole appartamento in Via delle Commedie, 7 (sempre in centro)”, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Livorno il giorno 2.7.2017 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 47 parte 2 serie A Anno 2017)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Non sarà più possibile pagare il mutuo ed il prestito contratti per acquistare la casa coniugale, che quindi verrà posta in vendita per saldare il residuo mutuo, il prestito OM ed ogni debito che i coniugi siano ancora obbligati a saldare ed entrambi i coniugi si recheranno a vivere in altre abitazioni che reperiranno in locazione, comunque non lontano dalla attuale casa coniugale, sì da far sì che la figlia continui a frequentare la scuola a cui è già iscritta Per_1
e comunque in modo da turbare il meno possibile la vita della figlia che Per_1 manterrà insieme alla madre la sua residenza.
3. La dimora coniugale di Via N. Costella 14 verrà venduta unitamente al mobilio che, dopo equa divisione tra i coniugi, vi resterà all'interno.
Il sig. provvederà ad anticipare i costi necessari alla vendita ovverosia i CP_1 costi di una sanatoria necessaria per ottenere la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile, le spese condominiali fino al passaggio di proprietà e
3 quant'altro occorra e si impegna a saldare -col ricavato della vendita- tutti i debiti gravanti sulla moglie e/o anche su lui medesimo. Una volta avuti i conteggi definitivi di tutte le somme dovute per estinguere tutti i debiti di cui in appresso ed incassato il prezzo della vendita, la metà del residuo rimanente dopo aver saldato tutti i debiti sarà versato senza ritardo alla sig.ra con Pt_1 un minimo di euro 4.000,00 che le saranno versati in ogni caso, anche se il residuo del prezzo ricavato dalla vendita sarà inferiore agli 8.000,00 euro.
I debiti che dovranno essere al più presto saldati col ricavato della vendita della casa coniugale sono: 1) Mutuo ipotecario nr. 994248154,94 a favore di banca Monte dei Paschi di Siena per un residuo di circa 112.000,00 euro (DOC.
4); 2) nr. 22953445 per un residuo di circa euro 12.297,78 Parte_2
(DOC. 5); 3) nr. 68560847 per un residuo di circa euro 1.427,62 Parte_3
(DOC. 9); 4) costi necessari alla sanatoria;
5) Provvigioni di agenzia immobiliare;
6) Spese condominiali ordinarie e straordinarie fino alla data del rogito di vendita;
7) Imposte, tasse e sanzioni dovute ad Agenzia Entrate in virtù della vendita della prima casa prima del termine di legge.
In ogni caso contestualmente alla vendita o immediatamente dopo di essa il sig. si impegna ad estinguere il suddetto mutuo residuo con banca MPS CP_1
(DOC. 4) nonché l'intero residuo debito nei confronti di OM (DOC. 5). Sin da subito, pertanto, il sig. si accolla entrambi i suddetti debiti (mutuo CP_1 ipotecario n. 994248154,94 con banca MPS e prestito OM nr. 22953445) impegnandosi in ogni caso ad estromettere la sig.ra e/o comunque a Pt_1 manlevarla e tenerla indenne da ogni e qualunque pretesa che verso di lei venisse avanzata per tali titoli o ragioni.
4. La Figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
entrambi i Per_1 genitori avranno diritto di trascorrere con lei pari tempo tra loro e si impegnano in ogni caso ad adattare le proprie esigenze lavorative ed extralavorative alle necessità della figlia ed a rendersi sempre disponibili e collaborativi con l'altro genitore per far sì che la bambina passi pari tempo con entrambi i genitori, pur se potrà capitare che a volte gli impegni di lavoro rendano impossibile o troppo gravoso il puntuale rispetto dei tempi qui sotto previsti.
Chiarito quanto sopra, la regolamentazione dei tempi con cui il padre avrà diritto di stare con la figlia sarà la seguente:
4 4/a) alternativamente con la madre, un fine settimana per ciascuno dal sabato dopo la scuola (o dopo pranzo durante le vacanze scolastiche) fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando il padre la riporterà presso la dimora materna -comunque entro le ore 22,00.
Mercoledì il padre andrà a prendere la bambina a scuola (durante le vacanze scolastiche dopo pranzo a casa della madre); la bambina dormirà col padre, che la riporterà a scuola il giovedì mattina, dove sarà la madre ad andarla a prendere (oppure, durante le vacanze scolastiche, il padre starà con la bambina fino a pranzo di giovedì e la riporterà dalla madre dopo pranzo).
Il venerdì pomeriggio fino a dopo cena quando il padre la riporterà presso la dimora materna comunque entro le ore 22,00
4/b) Il compleanno della figlia, se non potrà essere festeggiato con entrambi i genitori, verrà festeggiato a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, alternativamente di anno in anno. Durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giorno di Pasqua di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c, CP_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 mensili, somma da aggiornarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
L'assegno unico e universale, se versato al sig. , verrà dallo stesso versato CP_1
a favore della moglie quale integrazione al contributo della figlia.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
8. Gli accordi e le prescrizioni qui contenuti sono validi ed obbligatori sin dal mese successivo a quello della firma del presente ricorso.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 20/11/2025.
5 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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